Quesiti 101-200 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti 101-200

D. Lgs. 81/08
Domanda n° 200
- Le imprese familiari agricole devono seguire un corso base sulla sicurezza? E nel caso in base a quale legge ? di quante ore e con quali contenuti?
- I coltivatori diretti sono obbligati a seguire corsi di formazione poiché lavoratori autonomi?
- I conto terzisti del comparto agricolo senza dipendenti cosa devono fare?

Risposta

Nel correttivo all/81 all'art. 3 comma 12 si parla di coltivatori diretti e piccoli commercianti obbligati solo alle disposizioni di cui all'art.21. Allo stesso articosoo soggette le imprese familiari. Quindi gli unici obblighi sono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
La formazione è facoltativa.
Per i contoterzisti, se non sono imprese familiari o lavoratori autonomi, si applicano tutti gli obblighi a tutela dei lavoratori dipendenti se ne hanno, altrimenti si configurano come lavoratoti autonomi. In proposito vedere la pagina ISPESL http://www.ispesl.it/Profili_di_rischio/_macchagr/index.htm




Domanda n° 199
Spett. Ing. Mannelli
Le chiedo in base a quale articolo di Legge, D.M., D.Lgs, D.P.R. etc. si possono, oggi, sanzionare le ditte che hanno dimenticato di denunciare l?impianto di terra agli organi competenti, visto che tale obbligo e sanzioni erano previste dal D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547?
Con l’entrata in vigore dei testi unici sulla sicurezza del lavoro Decreto Legislativo 09 aprile 2008n. 81, Legge 07 luglio 2009 n. 88 e per ora Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, è stato abrogato il D.P.R. 547/55 che prevedeva sia l?obbligo che le sanzioni, ed è rimasto il D.P.R. 462/01 che prevede l’obbligo ma non le sanzioni per la mancata denuncia dell’impianto di terra.
Fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal D.M. 37/08 (in vigore), come è possibile sanzionare una ditta che per esempio ha iniziato l?attività 10 anni fa dimenticandosi di denunciare l’impianto di terra ma nel frattempo ha ottemperato alle verifiche periodiche e agli altri adempimenti? Mi sfugge qualcosa? E cosa ?

Risposta

Se fossi ispettore della ASL sanzionerei a norma dell'Art. 86 comma 3 D. lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09 :
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
Naturalmente sarà il magistrato a giudicare l'equivalenza tra "controlli" e "denuncia".



Domanda n° 198
Gent.le ing. Mannelli,
nel caso di ritardo, rispetto all'inizio dei lavori, nella trasmissione agli organi di competenza della notifica preliminare da parte del committente, a quali provvedimenti o sanzioni si va incontro?


Risposta

A nessuna sanzione. Se nel frattempo arriva una ispezione dell'organo di vigilanza, lo stesso comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente perchè sia sopsesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90 N.U.T.)



Domanda n° 197
Sono tecnico manutentore di caldaie a gas e vorrei una delucidazione sul termostato ambiente. Mi viene comunicato che non è più obbligatorio installare il termostato ambiente ma bensì bisogna installare il cronotermostato

Risposta

é vero se intendiamo per cronotermostato un dispositivo che regoli l'orario di fornitura di calore di diverso livello e non il semplice spegnimento e accensione del bruciatore secondo l'orario. Riporto gli articoli che regolamentano la materia . Il programmatore settimanale o mensile in aggiunta (accendi/spegni) è obbligatoro per seconde case o simili.
DPR 412/93

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei
generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore.


5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese
devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di
attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore.


Domanda n° 196
Un condominio con portiere deve applicare il D.LGS 81/09 e pertanto fare il DVR e DUVRI? il portiere deve essere dotato di una stanza o altro? nel caso che ho non ha alcun ambiente.

Risposta

Secondo l'art 3. del D. Lgs. 81/08
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
Pertanto nel caso segnalato non si applica l'art 26 e quindi non occorre DUVRI.
Il portiere ha diritto solo alla formazione ed informazione e a attrezzature sicuri. Tutto il resto è facoltativo e può essere previsto (ad esempio la stanza) solo per evitare future richieste di danni da parte del portiere a norma dell'
Art. 2087.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Domanda n° 195
l'Rls nella riunione periodica art 35 del D.lg 81/2009, puo avvalersi della consulenza di un tecnico esperto se si quale legge lo prevede?

Risposta

No, anzi l'art 50 comma 6 vincola alla privacy il RLS. quindi è da escludere che un nestraneo possa partecipare alla riunione periodica. Eventuali consulenze ill RLS le acquisisce fuori della riunione rispettando comunque la privacy.


Domanda n° 194
Gentile ingegner Mannelli, se l'impresa appena iniziati i lavori (appalto pubblico) trova una situazione che ritiene fonte di rischio per i suoi operai (e di fatto potrebbe esserlo!) e chiede di fare un intervento (rete di protezione per caduta oggetti dall'alto) classificabile come di protezione collettiva che fare per il pagamento? O non le spetta visto che è lei a suggerire interventi per la sicurezza in corso d'opera?
Da tener presente che il PSC demandava al POS di specificare come fare le lavorazioni in sicurezza e che tra gli oneri della sicurezza sono stati computati tutti i DPI per un totale di circa 4000 euro (non ero io il CSP, ma sono solo CSE) e che l'intervento proposto lo ha stimato in almeno il doppio.
La direzione lavori ha già detto che va bene, ma io ho qualche dubbio e avrei bisogno di un suggerimento sulle carte da produrre!

Risposta

Occorre verificare se si tratta di una modifica suggerita dall'impresa per avere uno stesso grado di sicurezza in maniera diversa o se si tratta di un suggerimento dell'impresa per colmare una lacuna del PSC. Nel primo caso l'intervento, se accettato, è a carico dell'impresa , nel secondo caso l'intervento deve essere accettato e le spese sono a carico del committente (stazione appaltante)che si può (si deve) rivalere sul CSP.




Domanda n° 193
Egregio Ingegnere, il preposto è, per legge, obbligato a restare sempre nel luogo di lavoro, senza mai potersi assentare? Un'impresa edile può nominare lo stesso preposto per due o più cantieri?

Risposta

Il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
Pertanto è obbligato a rimanere in loco fino alla fine dei lavori affidati ai lavoratori cui è preposto. Una impresa edile può nominare lo stesso preposto per due o più cantieri ma i lavoratori affidati a tale prposto potranno lavorare solo quando il preposto è presente e sospendere i lavori quando il preposto è assente.




Domanda n° 192
La figura del conduttore dell'impianto in possesso del patentino di 2° grado è necessaria per la conduzione di un impianto ad irraggiamento da 400 Kw dove il fluido convettore è aria calda (nastri radianti).? Ai sensi del dlgs 152/06 l'impianto termico civile è definito come impianto con generatori di calore costituiti da dispositivi di combustione al fine di produrre acqua calda o vapore. Quindi i generatori di calore che producono aria calda sembrano essere esclusi

Risposta

Il limite per il patentino è 0,232 MW e nel caso esposto occorre visto quanto definito nel D, Lgs. 152/06.

Art. 283
Definizioni d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;


Ricordo comunque che con la normativa preesistente al testo unico ambientale (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 (in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 59, del 8 marzo) il patentino era richiesto per impianti termici i aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860).

Ancora adesso la normativa è in evoluzione disordinata in quanto si suddivide in normativa antinquinamento e in normativa di risparmio energetico, mentre il rilascio del patentino è basato su un esame dove si considera sopratutto la normativa di sicurezza. . Una recente sentenza della corte costituzionale ha inficiato anche la normativa di rilascio dei patentini di abilitazione mentre un confronto con il D.lgs. 192/05 allegato A confonde le idee , ammesse che siano chiare, che si hanno dopo la lettura del d. lgs. 152/06..



Domanda n° 191
Sul POS per lavori di manutenzione ordinaria va posta la data certa?se si con quale modalità? Basta la data posta alla posta sul francobollo sull'ultima pagina , sulla quale è scritto: documento formato da x pagine.... ?

Risposta

Occorre la data certa anche se alcuni ispettori non la esigono e il ministero lavoro non si è espresso. Finora la pagina con francobollo e timbro postale è stata accettata anche senza rilegatura del pos. Se possibile usare metodo tripla firma:rspp, rls, mc


Domanda n° 190
Egr. Ing. Mannelli, nel caso di un cantiere in cui vi è il CSE, chi è tenuto a verificare la necessità di realizzare o meno l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche?

Risposta

Se per la sua ubicazione il cantiere in quanto tale (ad esempio a causa delle baracche spogliatoi) necessita di protezione contro le scariche atmosferiche tale necessità doveva essere evidenziata nel PSC e l'impianto andava tra i costi della sicurezza. Se invece la protezione contro le scariche atmosferiche è ipotizzabile per alcuni parti del cantiere quali ponteggio, o gru, il CSP potrebbe avere rinviato il problema al POS non avendo tutti gli elementi di verifica. In questo caso nel POS deve essere evidenziata tale necessità o deve essere allegato il calcolo dell'aurotezione.
é quindi il CSE che deve verificare la necessità di realizzare o meno l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o direttamente nel PSC o facendosi consegnare opportuna documentazione (ad esempio calcolo aurotezione) nel POS.



Domanda n° 189
Egregio ing. Mannelli volevo chiederle se il datore di lavoro può ricoprire la mansione di addetto antincendio e primo soccorso.

Risposta

Attualmente, e fino a diversa comunicazione del Ministero del Lavoro, lo può fare se ha meno di cinque dipendenti (art. 34 comma 1 bis) frequentando gli appositi corsi di formazione.

Nota: il ministero ha pubblicato sul proprio sito senza data una FAQ Formazione del datore di lavoro che , sfiorando il paradosso ma inseguendo il principio di certezza del diritto , afferma che , in aziende fino a cinque dipendenti, il datore di lavoro può ricoprire la mansione di addetto antincendio e primo soccorso frequentando i corsi di formazione per addetti antincendio e primo soccorso previsti dall’art 45 e 46 (Formazione addetto primo soccorso e addetto antincendio ), mentre in aziende con più di cinque dipendenti deve frequentare i corsi di cui al comma 2 art. 34, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, (richiamando in vita la Circolare 8 luglio 1998, n. 16 (G.U. n° 250 del 26/10/1998) )non indicando con chiarezza se però in tal caso deve fare obbligatoriamente anche il RSPP. In ogni caso tale interpretazione della legge non appare avere spiegazione scientifica e fa solo capire che i corsi art. 34 comma 2 dovrebbero essere diversi e più completi dei corsi art. 45 e 46.


Domanda n° 188
Nell'ambito dei controlli in corso d'opera che il committente esegue la ditta appaltatrice ha ricevuto una contestazione per l'utilizzo scorretto del casco in quanto senza sottogola. Domanda : Durante l'esecuzione di uno scavo a sezione ristretta ( circa 30cmX100cm) su strada gli operai devono utilizzare anche il sottogola ?

Risposta

Il tipo di DPI da utilizzare consegue ad un'analisi di rischio ed a una scelta ergonomica .I pareri, parlo naturalmente del mio, contano poco.
In questo caso sembra di capire che il committente ha ritenuto di richiamare l’impresa all’applicazione delle norme di sicurezza addentrandosi in un controllo di merito abbastanza puntuale che presuppone una attenta analisi del rischio..
Da questa analisi del rischio evidentemente il committente ha dedotto che , considerato la relazione geotecnica o a seguito di esame diretto del tipo di terreno ed essendo lo scavo profondo un metro , potrebbe accadere che il lavoratore, abbassando la testa perda il casco e, chinandosi a raccoglierlo, potrebbe essere investito dallo scavo che potrebbe franare proprio in quel momento. Tale ipotesi rende obbligatorio il sottogola ma anche una particolare formazione dei lavoratori che devono sapere di evitare di abbassarsi nello scavo qualsiasi cosa succeda, che non devono assolutamente inciampare nello scavo, che non devono assolutamente soccorrere il compagno che sviene ma allertare il servizio di emergenza o, meglio, i VVF. e la protezione civile. Inoltre, sempre in tale ipotesi occorrerebbe fare indossare un'armatura d’acciaio protettiva fino alla cintola per evitare danni da schiacciamento agli arti inferiori. Sicuramente sarebbe però meglio , se questa è l’ipotesi incidentale, armare lo scavo dopo averlo convenientemente allargato per mettere le armature.
Naturalmente celiavo. La richiesta del casco con il sottogola , normalmente da utilizzare per i lavori in quota, avrebbe dovuto farlo il RLS perché nei lavori dove si deve piegare la testa può essere più comodo stabilizzare il casco. Ergonomicamente sarebbe opportuno scegliere un sottonuca regolabile in materiale sintetico, possibilmente anallergico. Però questa scelta va fatta con i lavoratori che potrebbero ritenere tale tipo di casco più disagevole da portare.




Domanda n° 187
Egregio ing. Mannelli,
riguardo all'allegato XVII comma 2 lettera b), come può il lavoratore autonomo adempiere alla specifica richiesta del decreto?
E' sufficiente una autocertificazione o cosa?

Risposta

Risposta: no,occorre certificazione camera di commercio.
Perchè? vediamo-
Premessa: allegato XVII comma 2 lettera b), Il lavoratore autonomo deve esibire:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

L'autocertificazione si applica Articolo 2 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445)
"

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono
Pertanto l'autocertificazione dovrebbe essere possibile sicuramente per le stazioni appaltanti pubbliche e per i privati che vogliono caricarsi di responsabilità gratuite. In realtà , leggendo il DPR 445/00, si comprende che l'autocertificazione è possibile quando devi dimostrare qualcosa, ad esempio l'esistenza in vita, non quando devi esibire il certificato di esistenza in vita. L'esibizione può esserci se l'atto esiste, non se affermo che l'atto esiste. Altrimento esibisco non l'atto maa l'affermazione dell'esistenza dell'atto.




Domanda n° 186
Un ispettore ad una verifica di cantiere mi ha detto che il PIMUS deve essere redatto da un tecnico abilitato, corrisponde a verità?
Mi chiedevo, anche il POS ?

Risposta

Assolutamente no. Occorre la firma di persona competente. Il decreto 81 non chiarisce cosa si debba intendere per persona competente. Pertanto bisogna intendere persona che ha sapere ed esperienza specifica. Niente impedisce quindi che il Pi. MUS venga firmato dallo stesso datore di lavoro se lo stesso ritiene di avere sapere ed esperienza specifica.
Per il POS invece l'unico abilitato a formarlo è il datore di lavoro in quanto il POS è un DVR , ed è una delle due cose non delegabili da parte del datore di lavoro.

ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136;

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), .....
ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio
2- VERIFICHE DURANTE L’USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
• Controllare che il disegno esecutivo:
- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
- Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;



Domanda n° 185
Spett.le ing. Mannelli,
mi può indicare quali sono gli adempimenti necessari per ristrutturare una facciata con un ponteggio elettrico mobile. Chi è il responsabile? Qual è la documentazione necessaria? Il D.L. o il coordinatore cosa deve controllare in particolare? O cos’altro?
Il ponteggio mobile elettrico autosollevante NON è installato dalla stessa impresa appaltatrice; che cosa comporta questo? Soltanto l'obbligatorietà del PSC? O anche qualche altra cosa? Quali sono gli adempimenti e le responsabilità di quest'altra ditta?

Risposta

Chi è il responsabile?
Domanda generica in quanto occorrerebbe precisare “responsabile rispetto a che cosa”
Primo responsabile è il committente, seguono il responsabile dei lavori se nominato dal committente, il coordinatore (obbligatorio in quanto vi sono almeno due imprese), il direttore dei lavori , il datore di lavoro della singola impresa, il capocantiere della singola impresa.

Qual è la documentazione necessaria?
Il progetto esecutivo, il PSC, il POS per singola impresa, il PiMUS, la notifica, il registro di cantiere

Il D.L. o il coordinatore cosa deve controllare in particolare?
Il direttore dei lavori deve contollare che l’esecuzione sia conforme al progetto, il coordinatore che i lavori siano eseguiti in conformità dei POS e che i POS siano conformi al PSC. In particolare il coordinatore deve controllare che tutti i lavoratori abbiano qualche possibilità di rientrare sani e salvi a casa.

Che cosa comporta questo?
L’obbligo della nomina del coordinatore
Soltanto l'obbligatorietà del PSC? O anche qualche altra cosa?
redazione del PSC , presentazione della documentazione dell’allegato XVII, e del POS da parte del subappaltatore

Quali sono gli adempimenti e le responsabilità di quest'altra ditta?
Fornitura di un ponteggio autosollevante autorizzato dal MinLav se non marcato CE, ovvero marcato CE , controlli preliminari prima della installazione, installazione a regola d’arte, fornitura del POS, con verifica aurotezione, ovvero denuncia all’ISPESL dell’impianto di protezione scariche atmosferiche, messa a disposizione del libretto di uso e manutenzione se trattasi di macchina marcata CE, smontaggio a regola d’arte.



Domanda n° 184
Egregio Ingegnere,
può utilizzare il ponteggio anche il personale che non ha frequentato il corso previsto per legge?
Se si, è necessaria la presenza di personale abilitato durante l'uso?
Può essere sufficiente l'informazione e formazione aziendale per il suddetto personale da parte del preposto abilitato, per l'uso del ponteggio da parte di chi non ha frequentato il corso?

Risposta

Chi utilizza il ponteggio non deve fare il corso per ponteggiatori. Ogni lavoratore deve avere dal datore di lavoro l'informazione e la formazione necessaria per l'uso delle attrezzature quali il ponteggio. Le ore e le modalità di formazione rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro e non sono sindacabili. Durante l'uso del ponteggio non occorre la presenza di personale abilitato.




Domanda n° 183
In caso di affollamento delle aule oltre i limiti di legge, il Dirigente Scolastico, constatato che l'Ente proprietario non interviene per risolvere il problema, come deve comportarsi? Chiudere la scuola disavvenendo al diritto allo studio degli alunni, oppure tenerla aperta sperando che non succeda nulla?
Le norme di legge di cui parlavo sono le seguenti (spero di non sbagliare):
Dm 26 agosto 1992) che prevede un affollamento massimo per classe di 26 persone e l'Art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 (norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici) che prevede l'indice minimo di 1,80 netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule (Scuola Secondaria di 1° grado).

Risposta

La chiusura della scuola è un atto di estrema gravità che, se non adeguatamente motivato, espone il dirigente scolastico a gravi conseguenze civili e penali per interruzione di pubblico servizio. L'adeguata motivazione non la possiamo trovare in nessuna dei provvedimenti legislativi citati in quanto il DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica può essere oggetto di deroga da parte del comando VVF mediante misure sostitutive di sicurezza e il D. Lgs. 242/96, attualmente sostituito dal D. Lgs. 81/08, non si applica se nell'aula gli studenti non sono addetti a macchine o impianti .
Comunque l'adeguata motivazione deve essere cercata a valle di una valutazione del rischio dalla quale risulti un pericolo grave ed imminente per gli ospiti della struttura (lavoratori, studenti, genitori) al quale non si possa porre rimedio con misure organizzative o gestionali.. Ciò non toglie che il dirigente scolastico deve continuare ad insistere presso l'ente locale mediante atti scritti con data certa evidenziando la necessità delle modifiche strutturale ed impiantistiche che possano servire a migliorare la situazione di rischio ed a adempiere ai precetti normativi.




Domanda n° 182
Gentile Ing. Mannelli, ho un dubbio: il C.S.P. deve redigere il FAS per lavori di istallazione di una piattaforma elevatrice?
Stando alla legge sembrerebbe di si dal momento che si tratta di lavori di straordinaria manutenzione che richiedono la nomina del C.S.P., ma a cosa serve il FAS se le operazioni di verifica dell’impianto devono essere eseguite dal manutentore abilitato secondo quanto ordinato dall’ingegnere, esperto in materia, che effettua il collaudo e la verifica periodica e che ha l’obbligo di richiedere che tutte le operazioni siano effettuate con la necessaria prudenza e dopo aver preso le opportune precauzioni ?

Risposta

Per piattaforma elevatrice intendiamo un ascensore per portatori di handicap ovvero a velocità ridotta, immagino, Quanto affermato in merito alle verifiche è assolutamente vero e occorre riportarlo appunto nel FAS indicando con la maggiore precisione possibile i controlli da effettuare per la manutenzione ordinaria finalizzata alla stabilità dell'opera e alle sua conservazione, quale la pulizia degli eventuali vetri del vano corsa. Inoltre nel FAS occorre indicare anche come effettuare le operazioni di manutenzione straordinarie quali la eventuale sostituzione della cabina , la sostituzione del pistone o dell'argano o delle funi, ecc. L'ingegnere che sovrintende le operazioni di collaudo normalmente non ha la minima idea di come fare le operazioni ordinarie in sicurezza nè tantomeno le straordinarie, perchè non rientra tra i suoi compiti (è il personale operativo che deve avere apposita abilitazione). La necessaria prudenza e le opportune precauzioni sono proprio le cose da precisare nel FAS e non credo che sarà facile evidenziarle. Appunto per questo serve il FAS.



Domanda n° 181
Egregio Ingegnere,
chi possiede la laurea in Ingegneria Civile-Ambientale, triennale, I° livello, secondo il nuovo ordinamento, è abilitato a svolgere il ruolo di RSPP semplicemente frequentando il solo modulo C.?

Risposta

Sì essendo la laurea L7






Domanda n° 180
Salve ingegnere, ho ricevuto da parte di un giovane diplomato geometra, la richiesta di poter fare la pratica (tirocinio) presso il mio studio, per ottenere il timbro. A cosa devo ottemperare per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro?

Risposta

Ti propongo una interpretazione particolare della definizione di lavoratore:art. 2 D. Lgs. 81/08 «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Pertanto, poichè tu non hai dipendenti, il geometra che svolge una attività per apprendere un mestiere non si può inserire nella tua organizzazione perchè tale organizzazione non esiste. Ergo, non devi applicare il D. Lgs. 81/08. Però devi fargli fare una assicurazione contro gli infortuni in modo che se cade nello studio lo assiste l'assicurazione.
Saluti.
PS una interpretazione diversa comporterebbe: redazione autocertificazione DVR, corso di 16 ore per RSPP; corso di 4 ore per SA, corso di 12 per primo soccorso, denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra, sorveglianza sanitaria per rischio VDT, pagamento per mancanza di RLS, sistemazione locali studio alla "626", redazione registro infortuni, ecc.



Domanda n° 179
Se sono un'impresa edile(due lavoratori parenti) devo comunque avere il DVR relativo alla mia azienda oppure faccio riferimento solo all'art. 96 comma 2 e all'art.3 comma 12?


Risposta

No, l'impresa familiare è esclusa dal DVR,: Deve però fare il POS al quale mancheranno dati importanti quali il nominativo RSPP e del MC .
I collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un’impresa familiare sono:
- il coniuge
- parenti entro il terzo grado
; sono:
• i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;
• gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;
• i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio.
- gli affini entro il secondo grado,
sono i seguenti parenti del coniuge:
• il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;
- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non sia anch’egli genitore, il coniuge del fratello (cognato).




Domanda n° 178
Egr. Ingegnere
Volevo sotorle un caso che ci è capitato.
Su un cantiere, un ispettore ha contestato (non è stata irrogata nessuna sanzione) il fatto che la formazione
ai dipendenti e al RLS è stata effettuata senza l’ausilio degli organismi paritetici.
I dubbi sono:
- la formazione già effettuata ai lavoratori è valida oppure no?
- l’azienda per effettuare la formazione ai dipendenti deve per forza rivolgersi all’organismo paritetico?

Risposta

La norma era già contenuta nel d. lgs 626/94 art 22 comma 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Nel D. lgs. 81/08 la norma è ripresa in maniera attenuata dall'art. 37 comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Pertanto l'ispettore arriva con decenni di ritardo e quando l'obbligo è stato attenuato con "ove presenti". Comunque meglio tardi che mai. . Il mancato intervento nella formazione degli organismi paritetici è però difficilmente sanzionabile in quanto la norma dice che la formazione deve avvenire non da parte degli organismi ma in collaborazione degli organismi ove presenti. Pertanto dovrebbero essere gli organismi paritetici a sollecitare la sanzione in modo da dare prova all'organo di vigilanza che è stata violata la norma; altrimenti come fa l'ispettore a dire che l'organismo paritetico esiste ed è disponibile? Potrebbe anche essere che l'organismo esiste ma non è disponibile ed ha detto al datore di lavoro: fa come vuoi. .
Pertanto la formazione fatta è valida fino a prova contraria. Sicuramente prima di attivare la formazione per i lavoratori e gli RLS occorre verificare per prudenza cosa dice il CCNL e se sono attivi in zona gli organismi per cercare di coinvolgerli. La situazione sarà forse chiarita quando uscirà il provvedimento del comma 2
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.




Domanda n° 177
Egregio Ingegnere,
nel caso due operai assunti con una ditta e visitati in aprile 2009 cambiano ditta in agosto e passano sotto altra impresa (dello stesso titolare o del fratello) conservando la stessa mansione ma con medico competente diverso, devono essere nuovamente sotosti a visita medica dal medico competente della nuova impresa oppure viene fatta salva l'ultima visita medica (a cadenza annuale)?
Risposta
La questione, usuale in alcuni settori come l'agricoltura che occupa lavoratori stagionali, non ha trovato regolamentazione nel nuovo testo unico. Se il medico competente fosse stato lo stesso la soluzione si sarebbe trovata "all'italiana" in quanto il medico si sarebbe potuto/dovuto limitare a confermare il precedente parere se la nuova mansione era identica alla precedente. Non credo che il nuovo medico competente si assuma gratuitamente la responsabilità di condividere il parere del suo collega, anche ammesso poi che ne abbia traccia formale. Al massimo, se la sorveglianza sanitaria richiede esami specialistici, il nuovo MC dovrebbe accettare i precedenti esami clinici e biologici e indagini diagnostiche se disponibili e se fatti da struttura pubblica. Insomma, il quesito proposto (attivazione della sorveglianza sanitaria senza ripetizione della la visita medica preventiva) non ha soluzione giuridica e coinvolge problemi economici e di responsabilità del medico competente. L'unico competente a dare risposta è quindi esclusivamente il medico competente della nuova impresa.



Domanda n° 176
Nel correttivo all/81 all'art. 3 comma 12 si parla di coltivatori diretti e piccoli commercianti obbligati solo alle disposizioni di cui all'art.21.
Cosa si intende per piccoli commercianti e se sono un coltivatore diretto con un dipendente devo redigere il DVR?

Risposta
La risposta che segue si può ritenere valida solo nei confronti dell’organo di vigilanza. Cioè la nuova disposizione introdotta dal D. Lgs. 106/09 al comma 12 art. 3 (12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.) è così priva di definizioni che in caso di infortunio grave potremmo avere interpretazioni diverse secondo il magistrato inquirente o giudicante. Invece l’organo di vigilanza non può fare sanzioni se ricorrono le seguenti condizioni.
Premetto che le definizioni seguenti provengono dal sito della Camera di Commercio di Milano ma che basta una rapida ricerca sul web per constatare come sia dibattuta la questione di definire il piccolo commerciante.

L' Imprenditore individuale, per definizione, è una persona fisica che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articolo 2082 c.c.).
Lo scopo dell'impresa è la produzione o lo scambio di beni e servizi;
L'imprenditore individuale può essere:
• Piccolo imprenditore
• Imprenditore commerciale individuale
- E' Piccolo Imprenditore
• il piccolo commerciante (esercita un'attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia)
• il coltivatore diretto del fondo (coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia in modo stabile e continuativo. Tale forza lavorativa deve rappresentare almeno un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo
• imprenditore agricolo (articolo 2135)
• artigiano (articolo 2083)
- E' Coltivatore diretto (articolo 1647 c.c.), colui che coltiva il fondo, con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, sempre che il fondo non superi i limiti d'estensione che per singole zone e colture possono essere determinati dalle norme corporative.
Pertanto è da ritenere che se sono un coltivatore o un commerciante che ha non saltuariamente un proprio dipendente devo fare il DVR (o l’autocertificazione)



Domanda n° 175
Gentile Ing. Mannelli,
ho un dubbio: il C.S.P. deve redigere il FAS per lavori di istallazione di una piattaforma elevatrice?
Stando alla legge sembrerebbe di si dal momento che si tratta di lavori di straordinaria manutenzione che richiedono la nomina del C.S.P., ma a cosa serve il FAS se le operazioni di verifica dell’ impianto devono essere eseguite dal manutentore abilitato secondo quanto ordinato dall’ingegnere, esperto in materia, che effettua il collaudo e la verifica periodica e che ha l’ obbligo di richiedere che tutte le operazioni siano effettuate con la necessaria prudenza e dopo aver preso le opportune precauzioni ?
Risposta
Per piattaforma elevatrice intendiamo un ascensore per portatori di handicap ovvero a velocità ridotta, immagino, Quanto affermato in merito alle verifiche è assolutamente vero e occorre riportarlo appunto nel FAS indicando con la maggiore precisione possibile i controlli da effettuare per la manutenzione ordinaria finalizzata alla stabilità dell'opera e alle sua conservazione, quale la pulizia degli eventuali vetri del vano corsa. Inoltre nel FAS occorre indicare anche come effettuare le operazioni di manutenzione straordinarie quali la eventuale sostituzione della cabina , la sostituzione del pistone o dell'argano o delle funi, ecc. L'ingegnere che sovrintende le operazioni di collaudo normalmente non ha la minima idea di come fare le operazioni ordinarie in sicurezza nè tantomeno le straordinarie, perchè non rientra tra i suoi compiti (è il personale operativo che deve avere apposita abilitazione). La necessaria prudenza e le opportune precauzioni sono proprio le cose da precisare nel FAS e non credo che sarà facile evidenziarle. Appunto per questo serve il FAS.




Domanda n° 174
Gentile Ing. Mannelli,
ho un dubbio: il C.S.P. deve redigere il FAS per lavori di istallazione di una piattaforma elevatrice?
Stando alla legge sembrerebbe di si dal momento che si tratta di lavori di straordinaria manutenzione che richiedono la nomina del C.S.P., ma a cosa serve il FAS se le operazioni di verifica dell’ impianto devono essere eseguite dal manutentore abilitato secondo quanto ordinato dall’ingegnere, esperto in materia, che effettua il collaudo e la verifica periodica e che ha l’ obbligo di richiedere che tutte le operazioni siano effettuate con la necessaria prudenza e dopo aver preso le opportune precauzioni ?
Risposta
Per piattaforma elevatrice intendiamo un ascensore per portatori di handicap ovvero a velocità ridotta, immagino, Quanto affermato in merito alle verifiche è assolutamente vero e occorre riportarlo appunto nel FAS indicando con la maggiore precisione possibile i controlli da effettuare per la manutenzione ordinaria finalizzata alla stabilità dell'opera e alle sua conservazione, quale la pulizia degli eventuali vetri del vano corsa. Inoltre nel FAS occorre indicare anche come effettuare le operazioni di manutenzione straordinarie quali la eventuale sostituzione della cabina , la sostituzione del pistone o dell'argano o delle funi, ecc. L'ingegnere che sovrintende le operazioni di collaudo normalmente non ha la minima idea di come fare le operazioni ordinarie in sicurezza nè tantomeno le straordinarie, perchè non rientra tra i suoi compiti (è il personale operativo che deve avere apposita abilitazione). La necessaria prudenza e le opportune precauzioni sono proprio le cose da precisare nel FAS e non credo che sarà facile evidenziarle. Appunto per questo serve il FAS.



Domanda n° 173
In caso di affollamento delle aule oltre i limiti di legge, il Dirigente Scolastico, constatato che l'Ente proprietario non interviene per risolvere il problema, come deve comportarsi? Chiudere la scuola disavvenendo al diritto allo studio degli alunni, oppure tenerla aperta sperando che non succeda nulla?
Le norme di legge di cui parlo sono le seguenti (spero di non sbagliare):
Dm 26 agosto 1992) che prevede un affollamento massimo per classe di 26 persone e l'Art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 (norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici) che prevede l'indice minimo di 1,80 netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule (Scuola Secondaria di 1° grado). Entrambi, nella mia scuola, disattesi.
Risposta
La chiusura della scuola è un atto di estrema gravità che, se non adeguatamente motivato, espone il dirigente scolastico a gravi conseguenze civili e penali per interruzione di pubblico servizio. L'adeguata motivazione non la possiamo trovare in nessuna dei provvedimenti legislativi citati in quanto il DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica può essere oggetto di deroga da parte del comando VVF mediante misure sostitutive di sicurezza e il D. Lgs. 242/96, attualmente sostituito dal D. Lgs. 81/08, non si applica agli studenti se non quando sono addetti a macchine o impianti o attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,.
Comunque l'adeguata motivazione deve essere cercata a valle di una valutazione del rischio dalla quale risulti un pericolo grave ed imminente per gli ospiti della struttura (lavoratori, studenti, genitori) al quale non si possa porre rimedio con misure organizzative o gestionali.. Ciò non toglie che il dirigente scolastico deve continuare ad insistere presso l'ente locale mediante atti scritti con data certa evidenziando la necessità delle modifiche strutturale ed impiantistiche che possano servire a migliorare la situazione di rischio ed a adempiere ai precetti normativi.






Domanda n° 172
Egr. Ingegnere
Volevo sotorle un caso che ci è capitato.
Su un cantiere, un ispettore ha contestato (non è stata irrogata nessuna sanzione) il fatto che la formazione ai dipendenti e al RLS è stata effettuata senza l’ausilio degli organismi paritetici.
I dubbi sono:
- la formazione già effettuata ai lavoratori è valida oppure no?
- l’azienda per effettuare la formazione ai dipendenti deve per forza rivolgersi all’organismo paritetico?
Risposta
La norma era già contenuta nel d. lgs 626/94 art 22 comma 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Nel D. lgs. 81/08 la norma è ripresa in maniera attenuata dall'art. 37 comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Pertanto l'ispettore arriva con decenni di ritardo e quando l'obbligo è stato attenuato con "ove presenti". Comunque meglio tardi che mai. . Il mancato intervento nella formazione degli organismi paritetici è però difficilmente sanzionabile in quanto la norma dice che la formazione deve avvenire non da parte degli organismi ma in collaborazione degli organismi ove presenti. Pertanto dovrebbero essere gli organismi paritetici a sollecitare la sanzione per dare prova ll'orgnaio di vigilanza che è stata violata la norma altrimenti come fa l'ispettore a dire che l'organismo paritetico esiste ed è disponibile? Potrebbe anche essere che l'organismo esiste ma non è disponibile ed ha detto al datore di lavoro: fa come vuoi. .
Pertanto la formazione fatta è valida fino a prova contraria. Sicuramente prima di attivare la formazione per i lavoratori e gli RLS occorre verificare per prudenza cosa dice il CCNL e se sono attivi in zona gli organismi per cercare di coinvolgerli. La situazione sarà forse chiarita quando uscirà il provvedimento del comma 2
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.




Domanda n° 171
Egregio Ingegnere,
nel caso due operai assunti con una ditta e visitati in aprile 2009 cambiano ditta in agosto e passano sotto altra impresa (dello stesso titolare o del fratello) conservando la stessa mansione ma con medico competente diverso, devono essere nuovamente sotosti a visita medica dal medico competente della nuova impresa oppure viene fatta salva l'ultima visita medica (a cadenza annuale)?
Risposta
La questione, usuale in alcuni settori come l'agricoltura che occupa lavoratori stagionali, non ha trovato regolamentazione nel nuovo testo unico. Se il medico competente fosse stato lo stesso la soluzione si sarebbe trovata "all'italiana" in quanto il medico si sarebbe potuto/dovuto limitare a confermare il precedente parere se la nuova mansione era identica alla precedente. Non credo che il nuovo medico competente si assuma gratuitamente la responsabilità di condividere il parere del suo collega, anche ammesso poi che ne abbia traccia formale. Al massimo, se la sorveglianza sanitaria richiede esami specialistici, il nuovo MC dovrebbe accettare i precedenti esami clinici e biologici e indagini diagnostiche se disponibili e se fatti da struttura pubblica. Insomma, il quesito proposto (attivazione della sorveglianza sanitaria senza ripetizione della la visita medica preventiva) non ha soluzione giuridica e coinvolge problemi economici e di responsabilità del medico competente. L'unico competente a dare risposta è quindi esclusivamente il medico competente della nuova impresa





Domanda n° 170
Gentile Ing. Mannelli,
le chiediamo aiuto per la corretta interpretazione riguardante la valutazione del rischio esposizioni a campi elettromagnetici.
Il punto 4.11 del volume "Prime indicazioni applicative del Decreto Legislativo 81/2008,Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro" cita:
"Per tale motivo, in particolare al di sotto di 100 kHz, il rispetto dei limiti e valori di azione deve essere garantito su base istantanea, senza alcuna operazione di media temporale, per tutto il tempo di esposizione durante la giornata di lavoro"
Ciò va interpretato nel senso che il valore di azione non deve essere superato neanche per un istante ( quindi anche per operazioni che espongono al CEM per periodi brevissimi) ?
poi il punto 4.13 cita " i valori di azione per il campo elettrico e per il campo magnetico debbono essere intesi come media spaziale sul volume occupato dal soggetto esposto.Le misure devono quindi essere rappresentative dell’andamento del campo sulle diverse parti del corpo del lavoratore esposto nella sua reale postura durante il lavoro in condizioni di campo non perturbato" .
Per lavoratori la cui posizione è molto variabile nel tempo, e qui non è definibile una media spaziale del volume occupato, in via cautelativa va considerato il punto di possibile massima esposizione ( quindi in punti immediatamente prossimi alla sorgente di CEM) anche se tale posizione è occupata dal lavoratore per tempi molto limitati ?
Risposta
Purtroppo leggendo l'allegato XXXVI si conferma quanto indicato nel volume citato ISPESL- Regioni. pertanto, laddove non specificamente indicato di assumere una media temporale occorre fare riferimento al valore massimo istantaneo nella situazione peggiore.
Comunque il testo unico impone che: In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. mentre i valori di azione possono essere superati se non costituiscono rischio.




Domanda n° 169
Quando si deve redarre un piano sostitutivo di sicurezza?
Risposta
Il PSS deve essere redatto dall'appaltatore nel caso di lavori pubblici (soggetti alla Merloni ter) per i quali il PSC non è previsto ai sensi del titolo IV del D. Lgs 81/08 e s.m.i.



Domanda n° 168
Egregio prof. Mannelli, ho un quesito che mi crea non pochi dubbi:
il PIMUS è un documento che va redatto SEMPRE, quando si è in presenza di ponteggi? Oppure dipende dalla quota delle lavorazioni? Ed ancora un piano fornito dalla ditta costruttrice del ponteggio, può sostituire il PIMUS? La ringrazio anticipatamente.
Risposta
Si , il Pi.M.U.S. va sempre redatto quando il ponteggio supera i 2 metri a meno che non sia un trabatello. Lo schema del costruttore è obbligatorio ma non sostituisce il pimus che deve avere i requisiti previsti nel capo 4 titolo 2 del D. Lgs. 81/08





Domanda n° 167
In un cantiere dove ci sono più imprese, sono stati sospesi i lavori per presentare la variante di PdC. Il CSE, ha presentato dimissioni dopo aver effettuato visita di sopralluogo e constatato che il cantiere risulta essere in sicurezza. notificandole al committente, alla D.L. all'ASL e alla DPL .
Il committente ha l'obbligo immediato di nominare un nuovo CSE o può attendere e nominarlo prima della ripresa dei lavori?.
Risposta
Il coordinatore esiste in quanto esiste un cantiere non in quanto esiste un cantiere in attività . La nomina occorre subito in quanto i lavori sono stati già affidati anche se sono sospesi





Domanda n° 166
Nel caso di lavori pubblici all'interno di luoghi di lavoro (es.: uffici) occorre redigere il DUVRI oltre al PSC? è sufficiente il PSC? è obbligatorio il DUVRI quando non è previsto il PSC?
Risposta
Se sono lavori edili con più di una impresa occorre il PSC e non si fa il DUVRI. Altrimenti (lavori edili con una impresa o altro tipo di lavoro con una o più imprese) occorre il DUVRI se non trattasi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.D. lgs. 81/08

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.




Domanda n° 165
Lo scrivente è direttore dei lavori per la ristrutturazione, spicconatura e rifacimento dell'intonaco alle facciate di un edificio e anche coordinatore e progettista per la sicurezza.
Mentre su di un lato si andrà a posizionare il ponteggio a norma con il suo pimus ecc., sull’atro lato, per problemi di spazio, si interverrà con un camion col cestello.
La domanda è: chi è responsabile del camion col cestello?
Io sono responsabile?
Deve essere inserito nel PSC nel senso che deve essere considerato come una lavorazione?
o bastano le schede di sicurezza del camion?
O che altro?
Risposta
La decisione di usare un cestello elevatore è del Coordinatore che ne deve prevedere e giustificare l'uso in luogo del ponteggio nel PSC. Se non è materialmente possibile montare un ponteggio, se il cestello è a norma, se il luogo consente l'uso del cestello in sicurezza, se i lavori da eseguire possono essere eseguiti in sicurezza con il cestello, se il personale addetto e il preposto sono convenientemente formati e provvisti di DPI, il coordinatore non sarà ritenuto colpevole in caso di incidente. Come si vede, i se sono tanti.



Domanda n° 164
Salve ingegnere, volevo chiederle se un convento di padri cappuccini, dove ognuno ha le sue diverse mansioni nello svolgimento delle varie attività lavorative e presumendo che ci sia una sorta di datore di lavoro (la curia o chi per lui), rientra nll'ambito del D.lgs 81/08??
E' "lecito" redigere il DVR per tale attività?
E' "lecito" formare ed informare sui rischi a cui sono sotosti questi "lavoratori"?.
Risposta
L' «azienda»è il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; Il convento produce qualcosa? Se npn produce niente non vedo come si possa assimilare il convento ad un'azienda. Inoltre si i lavori svolti sono solo quelli domestici, tali attività sono escluse dal D. Lgs. 81/08. Credo inoltre che i frati siano autonomi nelle loro attività , cioè organizzano, dirigono e svolgono l'attività al pari dei lavoratori autonomi.
In definitiva occorre precisare meglio le attività svolte per definire se si possa individuare un'attività aziendale che richieda un datore di lavoro.





Domanda n° 163
egregio ing. volevo che mi chiarisse un pò le idee per :
manutentore di caldaie a gas con potenza inf. a 35 kw oltre alle verifiche della caldaia stessa è tenuto a verificare anche :
- cucina
- tubo collegamento cucina
- eventuali stufe
- aperture di areazione
- ventilazione
oppure effettuata la verifica della caldaia non ha alcuna responsabilità per gli altri apparecchi?
io mi trovo davanti un caso di questo tipo:
ambiente cucina con:
• caldaia a gas 24kw tipo c
• piano cottura 4 fuochi
• stufa a gas tipo b
• nessuna apertura di ventilazione ne di areazione .
sono responsabile di tutto ? o della sola caldaia che nonostante tutto rispetta la legge?
se possibile mi cita le leggi da consultare?.
Il combustibile è metano.
.
Risposta
La normativa di riferimento è il DM 22/1/87 e il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Da quanto descritto sembra coesistere una stufa a metano con una caldaia tipo C, potendosi trascurare la presenza della cucina a gas di limitata pericolosità e comunque non normata dalle leggi citate.
Il manutentore è stato incaricato della manutenzione solo della caldaia mentre a norma del D. Lgs. 192/05 il proprietario è tenuto a far fare la manutenzione anche alla stufa a gas che con la caldaia supera i 15 kw.
sarebbe quindi responsabilità unica del proprietario eventuale incidente causato dalla stufa a gas. Ma in caso di vittime non c'è dubbio che l'attenzione del magistrato si volgerebbe verso il manutentore per sapere se avesse almeno avvertito il proprietario della necessità di realizzare opportune aperture di areazione. Ad eventuale obiezione del manutentore potrebbe contestare la sicurezza intrinseca della caldaia tipo C il perito nominato dal magistrato potrebbe porre questa domanda " rispetta la legge una caldaia di tipo C esistente in un ambiente saturabile di ossido di carbonio?" Sicuramente no, sarebbe la risposta .
conclusione: la manutenzione della caldaia si può fare ma occorre redigere un verbale di manutenzione finale nel quale si fa rilevare che occorre realizzare idonee aperture di areazione, che occorre sotorre a manutenzione anche la stufa a gas e che nelle esistente situazione la caldaia non è sicura. si può adattare a tale scopo anche uno dei format previsti dal d. Lgs. 192/2005.
Allego normativa di riferimento
Ministero dello sviluppo economico
D.M. 22-1-2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.
A
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'
articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne
assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al
soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
12.
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva
ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.



Domanda n° 162
Egregio ing. Mannelli, volevo chiederle se il RLS per svolgere il suo lavoro deve frequentare obbligatoriamente anche i corsi relativi all’antincendio, evacuazione e primo soccorso.
Risposta
Assolutamente no


Domanda n° 161
Gentile Ing. Mannelli,
sono coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione consistenti nella realizzazione di una piattaforma elevatrice per l' eliminazione di barriere architettoniche.
Dopo aver analizzato i P.O.S. delle imprese affidatarie prima dell' inizio dei lavori e avendone riscontrata la non conformità a quanto richiesto dall' Allegato XV e la mancanza di coerenza con le prescrizioni contenute nel P.S.C., ho richiesto, per iscritto, le modifiche e le integrazioni dei P.O.S.
Le imprese, tuttavia, non sono riuscite ad adeguare il piano in questione entro la data fissata per l'inizio dei lavori che non potrà essere spostata per una serie di motivi che fanno capo al committente. Le chiedo, quindi, un consiglio sul comportamento che dovrò assumere.
Risposta
poiché il committente vuole iniziare i lavori lei deve valutare se il POS consegnato garantisce la sicurezza per la prima fase dei lavori. Se sì, scriva all'impresa autorizzando i lavori fino alla fase x o alla data y invitandola a presentarle prima di tale data il POS corretto secondo il testo unico e congruo con il PSC per le successive lavorazioni. Se lo ritiene possibile può anche adeguare il
PSC al POS e quindi all'impresa imporrebbe solo l'adeguamento al testo unico . Se invece il POS non lo ritiene sufficiente a garantire la sicurezza neanche nella prima fase faccia una riunione di
coordinamento con l'impresa, contesti le carenze riscontrate ed avverta che non deve iniziare i lavori a norma del d. lgs. 81\08 prima di avere consegnato un nuovo POS e di avere ricevuto il nulla osta dal CSE. Di tale riunione faccia verbale nel quale conclude che l'impresa ha compreso quanto detto e lo fa firmare dall'impresa. Una copia del verbale può inviarla al committente.



Domanda n° 160
Ing. Mannelli
vorrei porle un quesito: ci sono sanzioni amministrative (e quali) che un datore di lavoro può applicare ad un suo dipendente che non rispetta le norme sulla sicurezza
(per es. non indossa DPI, non partecipa a corsi di formazione ecc.) ?
Risposta
Solo quelle previste dal CCNL in caso di disobbedienza ad un ordine. Cioè se il lavoratore si rifiuta di lavorare il DL prima di licenziarlo deve fare il richiamo, il richiamo scritto, la censura , l'ammenda e il licenziamento. è la stessa procedura da usare se il lavoratore si rifiuta di eseguire l'ordine di indossare il casco,


Domanda n° 159
Sono stato nominato CSE per il subentramento di una seconda impresa esecutrice dei lavori in un cantiere di una nuova costruzione da adibire a civile abitazione. Su comunicazione della DL i lavori sono stati sospesi a far data dal 08/09/2009. Premesso che è stata inviata notifica preliminare all USL, bisogna anche inviare comunicazione di sospensione lavori e poi successivamente una ripresa lavori?
Risposta
La sospensione lavori non fa venire meno l'obbligo di mantenere il cantiere in sicurezza. Di questo è responsabile il CSE che deve fare apposita procedura. La ASL ( e la DPL) può fare intervento ispettivo anche con lavori in sospeso. Ss si invia comunicazione di sospensione lavori alla ASL ( e alla DPL), tale comunicazione potrebbe servire per dissuadere gli organi a fare ispezioni durante il periodo di sospensione lavori. Tale comunicazione non è obbligatoria ( ma non è neanche vietata).




Domanda n° 158
Spett.le Ing. ho letto tra i tanti quesiti posti dagli utenti, quello riguardante la formazione di 16 ore del DL, (28) dove lei afferma che tale corso può essere erogato da qualsiasi tecnico. Ma l'usl di Messina fra l'altro gli stessi tecnici che ci hanno fomato come RSPP, sostengono che tali corsi possono essere erogati solo da un ente paritetico e non da un professionista..

Risposta
Mi scusi, ma l'ipse dixit è superato Chieda a quale legge e a quale articolo di tale legge hanno fatto riferimento i tecnici che l'hanno formato e informato . Quello che Le hanno detto è scritto nel D. Lgs. 81/08 ma occorrono i decreti applicativi per l'operatività.e comunque non si applica ai DL. per i quali invece si applicherà l'obbligo di apposita formazione per i formatori.
Pertanto allo stato attuale , alla lluce del Decreto 16 gennaio 1997. (G.U. n° 27 del 03/02/1997). Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. ed ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D, Lgs, 81/08 confermo che le mogli ( e non solo qualsiasi tecnico) possono fare il corso di formazione ai mariti datori di lavoro.






Domanda n° 157
Essendo laureato in Architettura ed avendo frequentato "con profitto" un corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ai sensi dei DD.lgss 629/94 e 242/96 nel 1999 ed un corso formativo di aggiornamento per RSPP D.lgs 81/2008 di 7 ore nel settembre 2008, posso svolgere le mansioni di RSPP in una ONLUS di cui sono il presidente?
Sull'attestato rilasciatomi dall'Università di Napoli Federico II, c'è scritto: "L'Arch. … ha frequentato con profitto il corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (Decreti legislativi 629/94 e 242/96) svolto con la collaborazione del I.F.P. - Istituto Formazione Professionale della Confcoperative Unione Provinciale di Napoli.
Risposta
L’attestato non dice neanche quante ore ha fatto. Cosa Le posso dire? Stricto iure per fare il datore di lavoro-RSPP nella Sua azienda deve avere un attestato di 16 ore di formazione con i contenuti previsti da Decreto 16 gennaio 1997. (G.U. n° 27 del 03/02/1997). In realtà Lei ha seguito un corso di rilevanza maggiore ed ha fatto anche un aggiornamento di 7 ore. Nessun magistrato le contesterebbe una mancanza di formazione, anche perchè i laureati in archiettura sono esonerati dalla formazione giuridica e tecnica per fare i consulenti ASPP.
Quindi non c'è alcun dubbio che è tecnicamente in grado di fare il datore di lavoro-RSPP e può darsi anche giuridicamente. Però se arriva un ispettore che invece della prevenzione si dedica alla repressione potrebbe sanzionarla e dovrebbe fare ricorso al magistrato per farsi togliere la sanzione.
Conclusione: faccia tranquillamente il datore di lavoro- RSPP ma si iscriva presso il Suo ordine al prossimo corso modulo C, che è un corso di 24 ore che non ha niente di tecnico ma tratta di problematiche comunicative e gestionali. Acquisendo l'attestato modulo C Lei potrà fare il RSPP non solo nella Sua azienda ma in qualsiasi tipo di azienda come consulente. Se tale tipo di attività non Le interessa, faccia tranquillamente il datore di lavoro- RSPP e segua quando può un corso di 16 ore secondo Decreto 16 gennaio 1997. (G.U. n° 27 del 03/02/1997). Tale tipo di corso lo può fare qualsiasi società di formazione o qualsiasi tecnico (tranne naturalmente Lei stesso perché non è prevista l'autoformazione ). Lo so, è paradossale ma "la legge è legge e vassi rispettata" anche se mi sembra che stiamo perdendo il senso e la misura.




Domanda n° 156
Egr. ing. Mannelli,
grazie mille per la risposta 155. In merito alla questione (parafulmine-ponteggio) un ulteriore chiarimento:
1) collegare elettricamente il ponteggio all'impianto di parafulmine equivale a realizzare la messa a terra del ponteggio? Dico questo in funzione del fatto che potrei trovarmi da CSE nelle condizioni di non avere documentazione dell'impianto parafulmine istallato o impianto non realizzato a norma.
Risposta
Il collegamento elettrico del ponteggio all'impianto parafulmine realizza l'equipotenzialità con l'impianto parafulmine e prtegge da scariche elettriche atmosferiche indirette. comunque l'equipotenzialità deve essere fatta da un installatore che ne deve rilasciare attestazione di conformità. Se necessario, l'impianto di messa a terra (di protezione dai contatti elettrici indiretti) deve essere realizzato sempre dall'elettricista che ne rilascia la dichiarazione di conformità. La differenza tra i due impianti non consiste nella diversità di materiale usato ( sempre treccia di rame) ma nel verificare che il lavoro sia idoneo per lo scopo prefissato. Se è necessario ad esempio l'impianto di messa a terra, l'elettricista deve avere cura di collegare elettricamente anche tutti dispersori elettricamente interferenti. E' quindi cosa concettualmente diversa dall'impianto parafulmine ove bisogna collegare tutte le masse elettricamente interferenti con le calate.





Domanda n° 155
Egregio ing. Mannelli,
sto redigendo un PSC in fase di P. relativo a lavori di restauro della copertura di una chiesa dove vi è la presenza di impianto parafulmini.
Le porgo le seguenti domande:
1) quali provvedimenti progettuali posso intraprendere per proteggere i lavoratori nel caso in cui un fulmine dovesse scaricarsi su tale impianto?
2) Avendo previsto i ponteggi la verifica dell'aurotezione dovrà essere eseguita dall'impresa esecutrice dei lavori e non da me?
Nel ringraziarla per la sua disponibilità a trasferire preziose conoscenze Le invio i miei più cordiali saluti.
Risposta
Per un ponteggio nel cantiere occorre verificare sempre lo stato di aurotezione o la necessità di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. .
Nel caso specifico abbiamo però la presenza di un impianto parafulmine a ridosso del quale andiamo a montare il ponteggio. D'altra parte per un ponteggio se il suolo è asfaltato (5 cm) o ricoperto di ghiaia (10 cm) oppure costituito da basalto o porfido, non è necessaria la protezione dallae scariche atmosferiche. Quindi, a meno che il campanile non sia circondato da terreno vegetale. il coordinatore dovrebbe già sapere che il ponteggio non ha bisogno di protezione dalle scariche atmosferiche. Peraltro il coordinatore dovrebbe anche sapere che se un fulmine dovesse cadere sul campanile, dalle calate potrebbe partire una scarica laterale verso gli elementi metallici del ponteggio che si troverebbero a potenziale elettrostatico diverso.
Conclusione: inserire nel PSC l'obbligo di collegare elettricamente il ponteggio all'impianto parafulmine esistente , previa verifica dello stato di conservazione dello stesso , secondo quanto previsto dalle norme CEI e di produrre ala CSE la relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.




Domanda n° 154
In un intervento di rifacimento del manto di tegole (manutenzione straordinaria) con ripristino di intonaco sulle superfici esterne e pitturazione devo predisporre il fascicolo dell'opera?
Risposta
Il manto di tegole è una parte strutturale? Non credo in quanto l'edificio si supporta anche senza le tegole. Quindi non direi che si tratta di una manutenzione straordinaria ma di una manutenzione ordinaria che non richiede il FAS. D'altra parte. il FAS serve per imporre dispositivi che facilitino i successivi lavori in sicurezza con ad esempio la previsione di appositi anelli annegati nella strttura per posizionare una linea vita che consenta successivamente la sostituzione delle tegole senza dovere montare ponteggi. In questo caso però noi andremmo ad intervenire veramente sulla struttura (ad esempio i travetti o quant'altro sostiene le tegole) di cui il lavoro da eseguire non prevede alcuna modifica che giustifichi il calcolo necessario per annegare gli anelli.
Quindi chiamare il lavoro: manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non porsi problemi per il FAS.

Si riporta la definizione del DPR 380 e quanto dispone il nuovo testo unico.

DPR 380/01
"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

D. Lgs. 81/08
Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380




Domanda n° 153
Egr. ing. Mannelli
vorrei sapere se nella redazione del computo relativo alla stima dei costi della sicurezza è possibile utilizzare prezziari delle regioni limitrofe (es. Campania, Puglie, ecc.) avendo noi lucani un listino delle OO.PP. particolarmente carente per quanto concerne la sezione SICUREZZA.

Risposta
Se il prezzario locale non soddisfa il coordinatore perché carente, egli deve fare riferimento a prezziari ritenuti congrui e quelle delle regioni viciniore lo possono essere, salvo puntuale verifica item per item. Infatti il testo unico dispone che
"La stima dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori
dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte
da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento."





Domanda n° 152
Quali sono i requisiti che bisogna possedere,e a chi rivolgere la domanda per svolgere l'attività di organismo di certificazione per il collaudo e le ispezioni biennali degli ascensori e montacarichi.

Risposta
Occorre dichiarare di i essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999)e presentare domanda con relativa documentazione secondo DIRETTIVA 16 settembre 1998.

Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE.
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10-11-1998
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 16 settembre 1998.
Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989
concernente un approccio globale in materia di valutazione della
conformita', in merito anche alle linee direttrici circa la
rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della
serie
EN 45000;
Vista la decisione del Consiglio CE del 13 dicembre 1990
concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformita', da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica ed in particolare il punto m)
dell'allegato;
Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli
organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto
10;
Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli
organismi di certificazione dei sistemi di qualita';
Vista la norma UNI-CEI EN 30011/2 sui criteri generali per le
verifiche ispettive dei sistemi di qualita'; per la qualificazione
dei valutatori di sistemi di qualita' (Auditors);
Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993 relativa alle istanze
Per l'autorizzazione provvisoria a certificare ai sensi della
Direttiva 89/392/CEE (Macchine);
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993 concernente i contenuti
della domanda di autorizzazione a svolgere attivita' certificativa
ai sensi della direttiva 89/686 recepita con decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475 e relativa ai dispositivi di protezione
individuale;
Ritenuta la necessita' di uniformare e semplificare e procedure di
presentazione alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
la competitivita' delle istanze di autorizzazione alla
certificazione, quando previsto, per tutte le direttive comunitarie di
armonizzazione tecnica nella procedura di valutazione degli organismi che prevede
l'utilizzazione delle norme della serie EN 45000;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1.
Presentazione della domanda
L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla
certificazione CEE per le direttive citate nelle premesse deve
essere
indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria
-
00187 Roma.
L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo e
contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese
presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in
originale bollato e in duplice copia e contenere la esplicita indicazione
del tipo di autorizzazione richiesta e per quali prodotti o famiglia di prodotti viene richiesta.
Art. 2.
Documentazione richiesta
per la certificazione di prodotto
Alle richieste di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi
con le modalita' di cui al precedente art. 1, devono essere
allegati i seguenti documenti in duplice copia:
1) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di
Diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio
dell'attivita' di certificazione per direttive comunitarie;
2) elenco di macchinari e attrezzature, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;
3) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori
convenzionati con il richiedente, presso cui vengono effettuati
esami e/o prove complementari;
4) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo dell'organismo da
cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle
diverseattivita';
5) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con
Massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione CEE;
6) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45011 contenente, tra l'altro, la specifica sezione
in cui in conformita' al punto10 della norma UNI-CEI EN 45011 per
ogni famiglia di prodotti vengono dettagliate le attrezzature e gli
strumenti necessari nonche' le procedure che verranno seguite per
la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la
taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
7) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature.
L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte
di un ente specializzato facente parte del sistema europeo di
accreditamento sara' considerato utile elemento di valutazione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si
riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo
insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.
Art. 3.
Documentazione richiesta per la certificazione
dei sistemi di qualita' aziendali
Alle richieste di autorizzazione alla certificazione di sistemi di
qualita' delle aziende produttrici contenente il numero di
iscrizione
al registro delle imprese presso la Camera di commercio
competente,
da inviarsi con le modalita' di cui al precedente art. 1, devono
essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
1) per le imprese non individuali copia dell'atto costitutivo o
statuto, dal cui oggetto sociale risulti l'esercizio
dell'attivita'
di certificazione dei sistemi di qualita' delle aziende ovvero per
i
soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto normativo;
2) documentazione relativa a:
manuale di qualita' dell'organismo redatto secondo le norme 45012;
i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in
relazione alle regole che l'organismo si e' dato sulla base delle
UNI-CEI EN 30011/2;
le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la
valutazione della conformita' alle norme della serie UNI-CEI EN
ISO
9000;
il regolamento per accedere alla certificazione ed il facsimile
della domanda;
le normative di riferimento;
3) planimetria, in scala adeguata, degli uffici;
4) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli
di studio, mansioni e organigramma complessivo nominativo,
dell'organismo;
5) elenco dettagliato delle risorse di personale esterne
utilizzate;
6) data di inizio dell'attivita' ed elenco dettagliato delle
certificazioni gia' effettuate relativamente alla materia oggetto
della domanda.
Nel caso in cui l'organismo richiedente l'autorizzazione sia
accreditato da parte di un ente specializzato facente parte del
sistema europeo di accreditamento il Ministero dell'industria,
commercio e dell'artigianato si riserva di effettuare verifiche e
controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati,
avvalendosi
anche di organismi pubblici all'uopo convenzionati.
Art. 4.
La circolare del 25 febbraio 1993 n. 159258 e il decreto
ministeriale 22 marzo 1993 sono soppressi.
Art. 5.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 16 settembre 1998
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 187





Domanda n° 151
Nella domanda n.28 Lei evidenzia come i corsi per RSPP (per datori di lavoro) possono essere in realtà erogati da chiunque. Per quanto riguarda la formazione degli RLS come funziona?

Risposta
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.”
In teoria la formazione degli RLS dovrebbe quindi coinvolgere gli organismi paritetici che sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Finora, tranne che per il settore edile e scolastico, risulta che con accordi nazionali i sindacati maggioritari dei lavoratori abbiano delegato la formazione dei RLS ai sindacati dei "padroni" che la esercitano o direttamente con proprie associazioni o con enti di "formazione" di propria emanazione.
Per gli RLS delle piccole imprese non aderenti alla confindustria o che non vogliono subire una imposizione da associazioni della propria categoria la formazione può essere fatta da chiunque sia ritenuto idoneo dal datore di lavoro, in attesa che siano elaborati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro .
Per evitare peraltro di essere disturbati con sterili problematiche da qualche zelante funzionario pubblico, abituato a vedere attestati di formazione corredati da loghi , loghini e loghetti, e per avere una maggiore garanzia di formazione suggerisco, ma è solo un suggerimento, di aderire a corsi di formazione organizzati con la partecipazione dell'ISPESL o dell'INAIL.
L'ISPESL e l'INAIL organizzano periodicamente anche direttamente corsi di formazione per RLS ma a costi non competitivi..





Domanda n° 150
Egregio Ingegnere,
mi ha contattato un'impresa edile chiedendomi di fare la formazione e le visite mediche per gli operai in allegato.
Ma non dovrei aspettare il 25/8/09 per farle oppure hanno ragione i loro tecnici e possono essere fatte già la prossima settimana? (i dipendenti sono stati assunti in data 7/8/09 con decorrenza 25/08/09)

Risposta
Per quanto riguarda la formazione il problema giuridico non esiste (esiste un problema economico che cito dopo). Il dubbio sarebbe sulla sorveglianza sanitaria che prima dell'assunzione era prima ammessa poi vietata poi ammessa.....
Nel caso specifico dai certificati inviati sembra di capire che i lavoratori sono stati già assunti, anche se la decorrenza dell'attività è il 25 agosto .Quindi la sorveglianza sanitaria sarebbe già attuabile previa disponibilità del lavoratore e riconoscendo al lavoratore le ore perse (così come per la formazione). Il decreto correttivo del testo unico, in vigore dal 20 p.v. stabilisce la liceità della visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41 comma 1 lettera e-bis del testo unico modificato) e quindi, dopo il 20, il lavoratore deve dare la disponibilità conservando però il diritto a vedere remunerato il tempo impiegato.
In conclusione, a meno che i lavoratori non si rifiutano espressamente, nulla osta alla immediata formazione e sorveglianza sanitaria .






Domanda n°149
I corsi di cui all'art. 34 del D.lgs 81/08, in particolare quello di min 16 ore per RSPP, possono essere erogati e certificati da un qualsiasi libero professionista ?

Risposta
Allo stato attuale (24/08/09) il DL che intende svolgere il ruolo di RSPP deve avere l’attestato di un corso di 16 ore con contenuti formativi di cui al DM 16/1/1997 ma che può essergli rilasciato anche dalla moglie. (domanda n° 28). Solo il corso per SPP, CSE, CSP, di primo soccorso e il corso per rischio incendio elevato non possono essere fatti da liberi professionisti.






Domanda n°148
Un datore di lavoro con unico dipendente, telelavoratore, sede operativa la casa del dipendente (ovviamente) è obbligato a fare l'autocertificazione per aver valutato i rischi (e su quale luogo di lavoro?), o è sufficiente informare il telelavoratore sui rischi?.

Risposta
Il datore di lavoro di un telelavoratore deve valutare i rischi presso il domicilio del telelavoratore relativamente al TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Inoltre, se ha una sede (un ufficio, l'abitazione) dove può avere accesso il telelavoratore , deve anche valutare i rischi architettonici ed elettrici di tale sede.
Per tali valutazioni, essendo il numero dei dipendenti inferiore a 10, può fare l'autocertificazione nella quale però consiglio di precisare, per autotutela, in che data si è recato presso il domicilio del dipendente e alla quale consiglio di allegare, per autotutela, l'autorizzazione concessa dal dipendente per accedere al domicilio. Inoltre dovrà essere disponibile la cartella sanitaria per la sorveglianza sanitaria da rischio VDT , l'attestato di avvenuta informazione e formazione del lavoratore per i rischi connessi alla sua attività. e circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali , l'impegno scritto del lavoratore ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza in particolare comunicando preventivamente eventuali variazioni da apportare al proprio posto di lavoro.
Questo è quanto prescritto dal testo unico che auspica di essere in un paese normale.e fa solo imposizioni senza precisare esclusioni o limiti per cercare di porre un qualche confine alla responsabilità del datore di lavoro . Imporre senza escludere , sarebbe normale se fossimo in un paese "normale" dove tutte le leggi si rispettassero e ove la magistratura garantisse sentenze razionalmente omogenee. Il rischio più elevato per un telelavoratore è il rischio elettrico che dovrebbe essere ridotto da un idoneo impianto di messa a terra che in tutte le abitazioni "nuove" è obbligatorio a norma del DM 37/08 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ) che ha modificato la legge 46/90 e di cui è responsabile il conduttore dell'abitazione. Ma se invece l'impianto di terra non esistesse, o non fosse idoneo l'impianto di terra o l'impianto elettrico o non fossero manutenuti idoneamente, e capitasse un infortunio elettrico al telelavoratore, ne risponde anche il datore di lavoro o comunque è esclusa ogni sua corresponsabilità anche se dovesse risultare in giudizio che nella visita fatta all'abitazione non poteva non vedere l'assenza del differenziale, l'assenza del conduttore di protezione, fili elettrici volanti, prese multiple inserite in prese multiple, spine schuko inserite senza adattatore in prese italiane? A questa domanda non credo che ci possa essere risposta certa ma solo pareri giuridici (non di mia competenza) più o meno condivisibili.
art 3 comma 10 A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza......si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.



Domanda n°147
Azienda fino a 10 lavoratori; il datore di lavoro fa l'autocertificazione in sostituzione del DVR: deve esserci un RSPP, il SSPP ed eventualmente il RLS?

Risposta
L'Rspp è sempre obbligatorio e può essere lo stesso datore di lavoro se ha fatto il corso di 16 ore, l'spp (servizio prevenzione e protezione) può coincidere con il RSPP, l'RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo del datore di lavoro. A questo proposito leggere la domanda 97.





Domanda n°146
Azienda con meno di 15 dipendenti; il datore di lavoro può autocertificare di aver valutato i rischi senza redigere il DVR. Deve comunque il datore di lavoro essere formato (corso per RSPP min 16h) per fare l'autocertificazione?
Risposta
L'autocertificazione può essere fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori (art. 29) ( e non 15). Non occorre fare alcun corso. Il corso 16 ore è necessario per autonominarsi RSPP.




Domanda n°145
Per un'impresa che opera nel restauro di chiese,teatri,etc (più cantieri in contemporanea) è obbligatoria la figura del preposto in ogni cantiere ?
La formazione del preposto deve essere di dodici ore il primo anno e tre ore di aggiornamento annuale ?

Risposta
la necessità del preposto deve essere valutata nel POS a seconda del tipo di lavoro da eseguire( esempio: la tinteggiatura non in quota in ambiente non a rischio di esplosione o incendio non richiede preposto). Le ore di formazione e di aggiornamento le decide il Datore di lavoro : 12+3 mi sembrano congrue



Domanda n°144
Buongiorno Ingegnere,
due fratelli titolari di una società sas (officina meccanica) di cui uno ovviamente accomandatario e l'altro accomandante, a quali obblighi sono soggetti?
-DVR?
-RLS?
-DPR 462/01?
Mi scusi per la domanda un pò stupida, ma vedo grandi società che vendono di tutto a tutti ed allora mi sorgono dei dubbi, e mi chiedo chi ha ragione?

Risposta
Occorre evitare di addentrarsi in problemi fiscali. La questione da porre è: il due soci lavorano in piena autonomia? se si, sono lavoratori autonomi, se no , uno dei due è il DL .Dovrebbe essere l'accomandatario il DL ma occorre esaminare la situazione di fatto. In questo caso occorre il sistema 626. Ricordo che il RLS è un diritto, non un dovere.



Domanda n°143
Un ispettore della ASL ha contestato ad una impresa familiare in un cantiere la mancanza della sorveglianza sanitaria. Ma l’impresa familiare non è soggetta solo all’art. 21 del D. Lgs. 81/08?

Risposta
Il D. Lgs. 81/08 a volte induce ad errori. Se si legge infatti il comma 12 dell’art 3 (l’articolo che indica il campo di applicazione del decreto) sembra di capire che all’impresa familiare si applica solo l’art. 21 che non impone il DVR né la sorveglianza sanitaria “fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;”. Ma ecco che proprio nel decreto troviamo una “norma speciale “ nell’art. 96 che impone anche alle imprese familiare il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). “h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV;”
Nell’ALLEGATO XV troviamo scritto
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

In conclusione, l’impresa familiare operante nei cantieri deve fare la valutazione del rischio ed ha gli stessi obblighi di una impresa non familiare. In questo caso il datore di lavoro sarà il capofamiglia.



Domanda n°142
Preg.mo ingegnere, volevo chiederLe alcuni chiarimenti/conferme su un problema che mi si è presentato di recente. Si tratta in sintesi di quanto appresso:C'è una società che gestisce da diversi anni un impianto di depurazione per conto dell'ente che è responsabile di tutta la rete regionale. In questi giorni è stato chiesto alla società che materialmente gestisce l'impianto, di produrre il DVR.
Ma non dovrebbe già l’ente provvedere a redigerlo in quanto datore di lavoro in primis.. restando a carico della società il compito di redigere con l'enteun DUVRI? La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicare alla presente

Risposta
La richiesta del DVR potrebbe rappresentare un tentativo di accertare l'idoneità tecnico professionale della ditta cui si è affidato l'appalto. La richiesta è leggittima in fase di affidamento appalto, può essere respinta se fatta dopo tale affidamento.Il DUVRI è a carico del committente che deve chiedere all'appaltatore notizie in merito alle modalità di svolgimento dell'attività all'interno del sito (l'equivalente del POS). Può anche essere che il committente, intenzionato a redarre a posteriori il DUVRI , abbia chiesto il DVR intendendo invece chiedere il POS







Domanda n°141
Buon giorno, vorrei sapere se il responsabile dei lavori può essere diverso dal progettista dal d.l. dal coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
Risposta
No, il RL deve essere il progettista in fase di progettazione e il DL in fase di esecuzione. Per i lavori pubblici è il RUP

Articolo 89 - Definizioni
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;




Domanda n°140
La ringrazio per la celere risposta, ma mi resta ancora qualche dubbio (se non l'avesse capito sono alle prime armi...)
Mi pare di capire che il RL non debba essere nominato obbligatoriamente... per cui sul cantiere può non essere presente questa figura, o è il committente che sarà anche RL?
Ancora, se la fase di progettazione è finita, e il committente nomina solo il CSE e non il CSP, il PSC può redigerlo e firmarlo il CSE?
Risposta
RL non deve essere nominato obbligatoriamente. Il committente non è mai RL perchè RL è una figura diversa dal committente che condivide i doveri del committente. Il CSE che si accorge dopo la nomina che non esiste il PSC deve interrompere i lavori se fossero inziati e deve redigere il PSC



Domanda n°139
Devo subentrare come DL di un cantiere (costruzione di due fabbricati) non ancora aperto. Il progettista non ha redatto il PSC. Devo farlo io assumendo anche l'incarico di CSP e CSE? E' obbligatoria la redazione del PSC e delle notifiche preliminari? O se dichiaro che ci sarà una sola impresa si può evitare? Ai sensi del DL 81 devo assumere anche l'incarico di responsabile dei lavori?

Risposta
Il progettista non deve redarre mai alcun PSC. IL PSC deve essere redatto dal CSP nominato dal committente odal RL. Il CSE deve essere nominato dal committente o dal RL. Il RL può essere nominato dal committente e coincide, se nominato, per la fase progettuale con il progettista e per la fase esecutiva, con il DL.
Conclusione: mi sembra che il committente di questi due fabbricati rischia il carcere, se il DL dichiara (a chi?) il falso (una sola impresa per due fabbricati è una evidente balla) rischia il carcere, i lavoratori rischiano la pelle. Pertanto, caro collega, Le consiglierei di richiamare il committente ai suoi doveri giuridici ed etici (nomina del CSP se ancora non sono stati affidati i lavori, nomina del CSE, eventuale nomina del RL, accertamento della idoneità tecnico professionale delle imprese, notifica) e, nel caso il committente non si adegui, rinunci anche lei all'incarico.




Domanda n°138
Un'impresa affida la redazione del pos ad un tecnico. è obbligatoria la sua firma in calce al documento o è sufficiente solo quella del datore di lavoro?
Risposta
la firma del tecnico non è obbligatoria . è obbligatoria invece la firma del datore di lavoro poiche' il POSè un DVR..



Domanda n°137
L'art.101 del testo unico (obblighi di trasmissione) prevede la trasmissione del POS al Coordinatore prima dell'inizio dei lavori....., domande: c'è un tempo stabilito prima dell'inizio dei lavori? come mai ,invece, indica l'inizio dei lavori non oltre 15 giorni dell'avvenuta ricezione del piano e delle verifiche effettuate..
Risposta
Il tempo è stabilito dal direttore dei lavori indirettamente. Se i lavori devono iniziare il 16 secondo le diposizioni del direttore lavori, il POS deve essere presentato almeno il giorno 1 per potere assicurare l'inizio dei lavori il 16. Ovviamete se il coordinatore ritarda l'esame i lavori non inizieranno il 16 ma il direttore dei lavori non potrà pretendere nulla dall'impresa.



Domanda n°136
Egregio ingegnere, quali sono gli obblighi legati al dlgs 81 e le scadenze per un'associazione di volontariato Onlus con solo volontari non esposti a particolari rischi oltre a quelli legati alla guida di un'automobile per accompagnare gli associati in piccole commissioni?
Il rappresentante legale della Onlus esiste ed è il suo presidente.
La sede è presso dei locali di proprietà comunale concessi in comodato d'uso gratuito.
l'attività è organizzata dal presidente stesso o dal vice presidente.
Risposta
I volontari sono lavoratori e il rappresentante legale è un datore di lavoro ma l'art 3 rimanda le modalità di applicazione del testo unico a decreti da emanare. Nell'attesa le ASL non possono sanzionare ma per tutelare comunque i volontari (e il loro datore di lavoro) occorre applicare la prudenza del buon padre di famiglia: denunciare l'impianto di messa a terra della sede, utilizzare attrezzature conformi alla legge, formare e informare i volontari su eventuali rischi specifici dell'attività (tipo burnout , se esistono)..
..

Domanda n°135
Un socio lavoratore di una S.r.l. con n°3 dipendenti (compreso il socio lavoratore) può svolgere le funzioni di RLS?.
Risposta
L'impresa Il ruolo RLS è incompatibile solo con il ruolo di Datore di lavoro e di SPP. Pertanto , se il socio lavoratore non è anche datore di lavoro o RSPP nulla osta.
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Domanda n°134
Un'impresa familiare (composta da marito e moglie senza altri dipendenti) proprietaria di un supermercato deve frequentare i corsi di formazione per Rspp, ecc. oppure ha la facoltà di frequentare tali corsi come da art.21 D.Lgs.81/08.
Risposta
L'impresa familiare ha il solo obbligo di utilizzare attrezzature conformi al titolo III e idonei DPI. La formazione, peraltro facoltativa, non è quella per RSPP e neanche quella per datori di lavori ma quella per lavoratori di cui all'Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

..


Domanda n°133
Mi è capitato di dover redigere il DVR per una ditta con dipendenti in cui anche il datore di lavoro svolge le mansioni degli altri operai; la domanda è questa: il datore di lavoro nell'analisi dei rischi va visto come un dipendente? (si deve autoconsegnare i DPI etc...)
Risposta
Il testo unico non prevede il datore di lavoro "lavoratore". Io lo assimilerei ad un lavoratore autonomo, cioè con obbligo di uso dei DPI e possibilità di formazione e sorveglianza sanitaria. Nel DVR la circostanza del DL che opera deve essere esaminata al fine idi verificare che il suo lavoro non comporti un aggravio di rischio per i dipendenti..




Domanda n°132
Quali sono i requisiti del docente di un corso di primo soccorso? Necessita la specializzazione in medicina del lavoro,o....oppure è sufficiente che sia un medico qualsiasi?
Risposta
Qualsiasi medico va bene , addirittura per la parte pratica basta anche un infermiere...........
.



Domanda n°131
In caso di demolizione di un edificio immobiliare di due piani fuori terra ed un'unica impresa esecutrice dei lavori è obbligatorio redigere il PSC e nominare il Coorfinatore in fase di esecuzione?
Risposta
No, occorre solo il POS con piano di demolizione incluso. Però occorre verificare se la demolizione sia o meno propedeutica alla ricostruzione. In questo caso occorre il PSC se la ricostruzione è eseguita da altra impresa.



Domanda n°130
Spett.le ing. Mannelli,
siamo in regime di DIA e di una sola impresa e ci sono lavori di facciata per cui si deve costruire un ponteggio. Se viene incaricata una ditta esterna che costruisce solo ponteggi e comunque non interferisce con l?impresa affidataria, in quanto non può ancora operare fin quando non è stato realizzato il ponteggio stesso, la domanda è: siamo in regime di più di un?impresa (quindi va fatto il PSC) o no?

Risposta
Purtroppo fino a quando non si fa il PSC non si può dire che non interferisce. Occorre comunque il PSC perchè siamo in presenza di due imprese.



Domanda n°129
Egregio ingegnere,
volevo chiederle se le sedici ore di formazione previste per gli operai che per la prima volta si affacciano nel settore edile possono essere organizzate da istituti di formazione accreditati oppure l'impresa deve aspettare che parte il corso presso Cassa Edile o cpt o...e quali sono i contenuti di questa formazione?.
Risposta
Il CCNL affida alle scuole edili delle casse edili la formazione ed il contenuto della stessa




Domanda n°128
Nei grandi cantieri "costruzioni di viadotti" sulla Salerno - Reggio, è possibile pensare ad un preposto generale di cantiere esterno?
A chi sarebbe opportuno affidare questo incarico? Al semplice preposto? al capo cantiere ? ad un geometra?
.Risposta
Cosa intendiamo per preposto generale esterno? Il preposto è una persona incaricata dal datore di lavoro per controllare il corretto operare di alcuni o tutti i propri lavoratori nello stesso luogo. Pertanto, nel caso esposto, se il datore di lavoro è uno solo, se i lavori eseguiti contemporaneamente sono tali che i relativi addetti possono essere seguiti da una unica persona; nulla rileva che la persona incaricata dal datore di lavoro abbia un contratto atipico o sia libero professionista.



Domanda n°127
Con riferimento al quesito 126 se io nel richiedere la verifica periodica comunico alla ASL nella stessa lettera anche il cambio di proprietà e la messa in esercizio, l’autogru può entrare in cantiere con copia dell’avvenuta richiesta di verifica?
Stessa copia la manderei per conoscenza all’ISPESL
.
Risposta
Facendo la comunicazione alla ASL, e per conoscenza all'ISPESL, ti attivi per regolarizzare la situazione ed evitare sanzioni ma l'ingresso in cantiere senza verifica periodica, se scaduta, è una scelta discrezionale del committente o del coordinatore.
Nel caso che la ASL ritardi eccessivamente la verifica io consiglio di far eseguire e verbalizzare la verifica periodica da un tecnico in modo da cautelarsi in caso di infortunio



Domanda n°126
Devo richiedere la verifica periodica di una macchina di sollevamento (AUTOGRU) di proprietà attualmente della ditta X, ma il libretto di omologazione dell'ispesl riporta la ditta Y precedente. Cosa bisogna fare, o cosa occorreva fare .......?
.
Risposta
Quando si acquista un apparecchio targato ISPESL non è obbligatorio ma opportuno comunicare all'ISPESL l'acquisto in quanto ci potrebbe essere un'azione di richiamo per eventuali difetti occulti venuti allo scoperto. Obbligatoriamente invece occorre darne comunicazione alla ASL territoriale per poterla mettere in grado di fare la verifica periodica. Ricordo che secondo il TU una autogru senza verifica periodica non può essere tenuta in esercizio. Nella modifica del TU tale verifica potrà essere richiesta ai privati ma per il momento è obbligatorio l'intervento ASL.


Domanda n°125
Buona sera,
volevo chiederle se un bar con due soci cognati tra loro di cui uno al 51% e l'altro al 49% entrambi lavoratori e con due dipendenti assunti, è lecito che il RLS sia il socio al 49%? Oppure solo i due dipendenti devono fare loro un'assemblea ed eleggere uno di loro due?
E' inteso che il cliente non vuole il RLST.
Risposta
Se il socio non è datore di lavoro ma solo socio lavoratore nulla impedisce che i tre dipendenti eleggano proprio il socio come RLS. E' opportuno verbalizzare tale scelta.

Domanda n°124
Egr.Ing. Mannelli,
relativamente ad un lavoro pubblico consistente nel risanamento di un cornicione eseguito da una impresa per una durata di circa gg. 30 ove sono impiegati quattro operai, è obbligatoria la trasmissione della notifica preliminare all'ASL competente? Dal suo schema (obblighi del committente e RL) sembrerebbe di no. Grazie.

Risposta
Confermo che non ci vuole notifica. (art 99 D. Lgs. 81/08).

Domanda n°123
Sono un neoiscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza, laureato in Ingegneria Ambiente e Territorio, vorrei sapere se con il superamento dell'esame universitario di "sicurezza del lavoro e difesa ambientale" sono abilitato a svolgere la funzione di "coordinatore per la sicurezza" ai sensi della 81/2008.
Se si, vorrei sapere se devo fare il solo corso di aggiornamento

Risposta
Se l'università rilascia un attestato con il quale dichiara che l'esame superato è equipollente al corso previsto dal D. Lgs. 494/96 ovvero dal D. Lgs. 81/08 per Coordinatori, Lei può non fare il corso. Altrimenti lo deve fare. Per essere abilitato alla funzione di coordinatore occorre avere , oltre l'attestato del corso, attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni (come aiutante Direttore Lavori, come DL, come capocantiere, ecc) di almeno un anno per laurea quinquennale e di almeno due anni per laurea triennale.

Domanda n°122
Egregio ing. Le pongo il seguente quesito:
- un piccolo negozio ove lavora marito con moglie come coadiuvante familiare a quali obblighi ricade?
La moglie dovrebbe fare il corso da RLS per evitare l'RLST, devono fare il dvr, la verifica ai sensi del DPR 462/01, etc
e per le società con due o tre soci tutti lavoratori a senso parlare di RLS e chi dovrebbe farlo?E'un obbligo?
Risposta
Siamo di fronte ad una impresa familiare. Non c'è obbligo di DVR e RLS. leggere il quesito 76 per i dettagli


Domanda n°121
A proposito della domanda 120 francamente non ho capito perché avendo un lavoratore dipendente, non deve essere redatto il DVR, (autocertificazione intendo). Il resto mi è chiaro.
Risposta
La legge non va capita ma applicata. Leggere il quesito 46 per i riferimenti legislativi. (L'amministratore di condominio, se nel condominio c'è il portiere, è un datore di lavoro "a responsabilità limitata": cioè egli deve adempiere solo a quanto previsto nell'art. 3 comma 9 D. Lgs. 81/2008:)

Domanda n°120
In un condominio con lavoratore dipendente (es. portiere), l'amministratore redige il DVR. Se vi è la piscina, e la pulizia della stessa la vuole fare un condomino, la può fare? Se questi durante tale operazione ha un infortunio, l'amministratore ne risponde?
Risposta
Legga i quesiti 87 , 60 , 46 . Il DVR non deve essere fatto. Se il condomino vuol pulire la piscina , nei confronti dell'amministratore scatta la responsabilità penale che è in capo a qualsiasi cittadino: il dovere di prudenza del buon padre di famiglia ovvero la eventuale culpa in eligendo, che significa: considerato il tipo di lavoro da fare il condomino appare in grado di farlo, sia come attrezzature che come condizioni tecniche e fisiche? La responsabilità civile è di tutto il condomio. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali non posso rispondere in quanto non è mia competenza

Domanda n°119
Per il periodo previsto per le visite mediche ai dipendenti delle varie attività bisogna fare riferimento all'allegato del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 ?
Risposta
Il DPR 303 /56 è stato abolito (tranne l'art. 64) però la sorveglianza sanitaria occorre attivarla quando necessario a seguito della valutazione del rischio e secondo le modalità stabilite dal medico competente. Quindi si può (non si deve) fare riferimento alla tabella dell'allegato al DPR 303/56..
Articolo 304 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64,
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
.........
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

Domanda n°118
Gent. mo Ing. Mannelli,
relativamente alla nomina del RSPP, essa è un obbligo (non delegabile) del datore di lavoro che, il D. Lgs. 81/08 definisce come "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o chi ha la responsabilità dell?organizzazione dove opera il lavoratore. Ciò premesso, nel caso di lavoratore autonomo desumo che questi non debba nominare (o autonominarsi) RSPP. Chiedo una sua opinione a riguardo.
Grazie.
Risposta
No non occorre RSPP. Il lavoratore autonomo non ha altri obblighi se non quelli degi articoli 21 e 26. (art. 3 comma 11)

Domanda n°117
Egr.Ing.Mannelli volevo chiederle un chiarimento sulla data certa. Se un'impresa,senza dipendenti(senza DVR),ha assunto 2 persone prima del 16/05/09,es.il 14/05/09,che però iniziano a lavorare dopo il 16/05/09,es. il 20/05/09,con obbligo di DVR,come ci si deve comportare con la data certa? Va messa sul DVR il 20/05/09 o andava messa comunque entro il 16/05/09 sul DVR che doveva essere già pronto?
Risposta
la data certa deve essere anteriore alla visita dell'organo di vigilanza ( e naturalmente ad eventuali infortuni gravi).Ve bene quindi il 20 se il 19 non arrivano ispettori

Domanda n°116
Nei DVR fatti dopo il 16/05/09 vanno già inseriti i rischi da stress lavoro-correlato?
Risposta
Se non esce una proroga alla scadenza del 16/5, occorre valutare il rischio stress dal 16/5/09.

Domanda n°115
vorrei sapere se nel P.O.S. dovranno essere descritte tutte le fasi di cantiere già presenti nel P.S.C. o ci si può limitare a quelle in variante.
Risposta
Il POS è un piano di dettaglio quindi deve comprendere e dettagliare tutte le fasi previste nel PSC.

Domanda n°114
In un impresa edile S.n.c. in cui vi è un legale rappresentante e un socio lavoratore e non vi sono altri dipendenti, è obbligatoria la nomina del RLS?Se no, quali sono gli adempimenti da adottare?
Risposta
non occorre e non conviene far nascere il RLS. Occorrono però tutti gli altri adempimenti: autocertifcazione o DVR, denuncia all'ISPESL e alla AUSL dell'impianto di messa a terra, corso di primo soccorso e antincendio, corso DL di 16 ore.

Domanda n°113
Gentile Ing. Mannelli,
è possibile per gli rspp tenere corsi antincendio per aziende a rischio basso o medio e comunque quando non è prevista l'idoneità tecnica dei vv.ff.
Risposta
Assolutamente si

Domanda n°112
Gentile Ing. Mannelli,
vorrei sapere come si devono comportare in base al t.u. sicurezza sul lavoro i componenti di uno studio associato di professionisti senza dipendenti.
Grazie mille per l'aiuto che ci fornisce con questo sito
Risposta
Fintanto che non entrano in un cantiere tutti insieme non devon fare niente in quanto non hanno un rapporto di subordinazione tra loro. Se entrano in cantiere costituiscono una impresa di fatto e dovrebbero fare il POS.

Domanda n°111
Nel caso di scula dell'infanzia paritaria gestita da suore e con consiglio di amministrazione, dove vi sono due suore regolarmente assunte dall'istituto che svolgono mansioni di docente, è necessario redigere il DVR e la nomina del RSL entro il 15.5.2009 ? Grazie anticipatamente per la sua risposta al quesito.
Risposta
Si può fare l'autocertificazione invece del DVR. Entro il 15/5/09 si deve comunicare all'INAIL l'eventuale RLS esistente al 31/12/08. Io non caricherei le suore di problemi con l'RLS. Non avere RLS significa solo dovere pagare, quando sarà richiesto, il corrispettivo di due ore di lavoro per anno e per dipendente e dare accesso libero al RLST . Avere RLS significa fare un corso di 32 ore ed un aggiornamento annuo di 4 ore. Forse un impegno mentale troppo inutilmente gravoso per delle suore di una scuola dell'infanzia.

Domanda n°110
La figura del Vescovo può essere interpretata come datore di lavoro se ha assunto alcuni lavoratori come collaboratori domestici (continuativi) e ci sono alcuni professionisti esterni che prestano la loro opera come convenzionati presso i locali della curia?
E' soggetta quindi questa attività... alla stesura di un DVR?
Risposta
Domanda originale. I collaboratori domestici sono esclusi dal testo unico. Invece i collaboratori a progetto sono inclusi nel testo unico se il contratto è di tipo esclusivo (cioè se i professionisti non hanno altri committenti). Per il momento si può fare l'autocertificazione. Nella modifica in corso del testo unico i collaboratori dovrebbero essere esclusi dal testo unico. Eventualmente mi potrebbe precisare il tipo di contratto e l'orario di lavoro dei professionisti e potrei essere più preciso..

Domanda n°109
Chiedo la corretta interpretazione da attribuire a"case di cura" di cui alla lett. l),allegato IX DM10/03/98,ai fini della formazione antincendio.Nello specifico un ambulatorio di dialisi,dove i pazienti non sono degenti ma vengono trattati in giornata e rientrano a casa,è da considerarsi casa di cura e quindi attività ad alto rischio o rischio medio o basso in funzione della scarsa possibilità di sviluppo e propagazione? Grazie e saluti.
Risposta
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
Pertanto occorre valutare numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. Se le persone dializzate sono una decina, io riterrei il rischio medio.

Domanda n°108
Ill.mo Ing. Sono datore di lavoro di due imprese di costruzioni con 3 operai cadauno, spesso gli operai lavorano insieme. Quanti RLS devo nominare?? grazie mille.
Risposta
lL RLS deve essere nominato dai lavoratori e non dal datore di lavoro. Se si vuole evitare di vedersi arrivare il rappresentante sindacale di comparto sul cantiere è opportuno convincere i lavoratori di ciascuna impresa a nominare uno di loro RLS. Due imprese = 2 RLS.

Domanda n°107
Egr.ing.Mannelli un ingegnere stà preparando qualche d.v.r. ed alcune aziende in data 16 maggio non hanno rspp, ma a breve, lo faranno, l'ingegnere può farsi fare la lettera d'incarico dall'azienda e appena il titolare fà il corso lasciare l'incarico? una macelleria o un negozio di frutta sono obbligati a fare il d.v.r.?
Risposta
 l'ingegnere può farsi fare la lettera d'incarico dall'azienda e appena il titolare fà il corso lasciatre l'incarico?: si, - la lettera di cessazione incarico deve essere firmata per ricezione dal datore di lavoro o inviatagli con raccomandata AR
 una macelleria o un negozio di frutta sono obbligati a fare il d.v.r.? solo se il titolare ha assunto un lavoratore, e comunque il DVR può essere sostituito dall'autocertificazione il cui modello è sul sito

Domanda n°106
Salve, volevo sapere se la data certa da mettere dul d.v.r. significa mettere il timbro postale solo sulla copertina oppure su tutte le pagine. Grazie
Risposta
Per garantire certa la data sul DVR, il timbro deve essere messo su una fascetta incollata trasversalmente sul dorso in modo da timbrare gli estremi della fascetta da ambo i lati. Infatti se timbriamo solo la prima pagina si potrebbe supporre che tutto il resto è stato aggiunto successivamente. Probabilmente la data certa sarà eliminata con il decreto correttivo ma non si sa quando uscirà tale decreto (il decreto correttivo è uscito D. Lgs. 108/09 ma non ha abolito la data certa e si è limitato ad introdurre solo una procedura semplificata). Se il DVR esiste anche in formato elettronico si può utilizzare il sistema gratuito messo a disposizione da http://www.blumatica.it/page.asp?up=pec_blumatica. e basato sulla casella di posta certificata. occorre registrarsi sul sito ma la registrazione è assolutamente gratuita.

Domanda n°105
Egr.ing. Mannelli ho il seguente quesito da porLe: come vengono computati i lavoratori con contratto co.co.pro. che lavorano solo per alcuni mesi dell'anno ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08? Ad esempio in un'attività con 16 lavoratori di cui 12 co.co.pro. (contratto a 6 mesi) devo procedere a mettere in atto tutti gli adempimenti previsti per attività con più di 10 dipendenti? La ringrazio anticipatamente.
Risposta
Purtroppo se i co.co.pro. lavorano in esclusiva, si. .
art. 4
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

Domanda n°104
1. in una società, l'assemblea dei soci può nominare un socio quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e conferirgli tutti i poteri ed obblighi?
2. se al 31.12.2008 l'azienda non aveva il RLS deve lo stesso comunicarne l'assenza all'INAIL entro il 16/05/2009?
La ringrazio per l'attenzione ed il tempo concessomi.
Risposta
1) Sì, anzi deve . Normalmente dovrebbe coincidere con l'amministratore delegato in quanto il datore di lavoro deve avere ampi poteri di spesa
2) Secondo quanto scritto sul sito INAIL , no

Domanda n°103
Egr. ing. Mannelli, vorrei porLe i seguenti quesiti: in caso di lavoratori CO.CO.PRO. cosa si intende precisamente per "...attività svolta in forma esclusiva a favore del committente" (art. 4 c.1 let. L D.Lgs. 81/08)? Inoltre, il lavoratore CO.CO.PRO. deve partecipare alla elezione del RLS anche se dopo qualche mese non è più presente in azienda (scadenza contratto dopo 6 mesi)? Grazie.
Risposta
Per il primo quesito non mi risulta che ci sia una precisazione del Ministero Lavoro, pertanto alla lettera significa che il cocopro lavora solo per il committente, cioè non ha altri incarichi. Se lavora tutto il giorno dal committente significa che lavora solo per il committente, se non lavora tutto il giorno dal committente si può far riferimento al tipo di contratto per vedere se è un contratto in esclusiva.
Il RLS deve essere scelto dalla RSU. Se non c'è la RSU lo eleggono i lavoratori, cioè tutti i lavoratori a prescindere dalla durata del contratto.Naturalmente poichè non si tratta di eleggere un presidente di banca, i lavoratori si possono dare delle regole quali ad esempio "astenersi se si è lavoratori momentanei".

Domanda n°102
Nel caso in cui un'azienda non avesse necessità di eleggere l'RLS deve comunque fare una comunicazione?
L'RLS deve essere formato già al 16/05/2009?
Risposta
Il diritto di nomina del RLS scatta anche con un solo lavoratore, Sul proprio sito l'INAIL scrive;Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione
Cioè se non si ha il RLS al 31 dicembre 2998 non si comunica niente all'INAIL. Se c'è al 31 dicembre 2008 si comunica il nominativo. La formazione del RLS si fa successivamente alla nomina e "appena possibile", cioè quando si trova un corso adatto.
Domanda n°101
Egr. Ing. potrebbe essere cortese e sintetizzare a quali adempimenti deve soggiacere un semplice professionista con un dipendente impiegato che fa uso di computer e calcolatrice, per essere in regola con le norme dettate dal Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e per la prossima scadenza del 16/50/2009? Dai consulenti del lavoro se ne sentono di tutti i colori. Grazie
Risposta
Gli obblighi sono già in corso. La data del 16/5/09 comporta solo la cosidetta data certa che adesso Lei può già fare. Vediamo cosa deve fare:
1) Compili il modello di autocertificazione del rischio che trova sul mio sito, lo firmi, lo chiudi con spillette e ,senza busta, lo spedisca al proprio indirizzo in modo da avere la data certa con il timbro postale
2) spedisca alla ASL e all'ISPESL della Sua zona la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico mediante il modello che trova su file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desk/www.ispesl.135.it
3) si compri, pardon, acquisisca l'attestato di un corso di 16 ore per datori di lavoro da un Suo familiare o da altra società di formazione o tramite FAD
4) metta sul computer l'avviso: fare una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al computer
5) se il dipendente supera le 20 ore settimanali dare incarico ad un medico specializzato in medicina del lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria
6) scaricare dal mio sito la presentazione VDT ed illustrarla al dipendente
7) dalla presentazione VDT verifichi l'accettabilità della postazione computer utilizzata
Infine a far data dal 16 maggio 2009 ogni giorno alle ore 11 dia un caffè ed un cornetto assieme ad una banconota da 100 € al dipendente in modo da combattere il rischio stress (scherzo naturalmente: il rischio stress è riferito a ben altre mansioni)
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