Quesiti 601-700 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti 601-700

D. Lgs. 81/08


Domanda n° 700
Gent.mo ing. Mannelli,
premesso che trattasi di una adesione CONSIP per la manutenzione degli impianti termici, elettrici, idraulici e piccoli interventi edili, le sotongo il seguente quesito:
1) E' necessario nominare un direttore dei lavori per ogni singoo impianto?
2) Si nomina un solo direttore dei lavori e, eventualmente, si costituisce l'ufficio di direzione dei lavori nominando quattro direttori operativi?

Ritengo più opportuna la seconda ipotesi.

Risposta

Ritengo che stiamo parlando di un ente pubblico che ha aderito alla convenzione Consip. Poichè si tratta comunque di lavori in appalto occorre la direzione lavori a norma dell'art. 130 d. lgs 163/2006 non potendosi raggigurare lavori in economia.La soluzione numero 2 mi sembra adatta.


….



Domanda n° 699
Egregio Ing. Mannelli,
per realizzare un concerto rock, occorre allestire un palcoscenico e un ponteggio a cui lavoratori dotati di imbracatura agganciano le attrezzature di scena andando in quota arrampicandosi. L’intera opera (allestimento, spettacolo e disallestimento) non supera i 2 gg e vi partecipano più imprese e lav. aut. Tale scenario si configura come cantiere edile e segue il Titolo IV D.Lgs.81/08 oppure ricade nel solo art 26?

Risposta

L'art. 26 si applicherebbe solo se il committente è un datore di lavoro o un ente pubblico. Vedendo la definizione di cantiere edile dell'allegato X
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
i lavori esposti costituirebbero un cantiere ma nell'immaginario collettivo scientifico tali lavori sembrano esclusi in quanto assimilati agli stessi lavori teatrali secondo l'art 88 art 2 lettera g
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

é anche vero che la lettera g) sembra scritto dalla Sibilla cumana
. Mi dispiace, ma una risposta certa giuridica non la trovo, una risposta rivolta alla sicurezza sarebbe : si, certo!


Replica
Ci terrei a precisare, , che il settore della musica leggera dal vivo non fa parte della cultura sostenuta, promossa e finanziata dallo Stato e ogni volta che si svolge un concerto si configura un rapporto di lavoro tra due o più imprese: da un lato il Local Promoter che acquista la rappresentazione e dall'altra il Produttore che fornisce l'artista. In più, tutta una serie di operatori che variano dai facchini ai tecnici-audio luci, quasi sempre di imprese terze.
Il Local Promoter ha la disponibilità giuridica dei luoghi (es. affitta lo stadio) e paga il concerto a prescindere dall'affluenza o meno di pubblico: per assurdo potrebbe far cantare Zucchero in uno stadio vuoto, se avesse la disponibilità economica per farlo.
Io sono quasi tre anni che collaboro con questo mondo e nei teatri ci limitiamo al DUVRI, mentre nei concerti all'aperto descritti nel mio quesito...beh, la confusione regna: ci sono POS senza PSC e CEL Coordinatore per l'esecuzione del lavori, e francamente vedo difficile la loro applicazione piena in un contesto così dinamico dove un palco gira per tutta Italia, senza dimenticare che per il settore i ponteggi sono parte integrante della scenografia.

L'art. 26, in questi contesti, potrebbe essere applicato in quanto recita:
3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

E l'allegato XI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate,
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Mi chiedo se lavoratori che allestiscono un ponteggio/scenografia arrampicandosi su di esso imbracati seguano "procedimenti" che aggravano l'esposizione a cadute superiori a 2 m oppure no. Personalmente io e il committente per cui lavoro riteniamo che sì, aggravino il contesto, per quanto sia la prassi in questo settore, e tentiamo di applicare il Titolo IV, con scarso successo. Il solo DUVRI (a questo punto non richiesto dalla norma ma assolutamente essenziale) forse semplificherebbe il processo e farebbe aumentare la collaborazione di tutti verso la sicurezza anche se come ha ribadito Lei e condivido, la risposta rivolta alla sicurezza sarebbe "Titolo IV? sì, certo!"

In merito, invece, al Promoter le casistiche sono principalmente due:
1. Il Local Promoter compra lo spettacolo di un artista con produzione al seguito (una sorta di chiavi in mano): il Produttore fornisce l'artista e il palco, la scenografia e tutto il personale specializzato che occorre per montare/smontare e gestire la struttura (es. i facchini sono assunti dal Local Promoter). Il contratto con il Service (impresa che fornisce palco, scenografie ecc) ce l'ha il Produttore;
2. Il Local Promoter compra lo spettacolo senza produzione al seguito: il Produttore fornisce solo l'artista e il Local Promoter noleggia "a freddo" o "a caldo" palco e parte della scenografia da imprese terze (qualche volta queste imprese forniscono la struttura e il montaggio è opera del Local Promoter che si avvale di lavoratori autonomi). Il contratto con il Service ce l'ha il Local Promoter.

In entrambi i casi il Local Promoter (a mio avviso, perchè non è opinione condivisa nel settore) assume il ruolo di Committente nei diversi contratti di appalto o di prestazione d'opera: nel primo caso il Service è un subappalto del Produttore; nel secondo è un appalto diretto con il Local Promoter.

Risposta

Anche a me sembra che il local promoter sia sempre un committente


….



Domanda n° 698
Relativamente agli aggiornamenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature, nell'allegato VII e nelle circolari varie, non sono riuscito a trovare riferimenti precisi c.a l'inserimento delle auompe x cls....
...in sostanza...la macchina va assimilata a qualche altra attrezzatura di sollevamento insieme o cos'altro?......


Risposta

Le auompe non sono soggette a verifiche periodiche ma solo a formazione degli operatori.
….



Domanda n° 697
Salve Ing. Mannelli,
le volevo chiedere quali sono gli adempimenti in merito alla sicurezza sul lavoro per un'associazione culturale che svolge attività di ludoteca, la quale è costituita e gestita da due soci fondatori...


Risposta

purtroppo gli obblighi giuridici rinvenienti dal D,. Lgs. 81/08 si applicano non in base al rischio ma in base alla configurazione giuiridica dell'impresa. In particolare il socio lavoratore di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso è definito lavoratore equiparato all'art. 2. Quindi uno dei due soci è il datore di lavoro e l'altro è un lavoratore. Occorrerebbe quindi:
1. denuncia dell'impianto di messa a terra all'INAIL e alla ASl
2. controllo quinqurennale dell'impianto di messa a terra
3. registro infortuni
4. documento di valtazione del rischio anche se in forma standardizzata
5. corso di primo soccorso
6. corso antincendio
7. corso di RSPP per il datore di lavoro
8. corso per il socio lavoratore
9. estintore con contratto di verifica semestrale
..



Domanda n° 696
siamo uno studio professionale costituito da tre soci (società di ingegneria-srl) e due dipendenti; ho letto che con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 30/11/2012 scatta l'obbligo per le aziende con meno di dieci dipendenti del DVR entro il 31.12.2012.
IL QUESITO E':
Anche gli studi professionali sono obbligati? se si chi lo deve firmare? (abbiamo un legale rappresentante e un direttore tecnico). Io ho fatto l'ultimo aggiornamento il 5 dicembre 2012, posso firmarlo io o il legale rappresentante che però non è un tecnico?
..


Risposta

si se sono una srl con dipendenti. Per il momento fate l'autocertificazione in quanto ci dovrebbe essere una proroga e poi fate le procedure standardizzate

Il DVR lo deve firmare il RSPP e il legale rappresentante come datore di lavoro

Se non ricordo male Lei ha fatto a maggio di quest'anno il corso al legale rappresntante come datore di lavoro RSPP di 16 ore. Tale corso è valido ancora per fare RSPP nella propria azienda . Altrimenti lo può firmare lei come RSPP se ha fatto il modulo C.
Altri obblighi
1. denuncia dell'impianto di messa a terra all'INAIL e alla ASl
2. controllo quinquennale dell'impianto di messa a terra
3. registro infortuni
4. documento di valutazione del rischio anche se in forma standardizzata
5. corso di primo soccorso
6. corso antincendio
7. corso di RSPP per il datore di lavoro
8. corso per i soci lavoratori e i dipendenti
9. estintore con contratto di verifica semestrale
10. sorveglianza sanitaria per i diependenti se utilizzano il computer per più di 20 ore alla settimana
..



Domanda n° 695
Buongiorno Ing. Mannelli, considerando il nuovo Accordo stato regioni sulla formazione macchinari, un Datore di Lavoro che utilizza lui il carrello elevatore, è obbligato a seguire corsi di formazione? ..


Risposta

Si come lavoratore autonomo..



Domanda n° 694
Caso di studi medici con uno stesso lavoratore dipendente (segretaria con contratto part time per n. 13 ore con i singoli medici);trattasi, pertanto, di stessi luoghi di lavoro, stesso lavoratore e stessi rischi.
Dovendo redarre il DVR, chi è il Datore di lavoro ?..


Risposta

se i medici hanno costituto una società di fatto uno è il datore di lavoro e gli altri sono lavoratori equiparati. Altrimenti uno solo è il datore di lavoro e gli altri lavoratori autonomi. Devono decidere i medici chi è il datore di lavoro ma ritengo che il contratto l'abbia firmato un solo medico... o no?..



Domanda n° 693
Salve il mio quesito da porre riguarda il DVR e Duvri per un attività commerciale (Bar, Ristorante),
1) il DVR e il Duvri possono essere redatto da un geometra? se si servono particolari abilitazioni?...


Risposta

se mi avesse precisato come è gestita l'attività commerciale avrei potuto dare una risposta più esauriente. Comunque a telegramma telegramma rispondo: il DUVRI non dovrebbe servire, mentre il DVR può essere redatto da chiunque lo sappia fare ma deve essere firmato dal datore di lavoro , dal RSPP e dal medico comptente se necessario..



Domanda n° 692
Società che svolge attivita di controllo accessi, porteriato etc. in fase di accreditamento come Istituto di Vigilanza (DM 1.12.10). Il personale attuale con corsi regionali come addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo con 90 ore di cui 35 in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e 81/08.
Devono rifrequentare corsi per addetti emergenza e PS nonchè formazione ai sensi dell'art. 37 ?...


Risposta

occorre solo verificare che l'attestato del di primo soccorso sia stato rilasciato secondo il Decreto 15 luglio 2003, n. 388 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3-2-2004) mentre l'altra formazione dovrebbe essere valida salvo riscontrare che i contenuti siano congrui. .



Domanda n° 691
Che cos'è il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, chi deve redigerlo e quali sono i contenuti minimi....


Risposta

mai sentito.



Domanda n° 690
Ho redatto un documento di valutazione del rischio per un azienda che ha rischiesto l'attestazione iso 18001, a seguito della sua risposta di qualche giorno fa inerente al rischio in itinere, non ho considerato tale rischio. L'ispettore dell'ente di certificazione ha contestato questa mancanza, richiedendo di integrare il dvr. Come devo comportarmi? ovvero che gli devo rispondere?...


Risposta

Occorre chiedere all'ispettore cosa intende per rischio in itinere e come si fa a valutarlo e a prevenirlo e cosa c'entra il datore di lavoro.



Domanda n° 689
Le volevo chiedere se in un documento di valutazione die rischi bisogna considerare i rischi che i lavoratori corrono per raggiungere il posto di lavoro...


Risposta

No, l'infortunio in itinere non rientra tra i rischi che si possono gestire.



Domanda n° 688
Il Comune dove ha sede la mia scuola sostiene che l'alimentazione della caldaia a legna posta nel cortile scolastico rientra fra i compiti dei collaboratori scolastici. e che l'Ente è tenuto a fornire
soltanto la legna.
In base a quale norma?
Il nostro punto di riferimento è il CCNL 2006/2009 e nel testo non si evince niente in merito..


Risposta

La conduzione di una centrale termica richiede l'utilizzo di personale addestrato ed in qualche caso abilitato (per potenza termica superiore a 200000 kcal/h). Il personale scolastico non è nè addestrato nè abilitato. Purtroppo non si può fare riferimento al CCNL ma agli accordi ente locale-amministrazione pubblica istruzione che io non ho




Domanda n° 687
Buongiorno Ingegnere,
siccome ho riscontrato dei pareri contrastanti, cortesemente vorrei chiederLe se in un'azienda (società srl) con (14-20) dipendenti che svolge l'attività di confezioni tessili per conto terzi (maglie,pantaloni etc) è soggetta a sorveglianza sanitaria con nomina del M.C.; e se il socio lavoratore può fare l'RLS.

Risposta

probabilmente sì per la movimentazione manuale dei carichi ma per esserne certi occorre fare la valutazione del rischio. Il RLS è nominato dai lavoratori ed è scelto tra i lavoratori. Il socio lavoratore è un lavoratore a tutti gli effetti.
...



Domanda n° 686
Salve ingegnere, avrei la necessità di avere dei chiarimenti in merito alla richiesta di prima verifica da inoltrare all'INAIL per le attrezzature riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. In particolare, la data entro la quale richiedere la prima verifica decorre, secondo la periodicità riportata nel suddetto allegato, dalla data di denuncia all'INAIL?
Se il Datore di Lavoro ha messo in esercizio l’attrezzatura diverso tempo prima di inoltrare la denuncia di installazione all'INAIL, la richiesta di prima verifica parte dalla data di effettiva installazione? In questo caso sono previste sanzioni per la tardiva comunicazione?
Volevo sapere, inoltre, se le richiesta di prima verifica deve essere effettuata, in funzione del tipo di attrezzature, secondo la periodicità indicata nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 (ad esempio, per gli "Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni" dopo tre anni dalla comunicazione di messo in
servizio inoltrataall'INAIL) oppure se deve essere richiesta con una periodicità diversa.

Risposta

La richiesta di prima verifica parte dalla data della richiesta di verifica con la quale si denuncia l'installazione. Non sono previste sanzioni in quanto l'inail non può sapere se è stata messa in esercizio prima della denuncia
La richiesta di prima verifica deve essere effettuata secondo l'allegato VII...



Domanda n° 685
Buongiorno
un direttore tecnico oltre ai requisiti previsti per esercitare la professione deve essere in possesso di attestati di corsi svolti per la sicurezza come quelli previsti per i lavoratori, il preposto ed il datore di lavoro?


Risposta

entro il 18 luglio 2013 deve fare 16 ore di corso come dirigente...



Domanda n° 684
Sono una docente referente per la sicurezza del mio istituto.Vorrei porle questo quesito: secondo la conferenza stato regione il personale deve essere formato TUTTO per il primo soccorso o solo quanti già nominati ?


Risposta

devono essere formati per il primo soccorso solo i lavoratori nominati per la squadra di primo soccorso..



Domanda n° 683
Il Datore di Lavoro ha delegato ai sensi dell'art. 16 il dirigente, il quale a sua volta ha delegato dei compiti ad un preposto, sempre ai sensi dell'art. 16. La sanzione a carico del dirigente per non aver vigilato sull'attività del preposto da lui stesso delegato può essere sanzionato ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. f)? Leggendo ale comma parla, però, di obbligho del dirigente verso i lavoratori e non dei preposti. Cosa bisogna attuare se il dirigente non ha vigilato sull'operato del preposto che a sua volta doveva vigilare sul lavoro svolto dagli operai. L'art.18 comma 3 bis definisce bene il tutto ma non è sanzionabile.


Risposta

ho la sensazione che piuttosto di deleghe ai fini di una migliore gestione del SGS si tratti di una scaricabarile. I compiti delegabili da parte del datore di lavoro sono di matura dirigenziale e il delegato può subdelegare solo tali compiti ad altra persona che quindi diventa dirigente. La figura del preposto in quanto tale non c'entra nulla. Inoltre la delega provoca responsabilità penali al delegato in caso di mancata vigilanza ma ciò può essere contestato dalla magistratura. Le sanzioni devono colpire carenze certe , non può cioè l'ispettore del lavoro procedere sulla base di sensazioni o ipotesi: questo lo può fare solo la magistratura inquirente. La sanzione può quindi colpire solo il delegato in caso di adempimenti non fatti secondo quanto disposto dai vari articoli del D. Lgs. 81/08...



Domanda n° 682
sul web sono pubblicizzati da vari enti corsi di formazione specifici per i lavoratori, differenziati per i diversi livelli di rischio, a cui le società possono iscrivere i propri lavoratori considerato che l'accordo stato regioni prevede che gli argomenti del programma di formazione specifica dei lavoratori debbano fare riferimento ai rischi effettivamente presenti nell'azienda ed individuati dalla valutazione dei rischi come è possibile organizzare ad esempio un corso di formazione specifica per lavoratori appartenenti ad aziende individuate nell'elenco delle aziende a rischio medio al quale partecipano aziende di settori diversi con presenza di fattori di rischio differenti?

Risposta

sicuramente è possibile organizzarlo. Sarebbe compito degli organi di vigilanza entrare nel merito di una formazione standard fatta senza visionare il DVR e contestare questo andazzo. Ma gli ispettori non hanno nè tempo nè voglia di infilarsi in un vicolo cieco perchè in questi provvedimenti sulla formazione sembrano fatti apposta per i "furbi". Cioè invece di farli semplici e categorici li fanno complessi e fumosi !..




Domanda n° 681
Buongiorno Ingegnere. Le vorrei chiedere delucidazioni in merito al seguente quesito:in una struttura ospedaliera il RSPP deve essere interno o è solo la struttura del servizio di prevenzione e protezione che deve essere organizzata internamente al complesso sanitario e il RSPP può essere un esterno?

Risposta

l'RSPP è parte integrante del SPP (a volte costituisce da solo il SPP). Deve essere interno!..




Domanda n° 680
Un magazzino di materiali vari (carta, tessuti, plastica ecc..) con peso complessivo superiore a 50 quintali ricade lo stesso nel cpi anche se presi uno ad uno i singoli materiali non arrivano a 50 quintali?


Risposta

l'attività 34 riguarda
Depositi di carta,cartoni e prodotticartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

Quindi non si applica al suo caso.

l'attività 38 riguarda
38
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Quindi non riguarda il suo caso


l'attività 44 riguarda
44
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Quindi non riguarda il suo caso

Conclusione: no
.



Domanda n° 679
Salve. Sono accomandataria di una sas senza dipendenti e nella quale solo io presto opera. è una ditta di pulizie. devo redigere il duvri? ed avere rls? grazie,


Risposta

no, lei, come datore di lavoro che al momento non ha dipendenti, è assimilabile ad un lavoratore autonomo ed è tenuta solo a utilizzare apparecchiature marcate CE e i DPI. Non deve fare il DVR. . Il DUVRI lo dovrebbe fare il datore di lavoro dell'azienda presso la quale va a lavorare. Se lavora presso privati o condominii senza portiere il problema del DUVRI non si pone affatto...



Domanda n° 678
salve ing. mannelli, vi pongo un quesito precisando che non trattasi di cantiere edile: un committente cede in appalto un suo servizio ad un'impresa, la sua verifica tecnica professionale consiste anche nel conoscere i suoi rischi specifici aziendali prelevando ed analizzando il suo DVR, se si qual e' la sanzione da applicare? rientra nell'art. 26 con l'elaborazione del DUVRI?.


Risposta

Non sono sicuro di avere capito il quesito. Un committente datore di lavoro fa eseguire dei servizi ad una impresa nella sua azienda o cede in subappalto dei servizi acquisiti da terzi? Supponiamo che sia la prima ipotesi. l'acquisizione del DVR dell'appaltatore è una misura che non è prevista in alcuna parte del D. lgs. 81/08. Può essere concordata tra le parti per una migliore cooperazione ma non imposta. Se i lavori durano più di due giorni o se ci sono rischi aggravati occorre il DUVRI..



Domanda n° 677
Buongiorno Ingegnere. Il mio quesito è questo: C'è una società che fa da "Direzione Lavori" su un cantiere autostradale di circa 10 km. Questa società ha i suoi impiegati in ufficio che svolgono anche il ruolo di Ispettore di cantiere.
Se io dovessi fare il DVR per questa società dovrei fare la valutazione del rischio solo per l'UFFICIO in cui opera essa o anche la valutazione dei rischi degli stessi impiegati "ispettori" in cantiere ??

Risposta

La valutazione del rischio è globale. Quindi occorre fare anche una analisi del rischio per attività abituali svolte al di fuori dell'azienda. ovviamente tale analisi andrà aggiornata e rivista quando necessario a seconda del tipo di lavori da svolgere in esterno per tenere conto di evntuali rischi ambientali non prima prevedibili..



Domanda n° 676
In un cantiere edile, quando so gia che supero i limiti di rumore e vibrazioni, basta le applicazioni dell'art. 191 o devo comunque fare fonometria e vibrometria?

Risposta

per il rumore occorre sempre fare la valutazione fonometrica:
art. 191 c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
per le vibrazioni le misurazioni non sono riferire al cantiere ma alla macchina o all'utensile. quindi non comprendo la domanda.



Domanda n° 675
Buongiorno ing. Mannelli
l'applicazione dell'art 191 sull'esposizione variabile al rumore mi può evitare una valutazione fonometrica? Oppure lo devo fare comunque per determinare l'efficacia dei DPI e in quale esatto livello di esposizione posizionare i miei lavoratori?

Risposta

occorre sempre fare la valutazione fonometrica:
art. 191 c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.




Domanda n° 674
Gent.Imo Dott. Mannelli,
Le chiedo cortesemente di delucidarmi sulla questione: scatole della pizza riscaldate nel forno.
In particolare, un cliente mi fatto osservazione, perchè voleva la massima certezza che la scatola non emanasse sostanze nocive, scaldandosi.Nonostante, lavorando in una pizzeria, sono comunque un cliente anch'io, e sono interessata in prima persona.Le scatole sono bianche e stampate esternamente con il logo della Pizzeria.Sul retro della scatola ci sono vari loghi:
(bicchiere-forchetta: indicano che la scatola può contenere alimenti,l'omino che butta i rifiuto nel cestino,cartone ondulato riciclabile)
ma non è specificato il simbolo Comieco con il rispettivo n. del produttore della scatola e non compare la dicitura, che la pizza può essere riscaldata nel forno con la stessa.
Leggevo via internet che esiste una legge che tutela il consumatore, la DM. 21-03-1973,ma non ho le schede tecniche della scatola, perchè il produttore non me le vuole dare,quindi non riesco a sapere se la scatola può emanare sostanze nocive, piombo ed altre.
Le chiedo cortesemente di dirmi come mi devo comportare?
Io lo sconsiglio sempre di mettere le scatole con la pizza a scaldare in forno...molti mi ascolatano, molti no.questi ultimi, poi passano in pizz. e si lamentano che la pizza sapeva da cartone. A parte le sostanze nocive che il cartone rilascia, ma anche la stessa qualità del prodotto è alterata.

Risposta

Scusi, ma se il produttore non le vuol dare la scheda tecnica, qualche dubbio non le viene? Naturalmente lei per autotutelarsi come esercente deve verificare che il suo fornitore sia abilitato alla vendita ma non può proporre un uso dell'oggetto acquistato (la scatola di cartone) al di fuori delle istruzioni ricevute in merito dal fornitore con la scheda tecnica o con altro documento scritto. Le allego un link che forse conosce già e un link di un produttore di scatole : non trovo scritto da nessuna parte che questi cartoni possano andare nel forno e, sopratutto, fino a quale temperatura ma trovo solo dubbi sulla possibilità che siano idonei a sopportare la temperatura della pizza. saluti. mannelli

http://www.tantasalute.it/articolo/cartoni-per-pizze-sicuro-che-sono-sicuri/10743/

http://www.scatolificiomartinelli.it/catalogo-settore-pizzerie





Domanda n° 673
Salve, vi espongo quanto segue: in caso di mancanza di elaborazione del DVR aziendale (art. 29 c.1 del D.lgs. 81/08 ) le deleghe funzioni effettuate ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08 sono valide?

Risposta

capisco il senso tecnico della domanda ma poichè è un problema giuridico esso si deve risolvere secondo la norma. Orbene perchè una delega sia valida occorre che:
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Pertanto la mancata redazione del DVR non è una condizione che riguardi, in negativo o in positivo, la delega di funzioni. Pertanto la stessa è valida giuridicamente anche se tecnicamente la ritengo di difficile assolvimento senza un documento del rischio come riferimento.





Domanda n° 672
Egr. Ing. Mannelli,
in qualità di CSE, posso pretendere che il POS contenga la valutazione (e non l'esito del rapporto di valutazione), per le specifiche attrezzature e mezzi effettivamente utilizzati in cantiere, dei rischi rumore, vibrazioni, MMC, chimico, ROA (se presenti), sebbene l'All. XV, punto 3.2.1, lettera f) richieda solo l'esito del rapporto di valutazione del rischio rumore?

Risposta

L' ALLEGATO XV detta i CONTENUTI MINIMI e non quelli massimi DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
in particolare il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a.
Ricordiamo che Articolo 17 - impone al datore di lavoro di non delegare
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
Pertanto non c’è dubbio che debba esistere e può essere richiesta la valutazione (e non l'esito del rapporto di valutazione), per le specifiche attrezzature e mezzi effettivamente utilizzati in cantiere, dei rischi rumore, vibrazioni, MMC, chimico, ROA (se presenti).
Conviene però chiedersi: che faccio se la documentazione non va bene???





Domanda n° 671
Buongiorno, voglio porgere un quesito: ho un cantiere fermo da qualche anno e che ora stiamo cercando di riaprire; tutte le murature (il grezzo), la copertura erano già state completate mentre ora bisogna riprendere le lavorazioni per le finiture interne ed esterne compresi gli impianti.
Chiedo cortesemente se bisogna redigere il PSC anche in presenza di più imprese all'interno del cantiere.

Risposta

Si, però preciso che il PSC doveva già essere stato redatto in fase di progettazione. Comunque meglio tardi che mai..





Domanda n° 670
La formazione delle maestranze che operano negli ambienti confinati deve essere comunicata ed approvata dagli organismi paritetici?
Quale sono le norme di riferimento?
Quante ore di formazione debbono essere effettuate e con quale programma?


Risposta

QUIEN SABE? allo stato attuale ognuno può fare come ritiene meglio trattandosi di formazione per titolo speciale .





Domanda n° 669
Le devo un quesito in merito alle Procedure standardizzate (PS) per la redazione dei DVR. Se un'impresa di costruzione con un numero di dipendenti inferiore a 10 ha già redatto il DVR in data antecedente all'approvazione delle nuove PS , si deve adeguare alle nuove PS?.


Risposta

No .





Domanda n° 668
in caso di mancanza di nomina del coordinatore della sicurezza, che sanzioni rischia il direttore dei lavori? in che modo il direttore dei lavori può tutelarsi nel momento in cui il committente non nomina il coordinatore per la sicurezza.


Risposta

nessuna sanzione. ovviamente aumenta la responsabilità del direttore dei lavori in caso di infortunio in quanto si trova ad essere l'unico tecnico da colpevolizzare come capro espiatori. occorre quindi aprire bene gli occhi in cantiere sperando che arrivi presto l'organo di vigilanza a sanzionare il committente obbligandolo a nominare il coordinatore .





Domanda n° 667
Buonasera Ingegnere.
Il medico libero profess. lavora in struttura con un contratto di "non incompatibilità", quindi deve garantire 36 ore settimanali, non può lavorare per un'altra struttura sanitaria accreditata. deve essere incluso nel computo dei lavoratori? se il divieto riguarda solo le strutture accreditate e non le struttura privata non accreditata, può considerarsi esclusività? l'incompatibilità riguarda solo un'altra eventuale struttura sanitaria accreditata ma il libero professionista è libero di lavorare in strutture non accreditate.come potrebbe in questo caso configurarsi l'esclusività lavorando in più posti?


Risposta

Si, deve essere computato

Replica

In effetti non sono stata chiara.Il fatto di computarli o meno nasce solo dall'eventuale obbligo di avere un rspp interno se si superano i 50 lavoratori, confermando il fatto che tutti vanno protetti e a nessuno si nega il diritto alla salute e sicurezza.Visto che l'art 4 parla di esclusività volevo capire se un medico che ha firmato l'incompatibilità (e che quindi puó lavorare solo per una struttura accreditata ma anche per una non accreditata) puó considerarsi in un rapporto di esclusività.
n questo anno di ruolo rspp.nel computo ho considerato tutti i lavoratori qualunque sua la forma contrattuale o anche in assenza (volontari ).
Ho escluso tutti i medici dal computo in quanto tutti liberi professionisti e li ho coinvolti nella formazione sul modulo generale soprattutto per il loro ruolo strategico in caso di emergenza ed evacuazione
Non ho fatto quella specifica.da un soggetto esperto mi viene contesta la cosa dicendo che ho l'obbligo di farla
Io ho risposto che non è un obbligo ma che il libero professionista puó beneficiare della mia formazione ma non posso imporgliela.




Risposta




A volte la realtà supera la fantasia. Mi sembra di capire che questo medico sarebbe il 51nesimo lavoratore di una struttura sanitaria. In questo caso capisco la domanda e l'importanza della stessa. Se il medico ha un contratto libero professionale e se può lavorare anche in altra struttura (quale che essa sia) al fine della nomina del RSPP non avrei dubbi sul considerarlo non esclusivo. e applicare l'art. 4 lettera l) l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.se naturalmente il contratto fatto al medico rientra in queste fattispecie. Invece per la formazione applicherei l'art 37 anche se nel DVR motiverei tale scelta come maggiore tutela per il lavoratore autonomo in quanto costantemente presente nella organizzazione. Invece l'art 36 informazione è comunque obbliagtorio applicarlo
Lei ha fatto molto bene. Può risolvere la questione dei medici alla luce dei recenti provvedimenti in materia di formazione. Tratti i medici da dirigenti ( di qualifica lo sono già) così gli fa una formazione unica di 16 ore. Io personalmente non ho trovato mai dei medici disponibili a formarsi come lavoratori. Se lei li ha trovati COMPLIMENTI!









Domanda n° 666
Salve ingegnere
volevo sapere se un corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri, sul cui attestato vi è scritto che è valevole anche per rspp, vale solo per i macrosettori ateco 3-4-5-7 ( 60 ore) o per tutti i macrosettori.
ancora 2 domande:

il piano di emergenza e di avacuazione era obligatorio per tutti i luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982, con il nuovo dpr 151 cosa cambia?

chi può tenere i corsi per addetto alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza? per forza un ente di formazione o i vigili del fuoco?

Risposta

1) per tutti i macrosettori.
2) al momento, nulla.
3) chiunque abbia tre anni di esperienza professionale nella sicurezza. Per il rischio incendio con CPI occorre però per i discenti sostenere un esame presso i VVF




Domanda n° 665
Buonasera
il punto 11 dell'accordo relativo alla formazione dei lavoratori prevede l'obbligo di aggiornamento entro 12 mesi per la formazione erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo
Se la formazione di un lavoratore o di un preposto è stata erogata nel 2011 quando va fatto l'aggiornamento per entrambi?

Risposta

nel 2016 se non occorre integrazione. .
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Domanda n° 664
Sono stato nominato CSP e CSE per un cantiere interessato da lavori di manut.straord. L'immobile interessato dai lavori si trova al 2 piano di una palazzina a 2 piani.
I 2 appartamenti sono serviti da un'unica scala esterna di accesso.Con la presente Le chiedo se è sufficiente redigere il PSC o devo redigere il DUVRI?


Risposta

il PSC è un documento di grado superiore al DUVR e quindi lo rende inutile.
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Domanda n° 663
Buongiorno Ing. Mannelli
anche il pos deve avere la data certa?
la firma del coordinatore sui POS apposta per accettazione può costituire, in analogia a quanto indicato dall’art. 28 per i DVR, attestazione della data di redazione dei POS medesimi?
Visto che nei contenuti minimi del Pos non è presente la firma del Medico Competente, è possibile ometterla e sostituirla con quella del coordinatore?

Risposta

anche il pos deve avere la data certa? per me si ma sono uno dei pochi a dirlo
la firma del coordinatore sui POS apposta per accettazione può costituire, in analogia a quanto indicato dall’art. 28 per i DVR, attestazione della data di redazione dei POS medesimi? non è previsto da nessuna parte e analogie permissive non sono giuridicamente possibili
Visto che nei contenuti minimi del Pos non è presente la firma del Medico Competente, è possibile ometterla e sostituirla con quella del co
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Domanda n° 662
Gent.mo Dottore,
Le scrivo per richiederle informazioni circa le indagini strumentali.
Nel caso specifico le chiedo in quali casi sono obbligatorie le indagini strumentali come ad esempio microclima, luxometria, rumore, vibrazioni ecc.
Ad esempio in un ufficio oltre a redigere il dvr, stress lavoro correlato, corsi di formazione e visite mediche devono fare le indagini strumentali...


Risposta

Le misurazioni strumentali sono obbligatorie se la valutazione del rischio lo richiede o se lo dice la legge. La legge impone la misurazione strumentale solo per rumore e vibrazioni se si superano gli 80 db per il rumore o se non sono disponibili dati di letteratura specifici per le vibrazioni. In ufficio nessuna di queste condizioni ricorre.
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Domanda n° 661
Salve,sarei curioso di sapere se uno stabilimento di alluminio primario come alcoa sia obbligato anche dopo la chiusura a mantenere al suo interno la squadra antincendio?volevo precisare che al suo interno pur a impianti fermi sono sempre presenti sostanze tossiche e altamente infiammabili...


Risposta

nel caso alcoa il rischio non è solo l'incendio ma potrebbe anche essere l'esplosione. Sicuramente quindi, anche in caso di chiusura, il proprietario deve garantire il permanere di requisiti di sicurezza. Però le misure di sicurezza possono essere scelte dalla proprietà sotto la sua responsabilità e non richiedono necessariamente una squadra antincendio a meno che non ci sia una disposizione cogente da parte di qualche autorità

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Domanda n° 660
per un cambio di destinazione d'so di un appartamento da residenziale a studio professionale, si può NON richiedere il parere spesal in quanto lo studio professionale non prevede dipendenti all'interno?.


Risposta

In generale si, sono soggetti le nuove costruzioni o le modifiche di fabbricati ad uso commerciale, artigianato di servizio, terziario, con esclusione delle destinazioni d'uso produttivo, industriale e artigianale. Sono compresi interventi consistenti in varianti in corso d'opera, ampliamento, cambio destinazione d'uso, sopraelevazioni, accorpamenti, frazionamenti, ecc…Art. 5 COMMA 3 LETTERA a) DEL D.P.R. 380/01. naturalmente occorre fare riferimento al Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e che deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,
di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
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Domanda n° 659
Preg.mo ing.Mannelli,
so che per il passato le ho già posto un quesito analogo per una pasticceria...
come poco tempo fa le accennavo, ho assunto l'incarico di Rspp per due attività (unico proprietario); si tratta di un ristorante e di un albergo con circa 14 dipendenti ciascuno.
Avevo suggerito/evidenziato la necessità di nominare un Medico Competente così da poterlo riportare anche nei DVR, oltre a far fare visite a dipendenti che, seppur assunti da tempo, non l'hanno mai fatte, nonchè di effettuare quelle periodiche.. ;Tale committente si rifiuta sia di nominare il medico c. che di far fare le visite.. io in quanto Rspp vengo coinvolto giuridicamente da una tale presa di posizione.. nel malaugurato caso di incidenti ai lavoratori? E' sufficiente far firmare un documento nel quale si evince che io ho evidenziato tale necessità..


Risposta

nessuna responsabilità se non si firma il DVR. comunque la mancanza del MC non provoca infortuni ma eventualmente solo malattie professionali.. .



Domanda n° 658
Per la mia tesi ho affrontato il tanto sconosciuto fascicolo dell'opera quale strumento di prevenzione degli infortuni, ma ho alcune perplessità.
Il TU prevede:
Art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
Art. 90 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
Art. 90 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ( )
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni
del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui
al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001

Le domande sono:
la compresenza di impresa in un cantiere privato non soggetto a permesso a costruire (ma potrebbe essere soggetto a D.I.A. o a S.C.I.A. o a comunicazione) dell'importo inferiore a 100.000 €, non è requisito
essenziale per la nomina del Coordinatore in fase di progettazione?
Nel caso di manutenzione ordinaria e compresenza di impresa cosa succede? La compresenza non è più vincolante?
Le allego il testo seguente
“Chiarimenti circa il rompicapo del “comunque” nella determinazione dell’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili alla luce del D.lgs.
81/08”. A cura di G. Porreca – “PuntoSicuro” quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti T.U. 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
"Se si lavora in presenza dell’obbligo del permesso di costruire il committente è sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera, mentre se invece per l’opera che si sta realizzando non è richiesto il permesso di costruire, come ad esempio per un’opera per la quale è sufficiente la denuncia di inizio dell’attività (vedi manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna fare riferimento all’importo dei lavori nel senso che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione, mentre se esso è
inferiore a tale soglia, il committente è esonerato dal designarlo fermo restando che in qualunque caso, il committente è tenuto comunque, sempre in presenza di più imprese, a designare un coordinatore in fase
di esecuzione, il quale dovrà svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione, non nominato, e dovrà quindi provvedere alla elaborazione del PSC che in sostanza, come si può ben comprendere, è
una documentazione che, alla luce delle attuali disposizioni, deve essere sempre elaborata nel caso che nel cantiere operino più imprese
esecutrice"

Risposta

attenzione: il coordinatore è obbligatorio quando sono previste due imprese (anche se poi magari i lavori li fa una sola impresa) non quando ci sono due imprese. Quindi la contemporanea presenza è un fattore assolutamente trascurabile.Per i lavori privati non soggetti a premesso da costruire se lì'importo dei lavori è inferiore 10000 € può non essere nominato il CSP quando sono previste due imprese ma è obbligatorio il CSE- Il CSP o il CSE devono compilare il FAS tranne quando si tratti di lavori di manutenzione ordinaria senza innovazione della struttura.

Replica:

. Gent.le ing.,
ho capito bene?
- se il committente vuole risparmiare qualcosina sulla prestazione del coordinatore per la progettazione "prevede" l'impegno di una sola impresa. Dopo aver dato inizio ai lavori, in seguito alla stipula del
contratto con un'impresa alla quale ha commissionato le sole strutture, stipula nuovo contratto con altra impresa che si occuperà delle opere murarie e così via. A questo punto (contemporaneità d'
impresa) nomina il coordinatore per l'esecuzione che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione ed il fascicolo dell'opera.
Riflessione:
1) Se lo scopo del fascicolo è avere uno strumento di tipo prevenzionistico il cui risultato sia frutto dell'interazione fra coordinatore e progettista dell'opera, quando una parte dell'opera sarà
realizzata, il principio prevenzionistico sarà venuto meno almeno in parte, e si cercherà, ove vi sia una sensibilità particolare della sicurezza e la volontà del committente di porre mano al portafoglio
(misure preventive e protettive in dotazione e ausiliarie), di ovviare riparando in itinere.
Conclusioni:
- il coordinatore per la progettazione è obbligatorio quando sono "previste" due imprese;
- il coordinatore per l'esecuzione è obbligatorio quando "ci sono" due imprese;
- per lavori privati non soggetti a permesso a costruire di importo <
100.000 € in cui si prevedano due imprese non è obbligatorio nominare
il CSP; ma è obbligatorio nominare il CSE;
Quesito:
5) il fascicolo non va redatto in caso di lavori di manutenzione ordinaria senza innovazione della struttura. Se vi è la previsione di due imprese nomina il CSP; se ci sono due imprese nomina il CSE. Ma se
una delle condizioni d'obbligo del fascicolo dell'opera risiede proprio nella nomina del coordinatore (CSP o CSE) come la mettiamo?

Risposta


Il concetto di previsione non è elusivo ma comprensivo della effettiva presenza di due imprese, quindi è più "castigante". Esistono cioè lavori edili che già in fase di progetto si può ritenere che non possano essere eseguiti da una sola impresa o per motivi tecnici o per motivi economici. Se il committente stipula un contratto per sole struttute o un contratto per l'intera opera con una impresa non abilitata per tutti i lavori e non nomina il CSE è una lampante violazione della legge che sarà sanzionata in caso di ispezione dell'organo di vigilanza. Il FAS è un compito del coordinatore, quindi non esiste se non c'è il coodinatore, per le sole opere pubbliche esisterà comunque sempre il piano di manutenzione.







Domanda n° 657
Nei locali di prima lavorazione di prodotti agricoli per il rilascio di un permesso a costruire per costruirlo, il comune mi ha chiesto il parere SPESAL, è necesario? Non ci sono dipendenti, il lavoro viene svolto da un'unica persona. Vorrei sapere quando è obbligatorio il parere SPESAL


Risposta

I dipendenti questa volta non credo che c'entrino. E' necessario acquisire il parere igienico-sanitario sulle opere da realizzare, quando riguardino locali dove si producono, si somministrano, si vendono alimenti. .



Domanda n° 656
Buongiorno ingegnere,
un condominio senza portiere o lavoratori, che però ha dato in appalto lavori di pulizia, giardinaggio, piccoli lavori manutentivi ecc.., deve fare il DUVRI nella persona dell'Amministratore.?


Risposta

No..



Domanda n° 655
ho 17 anni di esperienza come tecnico impianti elettrici A.T -M.T. -B.T.nelle ferrovie dello stato valgono per avere le abilitazioni a-b per il D.M. 37/08?

Risposta

purtroppo no non essendo le ferrovie dello Stato iscritte alla CCIIA come impresa abilitata.i..



Domanda n° 654
Ho un cantiere con più di 200 u/gg in cui opera 1 impresa. Ho inviato la notifica preliminare. Devono entrare in cantiere gli impiantisti che sono lavoratori autonomi. Ci vuole l'integrazione della notifica?

Risposta

Si..



Domanda n° 653
Se utilizzo la squadra tipo e le giornate di lavorazione al posto dell'importo dei lavori o della quantità da realizzare, come posso individuare il quadro di incidenza della manodopera ?

Risposta

Non puoi se non conosci l'importo totale. Se conosci la squadra tipo, ipotizzando un costo orario puoi calcolare il costo giornaliero della sqaudra.
Conoscendo le giornate lavorative ottieni il totale del costo della manod'opera ma se non conosci l'importo totale non puoi calcolare l'incidenza..



Domanda n° 652
Buongiorno
mi è stato chiesto di elaborare una revisone del documento di valutazione dello stress da lavoro correlato ed anche di valutazione dei rischi per un adeguamento del personale presente in azienda, leggendo l'art. 29 comma 3 il documento va rielaborato solo in caso in modifiche di importanti processi produttivi
Credo che la revisone dei due documenti non vada fatta


Risposta

Non concordo. Gli importanti processi produttivi valgono ad invarianza del personale. Se varia il personale, decade il DVR e non dovrebbe neanche parlarsi di revisione ma di rifacimento. . mannelli.



Domanda n° 651
1) Egr. ing.Mannelli sono un ing. triennale le pongo la seguente domanda: ho seguito nel 2000 i corsi 494/96 e la 626/94 ed al momento, oltre a seguire il corso di aggiornamento del T.U. 81/08, sto seguendo i moduli B (macrosettore 3 - Costruzioni) e C per diventare RSPP. Mi domando se in futuro potrò redigere un DVR anche per studi professionali di ingegneria o di altro settore analogo, o dovrò "sfruttare" il modulo B solo in ambito cantieristico?.

2) Sto seguendo l'aggiornamento di 40 ore per la direttiva cantieri, prima che possa perdere i requisiti a maggio 2013, e sto seguendo il modulo B (ATECO B3 - Costruzioni - 60 ore - L'ingegnere organizzatore del corso ha riferito che, dopo aver visto i vecchi certificati, essendomi laureato nel 1997 e preso l'attestato 626/94 nel 2000, avrei perso i requisiti, per cui necessita l'aggiornamento che poi rifarò tra 5 anni) e successivamente tra un mese il modulo C. In merito ai DVR, Lei mi dice che potrei redigere qualsiasi tipologia di DVR anche se non pertinente al settore "Costruzioni" ?

Risposta

1) Caro collega, come ingegnere puoi fare tutti i DVr che vuoi senza alcun corso . Per fare l'RSPP non hai bisogno di alcun modulo B. Per fare l'RSPP ti basta il modulo C e devi fare l'aggiornamento entro il
15 maggio 2013. Quale aggiornamento? 40 ore per la direttiva cantieri e 40 ore o 60 ore o 100 ore secondo i settori ATECO in cui vuoi fare l'RSPP..
2) l'aggiornamento 40 ore della direttiva cantieri può essere organizzato in modo che sia valido anche per gli RSPP. Il modulo B3 è l'unico modulo B che non ti dovrebbe servire in quanto come coordinatore
dovresti già sapere queste cose. Il modulo B non vale comunque come aggiornamento quindi non capisco il discorso e comunque dipende da quante ore di aggiornamento ti servono come RSPP. I DVR possono essere redatti da qualsiasi tecnico competente , naturalmente non possono essere firmati come RSPP ma come consulente.



Domanda n° 650
Desidero sapere se fosse consentito il trasporto in quota di lastre di copertura (max 3) onduline e n. 2 persone con un autocarro con cestello ?
C'è una circolare che ne vieta il trasporto sia di persone che di materiali all'interno del cestello?
Le ho chiesto tutto quanto perché sono combattuto se autorizzare o no una ditta edile addetta al montaggio di onduline sulla copertura di un capannone. La stessa ditta mi ha dichiarato che il cestello lo utilizza anche per il trasporto in quota di Max 3 lastre onduline e che il loro peso non produce con la presenza di due persone il sovraccarico. Ho forti perplessità. Potrei vedere i pittogrammi grafici della piattaforma cestello da impiegarsi, ma ho timore che la legge non preveda tutto ciò. Magari in commercio ci possono essere cestelli con forche su cui posizionare le lastre, anziché dentro il cestello. Ma a questo punto posizionare le lastre sulle forche sarebbe altissimo il rischio della loro caduta dall'alto. Tutto questo perché c'è molto ignoranza su tale movimentazione dei carichi in quota. E soprattutto la ditta addetta ai lavori ribadisce di svolgere tale lavorazione da molto tempo e nessuno ha mai contestato nulla come invece sto facendo io. Le chiedo questo perché ci tengo moltissimo alla sicurezza con la speranza di poter anche dare informazioni utili a gente che lavora nei cantieri e tutti i giorni rischia la vita ad elevate altezze, mentre io sto' a lavorare sulla scrivania!
Gradirei sapere dove sta il divieto di utilizzo del cestello per il trasporto di una o die onduline in copertura? Forse nel libretto USO del cestello oppure mi sfugge una circolare che ne vieti l'utilizzo?


Risposta

Se è un cestello marcato CE occorre attenersi al libretto di uso e manutenzione (che potrebbe anche prevedere l'utilizzo come montacarichi). Se non è marcato Ce non si può sollevare niente se non le persone e gli attrezzi ad uso personale. Ogni altro diverso comportamento, anche se per prassi consolidata, espone a sanzioni e a condanne per omicidio colposo in caso di infortuni. Non occorre dimostrare che non si può usare come montacarichi, ma occorre dimostrare che si può usare come montacarichi..




Domanda n° 649
Buonasera ingegnere, sono un laureato da circa un anno in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro. Vorrei chiederle se fermo restando che mi avvalga di ente bilaterale o paritetico posso tenere con tale laurea i corsi previsti dal nuovo accordo stato regioni e firmare come docente e direttore del corso e se la laurea equiparata ai tre anni di esperienza richiesti dall'accordo.
Oltre ad avere una laurea in Tecniche della Prevenzione, ho frequentato con esito positivo il corso per RSPP modulo C, ed effettuato più di 90 ore di corso nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Quindi rientro nei requisiti? Grazie per la disponibilità

Risposta

Malgrado il possesso di una laurea specialistica occorrono tre anni di esperienza professionale nel campo della sicurezza Si, ha i requisiti se le 90 ore di corso le ha fatte come docente. Infatti i nuovi requisiti, obbligatori dal 2014, saranno i seguenti:
REQUISITI PREVISTI PER I FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il prerequisito minimo di base indicato per ricoprire il ruolo di formatore‐docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali:
- conoscenza
- esperienza
- capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di istruzione, il formatore‐docente, per essere considerato qualificato, dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post‐laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
o in alternativa
3. Frequenza e possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008, unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
o in alternativa
4. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro‐settore ATECO di riferimento).
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
1. Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione‐formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
o in alternativa
2. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o in alternativa
3. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia
.




Domanda n° 648
Buon giorno Ingegnere.
Il mio quesito è il seguente: un'azienda di carpenteria per produrre e poi installare strutture metalliche in cantiere deve essere obbligatoriamente certificata ISO 9001 e ISO 14001? Le faccio questa domanda perché un Costruttore ha fatto notare questo ad un'azienda che vende impianti e strutture metalliche, avvalendosi della collaborazione di progettisti, installatori e carpenterie.

Risposta

Dipende dal tipo di cantiere e dall'importo dell'opera. I riferimenti sarebbe stato utile chiederli al Costruttore.




Domanda n° 647
come corrdinatore della sicurezza ho l'obbligo di aggiornamento di 40 previste del TU. Esiste un minimo di ore per ogni seminario/corso seguito? presso il collegio di appartenenza mi è stato riferito che non possono esere corsi di durata inferiore a 8 ore, cosa ne pensate?

Risposta

Mi sembra una sciocchezza!!!!!!!!!!!!!! (con tutto il rispetto per il collegio.....(.minorile?))




Domanda n° 646
Un'impresa svolge un lavori in un cantiere dove opera un CSE: può l'impresa inserire in organico un altro operaio, regolarmente assunto, senza prima avvisare il CSE e aggiornare il POS?
La domanda è retorica ma purtroppo mi è capitato personalmente: ho chiesto al preposto di allontanare immediatamente l'operaio fino a quando non fosse stato aggiornato il POS con la nuova figura e le mansioni.
L'impresa mi ha addirittura minacciato per il danno arrecato a causa dell'allontanamento dell'operaio e il dispendio di energie per la convocazione in cantiere, dichiarando che era comunque nell'organico della loro impresa,
quindi automaticamente impiegabile in uno qualsiasi dei loro cantieri.


Risposta

Il coordinatore doveva verbalizzare per iscritto e censurare l'impresa per violazione del POS. Nel Pos devono essere indicati i nomi degli operai e devono essere allegati gli attestati di formazione che devono essere visionati e approvati dal CSE. Il CSE non deve dialogare con il preposto altrimenti diventa un dirigente. Purtroppo credo che il problema nel cantiere non sia l'impresa..... Mi spiace... per i lavoratori che rimangono senza tutela.





Domanda n° 645
Egregio Ingegnere,
una azienda con meno di 10 dipendenti che nel "recente passato" (1 o 2 anni orsono) si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi deve obbligatoriamente procedere alla valutazione dei rischi attraverso l'adozione delle cosiddette "PROCEDURE STANDARDIZZATE" entro il 31/12/2012

Risposta

Le procedure standardizzate sono una opportunità non un obbligo..






Domanda n° 644
Buonasera
un datore di lavoro RSPP deve comunicare all' INAIL la nomina? A me risulta che la comunicazione all'INAIL deve essere fatta quando viene nominato un RLS.

Risposta

Nessuna comunicazione della nomina del RSPP ma aggiornamento DVR con data certa.






Domanda n° 643
Salve, ho un quesito sull' affollamento delle aule di una scuola superiore. è tata costruita prima del 1975, è presente il CPI, il numero di alunni in alcune classi è superiore alla capienza secondo gli indici del DM del 75 -edilizia scolastica. Dopo essersi accertato che le vie di esodo comunque sono in grado di soddisfare il regolare esodo rimane il fatto di non soddisfare le esigenze del DM del 1975. Cosa deve fare il Dirigente in questi casi?


Risposta

Segnalare la necessità di una sede più ampia all'ente competente (anche se non otterrà probabilmente alcun risultato)





Domanda n° 642
Egr. Ing. Mannelli, volevo chiederLe se all'interno di un cantiere il committente può fare il responsabile dei Lavori anche senza essere un tecnico (ing, arch.) ma un semplice cittadino; inoltre se su un cantiere si può fare a meno di nominare il Responsabile dei Lavori, lasciando al committente gli oneri previsti dal TU.
Infine volevo chiederLe se ha un riferimento, anche bibliografico, sul calcolo di armature di pareti di scavi verticali con puntelli metallici inclinati. E' difficile trovare riferimenti in giro.

Risposta

Il committente non può fare il responsabile dei lavori perchè il responsabile dei lavori è persona diversa dal committente incaricato dal committente di svolgere le funzioni attribuite al committente.
La nomina del responsabile dei lavori è una opportunità offerta al committente se non è in grado di vigilare sul cantiere ma non è un obbligo.
Sul calcolo di armature di pareti di scavi verticali con puntelli metallici inclinati mi spiace ma non ho alcun riferimento






Domanda n° 641
Carissimo Ingegnere
Se può darmi una spiegazione su cosa si intende per eccentricità, con riferimento ai ponteggi, o agli ancoraggi degli stessi.
Azzardo una risposta, forse è la propensione al ribaltamento?

Risposta

una eccentricità tra montanti e diagonali di facciata .Tradizionalmente per i diagonali di facciata è ipotizzato un funzionamento a biella. Nell’ambito di un modello di calcolo questi vengono modellati come aste semplicemente incernierate ai montanti trascurando fattori importanti primi fra tutti l’eccentricità dei diagonali rispetto al piano di facciata ed i giochi in corrispondenza del sistema di aggancio al montante.
Eccentricità boccola-montante: definisce la distanza in mm tra il centro della boccola e l’asse del montante.
.






Domanda n° 640
Preg.mo Ing. Mannelli,
qualora il ponteggio avesse una partenza irregolare (poniamo che le piastre poggino su elementi irregolari come forati o vari assi in legno magari con nodi o altro), è possibile ovviare a tale situazione e quindi sanarla con una partenza regolare senza smontare tutto il ponteggio oppure è comunque necessario smontarlo completamente per realizzare la nuova partenza?
In altre parole esiste un sistema che consenta di tenere strutturalmente il ponteggio per il periodo necessario a realizzare la parte sottostante conforme o no?

Risposta

Se esiste non so, a me non risulta.






Domanda n° 639
Preg.mo Ing. Mannelli,
Vorrei un chiarimento sui ponteggi,
Nel caso un impalcato fosse realizzato con strutture a telai prefabbricati e tubo-giunto necessita di progetto e relazione di calcolo per verificarne la resistenza alle sollecitazioni.
I singoli componenti che lo costituiscono debbono anche essere oggetto della stessa Autorizzazione Ministeriale?
Cioè le parti in tubo-giunto e telai prefabbricati e/o correnti debbono fare parte della stessa Autorizzazione?
Qualora le Autorizzazioni fossero diverse il ponteggio non può essere realizzato neanche a fronte di un Progetto e calcolo?

Risposta

Esatto.






Domanda n° 638
Vorrei sapere se l'impresa o lavoratore autonomo che effettua le misurazioni per la resistenza di terra e rilascia la dichiarazione di aver effettuato a regola d'arte l'impianto elettrico e il collegamento di terra deve essere riportato sul PSC e POS dell'affidataria o soltanto nel POS di quest'ultima.

Risposta

Se trattasi di lavoratore autonomo deve essere riportato nel POS dell'impresa che ha commissionato la verifica (non necessariamente l'impresa affidataria) che altrimenti deve redigere un DUVRI. Se trattasi di impresa deve fare un proprio POS...






Domanda n° 637
Preg.mo Ing. Mannelli,
ho sentito dire che il ponteggio (nel caso di specie a telai prefabbricati), non necessita di ancoraggi se è costituito dal solo 1^ piano di ponteggio.
Io personalmente non sono d’accordo in quanto se trattasi di ponteggio deve comunque essere ancorato.
Così come deve essere fornito di correnti anche se il primo piano non supera i due metri, proprio perché un ponteggio ha una sua particolare configurazione e struttura e pertanto non può essere assimilato ad esempio ad un cavalletto.
Vorrei un Suo parere.


Risposta

Il problema non è tecnico ma giuridico. Se la struttura realizzata è un ponteggio essa deve corrispondere alle istruzioni indicate nel libretto di ponteggio, se invece è un cavalletto deve corrispondere a quanto indicato nell'articolo139 D. lgs. 81/08. tutto il resto sono opinioni..






Domanda n° 636
Sono RSPP in una scuola media mi si chiedono chiarimenti circa l'opportunità che nei bagni gli alunni possano chiudersi per garantire l'intimità (soprattutto in presenza di pseudo bulli), ma in alcuni casi in passato si è dovuto sfondare la porta per una ragazzina che ha avuto due o tre episodi di svenimenti. dove posso trovare un riferimento normativo che chiarisca i dubbi?


Risposta

Io non credo che gli alunni possano dover chiudersi ma che devano potersi chiudere. lo impongono la privacy, la sensibilità, la civiltà. Se una ragazzina sviene nel bagno a porta non chiusa ce ne accorgeremo quando qualcuno entra nel bagno ???? Direi che siamo nel comico . Se poi il problema è che si sfonda la porta e non ci sono i soldi per ripararla allora siamo nel tragico..






Domanda n° 635
ai fini della formazione per tutti i lavoratori, art. 37 comma 3 del D Lgs 81/08, in base agli accordi del 21/12/11, vi sono categorie che non mi è facile inserire nelle macrocat. presenti nelle tabelle di "basso, alto, medo rischio" (8, 12, 16 ore di formazione per i lavoratori). esistono dei chiarimenti in merito? per es. le guardie giurate?

Risposta

No non mi risultano chiarimenti in merito. Ma non c'è dubbio che per le guardie giurate il rischio di cui all'art. 37 sia basso mentre è alto il rischio legato all'attività professionale e pertanto hanno bisogno di una formazione particolare e continua per la quale non c'entra niente il provvedimento Stato Region.






Domanda n° 634
in un cantiere privato (rifacimento di un prospetto) mi chiedo se nella qualità di resp lavori (incaricato dal committente con delega) sono obbligato a redigere documento di valutazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro al fine di ridurre il rischio di interferenze. Ciò mi viene chiesto dal committente poichè il ponteggio affaccia su cortile privato dove ogni giorno vi è la presenza di un addetto alle pulizie.


Risposta

immagino che i lavori saranno iniziati, continuati e ultimati da una sola impresa o più lavoratori autonomi e che quindi non ci sia l'obbligo del coordinatore .
caro collega, mi sembra che il tuo committente ne sappia più di te sulle responsabilità penali nei cantieri e che ti abbia dato una dritta che a te sembra un obbligo ma che serve ad evitarti l'accusa di omicidio colposo . Infatti come responsabile dei lavori tu DEVI evitare le interferenze del cantiere che hai creato con l'ambiente. Se poi lo vuoi fare con un documento di valutazione del rischio o imponendo alla impresa e ai lavoratori autonomi di fare loro una valutazione del rischio o in altri modi è una tua scelta e una tua responsabilità.
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Domanda n° 633
Egregio ingegnere,
sono qui a chiederLe dei chiarimenti riguardo i corsi obbligatori di aggiornamento sulla sicurezza sui cantieri.
Ad oggi ho seguito un solo corso (pari a 7 ore), nel 2009; per la completezza delle 40 ore in cinque anni, mi restano 33 ore da completare, se non sbaglio entro maggio 2013, giusto?
Detto questo, Le chiedo se, per legge:
posso nel 2013 seguire un unico corso per completare il mio aggiornamento, oppure devo necessariamente seguire quattro corsi (da 9+8+8+8) ore?

Risposta

Se il corso 494 è stato seguito prima del maggio 2008 è tutto giusto. Non è proibito seguire un unico corso di aggiornamento da 33 ore ma, se non è strettamente necessario, io lo sconsiglio. Prima di tutto gli enti che organizzano un unico corso di 40 ore spesso non fanno altro che ripetere una parte del corso 494 e comunque, ammesso che inseriscano nel corso le novità già avvenute non possono inserire le novità degli anni successivi. Invece seguendo più corsi di aggiornamento (l'ideale sono 8 ore anno) si è sempre costantemente aggiornati in un settore dove le novità (e i dubbi)sono all'ordine del giorno. Gli aggiornamenti che io ho programmato per i primi cinque anni sono strutturati in modo da illustrare gli aggiornamenti avvenuti per le varie tematiche annualmente e, se c'è necessità di recuperare ore per "mettersi al passo" avendo saltato qualche aggiornamento annuale si possono seguire più moduli anche in mesi consecutivi essendo certi che non saranno mai lezioni meramente ripetitive. .
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Domanda n° 632
Gent. mo Ingegnere,
1) Vorrei sapere se la dich di conformità dell'impianto di messa a terra di cantiere va sempre trasmessa all'INAIL,o ci sono casi in cui va omessa la trasmissione.
2) Dove scaricare il mod di trasmiss della dich e quali sono gli allegati da inviare
3) Va trasmessa anche la dich. dell'impianto elettrico di cantiere, o solo quello di messa a terra?


Risposta

1) Nel momento in cui viene realizzato l'impianto di terra di cantiere la dichiarazione di conformità va certamente trasmessa all'INAIL dal datore di lavoro. Se in seguito vengono fatte modifiche all'impianto tali da potersi considerare nuovo impianto, ad esempio passaggio da alimentazione in BT ad alimentazione in MT, va nuovamente fatta denuncia all'Inail.
Se l'impianto viene trasferito va fatta comunicazione all'Inail. In tutti gli altri casi non si denuncia altro.
Credo siano escluse dall'obbligo di denuncia (e qui sa molto più di me) i contesti in cui lavorano le imprese familiari, le industrie estrattive a cielo aperto o minerarie (anche se in fase di cantiere), complessi militari, etc
Tenuto conto che sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione, ovviamente se si lavora in regime di separazione elettrica (un piccolo cantiere con piccolo gruppo elettrogeno, che alimenta pochi utensili per la maggior parte di classe II, con estensione limitata dei cavi : V*lcavi<100000Vm ) non c'è impianto di terra.

2) Il modellino è nazionale.
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Trasmissione%20dichiarazione%20conformita%20-%20giugno2012.pdf

La novità maggiore è che bisogna inserire il codice Cliente Inail.
l'importo è €. 30 per il versamento, come precisato nel modello in cui compaiono anche gli estremi per il versamento.
Il modellino lascia la possibilità di trasmettere gli allegati obbligatori o dichiarare di conservarli presso il luogo di installazione. L'unica cosa che attualmente viene richiesta dall'amministrazione è la ricevuta del bollettino di 30 euro. Inoltre poichè non è più possibile richiedere ad un utente certificati provenienti da altra amministrazione (visura camerale) non si richiede più nulla nè all'utente nè ad altra amministrazione.
Per le pratiche verificate si acquisiscono tutti gli allegati.

Percorso per giungere al modellino
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desk
1) a sinistra selezionare "Sicurezza sul lavoro"
2) a sinistra selezionare "Verifica impianti e attrezzature"
3) nella pagina selezionare "la Modulistica"



3) Io credo che dovrebbe sempre essere trasmessa la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Infatti la sicurezza elettrica di cui si "occupa" il DPR 462, riguarda la protezione delle persone contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. Si deve quindi attestare la conformità alle norme tecniche applicabili (BT CEI 64-8) oltre che dell'impianto di terra, del coordinamento delle protezioni.
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Domanda n° 631
Gent. mo Ingegnere,
le sotongo tre quesiti in merito alla formazione antincendio:
1) per cantieri temporanei all'aperto (unico liquido infiammabile il gasolio), il rischio incendio è basso?
2) per rischio basso e medio chi può tenere i corsi di formazione?
3) ogni quanto tempo è previsto l'aggiornamento?
Molte grazie per le risposte e per il servizio che offre.


Risposta

1) per cantieri temporanei all'aperto (unico liquido infiammabile il gasolio), il rischio incendio è basso?
se interamente all'aperto, si

2) per rischio basso e medio chi può tenere i corsi di formazione?
allo stato attuale docenti con esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3) ogni quanto tempo è previsto l'aggiornamento?
allo stato attuale a discrezione del datore di lavoro su proposta del RSPP
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Domanda n° 630
Salve Prof. Mannelli,
sono un Ingegnere Civile in possesso di tutti i requisiti dettati dal T.U. 81/08 per l'implementazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in cantiere.
Volevo chiederle se posso essere nominato coordinatore anche se al momento non sono abilitato alla professione.

Risposta

qual è il dubbio se ha tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08? naturalmente se si pone quesito all'ordine diranno di no .In effetti pur essendo iscritto da 30 anni all'ordine ancora non ho ben capito la differenza tecnica tra dottore in ingegneria, dottore in ingegneria abilitato e dottore in ingegneria abilitato iscritto all'ordine (comunemente chiamato ingegnere) e la funzione giuridica dell'ordine ! Buon lavoro da CS.




Domanda n° 629
Svolgo il ruolo di CSE in un cantiere edile nel quale la DPL mi sanziona facendo riferimento all'art. 92 comma 1 lettera b in quanto "non risultano indicati nel PSC le ditte degli impiantisti" nonostante che il PSC contenga tutte le notifiche aggiornate con i nomi delle suddette ditte e siano stati verificati i recuisiti tecnico professionali..

Risposta

è un chiaro caso di arroganza delle istituzioni. L'unica giustificazione parziale può essere solo il fatto che nel suo PSC ci sarà una sezione apposita per indicare gli installatori e lei l'avrà lascita in bianco (giustamente) perchè ha allegato direttamente le notifiche. Ciò che non so però è se esistono POS degli installatori vidimati dal CSE o il DUVRI delle ditte che hanno appaltato i lavori agli installatori,. se esistono tali documenti faccia ricorso gerarchico alla ex direzione regionale del lavoro (è venuto un ispettore della DPL?) facendo presente che il PSC non ha un format predefinito ed al pari del fascicolo tecnico europeo deve esere inteso come l'insieme degli elaborati raccolti dal CSE e che non dobbiamo fare la forma della sicurezza ma la sostanza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS magari le utile parole le ometta nel ricorso per "delicatezza"





Domanda n° 628
Buona sera Ingegnere, cortesemente vorrei sapere quando bisogna fare il corso di aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO, per chi ha frequentato il corso (con relativo attestato) a settembre 2009.

Risposta

deve fare l'aggiornamento entro l'11/1/ 2017. L'aggiornamento è variabile a seconda del settore ATECO. Se mi dice qual è posso dirle quante ore deve fare.





Domanda n° 627
vorrei avere un consiglio su cosa deve fare un CSE nel momento in cui nel proprio cantiere viene girato uno spot cinematografico

Risposta

Il CSE deve fare il CSE (cioè richiedere il POS e analizzare tale POS alla luce delle altre lavorazioni del cantiere)





Domanda n° 626
Egregio collega,

Sono abilitato RSPP,con corso di 136 ore svolto presso l'ISPESL coordinatore della sicurezza ed ho svolto anche corsi presso ASL e Formedil , posso formare a mia volta RSPP aziendali datori di lavoro, RLS, e addetti antincendio rischio basso e rilasciare il relativo attestato?

Risposta

allo stato attuale si e le conviene farlo subito per acquisire i titoli necessari alla formazione secondo provvedimento Stato regioni di imminente pubblicazione. Infatti in tale provvedimento si prevede che sono formatori quelli che hanno già esperienza di formazione!




Domanda n° 625
Buongiorno Ing. Mannelli, vorrei una conferma: se ho un locale di 170 mq con una porta di 120 cm apertura verso esodo ed il locale è destinato solo a prove teatrali, senza riprese televisive. Quale numero massimo di persone possono essere presenti ?

Risposta

50 se dalla valutazione del rischio incendio effettuata dal datore di lavoro non risultano specifici rischi di incendio e se il locale non è inserito in una attività soggetta a autorizzazione VVF





Domanda n° 624
1) Innanzitutto Le chiedo grazie per la presenza continuae in tema di sicurezza, , Le scrivo pechè ho da esporlre un quesito: è stato costruito un ponteggio, con rispettivo calcolo, in quanto realizzato metà a tubi innocenti e metà prefabbricato, non collegati tra loro, le chiedo sul ponteggio prebabbricato è possibile posizionare due piani di impalcato con montanti a tubi innnocenti?
2) l'impresa, ià le accennavo nella mia precedente e-mail, ha realizzato un ponteggio metà a tubi innocenti e metà prefabbricato, non collegati tra loro, viso ciò Le domando è possibile posizionare tra gli impalcati del due ponteggi una passerella in legno come passaggio? o i due ponteggi devono avere necessariamente accessi diversi?

Risposta

1) Molti ritengono che si possano realizzare ponteggi misti, cioè con elementi presi da costruttori diversi o addirittura di tipo diverso ( a elementi tubolari e prefabbricati) con l'unico vincolo di fare il calcolo. Anche se vedi qualche video divulgativo on line di un CPT , si dice questo (anche se più propriamente parla di progetto e non di calcolo) . Io non sono d'accordo e non ho trovato nessuna circolare del Ministero del Lavoro che consenta ciò e nessun articolo del titolo IIV capo II del D. Lgs. 81/08. Il ponteggio metallico deve essere realizzato con elementi dello stesso costruttore. Ovviamente se metto due ponteggi non collegati tra loro sulla stessa facciata dell'edificio è possibile in quanto realizzo non un ponteggio ma due ponteggi omogenei e li calcolo se lo schema realizzato non è previsto nel libretto di ponteggio. Ma non posso sovrapporre ponteggi Solo per la partenza in caso di necessità si può realizzare un reticolato metallico tubolare da far calcolare.
2) Come dicevo, le idee nel settore dei ponteggi sono molte e ben confuse. La realizzazione di una passerella, anche se "a norma" come spessore e larghezza, farebbe dei due ponteggi, uno in tubi innocenti l'altro in elementi prefabbricati, un unico ponteggio senza libretto di autorizzazione ministeriale. Probabilmente però alcuni ispettori del lavoro non farebbero alcuna osservazione tanto è diffusa questa abitudine da sembrare legittima. In caso però di incidenti aventi come concausa tale allestimento occorrerebbe risponderne al procuratore e in quel caso si potrebbe trovare come consulente del procuratore un ispettore del lavoro che si legge le circolari del Ministero.




Domanda n° 623
1) Per dei lavori di rifacimento della copertura di un fabbricato, è necessario nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione anche se lavora una sola impresa?
quindi non è necessario redigere il PSC pur essendoci i rischi comnpresi nell'allegato XI? sempre nel caso che lavori una sola impresa.

2) il decreto lgsl 81 riguardo alla nomina del coordinatore per la sicurezza non è in contrasto con l'art.3 della direttiva 92/57 Cee che prevede la nomina del coordinatore per le attività previste dall'allegatoII? ho letto su un sito che la corte di giustizia europera si è espressa al riguardo in una sentenza del 07/10/2010 procedimento C-224/09. la mia domanda è :quale normativa va presa in considerazione alla luce di questa sentenza? quella italiana col decreto 81 o quella europea? la normativa italiana dovrebbe adeguarsi a quella europea? resta valida fino a eventuali modifiche?
3) leggo su questo sito come si è espressa la corte di giustizia europea
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-10/cp100101it.pdf
quindi anche se la corte digiustizia europea si è espressa in questo modo,ora il giudice italiano dovrà seguire la normativa italiana o europea?e sapete se a tal riguardo il giudice italiano ha emesso una sentenza e se la normativa italiana si è adeguata a questa sentenza?

Risposta

1) no. Esatto
2) Deve leggere l'art 3 comma 2 della direttiva. La procedura di infrazione riguarda la possibilità di non nominare in CSP per lavori privati fio a 100000 € anche se ci sono più imprese. Penalmente occorre comuqnue seguire la normativa italiana.
3) Ripeto: la direttiva e il D. Lgs. 81/08 titolo IV capo I si applicano quando ci sono almeno due imprese. In caso di difformità tra normativa il cittadino si deve attenere alla legge italiana tranne che non voglia invocare la normativa europea. Sarà comunque giudicato secondo la legge italiana tranne che non gli sia stato concesso di applicare la norma europea. Saluti.






Domanda n° 622
Sono amministratore Unico di una srl. Ho tutte le abilitazioni per svolgere l'incarico di RSPP esterno per ditte terze. Posso?

Risposta

Se ha le abilitazioni può svolgere la funzione di RSPP anche essendo amministratore. unico di una Srl.





Domanda n° 621
Salve, a seguito dell'uscita dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, vorrei sapere se anche gli ASPP, che possono dimostrare una esperienza nello svolgimento di tale incarico per almeno 3 anni, possono svolgere l'attività di docenza?


Risposta

Per il momento no se non si ha anche esperienza almeno triennale di insegnamento о professionale in materia di salute e Sicurezza sul lavoro. Nell'immediato futuro, quando entreranno in vigore i nuovi criteri, si se in possesso di
1. Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione‐formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa

2. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

3. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia.




Domanda n° 620
Società che opera nel settore dell'istruzione privata con un RLS eletto il 28/02/2008 e formato ai sensi dell'art. 47 del D.L.gs. 81/08 nell'aprile 2009. La società è stata acquisita da altra società operante nello stesso settore. Il precedente RLS, se confermato nella carica deve frequentare nuovamente un corso da RLS o no ?
N.B. L'attestato del precedente corso è in nostro possesso.
Che fare ?

Risposta

L'attestato è valido. Se la società ha più di 15 dipendenti occorre aggiornamento.




Domanda n° 619
Per una s.n.c. costituita da due soci amministratori entrambi rappresentanti dell'impresa, che svolgono lavori edili senza avvalersi di lavoratori dipendenti, come vanno considerati i "soci lavoratori"?
La nomina del medico competente e le visite mediche periodiche sono obligatorie?


Risposta

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso (art 2 D. Lgs. 81/08). Pertanto un socio è datore di lavoro, l'altro socio è un lavoratore che, se soggetto a rischi specifici quali la movimentazione manuale dei carichi, deve essere sotosto a sorveglianza sanitaria





Domanda n° 618
Salve ingegnere. Ho letto al questito n. 410 che se due lavoratori autonomi si coordinano nei lavori devono redigere il POS. Le porgo un altro caso. Un fratello, piastrellista, ha 1 dipendente. Deve redigere il POS. Il secondo fratello, anch'egli piastrellista, è lavoratore autonomo, non ha l'obbligo del POS. In cantiere sicuramente si coordineranno nei lavori. Posso redigere un unico POS con entrambe le imprese?

Risposta

Se il secondo fratello lavora per conto del primo fratello, pur essendo lavoratore autonomo diventa nel cantiere un lavoratore del primo fratello. Può quindi essere incluso nel POS del primo fratello.





Domanda n° 617
Sono direttore dei lavori e CSE, per un edificio per civile abitazione.
Per problemi economici il committente intende chiudere il cantiere per un tempo indeterminato.
Affinche le resposabilità sulla sicurezza sia di competenza del committente che tipo di comunicazione devo fare e a quali enti.


Risposta

Il fermo dei lavori per un tempo indeterminato è una delle criticità non risolte nel TU. Da un punto di vista logico il CSE potrebbe assolvere il proprio compito dettando opportune condizioni di mantenimento in sicurezza al committente. Però in caso di incidente causato a persone che riescano a introdursi nel cantiere il magistrato potrebbe valutare una culpa in vigilando non solo in capo al committente ma anche del CSE. Pertanto io consiglio di far mettere in sicurezza il cantiere nei modi ritenuti più idonei e di inviare , dopo accertamento della messa in sicurezza, una nota di dimissione dall'incarico di CSE al committente, dichiarandosi disponibile a riassumere l'incarico alla ripresa dei lavori invitando nel contempo il committente a vigilare sul mantenimento nel tempo delle condizioni di inaccessibilità del cantiere. é inutile comunicare a destra e manca tale decisione , basta avere atto certo delle avvenute dimissioni dall'incarico.




Domanda n° 616
Buongiorno. sono un artigiano edile (piastrellista) senza dipendenti, sono obbligato a presentare il DURC e il POS quando sono sui cantieri?


Risposta

Il DURC si ma lo deve consegnare al committente se lo chiede non sul cantiere, il POS no.



Domanda n° 615
Gentile Dr. Mannelli, le volevo porgere il seguente quesito:
Il nostro Ente dispone di un auto aziendale utilizzata dai dipendenti e dai due co.co.co. per spostamenti di servizio.
Sovente i dipendenti si rifiutano di utilizzare l'auto di servizio in quanto dicono di trovarsi meglio con la propria (anche se non è previsto rimborso).
Le mia domande sono:
1) quando un dipendente esce con auto di servizio è consigliabile sempre un ordine di servizio scritto?
2) nel caso in cui si rifiuti di utilizzare auto di servizio dobbiamo farci firmare una qualche liberatoria o per esempio nell'ordine di servizio scrivere che il dipendente si rifiuta di utilizzare auto di servizio e prende la propria auto oppure semplicemente scrivere che tipo di auto utilizza?
3) Il Presidente del CDA dell'Ente (il legale rappresentante) usa sempre la propria auto per le missioni. in questo caso non essendoci un ordine di servizio in quanto non è un dipendente deve essere autorizzato o meno (non so dal dirigente per esempio)? .
(Fra l'altro abbiamo stipulato una polizza KASKO per le missioni di dipendenti e amministratori con la propra auto).
4) Noi abbiamo due co.co.co. che spesso vanno a prestare la loro opera in altri Amministrazioni etc.
A loro previa autorizzazione viene concesso di utilizzare l'auto di servizio se disponibile (abbiamo esteso la copertura assicurativa anche al conducente e verificato che copre chiunque si metta alla guida purché autorizzato dall'intestatario del contratto).
In caso di assenza dell'auto di servizio il co.co.co. usa la propria auto senza però alcuna autorizzazione in quanto svolge autonomamente e con i propri mezzi la sua attività. Al rientro della "missione" gli vengono rimborsati i Km effettuati.
E' corretto il nostro comportamento?
5) In caso di presenza di auto di servizio è obbligatorio prendere auto di servizio specialmente per i co.co.co.. Questo è un dato di fatto !In assenza di auto di servizio perchè già utilizzata per una missione se il co.co.co. deve svolgere il proprio compito presso una scuola perchè fa presentazioni delle nostre attività in qualche modo dovrà arrivarci.Per cui mi chiedo:
- Qual è il comportamento corretto che l'Ente deve adottare per i co.co.co. che non possono usare auto di servizio in caso di mancanza della stessa e che devono eseguire la propria attività per conto dell' Ente recandosi con la propria auto in altro ambiente di lavoro?
E poi scusi l'ignoranza ma: se le disposizioni del D.Lgs. 81 si applicano ai co.co.co. solo ove la prestazione lavorativa si svolga nel luogo di lavoro del committente, quando esegue la propria attività al di fuori dell'ente non è assimilato a un prestatore di servizio che agisce per proprio conto?



Risposta

1) quando un dipendente esce con auto di servizio è consigliabile sempre un ordine di servizio scritto?
direi che è obbligatorio

2) nel caso in cui si rifiuti di utilizzare auto di servizio dobbiamo farci firmare una qualche liberatoria o per esempio nell'ordine di servizio scrivere che il dipendente si rifiuta di utilizzare auto di servizio e prende la propria auto oppure semplicemente scrivere che tipo di auto utilizza?
l'auto propria può essere autorizzata senza diritto al rimborso qualora ne ricorrano le condizioni e sia nell'interesse dell'amministrazione. In questo caso essendo disponibile l'auto di servizio non ne ricorrono le condizioni. I dipendenti non si possono rifiutare di utilizzare l'auto senza indicare i motivi giuridici ( dire non mi è comoda non è un motivo giuridico)

3) Il Presidente del CDA dell'Ente (il legale rappresentante) usa sempre la propria auto per le missioni. in questo caso non essendoci un ordine di servizio in quanto non è un dipendente deve essere autorizzato o meno (non so dal dirigente per esempio)? .

Un Presidente non può essere autorizzato se non da se stesso o dal consiglio di amministrazione . Credo che sia comunque consigliabile, ai fini assicurativi, che un dirigente deliberi con atto scritto quale è l'auto o quali sono le auto di cui il Presidente può disporre liberamente per motivi connessi alla carica.

4) L'utilizzo ricorrente dell'auto propria in presenza di auto di servizio è già critico per i subordinati figuriamoci per i cococo. Il rimborso sistematico e ricorrente dei chilometri è una ammissione di corresponsabilità nell'utilizzo dell'auto propria anche se manca una esplicita autorizzazione all'uso della stessa (penso anzi che questa sia una aggravante di responsabilità perchè potrebbe dimostrare una organizzazione del lavoro superficiale). In caso di infortunio del cococo in itinere chi lo paga? Al cococo è stato imposto di fare a proprie spese una assicurazione infortuni similare a quella esistente sull'auto di servizio?. Ha firmato una dichiarazione di esnonero dell'amministrazione da danni fatti a terzi e al proprio veicolo? esiste una vera necessità per non utilizzare l'auto di servizio? Nel progetto era previsto il servizio presso altre amministrazioni? Purtroppo fino a quando non succede qualcosa tutto va bene. Speriamo non succeda niente....

5) L'uso della propria auto ormai è una eccezione in quanto troppo gravosa di responsabilità per l'amministrazione. In quanto al comportamento da tenere con i cococo non è un problema da leggere alla luce del D. Lgs. 81/08 in quanto un incidente di auto non dipende dal datore di lavoro ma alla luce del contratto fatto con i cococo. Quello che segnalavo era la responsabilità del dirigente che autorizza anche se implicitamente l'uso dell'auto al di fuori di una norma contrattuale. Il cenno ai cococo che mi fa (estratto da TU) deve quindi essere letto in funzione delle norme di sicurezza da applicare (che nei casi di cococo non si applicano fuori del locale del committente) ma non elimina tutto il codice civile. Cioè se per motivi ricorrenti di lavoro un cococo si deve spostare autorizzato con la propria macchina deve essere coperta da assicurazione infortuni e deve essre previto nel contratto. E poichè non si applica l'INAIL occorre imporre al COCOCO contrattualmente una assicurazione o pagargliela direttamente. Comunque è un problema non di tecnico della sicurezza ma di consulente del lavoro.




Domanda n° 614
Azienda con più di 200 dipendenti. Datore di lavoro con abilitazioni come RSPP (accordo del 2006) con moduli A, B del proprio settore ATECO, e modulo C.
Anche se datore di lavoro con + di 200 dipendenti può in questo caso svolgere direttamente i compiti di RSPP ?

Risposta

Anche se illogico si applica l'allegato 2, a meno di diverse interpretazioni della commissione interpello (art.12). pertanto sopra i 200 dipendenti il datore di lavoro non può fare l'RSPP a prescindere dai corsi di formazione seguiti.






Domanda n° 613
Ristrutturazione di un appartamento per aumentare l'efficienza energetica con sostituzione dell'impianto igienico-sanitario e adeguamento di quello elettrico.
< 200 uomini giorni.
Unica impresa che per gli impianti utilizzerà artigiani esterni al suo organigramma, non scelti dalla committenza e per sua convenienza.
Deve essere nominato il CSE che deve redigere il PSC?
Il committente che deve anche sostenerne i costi?


Risposta

Non essendo prevista la presenza anche non contemporanea di due imprese (sono previsti una impresa e più artigiani) non c'è obbligo di nomina del coordinatore.





Domanda n° 612
Gent.mo ing. Mannelli,
scrivo in merito all'aggiornamento della formazione per RSPP non datori di lavoro. Ho in mio possesso gli attestati di frequenza dei moduli A, B, C per un totale di 112 ore. In particolare, il modulo B è stato frequentato a Maggio 2007. Il quinquennio di aggiornamento sarebbe stato da concludersi entro Maggio 2012 o va svolto a partire da Maggio 2012?


Risposta

L'aggiornamento decorre dall'attestato B. Quindi entro maggio 2012: .



Domanda n° 611
Salve ing. lavoro in agricoltura a tempo determiato per 80 giorni in un vigneto e uliveto; quali sono i mie adempimenti e corsi che devo fare per essere in regola nell, azienda agricola? grazie di cuore.


Risposta

Se già non ha fatto la formazione deve fare 12 ore di formazione. Se già ha fatto qualche ora di formazione tale formazione dovrà essere integrata entro 12 gennaio 2013. Se guida il trattore dovrà fare un corso abilitante di 8 (+5 ore se guida anche il trattore a cingoli) entro marzo 2015. Probabilmente è anche soggetto a sorveglianza sanitaria per movimentazione manuale di carichi e rischio chimico. Però questi sono adempimenti a carico del suo datore di lavoro. Le sanzioni, in caso di controlli, cioè colpiranno il suo datore di lavoro non lei. .



Domanda n° 610
Buonasera
a seguito del rilascio di attestato di formazione ai sensi art. 37 comma 2 ('Accordo dicembre 2012) è stato contestato dal CSE perche mancante della dicutura informazione
A me sembra una forzatura perchè l'Accordo parla della formazione dei lavoratori e non di informazione
Lei cosa ne pensa? Bisogna menzionare anche l'art. 36?

Risposta

L'art. 37 regolamenta la formazione. L'informazione invece è regolamentata dall'art. 36 Quindi è giusto che l'attestato di formazione non menzioni l'informazione e non può essere contestato per evitare eventuali querele da parte dell'ente formatore.L'informazione non deve essere necessariamente attestata ma deve sempre essere evidenziata anche mediante la firma di ricevuta di un opuscolo aziendale.



Domanda n° 609
Buonasera Ingegnere il quesito è il seguente: due aziende metalmeccaniche che svolgono la stessa tipologia di lavoro, hanno locato un locale con due zone lavoro separate ma con servizi spogliatoi e uffici in comune. può esistere una situazione del genere e se si che adempimenti comuni devono fare? si allega anche layout di massima

si precisa che hanno max 4 dipendenti


Risposta

La situazione produttiva scelta dalle due aziende non è proibita da alcuna legge. Occorre solo valutare il rischio e procedere ad un coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione e protezione dei lavoratori. Occorre cioè procedere come previsto nell'art. 26 per attività interferenti. Si potrebbero mettere in comune anche i servizi di emergenza.




Domanda n° 608
Sono RSPP presso una struttura della PA . L'incarico prevede la corresponsione di un indennità giornaliera. Per l'Amministrazione l'indennità è corrisposta solo nei giorni di presenza, (sono in part time verticale, tre giorni setimanali). Anche nei giorni in cui non sono in servizio, vengono richiesti degli interventi in tema di sicurezza. La funzione del RSPP e quindi la relativa indennità, possaono riconoscersi in maniera alternata?

Risposta

La funzione di RSPP non può essere assolutamente " a chiamata" o "alternata". Però per decidere se trattasi veramente di abnormità giuridica occorre esaminare l'affidamento avuto. Cioè potrebbe essere che l'incarico è continuo e solo la retribuzione contrattuale "alternata".





Domanda n° 607
Salve Ingegnere, Le devo una domanda in merito alle imprese familiari.
Se in un cantiere edile l'impresa affidataria dei lavori fa un contratto di sub-appalto con un impresa familiare, diventa obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione?
Inoltre l'impresa appaltatrice si deve far consegnare il POS dall'impresa sub-appaltatrice?


Risposta

Si
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:




Domanda n° 606
Buona sera Ingegnere.
In una scuola di primo grado (elementare) mi è stato chiesto da un idraulico di fare il progetto per la messa a norma di un gruppo antincendio esistente, il quale é attualmente conforme alla UNI 9490 e ora deve essere adeguato alla UNI EN 12845-2009.

Domanda: Le risulta che i gruppi antincendio esistenti debbano essere adeguati alla nuova normativa del 2009?

Risposta

l'impianto realizzato secondo le norme UNI 9490 nel periodo di vigenza di tale norma è a norma. L'adeguamento dell'impianto alla UNI EN 12845 può essere necessario se deve essere sotosto a valutazione dei VVF adesso. Ma l'adeguamento anche se con modifche è parziale in quanto la EN 12845 dovrebbe essere applicata in fase di progettazione e adesso può essere fittizio.





Domanda n° 605
Gentile ing. Mannelli non riescendo ad inviarle in altro modo il presente quesito, utilizzo questo indirizzo.
Dunque le chiedo: al completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato, quindi alla chiusura del cantiere, è opportuno inviare la comunicazione di fine lavori agli stessi indirizzi a cui è stata
inoltrata la notifica preliminare?
E' altresì maggiormente importante quando in un cantiere sono stati ultimati i lavori strutturali ma non è stato completato il fabbricato?
In entrambi i casi sono coordinatore della sicurezza ed è scaduto il permesso di costruire.
Riformulo la domanda. Per un cantiere è scaduto il permesso di costruire, nell'arco di validità del permesso è stata realizzata la sola struttura in c.a. Per ultimare i lavori bisogna richiedere un
nuovo permesso di costruire. Essendo scaduto il permesso ma non essendo comunque completo il fabbricato, il CSE (nella fattispecie la sottoscritta) è ancora responsabile di quanto accade nel cantiere
sotto il profilo della sicurezza? Il ruolo di CSE si estingue con la scadenza del permesso di Costruire? Oppure se qualcuno si fa male - anche dopo la scadenza del PdC - resta comunque la responsabilità in
capo al CSE? Supponiamo che il proprietario decida di ultimare tra 10 anni i lavori il CSE che fa? Vive pregando che non accada nulla oppure, dal momento che è stata formalmente inviata la comunicazione
di fine lavori parziale al Comune è già svincolato dal suo ruolo di responsabile? E' opportuno e necessario fare una comunicazione che svincoli il CSE in questo arco di tempo?


Risposta

La comunicazione di fine lavoro non è necessaria, ma se la si fa occorre stare attenti a non andare in contrasto con le date comunicate con la notifica. Potrebbe essere opportuno una comunicazione di fine lavoro se nella notifica la data di ultimazione era molto diversa (molto successiva) in modo da limitare la possibilità di un intervento dell'organo di vigilanza "a vuoto".
. Fino a che l'opera non è conclusa il cantiere esiste ancora ed il committente è sempre responsabile e con esso il CSE. per quanto riguarda la scadenza del permesso di costruire questo è un problema del direttore dei lavori. Ripeto: il cantiere termina quando l'opera progettata e per la quale è stato nominato il CSE è stata ultimata. Se non vuole stare quindi 10 anni a pregare deve dare al committente le dimissioni dall'incarico dichiarandosi disponibile a riassumere l'incarico quando il committente riprenderà la costruzione. naturalmente, prima di dare le dimissioni deve provvedere a far mettere il cantiere in sicurezza o a dettare dettagliate istruzioni al committente su come deve mettere il cantiere in sicurezza.






Domanda n° 604
Nel caso venga redatto il calcolo di un ponteggio, in cui vengono utilizzati sia elementi prefabbricati che tubi e giunti, a sguito della realizzazione il progettista è obbligato a redigere una dichiarazione di conformità al progetto?

Risposta

Non è possibile realizzare un ponteggio in cui vengono utilizzati sia elementi prefabbricati che tubi e giunti






Domanda n° 603
Salve,
nel decreto 81/2008 art. 3 comma 13 per lavoratori stagionali intende solo quelli del settoe agricolo? perchè potrebbe essere interpretata no??!!! Lei che dice?

Risposta

il comma è chiaro. Si applica a imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo.




Domanda n° 602
Salve,
in caso di amministratore unico e socio non lavoratore si è ugualmente sotosti all'81/2008 perchè nella normativa non specifica il socio non lavoratore!

Risposta

Esatto, non comprendo però chi lavora in questa società!



Domanda n° 601
salve sig.Mannelli,
sono nuovamente a richiedere informazioni relativa al dgls.81/2008.purtroppo dovrei fare dei DVR a ristoranti e bagnini che come ben sa hanno un lavoro stagionale e siccome hanno più di 5 dipendenti si
rifiutano di fargli fare i corsi anti incendio e pronto soccorso (perchè stagionali e variabili).
più di 5 dipendenti lo può fare Il socio lavoratore o il dipendente,confema?
c'è qualcosa che si può fare?oppure nel dgls 81/2008 c'è scritto qualcosa che mi è sfuggito che può evitare di fargli fare i corsi?

Risposta

purtroppo le squadre di soccorso occorrono sempre quale che sia il numero dei lavoratori . Il socio lavoratore che non sia datore di lavoro può senz'altro fare da primo soccorso e antincendio quale che sia il numero dei lavoratori.
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