Quesiti sul DM 11/04/2011 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti sul DM 11/04/2011


17 Domanda

Vorrei una sua interpretazione della normativa in merito alla periodicità delle verifiche periodiche di un insieme di IV categoria denunciato come insieme non indivisibile.
Si deve tener conto delle periodicità di verifica delle singole attrezzature che compongono l'insieme o si deve considerare la voce dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 che indica per recipienti/ insiemi contenenti gas ecc in III e VII categoria una periodicità di tre anni per la verifica periodica.

Risposta

Salve,
il quesito prospettato ha una soluzione tecnica banale mentre quella giuridica non lo è.
Tecnicamente non c’è dubbio che le attrezzature di un insieme non indivisibile debbano avere una periodicità in funzione del proprio fluido, della propria pressione e del proprio volume o DN e non in funzione della categoria dell’insieme. In caso contrario se l’insieme comprende un generatore di vapore si porrebbe il problema di capire in tabella VII D. LGS. 81/08 se la periodicità è triennale o biennale.
Purtroppo la normativa è stata scritta in maniera poco chiara.
Nel DM 329/04 sembrerebbe chiaro che occorra considerare le caratteristiche delle singole attrezzature
DM 329/04 Art. 10. Riqualificazione periodica.
1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all'articolo
1, finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia
procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
Nell’allegato A e nell’allegato B del DM 329/04 il riferimento è solo alle caratteristiche delle attrezzature  “Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione
(articolo 10, commi 3 e 5)”
Invece nell’allegato VII del D. lgs. 81/08 è spesso ripetuto il termine “insieme”
Addirittura nel DM 11.04.2011 si legge
“Allegato II 4.2.4.
Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità
indivisibile … tutte le attrezzature dell'insieme ….subiranno singolarmente
la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme”
In realtà nell’allegato VII non esiste una periodicità prevista per categoria di insieme ma una periodicità per attrezzature di un certo tipo inserite in un insieme di determinata categoria.
Nel manuale INAIL attrezzature a pressione Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 si legge:
“Con l’emanazione del d.m. 11 aprile 2011 è data per la prima volta la possibilità, per insiemi di limitata complessità, di assegnare un solo numero di matricola all’intero insieme, anziché ad ogni singola attrezzatura: in questo caso si tratta di insieme “unità indivisibile” (insieme UI) e la periodicità di ispezione dell’insieme sarà unica e pari alla minore tra le periodicità corrispondenti alle attrezzature costituenti
l’insieme.”
Quindi non si parla di periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme e implicitamente si capisce che nel caso di insieme non indivisibili la periodicità di controllo sarà diversa per singole attrezzature.
Però in detto manuale INAIL manca un esempio significativo.
In definitiva non c’è dubbio che si debba tener conto delle periodicità di verifica delle singole attrezzature che compongono l'insieme a meno che un funzionario INAIL non tiri fuori una circolare giuridicamente valida che dica il contrario.


16 Domanda

Una gru a ponte è stata spostata da una regione ad un'altra apportando alcune modifiche; tale gru , marcata CE, e' regolarmente denunciata e in possesso del libretto ISPESL e di successive verifiche periodiche. L’attività di adeguamento ha riguardato l’accorciamento di mt 1,00 (da 22 mt a 21 mt) dello scartamento del carroponte, ed è stata eseguita da una Società specializzata nella costruzione di carroponti, la quale ha certificato l'attività di adeguamento rilasciando una "Dichiarazione di adeguamento e posa effettuata a regola d'arte". . Mi conferma che l'unico adempimento del datore di lavoro nei confronti dell'INAIL era la " Comunicazione di spostamento" tramite il portale CIVA? Mi conferma che la gru non doveva essere re immatricolata o sottoposta nuovamente a prima verifica?

Risposta

La problematica dell'accorciamento delle gru a ponte è "antica" e fu già affrontata dall'ISPESL con   CIRCOLARE ISPESL 16 LUGLIO 1997, N. 71/97 "In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura stessa (ad esempio riduzione dello scartamento di una gru a ponte a seguito di spostamento su altre vie di corse, ecc.) non costituisce nuova immissione sul mercato e quindi non richiede nuova denuncia all'ISPESL, ma comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, in base all'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959."
Sulla questione intervennero  anche  le linee guida Regione Toscana  settembre 2004 "Sono da considerare modifiche che non costituiscono una nuova immissio-ne sul mercato, anche le variazioni dimensionali che, mantenendo invariate le caratteristiche di servizio e funzionali della macchina (portata nominale, velocità di sollevamento, velocità di traslazione), non determinano un aumento di sollecitazioni sulla struttura (ad es. accorciamento di un carroponte).
In questo caso si potrà acquisire un’apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, dove si certifica che l’intervento sulla struttura non ha compor-tato un aggravio delle sollecitazioni. "
Mi permetto però di aggiungere di preoccuparsi anche dell'eventuale intervento della  Procura della Repubblica  a seguito di infortunio curando l'acquisizione e la conservazione di documentazione probante che il lavoro è stato eseguito garantendo la tutela della  sicurezza dei lavoratori . La documentazione dovrebbe cioè dimostrare la idoneità delle nuove vie di corsa, che l'accorciamento non ha  introdotto un aumento di sollecitazioni, che la ditta incaricata ha eseguito il lavoro rispettando il manuale di uso e manutenzione della macchina , senza variazione di portata nominale, velocità di sollevamento, velocità di traslazione e senza modifica dei dispostivi di sicurezza e del circuito di comando
. .

15 Domanda

Dobbiamo sostituire uno scambiatore vapore-acqua surriscaldata tale e quale al vecchio vapore 120 litri 14 bar-lato acqua 200 litri 6 bar Cosa va fatto come pratiche INAIL-ARPAM?

Risposta

Occorre comunicare all'INAIL la messa fuori esercizio del vecchio scambiatore. Per il nuovo occorre fare all'inail  richiesta di verifica di messa in servizio e la denuncia di messa in servizio indicando nella relazione tecnica la precedente autorizzazione ISPESL per il circuito acqua surriscaldata. Per quanto riguarda l'ARPAM , se fate fare le verifiche periodiche all'ARPAM è opportuno chiedere al tecnico ARPAM se hanno una procedura particolare per la demolizione (ma non esiste uno specifico obbligo giuridico)

14 Domanda

Cosa si intende esattamente per "recipiente autoproduttore di vapore"? Sbaglio a identificarlo con lo "accumulatore di vapore", tipo i "mitici" accumulatori RUTHS?

Risposta

Per recipiente autoproduttore di vapore si intende un recipiente che contiene  vapore generato nel recipiente stessos per l'azione del calore e per effetto di azioni chimiche. Ad esempio la pentola a pressione era un recipiente di vapore autoproduttore prima che la PED lo classificasse generatore.
Gli accumulatori non sono in generale  autoproduttori.

13 Domanda

Se non vado errato una vecchia circolare dell'A.N.C.C. (che non trovo) la n° 28/79 del 01/06/1979, permetteva di omettere l'installazione della valvola di sicurezza sui recipienti a pressione installati su attrezzature (filtri, odorizzatori) presenti in cabine di decompressione gas delle varie società di distrubuzione gas, in subordine alla presenza di un riduttore di pressione installato sulla tubazione di adduzione gas della rete SNAM, il quale assicurava il non superamento della massima pressione di targa del recipiente stesso. Mi può confermare dell'esistenza di tale circolare e se la stessa è ancora applicabile?

Risposta

Non ricordo tale circolare nè ne ho trovato copia. Ricordo solo che in tali casi ci si poteva  far rilasciare dalla SNAM dell'epoca una dichiarazione sulla pressione massima di rete. Comunque nessuna circolare ANCC o ISPESL è riconosciuta ufficialmente dall'INAIL se non inerita in una circolare dell'INAIL stessa.


12 Domanda

Una volta installata una attrezzatura dotata di valvola di sicurezza e sottoposta a verifiche periodiche, è possibile sostituire la valvola con una disco di rottura? In tal caso è necessario una comunicazione all'INAIL o non è proprio possibile in quanto l'analisi dei rischi e la situazione dell'attrezzatura non corrispondono più a quanto riportato nella relazione tecnica?

Risposta

Se l'attrezzatura con la valvola di sicurezza è stata certificata CE come insieme, occorre procedere alla rimarcatura CE dell'insieme e a successiva nuova denuncia all'INAIL.
Se non siamo in presenza di un insieme si deve presentare nuova denuncia con relazione tecnica a INAIL per la sostituzione degli accessori di sicurezza. In questo caso occorre prendere contatti con INAIL per sapere cosa richiedere all'INAIL stesso  perchè il CIVA non prevede una procedura specifica per tale tipo di intervento.


11 Domanda

Nel caso di una attrezzatura come un serbatoio criogenico utilizzato in comodato d'uso, quando viene spostato ed installato in un altra azienda è necessario fare una nuova richiesta di messa in servizio? La verifica successiva a questa nuova messa in servizio è classificata come prima verifica periodica con annessa scheda tecnica? In altre parole riparte da capo l'iter anche se scheda tecnica e prima verifica erano già state fatte?

Risposta

I serbatoi criogenici sono attrezzature il cui pericolo dipende spesso non solo dall'accessoriamento di protezione del serbatoio stesso  ma anche dall'accessoriamento di protezione dell'impianto utilizzatore ( vedasi ad esempio lo scoppio di un serbatoio  contenente azoto, avvenuto il 13 aprile 2003, collocato nella stabilimento industriale della soc. P.P.G. Industries Italia s.r.l. di Caivano, in seguito al quale decedevano  tre dipendenti della  società utilizzatrice  e addetti alla centrale termica e un tecnico manutentore della soc. Air Liquide Service.
Pertanto tecnicamente non sarebbe possibile garantire la sicurezza con una verifica periodica senza che a monte ci sia un accertamento della regolare installazione. Giuridicamente , poiché tali serbatoi non possono essere classificati come itineranti, non trova applicazione quanto previsto dal DM 11.04.2011 allegato II punto 4.7.4
Pertanto in caso di nuova installazione di un serbatoio criogenico occorre fare denuncia e verifica di messa in servizio all'INAIL


10 Domanda

Ove lavoro esiste una centrale termica a vapore costituita da 2 generatori di vapore marca IVAR tipo BLP 1500 producibilità mas 1500kg/h ciascuno regolarmente denunciata e soggetta a verifiche periodiche. Sono stati sostituti i generatori con due identici, sono stati sostituiti i due bruciatori a gasolio , sono state sostituite le valvole di sicurezza l. Le chiedo se basta una verifica straordinaria o bisogna fare dei calcoli di verifica? Quali sono i riferimenti normativi da seguire in questi casi di interventi sostanziali?

Risposta

Avendo sostituito i generatori di vapore occorre fare  la richiesta di messa in servizio all'iNAIL  e la denuncia di messa in servizio a INAIl e alla ASL. Il riferimento è il decreto ministeriale 329 del 2004  pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 22 del 28/01/2005


9 Domanda

Mi trovo a che fare con la Prima verifica periodica di un insieme complesso composto da una serie di recipienti e tubazioni. Tra le varie tubazioni alcune hanno diametro <= 80 e sono del Gruppo fluido I categoria III. Tali tubazioni vanno verificate perché sono gruppo I categoria III anche se DN<=80? ai fini del calcolo della Tariffa della prima verifica le devo considerare?

Risposta

I tubi fino a DN 80 sono esclusi dal DM 329/04 e quindi non bisogna verbalizzarli

8 Domanda

Dove trovo la legge che mi dice se utilizzare 1 o 2 mezzi di alimentazione per i generatori di vapore? Io conosco solo il RD 824 del 1927 art.21 è ancora vigente questo? Dovrei dare una risposta molto chiara ad un cliente per una caldaia a vapore da 2,7MW

Risposta

La normativa nazionale vigente è sempre il RD 824/27 e successivi decreti applicativi, per quanto applicabile. Cosa significa? Significa che se il generatore di vapore è marcato CE la normativa nazionale è applicabile se non in contrasto con la direttiva PED. Ad esempio se nel manuale del generatore di vapore marcato CE il fabbricante ha previsto dieci pompe di alimentazione occorrono dieci pompe, se il fabbricante ha previsto di mettere l'acqua con un secchio non occorre alcuna pompa, se il fabbricante ha previsto l'applicazione della normativa nazionale o non ha previsto niente si applica la normativa nazionale e cioè due mezzi di alimentazione. Per i generatori non marcati CE occorre applicare quanto disposto nel verbale di primo impianto con il quale l'ANCC/ISPESL poteva dare  esonero dal secondo mezzo di alimentazione. Se non c'è tale esonero per i generatori di vapore non marcati CE occorrono due mezzi di alimentazione.

7 Domanda

Nella ns. CT abbiamo 2 caldaie ad olio diatermico alimentate a metano. Una caldaia (anno 1996) da 5 Mw collegata ad un generatore di vapore (del 1986) da 10200 litri PS 12bar, l'altra caldaia da 2,2 Mw collegata ad un generatore da 5100 litri PS 12 bar. Occorre il conduttore con patentino? Inoltre, le valvole di sicurezza devono essere ritarate ogni 2 anni? o è sufficiente la verifica di apertura su banco di prova?

Risposta

Ritengo che quando parla di generatore di vapore si riferisca agli scambiatori olio/acqua e non mi dice qualk è la producibilità di vapore. Comunque se all'atto della verifica di impianto è stato rilasciato esonero dal conduttore patentato non occorre conduttore, altrimenti ci vuole. Per le valvole di sicurezza non capisco la differenza fatta. Comunque le valvole di sicurezza sui recipienti vapore va fatta ogni tre anni, sulle caldaie ogni due anni. Occorre fare riferimento al verbale di impianto ISPESL per determinare l'esatta classificazione degli apparecchi.

6 Domanda

Una volta installata una attrezzatura dotata di valvola di sicurezza e sottoposta a verifiche periodiche, è possibile sostituire la valvola con una disco di rottura? In tal caso è necessario una comunicazione all'INAIL o non è proprio possibile in quanto l'analisi dei rischi e la situazione dell'attrezzatura non corrispondono più a quanto riportato nella relazione tecnica?

Risposta

Se l'attrezzatura con la valvola di sicurezza è stata certificata CE come insieme, occorre procedere alla rimarcatura CE dell'insieme e a successiva nuova denuncia all'INAIL.
Se non siamo in presenza di un insieme si deve presentare nuova denuncia con relazione tecnica a INAIL per la sostituzione degli accessori di sicurezza. In questo caso occorre prendere contatti con INAIL per sapere cosa richiedere all'INAIL stesso  perchè il CIVA non prevede una procedura specifica per tale tipo di intervento.

5 Domanda

Nel caso di una attrezzatura come un serbatoio criogenico utilizzato in comodato d'uso, quando viene spostato ed installato in un altra azienda è necessario fare una nuova richiesta di messa in servizio? La verifica successiva a questa nuova messa in servizio è classificata come prima verifica periodica con annessa scheda tecnica? In altre parole riparte da capo l'iter anche se scheda tecnica e prima verifica erano già state fatte?

Risposta

I serbatoi criogenici sono attrezzature il cui pericolo dipende spesso non solo dall'accessoriamento di protezione del serbatoio stesso  ma anche dall'accessoriamento di protezione dell'impianto utilizzatore ( vedasi ad esempio lo scoppio di un serbatoio  contenente azoto, avvenuto il 13 aprile 2003, collocato nella stabilimento industriale della soc. P.P.G. Industries Italia s.r.l. di Caivano, in seguito al quale decedevano  tre dipendenti della  società utilizzatrice  e addetti alla centrale termica e un tecnico manutentore della soc. Air Liquide Service.
Pertanto tecnicamente non sarebbe possibile garantire la sicurezza con una verifica periodica senza che a monte ci sia un accertamento della regolare installazione. Giuridicamente , poiché tali serbatoi non possono essere classificati come itineranti, non trova applicazione quanto previsto dal DM 11.04.2011 allegato II punto 4.7.4
Pertanto in caso di nuova installazione di un serbatoio criogenico occorre fare denuncia e verifica di messa in servizio all'INAIL


4 Domanda

Cosa si intende esattamente per "recipiente autoproduttore di vapore"? Sbaglio a identificarlo con lo "accumulatore di vapore", tipo i "mitici" accumulatori RUTHS?

Risposta

Per recipiente autoproduttore di vapore si intende un recipiente che contiene  vapore generato nel recipiente stesso per l'azione del calore e per effetto di azioni chimiche. Ad esempio la pentola a pressione era un recipiente di vapore autoproduttore prima che la PED lo classificasse generatore di vapore.
Gli accumulatori non sono in generale  autoproduttori.


3 Domanda

su un impianto recente e già denunciato INAIL in esercizio dal gennaio 2017 sono presenti tubazioni in categoria PED I e PED III le tubazioni in PED I ricadono in categoria I per ragioni di temperatura (460°C di progetto). la composizione è: linea PED III (64bar e 460°C di Progetto) che termina su una valvola di riduzione a valle della quale troviamo la linea PED I (5,5bar e 460°C di Progetto). Le due tubazioni hanno stesso diametro, stesso materiale P11 e sono state costruite contemporaneamente, solo che la prima e la seconda hanno numeri di matricola diversa facendo parte di linee a diverse condizioni di progetto. il pensiero è quello di rilocare (per migliorare l'accesso alla manutenzione) la valvola di regolazione oggi al termine della linea in categoria III, a valle del primo tratto della linea della linea in categoria I (oggi di scarico della valvola). questo tratto di linea, è praticamente identico per materiali, procedure di saldatura, stress analysis (stessa temperatura) a quello a monte se non per ragioni di classificazione assegnato alla categoria I. quale è la via più semplice e meno onerosa da seguire? è possibile riqualificare la tubazione esistente (e già PED I) in categoria PED III? dobbiamo realizzare la linea ex novo? quale è la possibile soluzione?
La valvola di sicurezza ai trova a vale del tratto che vorrei riqualificare, subito dopo la linea in categoria I e quindi si troverebbe ancora a valle della riduttrice ma ancora più vicina alla riduttrice.

Risposta

Si può rimarcare CE la linea categoria I in categoria III a condizione di essere in possesso del fascicolo tecnico della linea, certificati materiali e qualifiche saldatori e procedimenti di saldatura, e  a condizione che questi procedimenti e i saldatori  siano stati  qualificati da organismo notificato.
In tale ipotesi occorrerebbe solo fare i raggi x alle saldature e dare il tutto all'organismo notificato per la riqualificazione2 Domanda

su un impianto recente e già denunciato INAIL in esercizio dal gennaio 2017 sono presenti tubazioni in categoria PED I e PED III le tubazioni in PED I ricadono in categoria I per ragioni di temperatura (460°C di progetto). la composizione è: linea PED III (64bar e 460°C di Progetto) che termina su una valvola di riduzione a valle della quale troviamo la linea PED I (5,5bar e 460°C di Progetto). Le due tubazioni hanno stesso diametro, stesso materiale P11 e sono state costruite contemporaneamente, solo che la prima e la seconda hanno numeri di matricola diversa facendo parte di linee a diverse condizioni di progetto. il pensiero è quello di rilocare (per migliorare l'accesso alla manutenzione) la valvola di regolazione oggi al termine della linea in categoria III, a valle del primo tratto della linea della linea in categoria I (oggi di scarico della valvola). questo tratto di linea, è praticamente identico per materiali, procedure di saldatura, stress analysis (stessa temperatura) a quello a monte se non per ragioni di classificazione assegnato alla categoria I. quale è la via più semplice e meno onerosa da seguire? è possibile riqualificare la tubazione esistente (e già PED I) in categoria PED III? dobbiamo realizzare la linea ex novo? quale è la possibile soluzione?
La valvola di sicurezza ai trova a vale del tratto che vorrei riqualificare, subito dopo la linea in categoria I e quindi si troverebbe ancora a valle della riduttrice ma ancora più vicina alla riduttrice.

Risposta

Si può rimarcare CE la linea categoria I in categoria III a condizione di essere in possesso del fascicolo tecnico della linea, certificati materiali e qualifiche saldatori e procedimenti di saldatura, e  a condizione che questi procedimenti e i saldatori  siano stati  qualificati da organismo notificato.
In tale ipotesi occorrerebbe solo fare i raggi x alle saldature e dare il tutto all'organismo notificato per la riqualificazione

1 Domanda

Navigando su internet ho visto che nella sua pagina sono presenti i corsi per ispettore ped. Siccome vorrei conseguire questa abilitazione, chiedo a lei se potesse darmi delucidazioni a riguardo, nel senso che vorrei capire se ho i requisiti per poter partecipare a questi corsi, ho un diploma di perito meccanico, e nel caso fossi idoneo, che tipologia di corsi devo seguire per poter ottenere questa abilitazione.

Risposta

Purtroppo devo dirle che per fare l'ispettore PED per gli apparecchi in esercizio l'unica cosa che non è richiesto per l'abilitazione è paradossalmente un corso di formazione. Gli ispettori vengono abilitati dal Ministero del lavoro su richiesta dei cosiddetti soggetti abilitati i quali devono dimostrare che il tecnico da abilitare abbia fatto una cinquantina di affiancamenti con propri ispettori. Quindi occorre conoscere un ispettore di zona che sia disponibile a fare il training. Invece per fare l'ispettore PED per gli apparecchi in costruzione (marcatura CE) è completamente a discrezione degli organismi notificati incaricare un tecnico. Cioè non esiste una "abilitazione" ma gli organismi notificati si "allevano" gli ispettori.In conclusione il corso è complementare,serve per affinare la preparazione ma non è sufficiente  per alcuna abilitazione.

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