Quesiti 1101-1200 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti 1101-1200

D. Lgs. 81/08

Domanda n° 1200
Art. 71 Dlgs 81/08, DM 11 Aprile 2011 (per inquadrare normativamente il problema).Problema : Richiesta di messa in servizio/immatricolazione e (successivamente) di prima verifica periodica ad INAIL di 2 carroponti.Presenza in cantiere della COMPAGNIA e del GENERAL CONTRACTOR (modalità frequente in questi ambiti).Il General Contractor ha quale proprio appaltatore la ditta  installatrice del carroponte.La norma parla di "Datore di lavoro che mette in esercizio...", quindi si pone il problema di chi debba materialmente svolgere l'adempimento  verso INAIL tra Compagnia e General Contractor...Al momento, anche le Denunce INAIL sottoposte a DPR 462 vengono svolte quale Datore di Lavoro (per il Cantiere) dal General Contractor e non dalla Compagnia; quando, da Cantiere si passerà al Sito di Produzione vi sarà una "voltura" delle Denunce inviate ed archiviate da Inail. E' corretto che il General Contractor richieda l'immatricolazione ad Inail quale "soggetto che mette in esercizio il carroponte"? Esistono precedenti, linee interpretative, magari Giurisprudenza, in merito?

Risposta
La voltura, se necessaria, dovrebbe essere richiesta da chi acquisisce non da chi cede che invece deve comunicare la sola cessione. Infatti in teoria A può cedere a B la macchina ma B non la mette in funzione e quindi non chiede la voltura della denuncia già fatta. In pratica poi la superficialità con la quale tali situazioni vengono spesse gestite fa sì che chiunque faccia richiesta di voltura tale voltura viene accettata.


Domanda n° 1199
Sono stato nominato nel 2015 CSE in un cantiere per manutenzione straordinaria; questo per vari motivi è fermo da tempo e tra pochi giorni dovrebbero riprendere i lavori. Nel frattempo non ho effettuato l'aggiornamento delle 40 ore per CSE. Secondo Lei, oltre al committente, devo dare comunicazione di dimissioni ad ASL, DPL, seppure nella notifica i giorni previsti per l'ultimazione dei lavori erano solo 113 e quindi già ampiamente scaduti?


Risposta
È sufficiente dare le dimissioni al committente e pc al direttore dei lavori purché la data sia certa (raccomandata ar, posta certificata ecc)

Replica
Avevo dimenticato di dirLe che il direttore dei lavori sono io e rimango in carica, ma presumo non visiano problemi in merito.

Risposta
Il direttore dei lavori deve sospendere i lavori in attesa della nomina del  CSE altrimenti risponderà penalmente e civilmente degli infortuni. Preciso che rispondere non significa essere colpevoli ma andare sotto inchiesta e forse sotto processo.



Domanda n° 1198
RLS  oltre a fare la sua formazione di 32 (20+12) ore deve fare anche quella di base come normale lavoratore 16 ore?
RLS oltre a fare l’aggiornamento come RLS 4 ore /anno  deve fare anche quelle da lavoratore  6 ore/5 anni ?

Risposta
RLS  oltre a fare la sua formazione di 32 (20+12) ore deve fare anche quella di base come normale lavoratore 16 ore? solo quella specifica
RLS oltre a fare l’aggiornamento come RLS 4 ore /anno  deve fare anche quelle da lavoratore  6 ore/5 anni ? no


Domanda n° 1197
Ultimamente seguo un’impresa che fa lavori in copertura (del tipo sostituzione del manto di copertura di edifici industriali prevalentemente con installazione di linee vita) e mi occupo della presentazione delle pratiche ai comuni e della direzione lavori. Le volevo chiedere, visto che i lavori non ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008,  il committente ha l’obbligo dell’invio della notifica preliminare trattandosi di lavori in quota eseguiti da una sola impresa con durata mai superiore ai 15 gg?

Risposta
No secondo il D. Lgs. 81/08, si se accede a contributi pubblici.

Domanda n° 1196
Buongiorno mi scusi per il disturbo ma ho un dubbio: io ho seguito un corso di 100 ore d'aggiornamento come RSPP dal 14 luglio 2016 al 13 settembre 2016.
Il dubbio che ho è se vale o meno il mio corso essendo poi entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
il nuovo accordo è entrato subito in vigore a luglio, perché io ho iniziato il corso il 14 luglio 2016 e mi  hanno confermato che il mio corso vale e l'aggiornamento è sempre quinquennale?

Risposta
anche io ho un dubbio: qualcuno organizza un corso di 100 ore e non riesce neanche a far comprendere se e a cosa serve il corso?
riguardo al quesito posto è da precisare che il provvedimento 7 luglio 2016 dava la possibilità per un anno ai masochisti di continuare a seguire il precedente provvedimento. Quindi il corso fatto è sicuramente valido anche se si poteva ridurre immediatamente a 40 ore.

Domanda n° 1195
una ditta contrattista ha propri dipendenti operanti in un edificio di proprietà della committente (in sèguito ad appalto e contratto-non titolo IV T.U. 81/08).
L'azienda contrattista ha formato i suoi dipendenti (già preposti designati per attività in altri àmbiti) ai corsi previsti (Primo Soccorso e Antincendio come da rischio previsto dal DVR della committente).
L'azienda contrattista ha prodotto proprio DVR sulla base dei rischi individuati dalla committente ed ha indicato i nominativi delle risorse che lavoreranno nell'edificio.
La committente dovrá redigere Piano di emergenza e strutturare la squadra di emergenza.
Chi dovrà fare la designazione degli addetti all'emergenza considerato che all'interno dell'edificio sono presenti anche dipendenti della committente, nonchè eventuali altre contrattiste?
E se ci fossero solo dipendenti di una contrattista?

Risposta

La domanda non è chiarissima ma penso di avere capito che si tratta di inventarsi qualcosa per far contento il committente. Se il committente si accontenta della bestemmia non c'è alcun problema a farlo contento. Infatti ogni nomina a preposto per essere giuridicamente valida deve essere fatta ad un preposto di fatto altrimenti è nulla alla radice ma non espone a sanzioni , al più espone chi la fa ad un giudizio di "bestemmiatore". Non può essere cioè un preposto chi non ha lavoratori su cui esprimere la propria preposizione!

Domanda n° 1194
1) in una scuola un insegnante con l'incarico di  PREPOSTO, può ricoprire anche l'incarico di ASPP?
2) inoltre nella classificazione della scuola ai fini della prevenzione incendi io usavo la seguente: Attività N.67 C (DPR 151 del 01/08/2011), in base al numero degli occupanti ovviamente,  si usa ancora quella o un'altra normativa di riferimento?
3) nel documento invece di valutazione rischio incendio- programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione si fa riferimento all'art. 2 del D.M. del 10 Marzo 1998?
grazie e scusi per il disturbo

Risposta
1) in una scuola un insegnante con l'incarico di  PREPOSTO, può ricoprire anche l'incarico di ASPP?  SI
2) inoltre nella classificazione della scuola ai fini della prevenzione incendi io usavo la seguente: Attività N.67 C (DPR 151 del 01/08/2011), in base al numero degli occupanti ovviamente,  si usa ancora quella o un'altra normativa di riferimento? Il DPR 151 del 01/08/201 si applica in quanto norma giuridica. (chi è che deve fare cosa) Come norma tecnica (come fare) si applica il Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 (in GU 16 settembre 1992,  n. 218) o il DECRETO 7 agosto 2017 . Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3) nel documento invece di valutazione rischio incendio- programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione si fa riferimento all'art. 2 del D.M. del 10 Marzo 1998? SI




Domanda n° 1193
In uno stabilimento /deposito, ove non vi sono attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del D.P.R.  151/2011 sono cmq state adottate delle misure di prevenzione incendi (estintori/porte antipanico); una di queste porte è stata realizzata in una serranda e di conseguenza presenta un battente a terra che "chiude" il bordo inferiore, dando rigidità alla serranda in questione. Domanda, : è lecito aver previsto una via di fuga in tal modo..? detto battente nn può rappresentare un notevole rischio per chi deve mettersi in salvo che nella fretta potrebbe inciampare in detto battente..?

Risposta
il rischio c'è ma sembra accettabile in quanto di solito è giustificato dalla necessità di assicurare la tenuta e dal fatto che cadendo si cade già all'esterno. Il rischio è tanto più accettabile quanto minore è il numero delle persone che si ipotizzano debbano scappare.

Domanda n° 1192
Buongiorno ingegnere, volevo chiederle se una sede municipale con 25 dipendenti, con scala antincendio esterna, con ogni ufficio dotato di porta REI 60, con ogni piano sezionato con porte REI 60 e dotato di: due uscite di cui una sulla scala di emergenza, di idranti ed estintori, può essere considerata a rischio di incendio basso pur trattandosi di pubblica amministrazione.

Risposta
Cara collega, non mi hai detto di quanti piani è l'edificio Sicuramente il rischio incendio è basso  a meno che non abbiano depositato qualche bidone di benzina o qualche tonnellata di carte nelle  stanze. Francamente non ho capito il riferimento alla pubblica amministrazione, non mi sembra che la pubblica amministrazione costituisca fattore di rischio incendio nè ho trovato qualche riferimento specifico nel DM 10/3/1998

Domanda n° 1191
Sono CSE in un cantiere a Roma dove sono previsti interventi sulle facciate esterne di un condominio. Si era previsto l'utilizzo dei ponteggi con OSP .. poi si è pensato di utilizzare una piattaforma elevatrice. La ditta mi ha inviato il libretto di circolazione nonché schede con le caratteristiche del mezzo. Da schede sinottiche relative alle PEL vedo che è necessario effettuare visite periodiche dopo 1 anno. Il mezzo in questione è stato immatricolato a gennaio di quest'anno.
Dovrei cmq richiedere la prima verifica periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 da inoltrare all’INAIL ex ISPESL ?

Risposta
Per quanto riguarda la PLE , scatta l'obbligo della verifica periodica dopo un anno dalla denuncia di messa in servizio all'INAIL. La immatricolazione della motorizzazione non ha rilevanza per la sicurezza dell'impiego. Se la ditta non è in possesso della copia della denuncia presentata all'inail, che avrebbe dovuto dare il numero di matricola necessario per utilizzare la piattaforma, due sono i casi: o la ditta non ha mai usato la piattaforma finora o l'ha usata in maniera irregolare. Pertanto per fare entrare in cantiere la macchina occorre che la ditta produca prova dell'avvenuta denuncia di messa in servizio all'inail , copia della dichiarazione CE di conformità della macchina che non vedo tra la documentazione inviata. e copia del frontespizio del libretto di uso e manutenzione. Per capire se la macchina è idonea ad eseguire il lavoro  da fare al posto del ponteggio bisogna entrare nel merito del dettaglio dei lavori e confrontarlo con quanto permesso dal libretto di uso e manutenzione.Spessp le ditte al massimo rispettano il diagramma di carico ( che infatti hanno mandato) ma poi spesso usano la PLE come ascensore o come montacarichi o in modalità non permessa dal libretto di uso e manutenzione.



Domanda n° 1190
Egregio Ing. Mannelli, sono  un architetto  La mia domanda è  questa: pur essendo in regola con gli aggiornamenti come Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e come Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, devo fare altre ore e per quale modulo ?

Risposta
Per fare il RSPP occorre avere attestato modulo C che è un corso di 24 ore

Domanda n° 1189
un incontro di Informazione / Formazione per il personale della scuola ( D.Lgs. 81/2008 in ottemperanza all'accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011; è obbligatorio per il personale che ha seguito un corso di aggiornamento ASPP e svolge tale ruolo nella scuola?"
Dal nuovo accordo per RSPP del 7 luglio 2016 , come mi è sembrato di comprendere da una sua lezione sembra sia esonerato.

Risposta
Come vede dall'allegato estratto dal provvedimento 7 luglio 2017 l'aggiornamento ASPP costituisce credito formativo come aggiornamento lavoratori. Quindi non c'è bisogno di avviarla  al corso di aggiornamento lavoratori. In quanto all'obbligo occorre precisare che se il dirigente scolastico, malgrado che lei faccia presente la mancanza di necessità di tale formazione, insiste a farla partecipare, lei non può rifiutarsi in quanto costituirebbe disubbidienza ad ordine di servizio. In tal caso ovviamente non le resterebbe, per coerenza, di rassegnare le dimissioni da ASPP perchè è venuto meno il rapporto di fiducia con il DS. Inoltre mi permetta di segnalarle che i progetti formativi sono un obbligo del RSPP e quindi mi pare strano che lei debba fare a me questa domanda in quanto l'RSPP, che è il suo diretto superiore, dovrebbe già essere a conoscenza di ciò e dovrebbe avere segnalato al DS il personale che ha bisogno di formazione. Infine mi permetta anche di esprimere le mie perplessità su un incontro informativo-formativo in quanto l'informazione e la formazione sono oggetti giuridicamente differenziati nel D. Lgs 81/08 e non dovrebbero coesistere

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Domanda n° 1188

Buongiorno senta un'informazione un docente che ha avuto l'incarico di ASPP  ha già seguito il corso ASPP modulo A, per il modulo B deve seguire quello comune di 48 ore e basta?

Risposta
si, se non è ingegnere o architetto o tecnico della prevenzione.

Domanda n° 1187

Gent.mo ing. Mannelli, volevo chiarimenti circa la procedura per rispettare la 81/08 per una società tra professionisti (STP di agronomi in forma societaria di s.r.l.) con amministratore (agronomo) e due soci (agronomi) e sede legale ed operativa in uno studio tecnico. Al momento non operano altri lavoratori o collaboratori (probabili in futuro): in particolare si chiede quale documento redigere (DVR ordinario, standardizzato?) e quali sono le figure da nominare (es. medico competente, RLS, ecc.); La ringrazio anticipatamente!

Risposta
Al lavoratore  è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Pertanto se questa società di professionisti utilizza i soci come produttori di reddito societario, l'amministratore diventa datore di lavoro. Consiglierei di fare il DVR con procedure standardizzate in quanto molto semplice, l'amministratore deve fare il corso come RSPP-datore di lavoro rischio basso, addetto antincendio rischio basso, primo soccorso , Non occorre medico competente a meno che  qualcuno dei soci non usi in maniera abituale il computer per motivi di lavoro per più di 20 ore alla settimana. Il RLS non occorre. L'impianto di messa a terra della sede della società deve essere denunciato all'inail e alla asl. Occorre comprare almeno un estintore per la sede e farlo revisionare ogni sei mesi.



Domanda n° 1186

Ho seguito un corso di 100 ore, vale l'attestato visto  l'entrata in vigore del nuovo accordo per RSPP?
Inoltre  gli insegnanti di una scuola primaria, nominati ASPP, devono seguire un corso modulo A di 28 ore (4 ore di teoria più 4 ore di test finale giusto)? e poi devono sempre seguire un corso per il modulo B8 di 24 ore giusto?
Il test del  modulo A deve avere un test di 30 domande e quello del modulo B8?

Risposta

Ho seguito un corso di 100 ore, vale l'attestato visto  l'entrata in vigore del nuovo accordo per RSPP?
Si,

inoltre  gli insegnanti di una scuola primaria, nominati ASPP, devono seguire un corso modulo A di 28 ore (4 ore di teoria più 4 ore di test finale giusto)?
si

e poi devono sempre seguire un corso per il modulo B8 di 24 ore giusto?
no adesso il  modulo è di 48 ore anche se transitoriamente fino al 3 settembre 2017 si può fare quello di 28 ore , ma non conviene farlo perchè obsoleto
ll test del  modulo A deve avere un test di 30 domande e quello del modulo B8?
MODULO A La verifica dell'apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.
MODULO B La verifica dell'apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali
o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo; eventuale colloquio di approfondimento.


Domanda n° 1185

E'  sempre valida la soglia > 200u/g ai fine della redazione del PSC con unica ditta?

Risposta
No, la soglia  > 200u/g non esiste più ai fine della redazione del PSC con unica ditta ma solo per l'obbligo di notifica e di visita del medico competente in cantiere.Per l'obbligo del PSC vige la sola unica regola della prevsione di almeno due  imprese.


Domanda n° 1184

Quesito: chi deve fare formazione per l'aggiornamento del 1° soccorso per Rischio Alto (azienda del gruppo A):
- basta l'infermiere? (che requisiti minimi deve avere?)
- basta il medico? (che requisiti minimi deve avere?)
- è assolutamente necessaria la compresenza di entrambi (che requisiti devono avere?)

Risposta

La materia è ancora regolamentata dal decreto http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/03/004G0046/sg

che dispone

La  formazione  dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Nello  svolgimento  della parte pratica   della   formazione   il   medico   puo'   avvalersi   della collaborazione  di  personale  infermieristico  o  di altro personale specializzato.

Quindi occorre un medico eventualmente coadiuvato da un infermiere


Domanda n° 1183

Ho seguito il corso di 120 ore per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Purtroppo non ho fatto il corso di aggiornamento prima che scadessero i cinque anni come da decreto.
Ora, anche se non esercito come coordinatore, è sufficente che faccia il prima possibile il corso di aggiornamento per poter riprendere a farlo o devo rifare nuovamente il corso di 120 ore?

Risposta

Tranquillo. Il corso è sempre valido. Prima di assumere un incarico occorrerà regolarizzare la situazione facendo 40 ore di aggiornamento..


Domanda n° 1182

Egr. Ing. mi è stato riferito che, avendo fatto corso di agg. di 40 ore come csp e cse a novembre 2016, tale corso è valido anche come agg. a tutti i macro settori del modulo B (oggi SP1- SP2- SP3- SP4) questo e vero ?


Risposta

Si è vero ed è una conseguenza del provvedimento conferenza Stato regioni del 7 luglio 2016 entrato in vigore a settembre 2016.

Domanda n° 1181

Buongiorno, volevo chiederle:
1) Il datore di lavoro/parrucchiera che è anche RSPP  dal 2000 e non ha mai fatto l'aggiornamento, oggi quante ore di aggiornamento deve fare?
2) Con l'entrata in vigore dell' accordo 7 luglio 2016 può fare ancora  la formazione ai suoi dipendenti?
3) In un negozio di parrucchiera con 3 dipendenti il  RLS è obbligatorio?
Se si, il datore di lavoro può provvedere personalmente alla sua formazione?

Risposta

1) 6 ore entro il 11  gennaio 2017
2) Si
3) No


Domanda n° 1180

Ing Mannelli,
1) un'impresa può fare corsi ai propri dipendenti, es.da preposto o corsi base per i lavoratori (8 ore) ex Accordo Stato Regioni, con docenti che lavorano nella stessa ditta tipo l'RSPP,senza società esterne accreditate nella formazione sulla sicurezza?
2) Il Datore di lavoro, o l'RSPP, può firmare l'attestato di frequenza?
3) Tale corso da preposto è spendibile presso ditte esterne o vale solo all'interno della propria ditta

Risposta

1)sicuramente si, è il docente che deve avere appositi requisiti non l'ente che organizza e che può essere la stessa azienda.
2) sicuramente si
3) Se il lavoratore ha il libretto formativo o un attestato lo stesso è valido sempre - Al più bisognerebbe integrarlo con rischi specifici della nuova azienda non trattai nel precedente corso (basta quindi un aggiornamento ad hoc)


Domanda n° 1179

se in cantiere non è presente il POS, quali sono le sanzioni alla quale va incontro l'impresa e il cantiere? Sanzioni amministrative o penali?

Risposta

Le pene sono quelle che legge sotto, tenendo presente che gli importi monetrai indicati non sono esatti in quanto sono stati aumentati secondo l'indice ISTAT. Le sanzioni sono penali (arresto e contravvenzione)  ma a norma del D. Lgs. 758 del 19/12/1994 Articolo 24: Estinzione del reato 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della sanzione (un quarto del massimo).

In altre parole se arriva la ASL/ispettorato del lavoro e non ho il POS mi danno un tempo per portarglielo. Se glielo porto e glielo porto fatto bene e completo e pago un quarto del massimo della contravvenzione, la contravvenzione stessa decade senza lasciare traccia. Se non adempio la pratica sarà gestita dal Procuratore della Repubblica e potrebbe avere conseguenze penali.


Domanda n° 1178

MI SCUSI MA MI HANNO POSTO QUESTO QUESITO :
1) VERIFICARE CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE DOCENTI PER I CORSI BLS-D
PER ESSERE PIU' PRECISO I CORSI BLSD DEVO ESSERE FATTI DAL MEDICO COMPETENTE DELL’AZIENDA DA UN MEDICO DEL LAVORO O DA MEDICO O PERSONA CERTIFICATA ED IN POSSESSO DI CURRICULUM APPOSITO ?
2) ED ANCORA VI E' LA NECESSITA' CHE IL CORSO VENGA CERTIFICATO OLTRE CHE DAL PROFESSIONISTA ANCHE DA UN ENTE PARITETICO ? O ALTRE FIGURE ?

3) ED INFINE PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER L’AZIENDA CHI PUO’ EROGARE LA FORMAZIONE ?
IL MEDICO DEL LAVORO CHE HA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ? UN MEDICO DEL LAVORO QUALSIASI O UN MEDICO O ALTRA FIGURA CHE HA I REQUISITI ?

Risposta

1) I corsi BLS vanno affidati a personale medico esperto  (tipo 118) a scelta del datore di lavoro
2) No
3) Il decreto MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 prevede che La formazione dei lavoratori designati sia svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.



Domanda n° 1177

una società di servizi per aziende costituitosi come gruppo srl in quanto all'interno operano 4 attività con partite iva dedicate, quali sono le normative sulla sicurezza in vigore da applicare riguardo la formazione in questo luogo di lavoro?
l'attività svolge lavori di servizi nel campo informatico , di comunicazione e servizi per terzi riguardo forniture ed assistenza di attrezzature per ufficio.
E’ esatto intendere quattro società con unico proprietario di cui viene costituito il gruppo srl (nel mio caso amministratore di cui c’è un altro socio nell’azienda).

Risposta

Se ci sono quattro società con lo stesso proprietario  o quattro società con quattro proprietari ai fini del D. Lgs. 81/08 non cambia nulla perchè formalmente le organizzazioni di lavoro sono 4.  Occorrono 4 DL,  4 DVR, 4 squadre di  primo soccorso,  4 denunce dell'impianto di messa a terra, 4 RSPP. L'unica cosa che si potrebbe fare è stilare dei protocolli tra le varie aziende del gruppo in modo da avere 4 DL, 4DVR, 1  squadra di  primo soccorso,  1 denuncia  dell'impianto di messa a terra, 1 RSPP (però se è il datore di lavoro che fa l'RSPP occorrono 4 RSPP perchè il datore di lavoro non può fare RSPP per altra azienda))


Replica
Credo che non avete tenuto conto che le 4 aziende costituiscono la formazione del gruppo con lo stesso amministratore che è anche datore di lavoro. Sono d’accordo sui 4 DVR e credo che essendo il luogo di lavoro comune ( salvo uscite di cui sono necessarie le idoneità che deve rilasciare il medico competente) la costituzione delle squadre che istituiscono il piano d’emergenza sia unico. La denuncia della messa a terra, è chiaro che sia ritratta dal luogo di lavoro dove risiede l’azienda.


Domanda n° 1176

Per un datore di lavoro in possesso di attestato di RSPP rilasciato dalla Confartigianato nel 1997 (corso di 25 ore), quante ore di aggiornamento deve svolgere per poter esercitare il ruolo di RSPP? -Il suddetto datore di lavoro, acquisito l'attestato di RSPP nel 1997, non è in possesso del diploma di scuola media superiore. Può comunque esercitare?


Risposta

per un datore di lavoro in possesso di attestato di RSPP rilasciato dalla Confartigianato nel 1997 (corso di 25 ore)
ore di aggiornamento , secondo il rischio
BASSO 6 ore   MEDIO 10 ore        ALTO 14 ore  

argomenti
    approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;           sistemi di gestione e processi organizzativi;        fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;        tecniche di comunicazione, volte all'informazione e  formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro.

decorrenza
11-1-2012

Il suddetto datore di lavoro, acquisito l'attestato di RSPP nel 1997, non è in possesso del diploma di scuola media superiore. Può comunque esercitare?

Si


Domanda n° 1175

Il R.S.P.P.  interno della scuola, oltre ai documenti cartacei deve consegnarli  anche in formato elettronico?


Risposta

Assolutamente no, può non deve.


Domanda n° 1174

c'è il titolare di un'azienda di trasporti che ha provveduto ad installlare all'interno della propria azienda un serbatoio di 7000 lt al fine di poter effettuare direttamente in sito il rifornimento di gasolio dei propri autoarticolati.  Dal punto di vista della prevenzione incendio, quali sono i riferimenti della normativa di cui occorre tener conto..?


Risposta

I punti 3-4-8 potrebbero non essere più obbligatori

il serbatoio Diesel Tank, con capacità dai 500 ai 9.000 litri, viene identificato come impianto di distribuzione di carburante ad USO PRIVATO e la sua installazione necessita delle seguenti autorizzazioni :
• Autorizzazione commerciale;
• Autorizzazione edilizia;
• Parere ASL; ?
• Autorizzazione ambientale unica per depurazione acque piazzale; ?
• Direzione dei lavori;
• Progetti esecutivi;
• S.C.I.A. VVF; attività 12 Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
• Licenza esercizio provvisorio; ?

S.C.I.A. VVF (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151. il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, classifica la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3 nella categoria A (rischio basso). In detta circostanza e al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla specifica normativa di riferimento, l’ente o il privato deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e prima dell’inizio dell’attività, la segnalazione certificata d’inizio dell’attività (SCIA).


Domanda n° 1173

La mia domanda è: un formatore con i requisiti di cui al D.I. 06/03/2013 è obbligato a fare il corso di aggiornamento per CSE/RSPP per svolgere l'attività di CSE/RSPP?


Risposta

Si, deve anche fare l'aggiornamento di cui al DI 06/03/2013


Domanda n° 1172

Ing Mannelli,

se la notifica agli enti viene fatta durante i lavori, pur essendoci dall'inizio 2 imprese esecutrici,possono scattare sanzioni tipo la sospensione del titolo abilitativo o del cantiere per il fatto che la notifica non è stata fatta all'inizio, anche se al momento dell'ispezione era tutto regolare?
Inoltre, se il committente è una persona fisica con i requisiti, ad es. un ing, può fare il CSE e CSP con notifiche, PSC, ecc?
Risposta

se la notifica  agli enti viene fatta durante i lavori, pur essendoci dall'inizio 2 imprese esecutrici,possono scattare sanzioni tipo la sospensione del titolo abilitativo o del cantiere per il fatto che la notifica non è stata fatta all'inizio, anche se al momento dell'ispezione era tutto regolare?
La sospensione dell'efficacia del titoo abilitativo è prevista dall'art 90 solo in casi di mancanza della notifica , non di ritardo nella presentazione della notifica,


Inoltre, se il committente è una persona fisica con i requisiti, ad es. un ing, può fare il CSE e CSP con notifiche, PSC, ecc?

Si



Domanda n° 1171

Buongiorno Ingegnere. Avrei bisogno di alcune informazioni.Non so se si ricorda ma a lezione le ho chiesto circa la manutenzione degli impianti nella scuola. Abbiamo parlato dell'impianto elettrico e di quello termico. Sull'impianto elettrico mi ha detto che la manutenzione la fa il comune e quindi non devo prevedere niente di particolare, anche se penso che la manutenzione andrebbe fatta quando non sono presenti i bambini, per quanto riguarda la caldaia lei mi ha chiesto se fosse a tiraggio forzato. la caldaia che è presente all'asilo è a condensazione e so che queste sono a camera stagna e a tiraggio forzato, ma se mi trovassi davanti una caldaia non a tiraggio forzato cosa dovrei fare?
inoltre, mi sto organizzando per la formazione dei lavoratori. 4 ore generali e 8 di formazione specifica. per quanto riguarda gli argomenti della formazione, questi sono specificati sia nel testo unico che nell'accordo stato regioni. per la formazione generale mi so regolare nel senso che ho capito come procedere, per la formazione specifica invece no. Il problema risiede nel fatto che non so fin dove mi devo spingere con gli argomenti. Mi ricordo che nel corso di formatori ci disse che le lezioni e gli argomenti devono essere calibrati in funzione della platea dei lavoratori e del loro grado di istruzione. nel caso di maestre d'asilo penso di debba usare un linguaggio semplice e diretto ma per quanto riguarda gli argomenti non so quale deve essere il grado di approfondimento. se per esempio parlo della movimentazione manuale dei carichi non penso di dover parlare anche del metodo niosh, ma credo che si debba dare informazioni sul rischio in generale e come attuare le misure di prevenzione e protezione. mi sbaglio?

Risposta

se mi trovassi davanti una caldaia non a tiraggio forzato cosa dovrei fare?

Verificare che l'ambiente dove è installata la caldaia sia areata e sia fatta regolare manutenzione ogni anno per evitare il pericolo di formazione di ossido di carbonio.
per quanto riguarda gli argomenti non so quale deve essere il grado di approfondimento. se per esempio parlo della movimentazione manuale dei carichi non penso di dover parlare anche del metodo niosh,

No. non credo che alle maestre interessi il NIOSH ma può interessare l modo corretto di movimentare un carico. Il grado di approfondimento dipende  dal formatore che deve valutare se ai discenti può essere utile e/o interessante.


Domanda n° 1170

come si configura il dlgs 81 nella scuola e relativo dvr in presenza di disabili? nello specifico..quali sono gli obblighi  per la presenza di un autistico nella scuola? chi controlla i piani di sicurezza ed intervento?

come può un genitore visionare o avere copia di suddetti documenti se in bacheca non vi è neanche un organigramma?

Risposta

Il D.lgs. 81/08 ha come obiettivo la tutela dei lavoratori che nella scuola sono essenzialmente personale ATA e docenti e non gli studenti se non impiegati nei laboratori. Peraltro è giurisprudenza assodata che la tutela dei lavoratori deve essere estesa a tutti i presenti sul luogodi lavoro e quindi anche agli studenti.  La presenza di lavoratori disabili deve essere inserita nel DVR per valutare i rischi che possono aggredire tali lavoratori e che possono essere diversi da quelli dei lavoratori stessa mansione o aggravati a causa della disabilità. La disabilità degli studenti deve essere inserita nel DVR per verificare come questa disabilità possa aggravare i rischi al personale che lo deve accudire. Il rischio per lo studente disabile deve essere invece inserito nel PEI, piano di emergenza , per progettare una idonea assistenza allo studente in caso di emergenza.
I piani sicurezza ed intervento vengono normalmente controllati dalla magistratura a "babbo morto" anche se in teoria dovrebbe essere un compito dell'organo di vigilanza a "babbo vivo".
Il genitore può visionare o eventualmente estrarre copia a proprie spese facendo una richiesta al protocollo scolastico diretta al dirigente scolastico. In caso di diniego occorre fare ricorso alla magistratura che  in varie occasioni appare avere attribuito ai genitori un interesse legittimo. Io ho un parere  avuto da un illustre magistrato della locale Corte di Appello che partecipa con me a corsi di formazione nelle scuole, Lei può avere riferimenti certi a questo link  http://www.genitoriescuola.it/page.php?73



Domanda n° 1169

Non è stato eletto l’RLS internamente ed è necessario provvedere alla richiesta del Rappresentante per la Sicurezza Territoriale. A chi mi rivolgo? O meglio dove trovo un elenco degli enti a cui fare richiesta, tenuto conto che la nostra è un'azienda pubblica e che quindi deve poter scegliere tra più soggetti.


Risposta

Nella pubblica amministrazione ormai non funziona più niente e cerchiamo addirittura un elenco di organismi paritetici con RLST? Neanche nel settore privato si trovano facilmente  , tranne che in edilizia.



Domanda n° 1168

Buongiorno, volevo porre alla sua attenzione il seguente quesito:
Per esercitare la propria funzione di controllo è necessario che il preposto sia presente durante le lavorazioni?


Risposta

Sicuramente si, almeno sul posto di lavoro per poter fare la vigilanza sui lavoratori.


Domanda n° 1167

La nostra consorella svizzera deve fornire un impianto industriale ad una società italiana. Condizione preliminare per il perfezionamento del contratto è la produzione di un DVR, che la società non ha nella forma richiesta. Essa possiede tuttavia la certificazione OHSAS 18001:2007. Mi pare che il DVR non sia obbligatorio per società extra EU. Può cortesemente chiarire gli aspetti normativi/regolatori e gli obblighi?

Risposta

La fornitura dell'impianto industriale prevede la sola fornitura del materiale ed il montaggio sarà eseguita da terzi? La richiesta del DVR non ha senso giuridicamente nè contrattualmente   mentre avrebbe senso la richiesta di certificazione CE dei componenti forniti.
La fornitura dell'impianto industriale prevede la  fornitura del materiale ed il montaggio in loco anche se in subappalto? In questo caso la richiesta del DVR è legittima se intesa a qualificare l'azienda ma deve essere considerato  un vincolo contrattuale e non direttamente  giuridico in quanto la modalità di qualificazione del fornitore è a discrezione del committente . Giuridicamente occorre avere sul cantiere di montaggio quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. (POS, formazione, attrezzature certificate, preposti, procedure ecc.)Se il fornitore ha una certificazione OHSAS 18001:2007 deve sicuramente avere un documento che se non viene chiamato DVR ha comunque lo stesso contenuto del DVR italiano. Ovviamente in caso di subappalto tale documento dovrà essere integrato con il DVR del subappaltatore.


Domanda n° 1166

avrei cortesemente bisogno di alcuni suggerimenti in merito agli obblighi della sicurezza 81/08 per una ditta iscritta all'ufficio del commercio in Romania che svolge attività edilizia anche fuori della propria sede, in Italia. TRATTASI DI UNA IMPRESA EDILE  CON DUE DIPENDENTI .l'impresa lavora in sub appalto e fa lavori edili  vari ristrutturazioni interne il principale lavora con i dipendenti e come attrezzature sono quelle che si usano in genere in edilizia

Risposta

La Romania è è uno Stato membro dell'Unione europea e quindi, credo, abbia recepito le direttive europee in materia di sicurezza. In Italia tali direttive sono inserite nel D. Lgs. 81/08 ovvero testo unico sulla sicurezza.
Non so in Romania, ma purtroppo in Italia non c'è alcuna distinzione sostanziale negli obblighi della sicurezza  tra imprese con due dipendenti e imprese con 2000 dipendenti. L'unica differenza è che lì'organo di vigilanza con le imprese con due dipendenti fa più volentieri la voce grossa perchè non teme avvocati e denunzie.
Vediamo quali sono gli obblighi sulla sicurezza mentre per quanto riguarda la normativa sul lavoro (contributi assistenziali, contratti di lavoro, assicurazione INAIL ecc) e sulle tasse non saprei cosa dirle e consiglio di rivolgersi ad un commercialista.
Quando si va a lavorare su un cantiere occorre fare il POS, piano operativo di sicurezza, che ha una forma semplificata che può scaricare qui.
I lavoratori devono avere un attestato di formazione di 16 ore (rischio alto)
Occorre incaricare qualche tecnico di fare l'RSPP a meno che il datore di lavoro non faccia un corso per datore di lavoro- RSPP di 48 ore (rischio alto)
Se si montano i ponteggi la squadra deve essere di tre persone che devono fare un corso per ponteggiatori di 28 ore
Se si montano i ponteggi metallici occorre fare il PIMUS che può scaricare da qui
Se si montano i ponteggi metallici i ponteggi devono avere autorizzazione ministeriale (libretto) ed eventuale calcolo fatto da ingegnere o architetto se di altezza superiore a 20 metri o se montato in difformità al libretto.
Se il datore di lavoro non fa il corso di 48 ore come datore di lavoro RSPP deve fare un corso da preposto di 8 ore.
Se il datore di lavoro non è sempre presente in cantiere occorre che un lavoratore faccia il corso da preposto di 8 ore
Il datore di lavoro deve fare il corso per primo soccorso di 16 ore (rischio alto) (altrimenti lo deve fare un lavoratore)
Il datore di lavoro deve fare il corso antincendio  di 12 ore (rischio medio) (altrimenti lo deve fare un lavoratore)
Non occorre avere il RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Occorre incaricare un medico del lavoro come medico competente per la sorveglianza sanitaria contro agenti fisici (rumore vibrazione)) e movimentazione manuale dei carichi ed eventualmente polveri
Dovreste avere  un documento di valutazione del rischio ma di solito in cantiere l'organo di vigilanza non lo chiede mai , chiede solo il POS e il PIMUS
Se la gruetta è elettrica e tira più di 200 kg deve avere denuncia fatta all'INAIL e la verifica periodica
Occorre che i lavoratori abbiano tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
Se l'impianto elettrico di cantiere lo fate voi dovere farlo fare tramite un elettricista abilitato e fare denuncia all'inail dell'impianto di messa a terra se il cantiere dura più di 30 gg
Il cantiere deve essere recintato tranne casi eccezionali


Domanda n° 1165

Buongiorno Ing. Mannelli, la devo disturbare nuovamente per un dubbio che un MC mi ha creato. La visita preventiva all'atto dell'assunzione si deve fare sempre e comunque anche se nel DVR non è prevista per la mansione che il lavoratore andrà a svolgere? Logicamente parliamo di attività di ristorazione e commercio alimenti.

Risposta

No


Domanda n° 1164

Buongiorno , avrei da farle una domanda ho seguito un corso di agg RSPP di 100 ore terminato il 12 settembre 2016 , vale o a seguito del
Nuovo Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 relativo alla formazione del RSPP e ASPP non ha valore?.

Risposta

Se il corso è stato fatto bene sicuramente ha tutto  un valore formativo. Secondo il nuovo accordo 60 ore sono state fatte a titolo volontario senza valenza giuridica e 40 ore valgono per l'aggiornamento quinquennale in corso. Eventualmente se per  il quinquennio precedente c'era un debito formativo, le 60 ore l''hanno sanato.


Domanda n° 1163

Sto seguendo 4 ristoranti in cui ho redatto il dvr stand. Il dubbio che mi è venuto riguarda l’RLS in quanto puntualmente il dipendente che prende l’incarico dopo un po va via così si perde anche il corso e l’attestato RLS . Parliamo di attività con al max 5 dipendenti. Come posso giustificare sul dvr stand l’intenzione dei lavoratori a non nominare l’rls così da evitare continuamente questo problema?

Risposta

Il RLS è una funzione che realizza un diritto dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro. Cioè se i lavoratori vogliono eleggere il RLS lo fanno, altrimenti non succede niente. Nel DVR, qualsiasi forma esso abbia, alla voce RLS si mette il nominativo del RLS se è stato eletto altrimenti si scrive "non designato".  Mi appare strano che con pochi dipendenti si abbia il problema che andato via un RLS i lavoratori subito ne eleggono un altro. Ma se così fosse occorre lasciare ai lavoratori libertà di scelta. Dico che mi sembra strano perchè sotto i 15 dipendenti c'è il licenziamento facile e quindi i lavoratori sono molto timorosi tanto da non far valere addirittura a volte  i propri diritto economici per non mettere a rischio il posto di lavoro. Lo stesso D. Lgs 81/08 non parla di RLS sotto i 15 dipendenti quando regolameta l'aggiornamento della formazione. Non è per caso , ma è solo una ipotesi folle, che il RLS sia stato in passato nominato dal datore di lavoro? Se così fosse si potrebbe anche  incorrere in sanzioni penali.


Domanda n° 1162

Egr. Ing. Mannelli,
vorrei sapere quale aggiornamento devo svolgere, visto che sono in possesso dei moduli B3-B4-B6-B8, sono un architetto?

Risposta

Per gli architetti occorrono dal 4 settembre 2016 40 ore quinquennali  di aggiornamento. Le 40 ore possono valere anche come aggiornamento per  CSE CSP. Il quinquennio decorre dal 15 maggio 2008.


Domanda n° 1161

La questione che pongo alla sua attenzione è la seguente: Realizzazione di una rotatoria su strada provinciale. Per realizzare tale rotatoria è necessario creare un percorso alternativo temporaneo all'attuale sede stradale della provinciale. Tale percorso è approvato dalla Provincia, ente gestore, con nulla osta e disciplinare sulla corretta realizzazione. Con la messa in esercizio del percorso secondo le prescrizioni, il CSE deve essere considerato responsabile del tratto relativo al percorso alternativo o tale tratto, correttamente realizzato, deve essere considerato in carico alla Provincia? Il tratto di percorso alternativo è da considerarsi, quindi, dopo la messa in esercizio area di cantiere o no? La ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi.

Risposta

Con la messa in esercizio del percorso secondo le prescrizioni, il CSE deve essere considerato responsabile del tratto relativo al percorso alternativo o tale tratto, correttamente realizzato, deve essere considerato in carico alla Provincia? Il tratto di percorso alternativo è da considerarsi, quindi, dopo la messa in esercizio area di cantiere o no?

Il committente e per esso Il CSE non ha alcuna responsabilità sulla viabilità realizzata, anche se di emergenza, se tale viabilità viene consegnata e presa in carico dall'ente gestore. Se invece l'ente gestore autorizza ma non prende in carico la variante, questa deve intendersi sotto la responsabilità del committente o RL  (anche se magari è la stessa Provincia) e per esso del coordinatore e del direttore dei lavori. In ogni caso il CSE è responsabile degli eventuali rischi in entrata nel cantiere proveniente dalla viabilità di emergenza e degli eventuali rischi in uscita dal cantiere  sulla viabilità di emergenza.


Domanda n° 1160

COMPENETRAZIONE LAVORAZIONI IN CANTIERI ADIACENTI
CANTIERE –A: ADEGUAMENTO ex semimnario CASA DI RIPOSO
Committente “A”: COMUNE con una sua struttura di Progettazione – Esecuzione – Coordinamento
- Lavori già in corso di esecuzione -

CANTIERE –B: COMPLETAMENTO CATTEDRALE ex seminario
Committente “B”: SOPRINTENDENZA con una sua struttura diversa

IMPRESA APPALTATRICE -X: LA STESSA PER AMBEDUE I CANTIERI

ANTEFATTO: I lavori del “CANTIERE A” ineriscono una struttura sulla quale (in passato) aveva lavorato la Soprintendenza (COMMITTENTE B”) che doveva eseguire le sole OPERE STRUTTURALI e di COPERTURA .
FATTO: In virtù della cattiva esecuzione di tali opere, con un successivo  appalto, che prevedeva il completamento dei lavori della Cattedrale,  il “CANTIERE B” ha previsto nel progetto le lavorazioni   relative alla sistemazione delle grondaie del fabbricato “EX SEMINARIO”,  che nel frattempo era stato oggetto di appalto per altre tipologie di lavorazioni.

Dando inizio ai lavori inerenti il “CANTIERE B” l’Impresa Esecutrice subaffida ad altra impresa le lavorazioni relative  alla   SISTEMAZIONE DI ALCUNE GRONDAIE”

DOMANDA : come è possibile COORDINARE  tale tipo di interferenza senza ricorrere (eventualmente) ad interrompere temporaneamente alcune lavorazioni per far posto ad altre?


Risposta

L'art 96 comma 1 lettera b dispone che
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

A nulla rileva che l'impresa affidataria sia la stessa, i cantieri sono due e due sono i committenti. probabilmente i cantieri non sono recintati e questa è già una violazione alla norma che si può giustificare solo se sia materialmente impossibile apprestare una recinzione.

I coordinatori sono due. Prevale il coordinatore il cui cantiere si è aperto per prima, cioè il coordinatore A (presumo). Il coordinatore A deve impedire, vietare e chiamare la forza pubblica se qualcuno cerca di introdursi nel cantiere per fare lavorazioni non previste nel proprio PSC. nel caso lo facesse il suo appaltatore significa che il coordinatore A non ha fatto capire all'impresa affidataria tramite apposita riunione di coordinamento chi comanda nel cantiere., deve dare le  dimissioni e cambiare mestiere.

Il direttore dei lavori che vede eseguire lavori non contemplati nel PSC deve immediatamente sospendere tali lavorazioni in attesa che si chiarisca perchè questi lavori non sono presenti nel PSC.

Purtroppo non ho  una risposta  alla domanda DOMANDA :     come è possibile COORDINARE  tale tipo di interferenza senza ricorrere   (eventualmente) ad interrompere temporaneamente alcune lavorazioni per far  posto ad altre?
Posso solo rispondere a proporre una soluzione per risolvere la questione.
Come si risolve la situazione?


I coordinatori A e B , se il coordinatore A è disponibile, (attenzione in caso di infortuni egli dovrà motivare questa sua disponibilità senza introdurre motivi economici) preparano congiuntamente un PSC per le lavorazioni che il cantiere A deve fare nel cantiere B. Inviano questo PCS ai committenti o ai Responsabili dei lavori perchè lo diano ai rispettivi direttori dei lavori. A fronte di questo PCs sarà redatto uno o più POS che dovranno essere approvati da entrambi i CSE. La vigilanza sui lavori sarà in capo ai due CSE e questo è meglio indicarlo nel PSC.


Domanda n° 1159

Buonasera, nel ringraziarla del suo grande aiuto La disturbo per un problema che genera grossi dubbi sui cantieri edili. Sempre più spesso si incontrano ATI sui cantieri con un solo POS e senza che i lavoratori autonomi abbiano Visite Mediche e Corsi sulla sicurezza adducendo il fatto che sono lavoratori autonomi. E corretta questa interpretazione ?Avendo un capofila datore di lavoro non dovrebbero essere soggetti a visite medi e a corsi?

Risposta

Non esiste il problema perchè occorre far rispettare l'articolo 89 che individua cos' l'impresa affidataria:
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

L’associazione temporanea di imprese (Ati) è una forma giuridica con autonomia giuridica e negoziale in capo a ogni impresa partecipante, con le seguenti caratteristiche: minima organizzazione per il coordinamento delle imprese impegnate nel raggiungimento di un obiettivo specifico; assenza di autonomia patrimoniale unitaria; limitata durata temporale del contratto (valido fino al completamento dell’opera per cui si è costituito); occasionalità e limitatezza del raggruppamento alla mera esecuzione dell’opera.Associandosi, le imprese si impegnano a partecipare attraverso una sola offerta (presentata dalla capogruppo su mandato collettivo con rappresentanza) e a realizzare insieme quanto richiesto.

Quindi l'ATI nel cantiere non lavora ma lavorano le varie imprese dell'ATI, di cui una è affidataria (la capogruppo) e fa il POS sempre  e le altre sono esecutrici e fanno il POS se entrano a lavorare.


Domanda n° 1158

oggetto: Lavoratore Autonomo Durante un'ispezione da parte della direzione territoriale  in un cantiere edile dove era presente la ditta appaltatrice con un suo lavoratore regolarmente assunto più un lavoratore autonomo regolarmente iscritto tale, da diversi anni, alla Camera di Commercio. Il L.A. pitturava la facciata dell'immobile e a sua dichiarazione con attrezzatura, seppure minuta, di sua proprietà. Alla ditta appaltatrice viene contestata "l'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego relativa all'assunzione del L.A con la mansione di manovale edile".Nel verbale di sanzione viene citata la Circolare n. 16/2012 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Si fa ricorso alla Direzione Interregionale del Lavoro , precisando: 1. l'iscrizione da tempo alla Camera di Commercio del L.A., 2.la definizione dall'art. 2222 del Codice Civile; 3. il contratto stipulato tra la ditta e il L.A.; 4. riportando l'esempio dell'attrezzatura minuta dell'idraulico, dell'elettricista e perfino del decoratore di altari .Il ricorso viene respinto dalla DIL di Napoli sempre facendo appello alla Circolare suddetta e all'art. 2222 del C.C. Adesso le mie domande sono: 1. il L.A. è persona fisica la cui attività professionale contribuisce ala realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione e senza collaboratori ed soggetto all'obbligo degli artt. 21 e 26 del D.Lgs 81/08 o è a seconda degli ispettori. E inoltre questa multa vale a significare che il L.A era, nel caso suddetto, un lavoratore a nero? 2. per poter far ricorso al tribunale, a seguito del rigetto della DIL, la ditta si deve aspettare un'altra comunicazione che detta i termini e i modi del ricorso o può già farlo?

Risposta

Il quesito solo indirettamente riguarda la sicurezza sul lavoro . In effetti l'ispettore non poteva non applicare la circolare perchè anche a seguito dei particolari riferiti appare lampante che ci troviamo di fronte a casi di lavori in nero, salvo non dimostrare il contrario. Poichè non mi dice quali siano le prove che dimostrano il contrario  (ad esempio esclusività del lavoro affidato. contemporaneità di altri committenti) mi appare difficile la difesa davanti al procuratore. Credo infatti che l'ispettore abbia elevato sanzioni anche di carattere penale e se non si concilia si instaura il procedimento penale. O si paga e si regolarizza o si ricorre subito ad un avvocato e a un consulente del lavoro  (serio).

Domanda n° 1157

un privato può noleggiare una piattaforma nolo a freddo ?

Risposta

se è per uso personale e non si usa in  cantiere la legge non lo proibisce nè lo regolamenta.


Domanda n° 1157

La ringrazio per la disponibilità nel rispondere ai nostri quesiti, volevo sapere quali fossero i documenti da fornire per la sicurezza sul lavoro ad una produzione cinematografica.

Risposta

la domanda è troppo  generica.
Per quanto riguarda la sede fissa della società si applica ovviamente il D. Lgs. 81/2008 nella sua interezza.
Per le attività esterne occorre valutare volta per volta quali parti del D. Lgs 81/2008 applicare o se trova applicazione il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;  oppure l'INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”


Domanda n° 1156

in una società agricola srls costituita da tre soci con quote sociali da 500,00 ciascuno, l'amministratore può essere assunto nella società? non è nè CD e ne IAP , ma semplicemente bracciante agricolo. Il ruolo di amministratore e solo per sistemazione documenti in quando i soci comunque decidono insieme della vita gestionale della società  non avendo la maggioranza della quota ma uguale agli altri,

Risposta

La domanda posta non ha pertinenza alcuna con il D. Lgs. 81/2008 e quindi non sono competente a rispondere. La domanda va posta ad un consulente del lavoro. Secondo la mia esperienza è una prassi ricorrente ma se sia lecita  o meno fiscalmente non saprei.


Domanda n° 1155

Un'azienda ha 300 dipendenti con presenza di RSA Aziendali, le stesse non hanno nominato gli RRSSLL aziendali.

Sussite un obbligo in capo al  datore di lavoro di  comunicare all'organismo paritetico della mancaza degli RRLLSS e poi per quest'ulitmo di nominare di seguito il RLST??

Risposta

non sussiste alcun obbligo di comunicare la mancanza del RLS. Sussiste invece l'obbligo di comunicare all'INAIL l'avvenuta elezione del RLS.


Domanda n° 1154

Sono un ingegnere.Mi vogliono affidare il ruolo di Rspp in una scuola materna. Parlando con il personale presente nella scuola mi sono resa conto che non hanno mai fatto alcun corso di formazione sulla sicurezza (ovviamente la scuola non è nemmeno dotata di dvr). Come futuro Rspp dovrò organizzare la loro formazione. Volevo capire un po' come mi devo muovere.
Sulla conferenza stato-regioni delle province autonome di Trento e Bolzano c'è scritto che i lavoratori devono fare almeno 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica a seconda della classe di rischio in cui ci si trova. Visto che questi lavoratori non hanno mai fatto corsi sulla sicurezza devono seguire corsi con le modalità di cui ho parlato prima o devono fare anche altro? il dubbio mi sorge perché nell'articolo 37 del dlgs 81/08 si parla di 32 ore di formazione, non vorrei sbagliarmi. e poi siccome io sono anche formatore per la sicurezza e Ing. antincendio, posso tenere io i corsi?

Risposta

i lavoratori devono fare corsi di 4+8 ore., Solo il RLS se c'è deve fare 32 ore.Un buon sito per la scuola è
http://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=210   
oppure
http://www.sicurscuolaveneto.it/

I corsi li può fare tranquillamente, avendo seguito un master sulla sicurezza comprensivo del Mod. C e del corso formazione formatori, anche se non rientrano tra i compiti obbligatori del RSPP

Domanda n° 1153

Nel caso in cui un collaboratore scolastico (personale A.T.A. assunto da un istituto scolastico viene distaccato presso un altro istituto di scuola superiore ovviamente pubblica l'informazione/formazione ai sensi dell'art.37 D.lgs. 81/08 è in carico dataore di lavoro (Dirigente Scolastico ) distaccante.

Risposta

no, quello ricevente.


Domanda n° 1153

Salve, sono responsabile del progetto di alternanza scuola/lavoro nel liceo dove insegno; abbiamo stipulato delle convenzioni con diversi Ordini Professionali. I liberi professionisti, disposti ad accogliere i nostri allievi, non hanno collaboratori o dipendenti nel proprio studio. Dunque, sono essi comunque tenuti a redigere un DVR, nel momento in cui accolgono degli stagisti minorenni?
Essendo il libero professionista l'unico a lavorare nello studio, pur nominando un RSPP esterno, come fa per gli addetti al pronto soccorso e antincendio che normalmente vengono nominati tra gli stessi collaboratori adeguatamente formati?
Risposta

La settimana scorsa sono state approvate da un gruppo di cui facevo parte  e dove era presente INAIL, Direzione scolastica, Regione ASL Ispettorato Lavoro VVF . delle linee guida integrative (meglio riassuntive) su alternanza scuola lavoro . Nella redazione di tali linee guida in effetti non è emersa  questa problematica che mi rappresenta e che è molto delicata. Dico questo perchè nel caso di uno studio professionale senza dipendenti (nè soci lavoratori) non si applica il D. Lgs. 81/08 e quindi non esiste DVR, , nè denuncia dell'impianto di terra, nè squadra di emergenza nè obbligo di formazione. Entrando in questo  studio uno studente in alternanza scuola lavoro occorre invece tutto e questo va realizzato prima che entri lo studente. Quindi per lo studio diventa un onere non indifferente
c'è una soluzione applicabile per le piccole imprese: il datore di lavoro cioè il professionista fa il corso per RSPP, per la squadra antincendio e per il primo soccorso......  e fa tutto lui. Soluzione semplice ma impegnativa in termini di formazione a meno di non ricorrere alla formazione FAD 👻 . Comunque la cosa più impegnativa è la denuncia all'INAIL dell'impianto di messa a terra perchè può darsi che l'impianto non sia denunciabile.

Domanda n° 1152

Egr. Ing Mannelli,in un cantiere il PIMUS e il calcolo dei ponteggi deve essere fatto dalla Ditta montatrice.Nel PSC, in fase di Coord. per la Prog, bisogna disegnare già il ponteggio dettagliato,come un PIMUS,con i calcoli precisi fatti dal CP,e in esecuzione il CE aggiungerà solo eventuali modifiche?
O nel PSC si mettono solo i costi della sicurezza e si rimanda poi PIMUS e calcoli dettagliati alla ditta esecutrice in opera ?

Risposta

nel PSC si mettono solo i costi della sicurezza e si rimanda poi PIMUS e calcoli dettagliati alla ditta esecutrice in opera. Nel PSC occorre solo verificare che il ponteggio sia realizzabile  (assenza di frane, corsi d'acqua, cavi elettrici ecc. )

Domanda n° 1151

Avendo ricoperto il ruolo di docente per alcuni moduli inerenti corsi di formazione per RSL, RSPP e Lavoratori, le ore effettivamente svolte di docenza posso considerarle come aggiornamento ai fini delle 40 ore necessarie per coordinatore per la sicurezza?

Risposta

No, la formazione non può essere autocertificata. Purtroppo nessun provvedimento regolatore dei corsi di formazione D. Lgs. 81/08  ha finora previsto che il docente possa avvalersi automaticamente di crediti i formativi collegati alle ore di docenza fatta. Se però l'ente formatore per il quale ha fatto le docenze è un ente formativo accreditato dalla Regione o un organismo sindacale potrebbe farsi rilasciare una attestazione con crediti formativi sicuramente  come RSPP e, a seconda degli argomenti trattati, anche come CSP/CSE.

Domanda n° 1150

Salve,scrivo per chiedere un consiglio: in un ufficio,vi è1dipendente con contratto part- time a tempo indeterminato,con orario di lavoro sett. di 8h ,spalmate su 2turni mattutini da 4h.Considerando che il numero di ULA non raggiunge l'unità,il DDL è tenuto comunque a redigere il DVR?non trovo riferimenti validi per valutare la situazione.Riuscireste a darmi un consiglio e dei riferimetni normativi?

Risposta

Le Ula sono previste solo in agricoltura  dall'art. 4 Computo dei lavoratori 4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Nel suo caso non trova applicazione e deve applicare il toto il D. Lgs. 81/08 adottando le procedure semplificate per il DVR.


Domanda n° 1149

Salve ingegnere, nel caso di un cantiere caratterizzato dalla realizzazione di più opere,  dopo comunicazione di fine lavori parziale al Comune per le sole opere ultimate, è possibile rimuovere la recinzione per le sole opere ultimate e proseguire con gli altri lavori senza incorrere in eventuali sanzioni da parte degli organi ispettivi?
Risposta

ai fini della tutela della salute e della sicurezza occorre garantire sempre , fino alla fine dei lavori e allo smantellamento del cantiere, quanto indicato nel PSC e nel POS, ed in particolare una recinzione per impedire la fuoriuscita o l'ingresso dei rischi. Quello che si fa con il Comune attiene ad altre leggi e non rileva nè ai fini della sicurezza nè ai fini delle relative sanzioni.

Domanda n° 1148

ho necessità di un ragguaglio, ho ricevuto un incarico come RSPP in una casa di riposo , sono andata a fare il primo sopralluogo nella quale ho riscontrato alcune cose. Le camere sono dislocate su più piani, e nelle stesse vi sono pazienti non autosufficienti. La mia perplessità è su come organizzare l'evacuazione in caso di incendio e non solo, non posso far utilizzare il monta lettighe??? la struttura è dotata di una scala non protetta come  una via di uscita dai piani superiori verso l'esterno. che consiglio mi da a riguardo???come posso aiutare i pazienti non autosufficienti a raggiungere l'esterno il luogo sicuro??

Risposta

La situazione è da esaminare con attenzione alla luce dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se l'attività non è soggetta a SCIA la valutazione della idoneità delle vie di emergenza è lasciata al DL (con l'aiuto del RSPP) . Il montalettighe è da escludere perchè se non è a prova di fumo potrebbe risultare una trappola mortale a causa dei fumi.Se non è possibile prevedere l'evacuazione sicura occorre compartimentare e adottare le altre misure di prevenzione e protezione come se fosse una attivita soggetta a SCIA. Ovviamente i pazienti non sono lavoratori e quindi non rientrano nel D. Lgs. 81/08 ma chiaramente in caso di incendi con vittime anche l'RSPP rimarrebbe coinvolto. Bisogna valutare attentamente le possibilità fisiche di scappare che hanno i pazienti e il carico di incendio presente, la squadra di mergenza presnte la notte e cercare di assicurare una minima possibilità di evacuazione  magari installando dispositivi di rilevazione fumi che possano allungare i tempi disponibili per l'esodo.

è un bel problema!!


Domanda n° 1147

Quale tipo di iter deve seguire la realizzazione di un ponteggio sospeso sottoponte per uso provvisionale come da schema allegato, e se è soggetto ad omolagazione particolare

Risposta

non ho trovato alcuna verifica obbligatoria da fare in quanto non ci sono parti mobili nè alcuna norma specifica. Poichè si tratta di una stuttura metallica  che viene realizzata in officina per essere  montata in cantiere  al più credo si potrebbe  applicare il Regolamento (UE) n.305/11 e le norme del gruppo EN1090 anche se tale regolamento non si applica alle opere provvisionali e quindin l'applicazione sarebbe facoltativa.


Domanda n° 1146

può consigliarmi come devo comportarmi in questo lavoro? è una ristrutturazione privata nel comune  .L.219/81 l'appalto dei lavori è di 220000,00€; gli uomini giorni sono inferiore a 200. a) secondo l'art. 99 comma c la notifica preliminare non va spedita b) sono direttore dei lavori c) il committente può delegarmi come responsabile dei lavori? d) posso essere il coordinatore dei lavori sia per la progettazione che per l'esecuzione ?

Risposta

a) secondo l'art. 99 comma c la notifica preliminare non va spedita

Esatto ma solo se non si nomina il coordinatore. Inoltre occorre controllare che non ci sia un vincolo in tal senso nel finanziamento pubblòico del lavoro


b) sono direttore dei lavori c) il committente può delegarmi come responsabile dei lavori?


Sicuramente si


d) posso essere il coordinatore dei lavori sia per la progettazione che per l'esecuzione ?


Sicuramente si . In questo caso (nomina del coordinatore) scatta l'obbligo della notifica.


Domanda n° 1145

Buonasera, volevo sapere se gli addetti antincendio sono sanzionabili e se si quali sono i riferimenti.

Risposta

Solo se rifiutano la designazione alla squadra antincendio e solo da parte dell'organo di vigilanza.


I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore).

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60  euro per la violazione degli articoli ............................., e 43, comma 3, primo periodo


Domanda n° 1144

1) Se un’azienda ha sede operativa in un luogo ed un piccolo ufficio come sede fiscale da un’altra parte, deve fare due DVR o ne basta uno che contempla entrambi?
2) In questa sede, anche se solo fiscale dove non c’è nessuno che lavora se non il datore di lavoro che qualche volta incontra un cliente o il consulente, ci deve essere l’addetto al primo soccorso e antincendio?
3) Io ARCHITETTO posso fare formazione generica per i lavoratori, per il RLS e per il rischio incendio?

Risposta

1) Se un’azienda ha sede operativa in un luogo ed un piccolo ufficio come sede fiscale da un’altra parte, deve fare due DVR o ne basta uno che contempla entrambi?

No, il DVR è unico per datore di lavoro anche se può essere fatto a fascicoli per ogni sede

2) In questa sede, anche se solo fiscale dove non c’è nessuno che lavora se non il datore di lavoro che qualche volta incontra un cliente o il consulente, ci deve essere l’addetto al primo soccorso e antincendio?
no, se non ci sono lavoratori.Non ci sarebbe neanche bisogno di fare la valutazione del rischio per questa sede nel DVR se si specifica nel DVR  che nella sede legale non si svolgono attività da parte dei lavoratori.


3) Io ARCHITETTO CSE RSPP posso fare formazione generica per i lavoratori, per il RLS e per il rischio incendio?

Si. Per i lavoratori e per il RLS occorre fare comunicazione all'organismo paritetico di settore se esiste..

Domanda n° 1143

Ritiene che sia opportuno rendere noto, almeno il giorno, della prova di evacuazione, in una scuola? Ciò, al fine di evitare che qualche alunno( magari DSA) possa, altrimenti entrare in panico?

Risposta

Sicuramente è necessario preavvisare la prova di evacuazione , perchè qualcuno potrebbe sentirsi male e sarebbero responsabilità gravi per il DL.

Domanda n° 1142

Buongiorno, sono progettista e direttore dei lavori di un comparto edilizio su cui sono previsti lavori di manutenzione straordinaria relativi a lavori edili (rifacimento pavimenti, intonaci, pitture, sistemazione manti di copertura, lattoneria ecc...) e rifacimento impianti elettrici, impianto idrico sanitario e di riscaldamento. L'impresa dei lavori edili è un lavoratore autonomo senza dipendenti, così pure l'esecutore dell'impianto elettrico e idrico-sanitario riscaladamento. Praticamente sul cantiere vi sono 3 lavoratori autonomi senza dipendenti. Il mio dubbio è se nel caso specifico occore la redazione del PSC e relativa notifica preliminare. Preme avere certezza poichè i lavori in essere sono soggetti a detrazione fiscale e uno dei motivi di diniego per l'agenzia delle entrate nel condere il beneficio è proprio la mancata notifica preliminare agli organi di controllo.  

Risposta

In teoria non è necessario il PSC e quindi la notifica perchè sono tutti lavoratori autonomi. In teoria ma in pratica l'agenzia richiede il PSC e la notifica e quindi occorre fare sia l'uno che l'altra. Inoltre , a meno che non si tratti di lavori minimali, non vedo come gli stessi possano essere eseguiti da lavoratori autonomi. Credo che più che direttore dei lavori lei farà il capomastro.

Domanda n° 1141

l ns. Comune ha la discarica  di inerti con assegnazione di n.2 unità lavorative dipendenti comunali. In particolare un geometra inquadrato nella cat.D1 è stato assegnato a tale servizio da circa 7 anni, anche se non ha mai fatto un percorso di formazione specifica e coordina autonomamente tutta l'attività.
Quesito : La figura suindicata può essere incaricata del ruolo di direttore tecnico, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett.b DLgs n.36/2003

Risposta

Il quesito non attiene alla normativa sulla sicurezza su lavoro ma poichè riguarda la formazione mi accingo a rispondere.
la normativa dispone che b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica.  Purtroppo con la ripartizione delle competenze la formazione professionale, di competenza delle Regioni, è diventata alquanto nebulosa in molti settori. Il geometra ha senz'altro una formazione tecnica, e, dato il titolo di studio, è competente Non avendo un corso professionalizzante, che peraltro non esiste a livello nazionale,  l'unico che può dire se il geometra ha formazione professionale è il geometra stesso il quale nei sette anni di attività di fatto può avere approfondito la problematica e si può essere autoformato. Se il geometra è quindi d'accordo la nomina si può fare.


Domanda n° 1140

Buongiorno  mi e' arrivata da parte dell'INAIL un pagamento di € 220 per la verifica della messa in sicurezza dell'impianto elettrico . . . a chi spetta il pagamento ? al proprietario dell'ufficio / immobile o all'affittuario ,

Risposta

La verifica dell'INAIL è una verifica di carattere ispettivo fatta a campione (quindi non su tutti gli impianti) e serve per verificare se quanto dichiarato nelle denuncia fatta all'INAIL dell'impianto di messa a terra sia effettivamente stato realizzato. Quindi significa che il vostro impianto di terra è stato denunciato, come richiede la legge, all'INAIL (e alla ASL). L'obbligo della denuncia è in capo al datore di lavoro e quindi al datore di lavoro l'inail richiede il pagamento anticipato e se non pagate l'INAIL probabilmente non viene neanche e risolvete il problema. A volte  (ma è l'eccezione)  l'INAIL rinuncia al pagmaneto anticipato e viene lo stesso accettando un  pagamento posticipato, ma dipende dalla zona (non so nella Vs zona come fanno,).  Non ci sono sanzioni o interessi per mancato pagamento se il servizio ancora non è stato effettuato.
Il pagamento spetta al denunciante . Se volevate far pagare al proprietario dell'immobile la verifica, bisognava inserirlo nel contratto di locazione. Il proprietario dell'immobile dovrebbe avervi fornito un immobile con l'impianto di terra e vi avrà dato la dichiarazione di conformità dell'elettricista che ha eseguito l'impianto e che la società ha presentato all'INAIL. Se, a seguito della verifica INAIl ( o della ASL) la dichiarazione di conformità dell'elettricista risulti infedele oppure l'impianto risulti essere stato modificato, le eventuali sanzioni saranno fatte al datore di lavoro della società, che potrà poi eventualmente chiedere i danni al proprietario dell'immobile e con un pò di fortuna il tribunale gli farà avere il rimborso tra venti anni. Consiglio quindi di far verificare l'impianto di terra da un tecnico di fiducia prima dell'arrivo dell'INAIL (o della ASL).  .


Domanda n° 1141 (marzo 2016)

Sono  iscritto all'Ordine degli Ingegneri , sono stato assunto come docente supplente con contratto a tempo determinato sull'organico di potenziamento dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore  fino al 30/06/2016, sono stato inserito in un elenco di docenti per una formazione specifica sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008. Essendo un ingegnere Civile Idraulico (libero professionista), ed avendo seguito dei suoi corsi sulla sicurezza e premesso che: 1) sono stato inserito dall'istituto  in un elenco di docenti che devono seguire solo un corso sulla sicurezza di 4 ore : formazione specifica - basso rischio; 2) inoltre, sono stato inserito sempre dall'istituto  anche in un elenco di docenti di un corso on-line di 4 ore formazione generale sicurezza; 3) le 40 ore di aggiornamento del primo quinquennio io le ho completate. Mi chiedevo se: a) sono obbligato a seguire i corsi di cui sopra anche se posseggo degli attestati specifici sulla sicurezza di cui agli allegati e se tali ore di corso possono essere riconosciute come ore di aggiornamento quinquennale (40 ore) per un secondo qiunquennio; b) siccome Istituto ha previsto altre ore di formazione specifica sulla sicurezza - alto rischio  posso frequentarli e essere riconosciute come ore di aggiornamento quinquennale obbligatorie (secondo qiunquennio).

Risposta

1) sono stato inserito dall'istituto  in un elenco di docenti che devono seguire solo un corso sulla sicurezza di 4 ore : formazione specifica - basso rischio;
2) inoltre, sono stato inserito sempre dall'istituto  anche in un elenco di docenti di un corso on-line di 4 ore formazione generale sicurezza;
3) le 40 ore di aggiornamento del primo quinquennio io le ho completate
a) sono obbligato a seguire i corsi di cui sopra anche se posseggo degli attestati specifici sulla sicurezza di cui agli allegati
              Deve far presente la pregressa formazione al dirigente scolastico chiedendo di essere esonerato dalla formazione come lavoratore . Se il dirigente scolastico insiste deve obbedire.
e se tali ore di corso possono essere riconosciute come ore di aggiornamento quinquennale (40 ore) per un secondo quinquennio
No
; b) siccome Istituto ha previsto altre ore di formazione specifica sulla sicurezza - alto rischio posso frequentarli e essere riconosciute come ore di aggiornamento quinquennale obbligatorie (secondo qiunquennio).
No

Domanda n° 1140

Sono DL e CSE in un cantiere (fabbricato in centro storico) fermo da alcuni mesi, con installato ponteggio a norma e tetto smontato, coperto da strutture provvisorie a protezione del fabbricato. Dovendo smontare il ponteggio per necessità della polizia municipale, mibasta una comunicazione all'impresa e committente, o è meglio sospendere anche i lavori nel cantiere?

Risposta

Sicuramente conviene  sospendere formalmente  i lavori in modo che la ripresa non possa avvenire all'insaputa del direttore dei lavori con reponsabilità penali per il CSE

Domanda n° 1139

se una persona è il rappresentante legale di due aziende:una rischio medio e l'altra rischio alto, deve frequentare una sola volta il corso da rspp datore di lavoro rischio alto e conseguire un solo attestato?

Risposta

Sicuramente si

Domanda n° 1138

Chiedo alcune informazioni su corsi , allora :
per la formazione delle attrezzature si fa riferimento all'accordo stato regioni
per quella dei lavoratori  rischio basso 8 ore , rischio medio 12 ore , rischio alto 16 ore , per antincendio basso 4 ore medio 8 ore alto 16 ore con idoneità  vigili del fuoco , pronto soccorso  12 ore e 16 ora per i seguenti corsi vedi se sbaglio o è corretto :
pes pav 16 ore
aggiornamento triennale 4 ore
pimus 28 ore
aggiornamento 5 anni ore ?
spazi confinati  8 ore
aggiornamento ?
attrezzature sollevamento carroponte paranchi ecc ore 4
aggiornamento ?

Risposta

per la formazione delle attrezzature si fa riferimento all'accordo stato regioni

OK
per quella dei lavoratori  rischio basso 8 ore , rischio medio 12 ore , rischio alto 16 ore ,
OK

per antincendio basso 4 ore medio 8 ore alto 16 ore con idoneità  vigili del fuoco ,

No idoneità vigili del fuoco solo per le seguenti attività

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

pronto soccorso  12 ore e 16 ora

OK




pes pav 16 ore

OK


aggiornamento triennale 4 ore

non è normato ma lo decide il datore di lavoro: “La validità e l’estensione dell’idoneità al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con la situazione professionale della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale”.


pimus 28 ore

OK
aggiornamento 5 anni ore ?

No I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici


spazi confinati  8 ore

Non è normato. A scelta del datore di lavoro


aggiornamento ?

Non è normato A scelta del datore di lavoro  Interpello n. 23/2014 del 6 ottobre 2014"spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta"



attrezzature sollevamento carroponte paranchi ecc ore 4



No vedere la tabella

aggiornamento ?


Entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato deve essere fatto un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore

Domanda n° 1137

Buongiorno, sono un HSE-Q 1) ho seguito il corso per coordinatore (progettazione ed esecuzione) ai sensi del D. lgs. 494/96 (120 ore) dal 09/10/2000 al 15/11/2000 con rilascio dell'attestato il 21/03/2001. Alla luce della normativa corrente, quali aggiornamenti devo fare? 2) le scadenze degli attestati (es: primo soccorso, antincendio, etc) decorrono dall'ultimo giorno di corso? A volte non sono indicati i giorni di frequenza...Non ha valenza alcuna la data del rilascio?

Risposta

1) ho seguito il corso per coordinatore (progettazione ed esecuzione) ai sensi del D. lgs. 494/96 (120 ore) dal 09/10/2000 al 15/11/2000 con rilascio dell'attestato il 21/03/2001. Alla luce della normativa corrente, quali aggiornamenti devo fare?
40 ore per sanare il quinquennio 15 maggio 2008-14 maggio 2013 (da fare  se si assumono incarichi  e prima di assumere tali incarichi )
40 ore per il quinquennio 15 maggio 2013-14 maggio 2018 (da programmare e fare se si prevede di assumere incarichi a partire dal 15 maggio 2018)

2) le scadenze degli attestati (es: primo soccorso, antincendio, etc) decorrono dall'ultimo giorno di corso? A volte non sono indicati i giorni di frequenza...Non ha valenza alcuna la data del rilascio?
Le scadenze degli attestati decorrono o dalla data di verifica di apprendimento (ultimo giorno  del corso) se indicato ovvero dalla data dell'attestato che si ritiene rilasciato contestualmente alla fine del corso se non espressamente indicato cosa diversa nell'attestato stesso


Domanda n° 1136

Buongiorno ING. MANNELLI, nell’ambito di un’associazione di sindacato ai fini della redazione del DVR sono presenti oltre al personale dipendenti molti volontari di cui alla L.Q. 266/1991 che svolgono attività di raccolta dati ed ai quali sono riconosciute solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Con la L. 98/2013 per effetto dei contenuti di cui all’articolo 32, ai volontari si applicano le disposizioni dell’art. 21 del d.Lgs 81/08 (lavoratori autonomi) e dal testo dell’art. 32 …. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione». Pertanto se non ci sono altri aggiornamenti normativi dovrei procedere in questo modo: 1. Fornire a tutti i volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. 2. Fornire a tutti i volontari attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (nel loro caso i computer) 3. DPI non sono necessari 4. Se i volontari svolgono l’attività in sedi dove c’è personale dipendente dell’associazione predisporre un DUVRI per valutare i rischi da interferenze. Inoltre, secondo l’articolo 21 comma 2 lettera c) I lavoratori autonomi dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Ma nel caso in esame tale punto non dovrebbe essere applicato ai volontari. Se i volontari svolgono l’attività in sedi dove non c’è altro personale dipendente come si procede non essendoci le figure che ricoprono il ruolo di addetto al primo soccorso ed addetto all’antincendio presso la sede in questione? Dovrebbero formarsi a loro spese o il datore di lavoro dovrà preoccuparsi della loro formazione? Inoltre, i volontari essendo equiparati ai lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte (nel caso in esame impiegato amministrativo con un utilizzo del pc inferiore a 20 ore settimanali) con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Quindi non devo consigliare al datore di lavoro di fargli fare una visita preventiva dal medico competente al momento del conferimento dell’incarico??? E dovrei dire al datore di lavoro che i volontari potrebbero partecipare a loro spese alla formazione. Ritiene che sia la procedura corretta??? La ringrazio anticipatamente.

Risposta

La normativa citata per i volontari è corretta. Ad essa va aggiunto INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 - Obbligo di redazione del documento di

valutazione dei rischi per i volontari che aggiungerò sotto.

Lei dice che :Dovrei procedere in questo modo

1. Fornire a tutti i volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

ESATTO!



2. Fornire a tutti i volontari attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (nel loro caso i computer)

ESATTO!


3. DPI non sono necessari

ESATTO!

4. Se i volontari svolgono l’attività in sedi dove c’è personale dipendente dell’associazione predisporre un DUVRI per valutare i rischi da interferenze.

ESATTO anche se il DUVRI non è obbligatorio ma sono obbligatorie le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze

Inoltre, secondo l’articolo 21 comma 2 lettera c) I lavoratori autonomi dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Ma nel caso in esame tale punto non dovrebbe essere applicato ai volontari.
ESATTO!



Se i volontari svolgono l’attività in sedi dove non c’è altro personale dipendente come si procede non essendoci le figure che ricoprono il ruolo di addetto al primo soccorso ed addetto all’antincendio presso la sede in questione?

Si fa affidamento sulla Divina Provvidenza (vedere interpello)


Dovrebbero formarsi a loro spese ?

ESATTO! (ma è meglio evitare di dirlo ai volontari...)



Inoltre, i volontari essendo equiparati ai lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte (nel caso in esame impiegato amministrativo con un utilizzo del pc inferiore a 20 ore settimanali) con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

ESATTO! il tutto a proprie spese


Quindi non devo consigliare al datore di lavoro di fargli fare una visita preventiva dal medico competente al momento del conferimento dell’incarico???

ESATTO!


E dovrei dire al datore di lavoro che i volontari potrebbero partecipare a loro spese alla formazione


ESATTO!

Ovviamente il datore di lavoro "generoso" potrebbe far partecipare questi lavoratori a eventuali corsi di formazione fatti per propri lavoratori. E comunque , come detto nell'interpello, Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.




Ecco il  testo della normativa

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al sog-getto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione";

INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 - Obbligo di redazione del documento di
valutazione dei rischi per i volontari
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito all’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle “associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell’ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00”.
Al riguardo va premesso che l’art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che “nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, l’art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro “prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)


Domanda n° 1135

Gentile Ingegnere,
devo realizzare un DVR ad un' azienda con due licenze, ATECO 47.71.10 - 47.72.10 e altra con ATECO 47.59.20 - 47.78.60.
Il locale è unico, separato in due zone distinte, una di mq. 970 l'altra di mq. 1.098, con unica entrata.
Devo fare due DVR separati o uno solo+ due piani di evacuazione ?
Preciso che l’azienda ha 7 dipendenti (5 commessi + 2 cassieri).   Unico datore di lavoro

Risposta

Un solo DVR  dettagliando le diverse attività

Domanda n° 1134

Salve,

volevo chiederle quali sono i requisiti per poter svolgere  formatore nella sicurezza per le aziende. Premetto che sono laureata in scienze della formazione e che ho già un master in gestione delle risorse umane (in cui era presente un modulo per formatori). Ho letto su internet che basterebbe aver svolto un ruolo e/o un corso nell'ambito della formazione come ad esempio RSPP. È corretto?

Risposta

Le allego una tabella riepilogativa. Come laureata in scienze della formazione ha già i requisiti aggiuntivi per ciascun criterio però le manca il requisito  base che consiste o in una laurea relativa alle materie da insegnare o un master in sicurezza o un incarico da RSPP o esperienza lavorativa nel campo della sicurezza.


Domanda n° 1133

Salve ing. il mio quesito è il seguente. Pubblica amministrazione. Sono una dipendente a tempo determinato e part-time ma solo l'unica ad avere i requisiti per svolgere il compito di RSPP, Il datore di lavoro mi ha nominato con decorrenza immediata fino alla fine del mio contratto (tra 6 mesi) con possibilitò di proroga. Nella determina di nomina dice espressamente che"l'incarico si intende conferito ad integrazione delle prestazioni già dovute dalla dipendente e rientra tra i compiti ordinari assegnateli, senza compensi retributivi aggiunti." Chiedo: 1. svolgere il compito di RSPP è tra i compiti ordinari? 2. posso rifiutarmi? ( sono un architetto inquadrato come istruttore direttivo cat. D) se rifiutassi, il datore mi ha detto che andrebbe all'esterno. Allora non sarebbe più gratis! se vado alla trattativa privata qual'è il compenso onesto che posso "strappare" all'ente. un comune con 10 dipendenti.
Circa l'incarico di RSpp interno al comune voglio precisare che i corsi di abilitazione e di aggiornamento sono stati sempre a carico mio . L'ente per la mia formazione non ha speso niente.

Risposta

Il ruolo di RSPP può essere assunto da un dipendente interno (quale che sia la forma contrattuale) o da un collaboratore esterno. Il compenso per RSPP  può essere incluso nella remunerazione base se all'atto dell'assunzione sia stato precisato che tra i ruoli da svolgere c'era anche quello di RSPP. Se ciò non è stato messo per iscritto all'inizio il dipendente può rifiutarsi di svolgere il ruolo di RSPP in quanto va incontro a responsabilità penali e civili personali non previste o chiedere un ristoro economico anche al fine di tutelarsi con apposita assicurazione per le responsabilità civili e per la tutela legale. La quantificazione economica è lasciata alla libera contrattazione ma non dovrebbe essere inferiore a 1500 €/anno ed arrivare nel caso specifico a 3000 €/anno anche se professionisti esterni, al fine di poter vendere altre prestazioni, quali la formazione e le misurazioni strumentali, potrebbero offrire anche    importi inferiori sui 80-100 € mese.

Domanda n° 1132

Ho un quesito da porle: una estetista che si apre la partita iva vuole svolgere la sua attivita' ( esclusivamente truccare e fare unghie alle clienti) presso l'abitazione delle clienti. Immagino non sia possibile farlo per via dei requisiti igienici dei posti in cui si opera ( cioe' a casa dei clienti) vero? A tal proposito, siccome l'estetista non ha un suo locale vero e proprio dove esercita la sua attivita' (cioe' non ha aperto ancora alcun negozio) puo' decidere di esercitare a casa sua in una stanza o in un angolo della casa ? Quali sono e dove posso trovare i requisiti igienici che ci vogliono per operare ? ( ripeto , fa soltanto trucco e unghie). E sempre a proposito di questo, ho saputo che chi ha un negozio ( centro estetico) puo' recarsi anche ad operare a casa dei clienti . Non lo trova un controsenso ?
Ma per avere l'autorizzazione della Asl ad operare come professionista con partita iva presso il proprio domicilio , quali requisiti igienici devo avere ? Cioe' per sapere se a casa mia posso operare cosa devo avere? Cosa devo guardare?

Risposta

Più che un quesito mi sembrano già delle risposte. Se le affermazioni fatte sono fondate non ho nulla da aggiungere.(truccare e fare unghie alle clienti presso l'abitazione delle clienti.  non  possibile farlo per via dei requisiti igienici dei posti in cui si opera ( cioe' a casa dei clienti)   chi ha un negozio ( centro estetico) puo' recarsi anche ad operare a casa dei clienti ) .Se le affermazioni non sono fondate consiglierei di verificare se esiste un regolamento comunale o regionale e cosa vieta o consente  perchè in altre Regioni è tutto permesso  .Dopo aver ottenuto l’abilitazione professionale, l’estetista può svolgere l’attività in modo indipendente in una struttura apposita o presso il proprio domicilio o a chiamata, previa iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio. Chi fa l'estetista dovrebbe avere un attestato di formazione, nella formazione queste notizie dovrebbe averle ricevute almeno riferite alla Regione dove ha fatto il corso (o ha studiato per corrispondenza?)
Comunque molte notizie le può trovare qui: http://www.basilicatagiovani.eu/schede-orientative/profili-professionali-ed-accesso-alle-professioni/estetista
Per lavorare presso il proprio domicilio occorre chiedere alla ASL

In generale l’attività di estetista deve essere esercitata in locali funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, comunque rispondenti ai vari requisiti previsti per conseguire il rilascio dell’autorizzazione (art. 4, comma 5, L. n. 1/1990).

Secondo la normativa vigente, per aprire un salone di estetica è necessaria l’autorizzazione amministrativa da parte del Comune dove ha sede l’impresa. Questa viene rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti necessari:

il titolare (o la maggioranza dei soci dell’impresa) deve possedere la qualifica professionale di estetista;
l’impresa deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
i locali adibiti allo svolgimento dell’attività devono possedere tutti i requisiti edilizi e sanitari richiesti.
Deve essere inoltre nominato un responsabile tecnico per ogni sede di svolgimento dell’attività. Inoltre, ai liberi professionisti è richiesto di:

aprire la Partita IVA;
ottenere l'autorizzazione dall'ASL per l'area adibita a laboratorio;
regolarizzare il proprio rapporto con INAIL e INPS.

Domanda n° 1131

Buona sera Ing. per svolgere il ruolo di RSPP esterno, in una azienda di lavorazione e conservazione di fichi secchi, quale corso dovrei seguire come macrosettore ?

Risposta

Per conoscere il macrosettore occorre chiedere all'azienda quale codice ATECO la Camera di Commercio le ha assegnato. Comunque prossimamente i settori ATECO spariranno quasi del tutto (rimarranno solo agricoltura, - cantieri -sanità- chimico- altri)

Domanda n° 1130

1) ho l'attestato da RSPP  e mi sono laureato in ingegneria nel 2007. Devo svolgere l'aggiornamento per RSPP previsto dall'attuale normativa?

2) avendo insegnato nel 2014 nella scuola statale, consultando la normativa sono anche abilitato come docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (2° criterio del DM 06/03/2013). L'aggiornamento può essere svolto anche subito  o attendere ancora? Inoltre potrei svolgere dei corsi che servono per l'aggiornamento sia come RSPP che come docente in materia di sicurezza?

Risposta

1) ho l'attestato da RSPP  e mi sono laureato in ingegneria nel 2007. Devo svolgere l'aggiornamento per RSPP previsto dall'attuale normativa?

Si, deve svolgere l'aggiornamento per il quinquennio precedente  2007-2012.



2) avendo insegnato nel 2014 nella scuola statale, consultando la normativa sono anche abilitato come docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (2° criterio del DM 06/03/2013). L'aggiornamento può essere svolto anche subito  o attendere ancora?
L'aggiornamento come RSPP conviene farlo quando si prende un incarico oppure quando capita l'occasione perchè dopo un quinquennio scade di nuovo.
L'aggiornamento come formatore si può fare anche facendo docenze




Domanda n° 1129

Il datore di lavoro deve fare la visita con il medico competente?

Risposta

No il datore di lavoro non è soggetto a sorveglianza sanitaria, tranne per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento secondo una particolare interpretazione del DPR 177/2011.


Domanda n° 1128

Buongiorno senta una domanda: in un istituto scolastico è obbligatoria la nomina del medico competente per il personale A.T.A.? e per i collaboratori scolastici?

Risposta

In un istituto scolastico la nomina del medico competente potrebbe essere attivata solo per coloro che usano i computer per almeno 20 ore alla settimana e non credo che sia il caso dei collaboratori scolastici ma forse di qualche unità amministrativa. Altra ipotesi potrebbe essere un rischio chimico non moderato nei laboratori di chimica.
I collaboratori scolastici devono essere soggetti ad una accurata valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi per verificare la necessità della sorveglianza sanitaria.

Domanda n° 1127

Ditta individuale a conduzione familiare deve eseguire il DVR e vari corsi sulla sicurezza?

Risposta
La ditta individuale a conduzione familiare non esiste. Esiste l'impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile IN questa ipotesi di impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile deve  solo a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
Nei cantieri però si applica l'art 96 Legga la domanda 1103 , la 179  e la 143



Domanda n° 1126

avrei bisogno di esporle un quesito riguardo ad un corso di formazione per RSPP per datori di lavoro e Antincendio.
Dovrei effettuare la programmazione del corso di formazione per DL, tramite i codici ateco sono tutti appartenenti a categorie rischio alto e dovrebbero seguire il corso di 48 ore. Se nella valutazione del rischio si evince che il rischio reale è medio ovviamente anche il percorso formativo dovrebbe predisporsi su rischio medio, giusto?
Con l'abilitazione come formatore posso effettuare anche il corso rischio alto antincendio?

Risposta
Non mi sembra ma comunque non conviene deviare dalla classificazione di rischio ateco perché in caso di infortunio si potrebbe ravvisare nella mancanza di formazione una concausa. Puo fare tranquillamente docente rischio incendio alto. Però se chi partecipa deve acquisire l idoneita' tecnica DM 10.3.98 conviene far fare lezione ai Vvf.


Domanda n° 1125

Gli ispettori della Direzione Lavoro su segnalazione (dunque, gia' prevenuti, ahime'!!) si sono recati sul mio cantiere  (recupero di una stanza ed bagno e restauro facciata...due piani e due lati fuori terra ..cantiere irrilevante..tre autonomi(muratore,idraulico,elettricista)..opera privata meno di 200ug..cantiere mio in quanto progettista,dl e comproprietaria..l artigiano multato "impropriamente" é mio marito!!? ?in cui hanno trovato NON il LAVORATORE AUTONOMO DICHIARATO (non c'era quel giorno!) ma il COMMITTENTE che aveva portato il cognato ed il cugino a montare il parquet. Purtroppo, il committente e' UN ARTIGIANO regolarmente iscritto CCIAA, INAIL; INPS, ecc ecc ma NON E' ESECUTORE DELLE OPERE in quel cantiere.

Non c'e' stato verso di far capire questa cosa agli ispettori che si sono impuntati e l'artigiano si e' trovato "costretto" ad assumere i due i quali servivano solo per quel giorno di lavoro, nonostante avesse in tutti i modi dimostrato che non fosse lavoro nero dell'impresa (e' stata elevata anche la sanzione) ma solo collaborazione tra familiari. Hanno multato inoltre l'artigiano, non il committente, per un parapetto mancante sul ponteggio...ribadisco, il cantiere non e' dell'artigiano ma di quello non presente.
Mi chiedo, e Le chiedo...
1- ma non doveva essere multato il signore come committente e non come impresa in merito alla presenza di "lavoratori" non dichiarati? In tal caso, l'assunzione presso l'impresa e' legittima?
2- La sanzione del parapetto mancante, data la culpa in vigilando, deve avere lo stesso importo per il committente e l'esecutore (non sanzionato in quanto non presente)?
3- c'e' modo per opporsi a questo stato di cose?
Risposta
Appare  strano che gli ispettori scoprono seduta stante che il committente è iscritto alla camera di commercio. Evidentemente è stesso lui che si è autodenunciato. Se effettivamente stavano solo montando il parquet il lavoro si assimila ad un fai da te dimostrato dal fatto che non stavano sul ponteggio. A proposito del ponteggio, occorre sempre ricordarsi di mettere il cartello"ponteggio in allestimento" .  Inoltre come fa un lavoratore  a montare un ponteggio di due impalcati  se occorrono almeno tre persone?????Più che un cantiere sembra un pollaio!! Ma ha fatto qualche corso con me????
Andiamo nel merito:
1- ma non doveva essere multato il signore come committente e non come impresa in merito alla presenza di "lavoratori" non dichiarati? In tal caso, l'assunzione presso l'impresa e' legittima?
La sanzione è stata fatta all'impresa perchè l'imprenditore ha dichiarato di esserlo . L'assunzione è senz'altro legittima ed è legittimo il successivo licenziamento. Il committente non ha colpe se l'impresa da lui chiamata assume lavoratori in nero. Comunque anche se si fosse trattato di un committente non iscritto alla CCia sarebbe stato lo stesso lavoro in nero
2- La sanzione del parapetto mancante, data la culpa in vigilando, deve avere lo stesso importo per il committente e l'esecutore (non sanzionato in quanto non presente)?
Il ponteggio è stato sanzionato perchè l'impresa ha dichiarato che lo stava usando o gli ispettori hanno presunto che lo potevano utilizzare,La multa la prende chi lo utilizza non chi lo monta.
3- c'e' modo per opporsi a questo stato di cose?
Adesso si può fare solo ricorso tramite avvocato però bisogna valutare se l'impresa vale la spesa, cioè quanto è il danno economico che vi è stato fatto dagli ispettori invocando il travisamento della realtà (se il marito non ha firmato il verbale senza opporre protesta)
Potete in alternativa scrivere al Presidente del Consiglio e al Ministero per segnalare quanto accaduto facendo magari pubblicare la notizia sulla Gazzetta del mezzogiorno. Ciò non vi esonera dal pagamento ma vi può  mettere al riparo da ulteriori ispezioni "punitive" perchè la situazione è molto simile a quella denunciata ultimamente del viticoltore circondato dai carabinieri perchè s faceva aiutare da amici nella vigna. Purtroppo non potete invocare l'impresa familiare perchè l'impresa familiare è un'altra cosa.  Cioè anche se il marito non fosse stato iscritto allla CCIA si sarebbe configurato lavoro nero stricto iure.
Replica
Però é ingiusto sul pollaio. Le spiego..sul pimus l autonomo ha scritto quale impresa lo aiutasse per montaggio e smontaggio ponteggio,contratto regolare..di sicuro non era l incredibile hulk a poterlo fare da solo!!

..il verbale è stato firmato...

Risposta

Il pollaio era riferito al fatto che quando sono arrivati gli ispettori hanno trovato dei "polli" in quanto bastava negare e non dire niente perchè si trattava di casa privata in quel momento e gli ispettori non potevano neanche entrare (se naturalmente si trattava di ristrutturazione). in quanto mancava il datore di lavoro ovvero il lavoratore autonomo.
Viceversa se è stato detto anche agli ispettori che c'è stata una impresa a mettere il ponteggio gli ispettori avrebbero dovuto segnalare al comune la necessità del sequestro di cantiere per mancanza di PSC, CSP, CSE e notifica in quanto cantiere con due imprese : una ha messo il ponteggio ed un'altra metteva il parquet. probabilmente gli ispettori che sono venuti sono "amministrativi" e non tecnici.
Capisce perchè parlo di polli??? Siete riusciti a trasformare un nulla nel cantiere dell'EXPO quando sarebbe bastato tacere.! Comunque attenzione perchè se c'è stata una segnalazione può darsi che arrivino anche gli ispettori ASL e quelli sono sicuramente tecnici.  Il consiglio è di fare subito la facciata , togliere il ponteggio e tenere la porta chiusa.





Domanda n° 1124

sono un RSPP e sono anche un formatore della sicurezza (ho frequentato il corso da formatore per la sicurezza di 24 ore). Il mio dubbio è questo: posso rilasciare un attestato relativo alla formazione erogata (formazione generale e formazione specifica) relativa alla mansione svolta dal lavoratore, dell'azienda di cui sono RSPP ?
Risposta
Se sta facendo RSPP da almeno sei mesi può firmare  tranquillamente l'attestato come docente.



Domanda n° 1123

Le aziende sono obbligate a registrare gli ospiti in occasione di visite, ad esempio se un fornitore si reca da un cliente per un incontro, l'azienda ha l'obbligo di tenere un registro di entrata-uscita o è solo una buona prassi ma che non è esplicitamente richiesta. Chiedo questo per le piccole aziende ovviamente, immagino che le grandi aziende abbiano delle policy più complesse.
Risposta
La registrazione degli ospiti è una prassi in uso nelle grandi aziende per avere la situazione ingressi sotto controllo  per motivi sia di security che di safety quale l'ipotesi di emergenza incendio o altro. L'obbligo sussiste però solo per le aziende della direttiva SEVESO appunto per motivi di safety. Nelle piccole aziende non incluse nella direttiva Seveso in generale non è necessaria alcuna registrazione.

Domanda n° 1122

volevo porle una domanda riguardo alla redazione del DUVRI in una scuola.
Il comune nel periodo estivo ha effettuato dei lavori, terminati già da qualche settimana, ma non è stato presentato il DUVRI. Altri lavori continueranno per una decina di giorni e l'ingegnere responsabile del comune dice  che essendo aree con accesso indipendente dall'ingresso principale della scuola, non esistono interferenze e non ritiene opportuno redigere il DUVRI.
Io in qualità di RSPP della scuola devo mandare richiesta e sollecito alla consegna del DUVRI al comune?
Risposta
Assolutamente si. l'ingegnere del comune si contraddice da solo perchè dice che non occorre il DUVRI perchè ha valutato che non ci sono interferenze: ma proprio a questo serve il DUVRI , a valutare e cercare di eliminare le interferenze non a valutare per metterle. Perciò anche un semplice pezzo di carta scritto sul qual lui dichiara, assumendosene la responsabilità,  che non esistono interferenze deve essere mandato al dirigente scolastico che deve condividere o rigettare questa affermazione.
   

Domanda n° 1121

Ho redatto un P.O.S. non standardizzato per conto di una impresa edile. Al momento della firma il medico competente nominato dall'impresa dichiarava che ai sensi del D.I. del 09.09.2014, non è più necessaria la firma sul P.O.S. del Medico Competente. A mio avviso il medico competente deve firmare il P.O.S. oltre per il discorso data certa anche per evadere gli articoli 25 e 29 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Chi ha ragione?

Risposta

Il D.I. del 09.09.2014 all'art 1 dispone che 1 1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.
Quindi il D.I non innova nè elimina alcunchè ma chiarisce e guida. Da questo punto di vista il medico "competente" ha torto: il D.I. si è attenuto strettamante allla legge , purtroppo non innovandola, quindi non ha eliminato l'obbligo della firma del medico (o del RSPP) se previsto  dal. D. Lgs. 81/08, il punto è che tale obbligo non è previsto sul POS ma neanche sul DVR e appare solo con l'introduzione della data attestata alla quale è stata finalizzata.  Ma il POS deve averela data attestata (o certa)?  Addirittura  la sintesi fatta nel D. Lgs 81/08 del D. Lgs. 626/94 e del  D. Lgs 494/96 ha lasciato alla interpretazione personale che cosa sia il POS.
Il POS è una procedura operativa?  Se il POS è una procedura operativa non si comprende l'utilità della firma del medico atteso che le procedure sono i dettagli di una pianificazione fatta a monte, cioè del DVR che è opportuno ma, come detto,  non obbligatorio che porti la firma del medico a meno della data attestata (gli art 25 e 29 non citano obblighi di firma ma di collaborazione; è quindi il datore di lavoro che per dare contezza di avere coinvolto il medico deve pretendere contrattualmente la firma dello stesso su ogni atto penalmente rilevante ).
Se invece il POS è una pianificazione della sicurezza , sarebbe esso stesso DVR e quindi con l'opportunità di farlo firmare dal medico o addirittura la necessità in caso di data attestata.
Purtroppo il D. Lgs. 81/08  definisce il POS atto di pianificazione, fa addirittura esplicito riferimento al DVR ma richiede la sola firma del datore di lavoro e non impone esplicitamente la data certa (cfr. art 89 comma 1 lettera h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; ...).
Può il datore di lavoro chiedere al medico di firmare? Lo può fare  per norma contrattuale . Deve il datore di lavoro chiedere al medico di firmare? Secondo la legge abbiamo visto che non deve , secondo coscienza .... (coscienza=sensibilità morale; capacità di valutare la rispondenza a determinati valori morali delle proprie azioni e dei propri comportamenti)

Domanda n° 1120

A causa di lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico ospitante una scuola primaria, con proprio RSPP, gli occupanti devono essere trasferiti presso un altro plesso già occupato da scuola professionale con altro RSPP. Il numero delle aule occupate da scuola primaria è superiore a quello occupato da scuola professionale. I due RSPP devono collaborare nella redazione del DVR o il ruolo di RSPP è unico? Quali possono essere i conflitti?

Risposta

I due RSPP devono collaborare ed attuare quanto previsto dall'art. 26 come se fossimo di fronte ad un appalto. La maggiore criticità è il piano di emergenza che deve essere al più presto redatto congiuntamente. é facoltà (non obbligo) dei due datori di lavoro nominare uno stesso RSPP ma non lo riterrei opportuno essendo diverse le specificità delle scuole..


Domanda n° 1119

Ho fatto il corso RSPP e ASPP nel 2007. Ho fatto solo un corso di aggiornamento l'anno successivo, poi più nulla. Anche perchè non ho eseguito mai consulenze e lavori sulla sicurezza. Ad oggi, eseguendo dei corsi di aggiornamento, gli attestati del 2007, sono ancora validi?

Risposta

Il primo quinquennio da calcolare è 2007+5=2012.Il secondo quinquennio è 2012+5=2017. Gli attestati del 2007 sono validi ma per fare l'RSPP bisogna essere in regola con l'aggiornamento del quinquennio precedente a quando si incomincia a fare l'RSPP:. Significa che se io lo faccio adesso devo fare l'aggiornamento del primo quinquennio. Se invece incomincio nel 2017 faccio solo l'aggiornamento del secondo quinquennio.


Domanda n° 1118

A chi spetta l'onere di sanzionare la mancanza di "mantovana" su un ponteggio nella parte che si trova su fronte strada comunale? L'area cantiere è tutta all'interno  del cortile del fabbricato in ristrutturazione e li la mantovana è montata? Spetta a gli enti di vigilanza o ai vigili?

Risposta

Sanzionare la mancanza della mantovana spetta agli organi di vigilanza (ASL e Direzione del lavoro) . Poichè però il D. LGs. 81/08 rientra nel codice penale, lo può fare chiunque sia UPG. Quindi il vigile urbano se è UPG lo può fare. In caso diverso il vigile urbano può solo fare segnalazione all'autorità giudiziaria.Un'altra ipotesi è che il vigile urbano sanzioni la mancanza della mantovana non invocando il D. Lgs. 81/08 ma una violazione  del regolamento comunale. .


Domanda n° 1117

Vorrei sapere se le visite mediche,fatte per un cantiere di lavoro edile,che sapevo durassero un anno, debbono essere ripetute se si cambia datore di lavoro pur restando nelle stesse mansioni( operaio muratore) e le stesse lavorazioni. Stessa cosa per la formazione

Risposta

Se la documentazione cartacea  disponibile è esauriente a giudizio del RSPP e MC non occorre ripetizione. sono escluse quindi le notizie verbali.


Domanda n° 1116

1) In una sala quadri di grosse dimensioni con gran parte dei quadri elettrici in tensione e dove si svolgono prevalentemente lavori di tipo elettrico dalle varie Ditte , è obbligatorio per legge  indossare tutti i DPI (ossia elmetto, occhiali e  guanti ) ??? In sala quadri non ci sono al momento altri lavori al di fuori di quelli di tipo elettrico e il soffitto è completamente chiuso quindi non c'è pericolo di caduta dall'alto...
2) Un lavoratore che ha una maschera a filtro antigas in una busta di plastica ancora sigillata ( nuova praticamente) sulla quale non e' riportata la data di scadenza ne' la data di prima messa in servizio ( perche' non l'ha mai utilizzata ancora visto che gliel'hanno consegnata da poco).......e' in torto il lavoratore? Cioe' la data di prima messa in servizio non deve essere messa quando viene utilizzata per la prima volta e quindi quando viene aperta?

Risposta

1) La legge non obbliga  i DPI sempre  nè indica situazioni in cui  essi siano esclusi. La legge  obbliga l'impiego quando  i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Pertanto a questa domanda non posso rispondere "a occhio" ma solo dopo avere letto il documento di valutazione del rischio nel quale siano illustrate le lavorazioni da farsi e la situazione ambientale.
2) Concordo. Comunque il lavoratore cui non vengono fornite chiare istruzioni non può mai essere considerato in torto.

Domanda n° 1115

E' nata una discussione in merito alla sorveglianza sanitaria e corsi di formazione sulla sicurezza nei cantieri edili.  C'è qualche norma interpretativa che possa chiare se si debbono fare tante sanzioni quanti sono gli operai sprovvisti di visita medica e corsi oppure basta farne una sola per tutti

Risposta

Purtroppo è una di quelle cose che non è normata. Infatti ciò che è sanzionato è la violazione, in un determinato giorno accertata,  di un articolo del D. Lgs. 81/08 quale che sia il modo in cui è stato violato. Quindi se io ho 100 operai , 99 formati e uno non formato, ho violato l'art 37 che è sanzionato. Se io ho 100 operai , 99  non formati e uno formato ho violato l'art 37 che è sanzionato. Non posso fare 99 sanzioni per lo stesso motivo nello stesso giorno. E' il legislatore che avrebbe dovuto graduare la sanzione secondo il modo in cui la norma  è stata violata.In realtà il legislatore ha graduato la pena (con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo  37, commi 1, 7, 9 e 10, ) ma solo se si arriva in aula, cioè se non si "concilia"



Domanda n° 1114

Bando di gara “noleggio varchi elettronici per ZTL” comprensivo di posa in opera
Posa in opera rientra nell'all.X del dlgs 81?
Se non rientrasse redigerei il DUVRI
Se invece si tratta di cantiere t. o mob., poichè il bando  prevede che la posa in opera venga affidata ad un'unica impresa qual è (se c'è) il documento da predisporre a carico del comune dal quale si evincano gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali?

Risposta

Sicuramente siamo in presenza di un cantiere :D Lgs 81/08 ALLEGATO X I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
Occorrono quindi POS e PSS. Per i costi della sicurezza è ancora valida  la DETERMINAZIONE 26 luglio 2006 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. (Determinazione n. 4/06).


Domanda n° 1113

Ing. buonasera, siamo dipendenti di una società con  molti lavori in appalto, abbiamo frequentato i corsi ex 494/96 ora 81/08 e recentemente veniamo nominati in contemporanea CPL e  CSE ; non abbiamo mai percepito alcun riconoscimento per le attività di cui sopra e le domando:
1)è conflittuale l' affidamento di questi incarichi a un dipendente della committenza?
2)chi paga i danni se si apre una causa civile ?

Risposta

Immagino che siate dipendenti di una società con moti lavori DATI in appalto. Purtroppo il committente può sempre nominare un suo dipendente per CSE  CSP DTC  DL RL (mi sfugge cosa significa CPL) .  In caso di infortuni la responsabilità penale è a carico dei dipendenti incaricati, mentre in caso di danni a cose e per i danni alle persone la responsabilità civile è a carico  del datore di lavoro dei dipendenti condannati in sede penale. Il datore di lavoro può comunque fare azione di rivalsa sui dipendenti secondo quanto previsto dal contratto di lavoro. Mentre azione di rivalsa diretta possono fare l'INAIL e i superstiti dei lavoratori morti i quali chiederanno i danni a tutti coloro che saranno condannati in sede penale. E'ovvio quindi che occorre una assicurazione il cui costo dovrebbe essere a carico del datore di lavoro che ha dato l'incarico professionale a propri dipendenti ma non credo che siano molti i datori di lavoro disponibili.



Domanda n° 1112

E' giusto sanzionare un committente o responsabile dei lavori, che non ha esposto il cartello di cantiere, applicando la sanzione amministrativa prevista dell' art. 90 co. 7?
Se così non fosse con quale articolo del D.Lgs 81/08 si sanziona il committente o il responsabile dei lavori che ometta il cartello di cantiere?

Risposta

Non è giusto ma è l'unico modo per sanzionare la mancanza del cartello secondo il D. Lgs. 81/08. Il cartello di cantiere nasce da altre normative (appalti pubblici, regolamenti  comunali Testo unico in materia edilizia ecc) Però, che fantasia hanno i nostri ispettori quando si tratta di tutelate la salute dei lavoratori.........



Domanda n° 1111

Buongiorno,
vi scrivo per chiedere alcune delucidazioni sulla stesura del DVR. Siamo una cooperativa sociale di tipo neocostituita il 2 aprile 2015, ad oggi non abbiamo servizi attivi. Abbiamo una sede amministrativa con 3 soci cooperatori e 1 socio volontario.
Dobbiamo sottoscrivere il DVR? dobbiamo già avere un medico competente? un responsabile RSPP?


Risposta

Al lavoratore  è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. Pertanto occorre fare il DVR e il datore di lavoro deve fare il corso RSPP. Il medico competente lo nominerete quando inizierete l'attività se sarà necessario secondo la valutazione dei rischi fatta.


Replica

Mi scuso per non aver precisato il nostro raggio d'azione: siamo una cooperativa sociale di tipo a ci occuperemo di servizi alla persona (centri estivi, assistenza alla disabilità, pre e post scuola, progetto di integrazione scolastica).
Il nostro dubbio è questo: siamo all'interno di un ufficio in co-working siamo in 2 soci cooperatori (fondatori della cooperativa  di cui 1 socio volontario) ci chiedevamo se servisse il DVR anche qui in ufficio. Se vincessimo dei servizi nel mese di luglio dobbiamo avere già tutto fatto? corsi? e DVR?  Preciso che sono in possesso del corso antincendio e RLS  ci mancherebbero solo primo soccorso e RSPP è corretto?

Risposta

Il corso rls non vi serviva mentre sarebbe utile che il corso (serio con il118 o  con CRI) lo faceste tutti.Sicuramente dovete  fare il corso RSPP o nominare un rspp esterno. Forse la sorveglianza sanitaria la dovrete attivare solo per l assistenza ai disabili per la quale c'è il rischio movimentazione manualedi carichi. Attualmentr se siete in un Ufficio condiviso il dvr puo eseere sostituiti dal dvr generale dell ufficio se esiste altrimenti occorre fare un dvr per l attivita di ufficio ( una paginetta). Peroper assumere i lavori vipotrebbero gia chiedere il dvr della attivita per la quale vi proponete per capire quali garanzie di tutela offrite ai lavoratori vostri e aiclienti quindi converrebbe farlo per averlo pronto.


Domanda n° 1110

Un mio committente ha acquistato un immobile pubblico con destinazione commerciale. Nell'attesa di capire cosa prevedere e come dividerlo, dato che ci pioveva dentro, ha presentato una CIL per manutenzione ordinaria per lavori ESTERNI. I lavori sono stati chiusi e collaudati. Dopo qualche mese, avendone deciso l'uso finale (un supermercato da affidare a società esterna che ha richiesto le lavorazioni da fare tra cui divisori e impiantistica) il Committente ha aperto un nuovo cantiere (INTERNO) con pratica edilizia distinta (SCIA). I lavori sono tutt'ora in corso. Il committente ha ricevuto una visita ispettiva (ispettorato del lavoro) che, avendo già ispezionato in passato i lavori esterni e non avendo rilevato sanzioni al Committente, questa volta contesta che data la presenza anche non contemporanea delle imprese (quella che ha lavorato sul cantiere esterno e quella attuale), mancano le nomine di CSE, redazione PSC etc.
Preciso che entrambe le ditte erano in grado di sostenere tutte le lavorazioni senza la presenza di altri soggetti.
Io non lo configuro come un unico cantiere, sia per la mancata organicità dell'opera (come per esempio frazionare la realizzazione di un immobile in più parti) sia perché i DUE cantieri sono autorizzati con 2 distinte pratiche edilizie e il primo cantiere è stato chiuso diverso tempo prima dell'inizio del secondo.
Che ne pensa?

Risposta


Apparentemente e difficile dare torto all ispettore perche non mi dice cose fondamentali. Il primo cantiere e stato chiuso formalmente o e stato sospeso? La notifica del secondo cantiere e stata fatta? La denuncia dell'impianto di terra del secondo cantiere e stata fatta all'inail? La visita dell'ispettore e stata fatta a vista o a seguito notifica? C' e la nomina del direttore dei lavori per il secondo cantiere? C'e un progetto del primo cantiere e un progetto del primo cantiere?

Replica

Il primo cantiere e stato chiuso formalmente o e stato sospeso? Chiuso e collaudato circa 2 mesi prima della presentazione della SCIA del secondo cantiere

La notifica del secondo cantiere e stata fatta? Non necessaria: una sola impresa e lavori < 100.000 euro

La denuncia dell'impianto di terra del secondo cantiere e stata fatta all'inail? ancora non inviata, ma non sono trascorsi i 30 giorni previsti

La visita dell'ispettore e stata fatta a vista o a seguito notifica? A vista, così come anche la prima visita sul primo cantiere

C'è la nomina del direttore dei lavori per il secondo cantiere? Naturalmente essendo una SCIA

C'è un progetto del primo cantiere e un progetto del primo cantiere? C'è un progetto del primo cantiere di manutenzione ordinaria in esterno per ripristino intonaci, guaina e pitturazioni (che interessa tra l'altro 2 sub catastali) e un progetto per il secondo cantiere che riguarda divisioni interne, intonaci interni, massetti, pavimentazioni e impianti di un solo sub catastale.

Risposta

Bene allora tutti questi elementi dimostrano  che trattasi di due cantieri separati .L'ispettore ha erroneamente ritenuto che due cantieri che riguardano lo stesso manufatto rappresentino un unico cantiere. Invece sono gli elementi che ho chiesto  che vanno persi in considerazione. Occorre rammentarlo all'ispettore.

Replica

Ho provato a rammentarlo all'ispettore, ma mi ha detto che se ritengo di aver ragione posso difendermi in giudizio! Lui mi fa la "cortesia" di non sospendermi i lavori ma comunque riceverò diffida e sanzione di circa 2000 euro.
Mi conviene difendermi in giudizio a questo punto? Il tutto avviene davanti a un giudice di pace o internamente al ispettorato?

Risposta

Stranamente lì'ispettore sanziona perchè c'è un pericolo imminente (mancanza del CSE) e non sospende il cantiere. Solo per la sospensione ci sarebbe stata la possibilità di fare ricorso al suo direttore. . Conviene comunque fare un ricorso esposto al direttore regionale  "a futura memoria"  ( per creare il precedente) anche se il direttore al più risponderà che poichè è stato trasmesso all'autorità giudiziaria lui non può fare niente.. Difendersi in giudizio sarebbe conveniente se fossimo in Inghilterra o in un altro paese civile , ho dei dubbi che convenga da noi in quanto i magistrati sono oberati di lavoro (competente è la Procura della Repubblica , il giudice di pace eventualmente dovrebbe intervenire  in un secondo momento se non si accetta quanto stabilito dalla Procura ma questo è meglio chiederlo ad un avvocato) e decidono a volte per convenienza e non per giustizia confermando semplicemente quanto dice l'ispettore. Inoltre ci sono dei costi diretti (avvocato) e indiretti ( perdita di tempo) che vanificano comunque una sentenza favorevole.
Avrei una curiosità: cose è stato fatto verbalizzare all'ispettore? cioè le ragioni del cittadino sono state fatte verbalizzare?

Replica

Al committente non è stato notificato ancora nulla.
La contestazione è stata fatta all'impresa esecutrice (verbale che allego) e telefonicamente sono stato chiamato io come DL e convocato presso gli uffici  senza alcuna comunicazione ufficiale, ma per discutere della pratica.  Non mi è stato possibile far verbalizzare le mie motivazioni anche perché non ho ricevuto alcuna comunicazione formale. Mi ha detto che avrebbe ulteriormente approfondito la cosa magari sentendo anche l'ordine degli ingegneri , ma che ha 2 anni di tempo per mandarmi la comunicazione e le prescrizioni.

Risposta

In effetti l'unica contravvenzione al momento è la mancanza dei bagni (i locali di riposo non credo siano contestati ma bisognerebbe approfondire). Possibile che ci siano ancora cantieri senza bagni neanche in service??????  Può darsi che c'erano e non sono stati mostrati all'ispettore?  occorre produrre la nomina del CSE e il PSC ovvero una relazione che ne giustifichi la mancanza.  Le altre documentazioni da presentare non riesco a leggerle (tranne la messa a terra) . In realtà l'ispettore non può chiedere  all'impresa il PSC e la nomina del CSE   . L'impresa si può  limitare a dire che non c'è e non può essere sanzionata.



Domanda n° 1109

Sono il responsabile tecnico di una ditta che si occupa della fornitura di energia elettrica a delle cappelle funerarie di un cimitero posso io pur essendo il direttore tecnico  essere anche il coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza. Non essendo un cantiere mobile non si fanno lavori ma solo fornitura di energia elettrica alle lampadine e relativa manutenzione quale sono gli strumenti per la sicurezza previsti quali le figure professionali previste e io quali incarichi posso svolgere pur essendo direttore tecnico??ho redatto psc fino al 2009 ora come gia le avevo detto mi hanno chiesto di redigere uno x una ditta dove sono responsabile tecnico se lo posso fare ho bisogno di aggiornamenti ???


Risposta


Non cè alcuna incompatibilità in generale tra il mestiere  coordinatore e e il mestiere di  responsabile tecnico. Però nel caso specifico io devo sapere per rispondere chi è il committente del cantiere, ammesso che ci sia un cantiere perchè a quanto sembra non siamo neanche sicuri che si tratti di un cantiere. Inoltre quali sarebbero le imprese da coordinare??? non è che per caso si stia facendo confusione tra PSC e DUVRI? Infatti per tale lavoro ci vorrebbe un DUVRI perchè nel cimitero ci sono anche lavoratori comunali e probabilmente altre imprese che lavorno. Infine i coordinatori devono fare 40 ore di aggiornamento ogni 4 anni a partire dal 15 maggio 2008 se il corso è stato fatto prima di tale data. In mancanza di aggiornamento non si può fare il coordinatore
Se mi dà più dettagli calibro meglio la risposta.


Domanda n° 1108

Un D.L. ha due aziende di calze, possono lavorare i lavoratori nello stesso stabile, utilizzando i bagni in comune?
Mentre la seconda azienda ha come sede legale la propria casa.
Il D.L. essendo lo stesso, può utilizzare gli stessi corsi sulla sicurezza per entrambe le aziende?

Risposta


Un D.L. ha due aziende di calze, possono lavorare i lavoratori nello stesso stabile, utilizzando i bagni in comune?

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi


Mentre la seconda azienda ha come sede legale la propria casa.
Il D.L. essendo lo stesso, può utilizzare gli stessi corsi sulla sicurezza per entrambe le aziende?

In generale si



Domanda n° 1107

Mi trovo da poco in un'azienda manifatturiera in cui è sorta la necessità di fare alcuni interventi di ristrutturazione: premetto che le lavorazioni non riguarderanno la zona produttiva, bensì gli uffici (ripristino dell'impermeabilizzazione) ed i locali per gli operai (interventi di ammodernamento di bagni e docce, ).Uffici, Locali Operai e Zona produttiva fanno parte di tre strutture distinte e tali lavori verranno effettuati da due imprese diverse (probabilmente in tempi diversi). Sentivo parlare l'RSPP aziendale della necessità di notifica preliminare anche se a mio modo di vedere non si rientra nei punti dell'art.99.. In una situazione del genere, è da considerarsi un unico cantiere su cui operano due imprese anche non contemporaneamente?

Risposta


Se il progetto di manutenzione straordinaria è unico e prevede l'interventi di due imprese ha ragione l'RSPP. Il fatto che si intervenga su locali diversi e in tempi diversi non rileva.

Replica

…trattasi di due interventi di manutenzione “ordinaria”, che riferiscono a due RDA (richieste di acquisto) differenti.

Risposta

se è manutenzione ordinaria non si dovrebbe configurare  il cantiere perchè nella manutenzione ordinaria non si rompe o si smonta niente a meno che non occorra fare scavi o montare ponteggi. Le RDA differenti farebbero capire che il progetto a monte non sia lo stesso ma non è certo. Quello che fa il cantiere è il progetto di ciò che si deve fare, poi io posso fare anche RDA diversi e in diversi tempi ma il cantiere è sempre uno.



Domanda n° 1106

Un Asilo Nido con meno di trenta persone presente deve avere il CPI?

Bisogna guardare oltre a questo particolare anche la metratura della struttura e la potenza della caldaia?


Risposta


Un asilo nido con meno di trenta persone presenti non rientra nell'attività 67 ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 e non

deve avere CPI (ora SCIA).

Se è realizzato in edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale ca-ratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei

sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie

complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costi-tuenti e dalla relativa diversa titolarità

rientra nell'attività 73.

Se ha Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a

116 kW rientra nell'attività 74.



Domanda n° 1105

Ditta individuale edile, no artigiana. Per aprire cantiere edile il minimo dei lavoratori che deve assumere ed ai sensi di quale normativa?
Il titolare della ditta individuale edile e non artigiana può lavorare in cantiere?

Risposta

Ditta individuale edile, no artigiana. Per aprire cantiere edile il minimo dei lavoratori che deve assumere ed ai sensi di quale normativa?
Nessun numero minimo

Il titolare della ditta individuale edile e non artigiana può lavorare in cantiere?
Si


Domanda n° 1104

Salve, se un lavoratore ha fatto un corso di primo soccorso, o di sicurezza  tanti anni fa (12/15) deve rifare il corso base o soloaggiornamento?

Risposta

La domanda è un pò generica. In generale in mancanza di aggiornamento è sufficiente fare l'aggiornamento rimanendo valido il corso base.


Domanda n° 1103

L'art. 21 del Decret0 81/08 genera molta confusione per quanto riguarda le imprese familiari con coadiuvante in edilizia.
1)Come sono considerati i collaboratori familiari di un impresa esecutrice di lavori edili?
2)Hanno l'obbligo di visite mediche e formazione?
3)E l'impresa familiare con coadiuvante-lavoratore in edilizia ha l'obbligo del pos?
Può fare un pò di chiarezza?

Risposta

In edilizia per l'impresa familiare si applica l'art.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Quindi c'è il solo obbligo del POS e non di visite mediche o formazione.
Non comprendo a cosa si riferisca quando chiede " E l'impresa familiare con coadiuvante-lavoratore in edilizia ha l'obbligo del pos? "
Cosa intende per coadiuvante lavoratore? Un familiare? se si, come ho detto, corre l'obbligo del solo POS se invece non è un familiare decade l'impresa familiare.
Comunque tenga presente che le imprese familiari sono solo quelle di cui all’articolo 230-bis del codice civile senza  che sia configurabile un diverso rapporto e mi sembra molto difficile che esistano in un cantiere.

Replica

Cosa intende per coadiuvante lavoratore? il figlio che lavora in un cantiere eseguente lavori edili sotto le direttive del padre.

Risposta

Anche se nel cantiere si ha come collaboratore coadiuvante solo il figlio corre l'obbligo del POS.


Domanda n° 1102

1-sul  tesserino di ricoscimento per i collaboratori scolastici deve esserci anche la data e luogo di nascita?  Ho letto il decreto ma parla di obbligo di scrivere le generalità!Non ho ben chiaro se la devo inserire o no.
2- ha qualche documento  che posso leggere per organizzare una buona prova di evacuazione simulando "INCENDIO"?

Risposta

1) Il tesserino di riconoscimento verso il pubblico riporta nome e cognome, altri dati sono coperti dalla privacy .
2) Le prove di evacuazione differiscono solo leggermente  a seconda dell'emergenza (tranne casi eccezionali quali  la individuazione del luogo sicuro,  diverso ad esempio in caso di inondazione) . In allegato trova un piano di evacuazione redatto con i VVF , ci sono alcuni dettagli sulla chiusura delle finestre e intercettazioni delle sorgenti di energia oltre naturalmente alla chiamata dei VVF.



Domanda n° 1101

In un azienda dove si possono effettuare attività di manutenzione durante il sabato/domenica e sono presenti ditte esterne con operai , il preposto che viene individuato dal committente deve essere in possesso della formazione antincendio/ps o è sufficiente quella degli addetti della ditta esterna che vi sta operando?

Risposta

Dipende dalla valutazione del rischio incendio. (cioè come può scoppiare l'incendio) L'addetto antincendio serve per prevenire l'incendio. Non confonderlo con l'addetto emergenza che serve a scappare in caso di incendio.

Replica

Quindi il preposto  se dalla valutazione emerge una condizione di rischio incendio particolare  deve  essere anche addetto all'emergenza ed evacuazione  conseguire una formazione specifica ?

Risposta

La qualifica o la formazione della persona sorvegliante ( meglio non chiamarlo preposto per non fare  confusione) dipende dalla valutazione del rischio interferenziale.

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