Quesiti 201-300 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti 201-300

D. Lgs. 81/08

Domanda n° 300
Egregio ing. Mannelli,
in un formulario di curriculum (europeo) per l'iscrizione ad elenchi di professionisti ci viene richiesto di specificare i corsi e gli aggiornamenti seguiti, la qualifica conseguita ed infine: " Livello nella classificazione nazionale (se pertinente). Il quesito è: e' pertinente? e se si qual è questo livello?

Risposta

Il livello nella classificazione nazionale deve essere indicato solo quando ha senso. Ad esempio è un livello la laurea che può essere magistrale, specialisticia ecc.che si consegue dopo il corso di laura è un livello il diploma di maturità che si consegue dopo aver frequentato il liceo, è un livello l'abilitazione alla libera professione ecc.. è un livello l'abilitazione al ruolo di RSPP conseguita a seguito di corso C.




Domanda n° 299
Salve ing. Mannelli. Le volevo porre il seguente quesito. Secondo un consulente del lavoro anche una DITTA INDIVIDUALE e SENZA DIPENDENTI è tenuta a seguire il corso della ex 626 e la formazione sul primo soccorso. Si tratta di una informazione vera o errata?

Risposta

Errata




Domanda n° 298
Egregio Dott. Mannelli,
Le sottopongo questo quesito.
Premesse: impresa con cantieri diversi ma identica tipologia di lavoro, identica valutazione dei rischi, identico protocollo sanitario (firmato da MC Coordinatore) applicato, diversi Medici Competenti nominati.
Quesito: può un Medico Competente nominato per un cantiere (per soddisfare esigenze logistiche dell'impresa), visitare ed emettere certificato di idoneità per dipendenti dell'impresa in forza a cantieri diversi (che hanno un loro Medico Competente locale nominato)? I diversi cantieri appartengono alla stessa impresa, svolgono le stesse identiche attività, tanto che la valutazione dei rischi e il protocollo sanitario applicato (redatto dal Medico Competente Coordinatore nominato) sono gli stessi e valgono per tutti i cantieri.

Risposta

Cosa significa medico competente? Egli è un medico specialista in medicina del lavoro al quale il datore di lavoro, assumendosi la responsabilità di scelta, dà la competenza della sorveglianza sanitaria sui propri lavoratori. Pertanto un medico competente può emettere certificati solo per i lavoratori su cui ha competenza per specifico incarico scritto. Ciò non riguarda i medici del lavoro della ASL cui i lavoratori possono adire se non sono d'accordo con il giudizio emesso dal medico competente. essendo il D. Lgs. 81/08 un insieme di direttve sociali, l'obbligo della nomina di un medico competente deve essere intesa come requisito minimo potendo cioè il datore di lavoro nominare più medici competenti, assumendosi la responsabilità del coordinamento e della vigilanza sulla sorveglianza sanitaria effettuata dai diversi medici. Trattandosi dello stesso datore di lavoro ciascun medico competente dei diversi cantieri può esprimere giudizi di idoneità per tutti i lavoratori dell'impresa quale che sia il cantiere. Solo il datore di lavoro che lo ha nominato può richiamarlo eventualmente a non travalicare "il proprio cantiere" (anche eventualmente per semplici motivi economici)





Domanda n° 297
Egregio Dott. Mannelli,
Le sotongo questo quesito.
Premesse: impresa con cantieri diversi ma identica tipologia di lavoro, identica valutazione dei rischi, identico protocollo sanitario (firmato da MC Coordinatore) applicato, diversi Medici Competenti nominati.
Quesito: può un Medico Competente nominato per un cantiere (per soddisfare esigenze logistiche dell'impresa), visitare ed emettere certificato di idoneità per dipendenti dell'impresa in forza a cantieri diversi (che hanno un loro Medico Competente locale nominato)? I diversi cantieri appartengono alla stessa impresa, svolgono le stesse identiche attività, tanto che la valutazione dei rischi e il protocollo sanitario applicato (redatto dal Medico Competente Coordinatore nominato) sono gli stessi e valgono per tutti i cantieri.

Risposta

Cosa significa medico competente? Egli è un medico specialista in medicina del lavoro al quale il datore di lavoro, assumendosi la responsabilità di scelta, dà la competenza della sorveglianza sanitaria sui propri lavoratori. Pertanto un medico competente può emettere certificati solo per i lavoratori su cui ha competenza per specifico incarico scritto. Ciò non riguarda i medici del lavoro della ASL cui i lavoratori possono adire se non sono d'accordo con il giudizio emesso dal medico competente. essendo il D. Lgs. 81/08 un insieme di direttve sociali, l'obbligo della nomina di un medico competente deve essere intesa come requisito minimo potendo cioè il datore di lavoro nominare più medici competenti, assumendosi la responsabilità del coordinamento e della vigilanza sulla sorveglianza sanitaria effettuata dai diversi medici. Trattandosi dello stesso datore di lavoro ciascun medico competente dei diversi cantieri può esprimere giudizi di idoneità per tutti i lavoratori dell'impresa quale che sia il cantiere. Solo il datore di lavoro che lo ha nominato può richiamarlo eventualmente a non travalicare "il proprio cantiere" (anche eventualmente per semplici motivi economici)






Domanda n° 296
Io ho appena conseguito e superato l'esame di Secondo grado, quindi ho il patentino di II grado, e in questo momento mi è stato proposto di fare il tirocinio semestrale per poter conseguire l'esame di I grado.
La mia domanda è: posso fare il tirocinio adesso e ovviamente mandare la domanda dopo un anno dal conseguimento del patentino di II?

Risposta

La domanda per l'esame da conduttore prevede un tirocinio variabile secondo il grado richiesto. Per poter essere ammessi il tirocinio deve essere stato ultimato non più tardi di un anno dalla data indicata nel bando di esame.( di solito è scritto nel bando: Tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.) Quindi nulla osta ad incominciare adesso un semestre di tirocinio e fare la domanda tra dodici mesi in quanto saremo ancora lontani dall'anno di scadenza del tirocinio. Invece la data in cui si è superato l'esame di secondo grado non costituisce alcun vincolo.






Domanda n° 295
Egr. Ing.
una SRL composta da 4 soci lavoratori ha assunto 16 unità, tra subordinati ed apprendisti, impiegati su diversi turni. Uno dei soci, non l'amministratore, ha svolto i corsi per RSPP; le chiedo:
1) può il socio RSPP essere anche RLS?
2) il DL può affidare i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi al socio RSPP o deve costituire una squadra apposita?esiste un numero minimo di addetti?

Risposta

1) no, c'è incompatibilità tra RLS e RSPP (art 50 comma 7)

2)si, facendo seguire gli appositi corsi al RSPP. Non esiste il numero minimo di addetti anzi il testo unico consente in alcuni casi che lo faccia il solo datorev di lavoro ma per soddisfare alcuni ispettori ASL invece occorre assicurare, nei limiti del prevedibile, la presenza del servizio tenendo conto delle ferie, dei turni, ecc.








Domanda n° 294
Una cooperativa che gestisce un centro per per persone diversamente abili con un'area riservata all'ippoterapia ed una casa famiglia deve nominare il medico competente? preciso che non effettuano terapie mediche invasive.

Risposta

Solo l'eventuale valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (gli ospiti sono autosufficienti o devono essere sollevati?) potrebbe far ritenere necessario il medico competente






Domanda n° 293
Gent. mo Ing. Mannelli,
nel caso in cui il committente coincide con l'impresa affidataria o una delle imprese esecutrici, il primo deve richiedere (a sè stesso) quanto previsto alle lettere a) e b) del c. 9 dell'art. 90 del D. Lgs. 81/08 (verifica idoneità, richiesta dichiarazione, CCIAA, DURC, ecc.).?

Risposta

No. ma è una bella domanda. In sintesi: ognuno di noi deve chiedere a se stesso se è onesto? no, ciascuno di noi deve essere onesto. purtroppo in Italia conta più l'apparire che l'essere. Pertanto ogni dubbio è lecito. Però il committente deve comunque ottemperare al comma c dell'art. 90.






Domanda n° 292
Sono un datore di lavoro (legale rapp.te di srl) che svolge direttamente il ruolo di RSPP. Ho svolto il corso per RSPP di 16h ai sensi del D.M. 16/01/97 nel 2008 e nomina dal 02/01/2010. Vorrei frequentare ora, per futuri sviluppi professionali, il corso RSPP per non datori di lavoro (moduli ABC) vorrei sapere se sono esonerato dalla frequenza del modulo A come sembra di comprendere dalla lettura della normativa.

Risposta


Non so dove ha letto dell'esonero del modulo A. l'esonero è stato concesso nella fase transitoria a coloro che già facevano l'RSPP nel 2003. Se è laureato in ingegneria o architettura o è diplomato come tecnico della prevenzione è esonerato sia dal modulo A che dai moduli B. Altrimenti nessun esonero è possibile.





Domanda n° 291
Egregio Ingegnere,
un cliente ha acquistato un camion con autogru sprovvisto di omologazione, cosa dovrebbe fare? In un caso l’autogru è marcata CE si ma in altro caso no.

Risposta


Se c'è la dichiarazione di conformità CE fare denuncia ll'INAIL secondo la modulistica reperibile su www.ispesl.it. Se non c'è la dichiarazione di conformità CE l'apparecchio è provvisto di libretto ISPESL o l'apparecchio ha la documentazione per richiedere il collaudo ispesl ( calcoli o fiche) o si tratta di acquisto incauto






Domanda n° 290
Gentile Ing. Mannelli,

La scrivo per avere un Suo parere.
Da qualche giorno il nostro addetto S.P.P. che si occupavadi Rischio Biologico è andato in pensione.
Abbiamo l’urgenza di sostituirlo, vorremmo farlo conun medico (vista la grande rilevanza che tale rischio ha nella nostra Azienda)ma tra i medici disponibili nessuno ha frequentato i corsi A e B7.
Ci chiedevamo allora se, a parte i jolly ingegneri, l’incaricodi A.S.P.P. per il Rischio Biologico potesse essere conferito, senza necessitàdi frequenza dei moduli A e B7, a colui che già da anni svolge la funzione di MedicoCompetente e che in quanto tale di fatto partecipa da anni alla valutazione del Rischio.

Risposta


No






Domanda n° 289
Egregio Ing.
Le pongo il seguente quesito:
in un ospedale l'impresa esecutrice non ha provveduto alla denuncia dell'impianto, e procede i lavori utilizzando l'energia elettrica dell'ospedale,è obbligata alla denuncia?
E nel caso può fare una denuncia senza allegare conformità dell' impianto dell' ospedale visto che lo stesso è già stato denunciato?

Risposta


giuridicamente se l'impianto è utilizzato con assenso del datore di lavoro committente, la denuncia fatta dal datore di lavoro committente assolve l'obbligo del datore di lavoro appaltatore. Il datore di lavoro che concede l'assenso all'utilizzo deve però verificare che il proprio impianto soddisfi, se necessario per la tipologia di lavori da effettuare , quanto disposto dall'articolo 704.471 della Norma CEI 64-8 ( tensione di contatto limite convenzionale limitata a 25 V).




Domanda n° 288
Gentilissimo ingegnere,
negli ultimi giorni confrontandomi con alcuni consulenti del lavoro ed ispettori provinciali ho notato una certa confusione rispetto gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese (per mezzo dei propri consulenti del
lavoro) inerenti il quesito in oggetto.
In primis, le aziende i cui dipendenti rinunciano ad eleggere un RLS interno per mancanza di dipendenti disponibili a ricoprire tale carica devo comunicare qualcosa? Se si, entro quali termini?
Nel caso in cui il RLS venga eletto e segua ovviamente il corso, la comunicazione entro quando deve esser fatta
Risposta


la confusione è effettivamente totale. in quanto l'INAIL emise una prima cirocale solo parzialmente ritrattata. Comunque se non ho RLS non comunico niente. Se ho RLS secondo la prima circolare INAIL dovevo comunicarlo entro marzo dell'anno successivo. Secondo la seconda circolare non si sa. Comunque non sono ancora applicabili le sanzioni per omessa comunicazione .





Domanda n° 287
Egregio Ingegnere
Le pongo i seguenti quesiti:
1- Una società snc con socio lavoratore e 4 dipendenti può eleggere il socio lavoratore RLS.
2- Un operaio impiegato in magazzino e consegna di forniture ospedaliere non indossa le scarpe antinfortunistiche perché ha un certificato dal medico curante in cui è scritto che ha il piede di atleta, cosa fare in questo caso?Il
medico del lavoro dice idoneo anche senza scarpe (che ci vogliono in base a DVR),il datore nerisponde se succede qualcosa???
3- Le apparecchiature di sollevamento sopra i 200 Kg possono già essere verificate da enti e /o soggetti diversi dall'Asl?

Risposta


1- Una società snc con socio lavoratore e 4 dipendenti può eleggere il socio lavoratore RLS?

No, la nomina spetta ai lavoratori che però sono liberi di eleggere anche il lavoratore socio

2. Un operaio impiegato in magazzino e consegna di forniture ospedaliere non indossa le scarpe antinfortunistiche perché ha un certificato dal medico curante in cui è scritto che ha il piede di atleta, cosa fare in questo caso?Il
medico del lavoro dice idoneo anche senza scarpe (che ci vogliono in base a dvr),il datore ne risponde se succede qualcosa???

Avviare il lavoratore alla medicina del lavoro della ASL per i provvedimenti del caso e cambiare medico competente. Il datore di lavoro risponde sempre.

3- Le apparecchiature di sollevamento sopra i 200 Kg possono già essere verificate da enti e /o soggetti diversi dall'Asl?

No, non è ancora uscita alcuna normativa applicativa (la normativa è poi stata emanata ma andrà in vigore a gennaio 2012)




Domanda n° 286
Gentilissimo ingegnere,
veniamo sempre più spesso contattati da aziende agricole che necessitano di adempiere agli obblighi imposti dal decreto 81. Talvolta si tratta di microaziende con uno scarso ricorso a manodopera di qualsiasi genere
(braccianti, potatori, trattoristi, etc). Per aziende che non superano un determinato limite assunzioni (misurate in giornate lavoro) ci sono delle "facilitazioni"?

Risposta

purtroppo no. Si può andare a sistema per la valutazione dei rischi e quindi non ripeterla per nuove assunzioni temporanee. Il problema non facilmente risolubile è invece la formazione e la sorveglianza sanitaria. Questi problemi andrebbero risolti con il libretto formativo e con la mutua sanitaria. Ma le aziende agricole dovrebbero consorziarsi o avere una associazione che si faccia carico del problema. d'altra parte se una lavorazione è a rischio il fatto che un lavoratore lavori solo un giorno aumenta il rischio in quanto il lavoratore non viene formato nè ha esperienza. Se un fitofarmaco è tossico il lavoratore può ammalarsi anche per un solo giorno di lavoro, anche se ovviamente la probabilità dovrebbe essere bassa considerato il limitato tempo di esposizione. Comprendo i problemi delle aziende agricole ma occorre anche comprendere che la salute del lavoratore è un bene inalienabile





Domanda n° 285

Buona sera, volevo avere chiarimenti in merito alla nomina del Rspp. Nel caso in cui una azienda di costruzione ha un numero di dipendenti superiore a 30, di cui la maggior parte sono assunti a tempo determinato, l'Rspp deve essere comunque esterno oppure può continuare ad essere nominato il datore di lavoro?

Risposta

Deve essere esterno se dal 31nesimo non sono lavoratori in prova




Domanda n° 284

Buongiorno,
avrei bisogno delle informazioni in riferimento alle strutture di protezione antiribaltamento.


1. Per le macchine agricole posso realizzare la struttura di protezione personalmente secondo le linee guida ispesl ed installarlo? Che certificati o materiale tecnico devo produrre?

2. Sulle macchine industriali (escavatori, pale meccaniche, ruspe,...) come mi devo comportare per la messa in sicurezza e per l’installazione di strutture s/rops non essendo presenti linee guida?

3. Con riferimento ai codici OCSE, posso progettare, effettuare prove con codici di calcolo agli elementi finiti, realizzare ed installare strutture rops non incluse nelle linee guida ispesl?



Risposta

Lasci perdere le linee guida . I Rops e i fops devono essere realizzati ogni qual volta la valutazione del rischio lo impone e devono essere marcati CE e costruiti in conformità al DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (GU n. 41 del 19-2-2010)






Domanda n° 283
Preg.mo ing.Mannelli,
Nel caso di lavori di ristrutturazione all'interno di un albergo, (nuova divisione interna mediante demolizione/rifacimento tramezzi/ intonaci/ impianti elettrici/idrici/climatizzazione) può l'impresa collegare il proprio quadro elettrico di cantiere all'impianto dell'albergo o deve necessariamente fare richiesta di allaccio alla compagnia elettrica per uso cantiere..?. e per la messa a terra può usufruire di quella esistente nello stabile ? infine tra la documentazione da tenere in cantiere l'impresa deve sempre produrre le dichiarazioni di conformità dei suddetti impianti?

Risposta

L'impresa può alimentare il proprio quadro elettrico dall'albergo se il proprietario lo consente. L'impianto di terra dell'albergo potrebbe in teoria essere utilizzato , in pratica no perchè il coordinamento del cantiere deve essere fatto a 25 Volt mentre quello dell'albergo è a 50 volt tranne che un elettricista, previo verifica , non rilasci nuova dichiarazione di conformità per uso cantiere.
Quindi conviene fare un proprio impianto di terra a 25 volt collegato elettricamente a quello dell’albergo. La dichiarazione di conformità deve esser disponibile, quindi non necessariamente presente sul cantiere se non ci sono le condizioni necessarie per una corretta custodia.




Domanda n° 282
Gentile ing. Mannelli,
una società americana con sede europea in Olanda (in Italia non ha uffici), deve noleggiare saldatrici ad una ditta italiana. Ai fini della verifica dell'idoneità di cui all'All. XVII del D. Lgs. 81/08, quali documenti deve fornire? Come ottemperare per quanto riguarda DURC, CCIAA ed iscrizioni agli enti assicurativi e previdenziali?


Risposta

l'allegato XVII fa riferimento all'art. 90 che dispone per le imprese esecutrici e per i lavoratori autinomi:
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
Nel caso di noleggio saldatrici più correttamente occore fare riferimento a
all'art.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
che trova applicazione solo parziale ( acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato);
stante il comma 3 bis
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
e occorre fare riferimento all'

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Quindi la società olandese ( ma non cambierebbe nulla se fosse malese) deve fornire la documentazione di cui al titolo III art. 70
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V



Domanda n° 281
In un cantiere vi è la presenza contemporanea di due lavoratori autonomi. E' necessaria la redazione del PSC e la notifica preliminare? Cambia qualcosa se la committenza stipula il contratto con UNA SOLA della due imprese individuali e quest'ultima si avvale dell'altro lavoratore autonomo? O se la committenza stipula contemporaneamente il contratto con entrambi i lavoratori?

Risposta

esiste un cantiere con due lavoratori autonomi.
a) se il cantiere dura più di 200 giorni occorre la notifica .
b) se i due lavoratori lavorano singolarmente e senza coordinarsi non occorre PSC non occorre POS.
c) se i due lavoratori lavorano singolarmente e si coordinano non occorre PSC ma occorre POS
d) se uno solo dei lavoratori autonomi non lavora singolarmente non occorre PSC ma occorre POS
e) se entrambi i lavoratori autonomi non lavorano singolar mente occorre PSC POS notifica
il tipo di contratto non incide su niente




Domanda n° 280
Egregio Ingegnere,
nel seguire le aziende agricole mi capita spesso che alcunedi esse siano mal informate relativamente agli obblighi riguardanti la sorveglianza sanitaria. In particolare mi è capitato che un' azienda ritiene quanto segue:
" le aziende agricole di meno di 10 dipendenti assunti a tempo determinato possono essere esonerate dal fare le visite mediche dal medico competente ma è sufficiente che gli operai vengono visitati dai rispettivi medici di
famiglia?".
Le risulta che per il comparto agricolo vi siano queste deroghe o queste possibilità ?

Risposta

I lavoratori a tempo determinato sono forse lavoratori a perdere del tipo "usa e getta"?.



Domanda n° 279
Avrei bisogno delle informazioni in riferimento alle strutture di protezione antiribaltamento.
1. Per le macchine agricole posso realizzare la struttura di protezione personalmente secondo le linee guida ispesl ed installarlo? Che certificati o materiale tecnico devo produrre?
2. Sulle macchine industriali (escavatori, pale meccaniche, ruspe,...) come mi devo comportare per la messa in sicurezza e per l’installazione di strutture s/rops non essendo presenti linee guida?
3. Con riferimento ai codici OCSE, posso progettare, effettuare prove con codici di calcolo agli elementi finiti, realizzare ed installare strutture rops non incluse nelle linee guida ispesl?

Risposta

Lasci perdere le linee guida . I Rops e i Fops devono essere realizzati ogni qual volta la valutazione del rischio lo impone e devono essere marcati CE e costruiti in conformità al DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (GU n. 41 del 19-2-2010)




Domanda n° 278
Preg.mo ing.Mannelli,
volevo porLe il seguente quesito (un'altro):
Nel caso di lavori di ristrutturazione all'interno di un albergo, (nuova divisione interna mediante demolizione/rifacimento tramezzi/ intonaci/ impianti elettrici/idrici/climatizzazione) può l'impresa collegare il proprio quadro elettrico di cantiere all'impianto dell'albergo o deve necessariamente fare richiesta di allaccio alla compagnia elettrica per uso cantiere..?. e per la messa a terra può usufruire di quella esistente nello stabile ? infine tra la documentazione da tenere in cantiere l'impresa deve sempre produrre le dichiarazioni di conformità dei suddetti impianti?

Risposta

L'impresa può alimentare il proprio quadro elettrico dall'albergo se il proprietario lo consente. L'impianto di terra dell'albergo potrebbe in teoria essere utilizzato , in pratica no perchè il coordinamento del cantiere deve essere fatto a 25 Volt mentre quello dell'albergo è a 50 volt tranne che un elettricista, previo verifica , non rilasci nuova dichiarazione di conformità per uso cantiere. Quindi conviene fare un prorpio impianto di terra a 25 volt collegato
elettricamente a quello di cantiere. La dichiarazione di conformità deve esser disponibile, quindi non necessriamnete presente sul cantiere se non ci sono le condizioni necessraie per una corretta custodia.



Domanda n° 277
prof Mannelli
stress lavoro correlato:
1) alcune aziende hanno l'autocertificazione e io sto redigendo il documento per lo stress; è giusto o sbagliato visto che molti dicono che si puo fare l'autocertificazione anche per lo stress ?
2) per attività fino a 10 dipendenti la valutazione va fatta per ogni lavoratore o può essere generica ?
3) la valutazione va fatta con tutti i lavoratori o con il datore di lavoro e RLS e medico ove nominato ?

Risposta

Per lo stress non si può fare l'autocertificazione
la valutazione va fatta secondo la circolare Del Ministero Del Lavoro con i dati oggettivi e con il coinvolgimento del rls e del mc se esistenti. In questa fase i lavoratori possono o non possono essere coinvolti singolarmente o a grupii rappresentativi a seconda delle scelte fatte dal datore di lavoro Unica eccezione è sotto i cinque lavoratori dove l'analisi oggettiva può essere sostituita da una forma assembleare.
Solo nella seconda fase, se necessaria, devono essere sicuramente somministrati i questionari ai lavoratori.
Il termine "valutazione generica" è improprio e da non utilizzare perchè potrebbe essere interpretata con senso negativo.




Domanda n° 276
io mi occupo normalmente di cantieri edili, adesso ho da porle un quesito per un'impresa boschiva bisogna fare il DVR?

Risposta

E perchè non si dovrebbe fare? Solo nel caso di lavoratori autonomi o di portieri o di maggiordomi sarebbe legittimo il dubbio




Domanda n° 275
In una attività (casa per giovani studenti), il datore di lavoro svolge direttamente il compito da RSPP (fino a 200 lavoratori nel medesimo caso).
Lo stesso può svolgere anche il compito come addetto all'antincendio e primo soccorso se l'attività è divisa in 4 sedi e se la somma dei lavoratori delle 4 sedi è di 23 lavoratori complessivamente?
oppure si fa fede alla singola struttura e quindi nella strutura dove opera il datore di lavoro il numero dei lavoratori è di 5 e come previsto dal DLgs 106/2009 può svolgere il compito anche di addetto antincendio e primo soccorso?


Risposta

Il D. Lgs. ha introdotto il comma 1.bis dell'art. 34 che ha trovato una interpretazione in una nota del Ministero Del Lavoro che dice: se il datore di lavoro ha meno di 30 dipendenti
( 1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende ..........................................fino a 200 Lavoratori)
può fare il RSPP ed il servizio di emergenza ecc. facendo un corso di 16-48 ore; se invece il datore di lavoro affida il SPP ad esterni o a un suo dipendente può fare il servizio di emergenza ecc. se ha meno di cinque dipendenti e facendo i corsi normali di primo soccorso o antincendio.
L'interpretazione del minsitero del lavoro , pur avendo valenza giuridica, non ha una valenza logica in quanto pare non logico che se il datore di lavoro fa il RSPP con 16 ore (allo stato attuale in attesa di provvedimento Conferenza Stato Rgeioni che può aumentare le ore a 48 ) può fare primo soccorso e antincendio fino a 30 persone ( o 200 in caso di società di servizi) mentre se non fa il RSPP lo può fare solo fino a 5 persone e facendo il corso da 4-8-16 ore per antincendio e 12-16 ore per primo soccorso.
Nel caso specifico il datore do lavoro, facendo il RSPP, può senz'altro fare l'addetto antincendio ecc. nella struttura dove è presente dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se eletto .





Domanda n° 274
Salve, Ingegnere.
la Circolare del Ministero del Lavoro del 18 Novembre 2010 relativa alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato non mi ha chiarito del tutto le idee...
Infatti, nella fase della valutazione preliminare, occorre rilevare con la massima oggettività possibile alcuni "eventi sentinella" (sperando che siano "numericamente apprezzabili), trai quali le "lamentele formalizzate dai parte dei lavoratori".
Cosa si intende per "lamentele formalizzate dai lavoratori"? Se, per assurdo, fossero "appurate informalmente" (ma con la stessa oggettività e numerabilità delle precedenti), non andrebbero prese in considerazione?
In alcuni ambienti di lavoro, e per alcune tipologie di contratto, formalizzare le proprie lamentele equivale a rassegnare le dimissioni!
Lo stress lavoro-correlato, in questi casi, sarebbe di gran lunga inferiore allo stress disoccupazione-correlato.
Gradirei conoscere il suo parere.
Risposta
la circolare intende dire che non vale la pena di prendere in considerazione i "mugugni". ma solo le lamentele esposte in maniera contestuale (non generica) a viso aperto (non necessariamebte per iscritto). Chiaramente in alcune imprese il problema si risolve da solo in quanto il lavoratore che esprime a viso aperto il proprio stato di insoddisfazione cessa di essere un lavoratore stressato e diventa un sereno disoccupato.




Replica

La ringrazio, ingegnere.
Sono disposto a "sposare" la sua interpretazione della circolare e dello stesso art.28 del Testo Unico.
Ciononostante, senza con questo voler insistere, la cosa che proprio non mi va giù è pensare che il datore di lavoro possa (o, come prescrive la legge, "debba") valutare il rischio dello stress lavoro correlato, come se gli eventi sentinella, i fattori di contenuto e i fattori di contesto del lavoro siano cose "indipendenti" dalla sua volontà, e perciò stesso da lui valutabili oggettivamente (sia pure con l'ausilio dell'RSPP, anch'egli suo dipendente).
Forse, ma non voglio sbilanciarmi troppo, bisognerebbe attribuire ad altri soggetti "terzi" il compito e l'onere di effettuare la valutazione del rischio di stress lavoro correlato (ad esempio al RLS - in molti ambienti di lavoro pubblici e privati, chi l'ha visto???)
Ho l'impressione che la valutazione di questa tipologia di rischi, nonostante i fiumi di inchiostro e terabytes, darà esiti molto vicini al logaritmo di 1. La solita montagna che partorisce il olino...

Risposta

O il datore di lavoro e il suo RSPP comprendono che fare una corretta valutazione del rischio stress oltre che avere valore etico ha anche un ritorno economico in termini di maggiore produttività o si avrà il logaritmo di 1


Replica

Ok, ok.
L'etica prima di tutto. Peccato che la legge non lo preveda...





Domanda n° 273
Preg.mo Ing. Mannelli,
La interpello per un dubbio, che in effetti non dovrei avere, ma a causa forse della eccessiva documentazione acquisita ( ho acquisato ben tre volumi sul tema " la sicurezza nel condominio" ) ce l'ho...!!
Un amministratore di condominio mi ha chiesto di redigere un DVR appunto per uno dei condomini da lui amministrati.
Nel caso in esame ,non v'è nessun portiere ma soltanto un contratto di fornitura servizi con una ditta di pulizie che opera sulle parti comuni (androni / scale) ..... Stando così le cose dovrebbe valere l'affermazione trovato su un forum gestite da un'associazione di amministratori..:
" Nei condomini SENZA dipendenti, in caso di appalti tipo la pulizia scale MA ANCHE IN QUALUNQUE ALTRO CASO (pasqua, natale ecc.), il datore di lavoro NON ESISTE. "
... e quindi in pratica non è necessario redigere il DVR....

Risposta
No, non occorre DVR non esistendo il datore di lavoro ma non occorrerebbe neanche se ci fosse il portiere
Secondo l'art 3. del D. Lgs. 81/08
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

Il portiere ha diritto solo alla formazione ed informazione e a attrezzature sicuri. Tutto il resto è facoltativo e può essere previsto (ad esempio la stanza) solo per evitare future richieste di danni da parte del portiere a norma dell'
Art. 2087.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.




Domanda n° 272
Prof. Mannelli per quanto riguarda il PEI il piano di emergenza, va redatto per aziende con piu di 10 lavoratori.Un' attività ha 4 sedi con tre o 5 dipendenti all'interno di ogni sede e in totale sono sommando le 4 sedi 16 dipendenti.
Il mio quesito è: il PEI va fatto perchè si somma il numero dei lavoratori dei tutte le 4 sedi oppure non va fatto perchè ogni sede non supera i 10 lavoratori?
Se va fatto basta menzionare tutte le sedi in un unico documento o va redatto per tutte le sedi vedendo il singolo caso a seconda anche della struttura?
Risposta
Se l'attività non è soggetta a certificato prevenzione incendi per i luoghi di lavoro, ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Il PEI non va fatto perché si fa riferimento non al totale dei dipendenti ma al totale dei dipendenti di ciascuna sede.




Domanda n° 271
Buongiorno,
una socetà SNC composta da due fratelli deve redigere DVR, Verifica DPR 462
etc.etc.
Risposta
se non si tratta di una impresa familiare ( e non sembra che lo sia essendo una snc), si.


Domanda n° 270
Buongiorno,
devo riparare un gru montata su un camion, in particolare la torre collegata al camion) si è storta. Posso ripristinarla apportando magari dei rinforzi saldati senza dover ri-certificare la gru? devo comunque allegare una perizia comprensiva di calcoli a lavoro ultimato?
Risposta
Una riparazione che ripristina una macchina non è considerata modifica se non cambia il progetto originario . Se mettiamo dei rinforzi ammettiamo implicitamente che la gru così com'è non è più sicura magari per lo stato d'uso. Quindi sentiamo il bisogno di modificare la macchina anche se con lo scopo di rinforzarla. Ma per dimostare che tali rinforzi sono appunto "rinforzi " occore che il modificatore se ne assuma la responsabilità apponendo la marcatura CE



Domanda n° 269
In riferimento alla informazione e formazione dei rappresentanti e dei lavoratori di cui art. 36-37 del D.lgs 81/08 e correttivo D.lgs 106/09, la formazione così come dattato al comma 12 dell'art. 37, deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici se costituiti, e per settore, oppure no. se no per quale motivo il legislatore li ha menzionati così fortemente nel D.Lgs.?
La domanda mi è venuta in qunato da un incontro con un ispettore ASP il quale sostiene che non è vero che la formazione di di cui all'art. 37 debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ma può essere fatta da chiunque, in quanto ancora non e stato fatto nulla per quanto riguarda le line quida dell'accordo stato regioni. quindi la domanda è: ha ragione l'ispettore o no?

Risposta
la legge è legge e vassi rispettata. Pertanto
art 37 comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,...
naturalmente l'organismo paritetico se non è costituito o se è impegnato può non dare la propria collaborazione
art 37 comma 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le linee guida riguardano il comma 1 e non il comma 12. però nel caso dell'ispettore si applica la legge del capo



Domanda n° 268
Prof. Mannelli riguardo allo stress correlato al lavoro, l'entrata in vigore è il 31/12/2010 quindi devo aggiornare (o aggiungere sotto forma di altro documento con data certa) lo stress correlato entro il 31/12/2010
o posso farlo anche dopo?
su un blog ho letto che posso magari fare una modifica e scrivere un ulteriore capitolo stress correlato al lavoro e scrivere:
Le attività di valutazione oggettiva e soggettiva dello stress lavoro correlato partiranno a decorrere dal 26/03/2011 e termineranno entro e non oltre il 31/12/2015 chiaramente io metto una dato più vicina tipo di qualche mese oppure un mese, è possibile questa ipotesi?.
chi ha l'autocertificazione io cmq farò un documento per lo stress correlato perché è obbligatorio o vado avanti con l'autocertificazione?

Risposta
la questione è complessa. La circolare emanata (allegata) sembra andare in comtrasto con la legge. Secondo la circolare basta scrivere come si farà la valutazione indicando i tempi , quindi non ci sarebbero limiti temporali. peraltro sembra addirittura impedita l'autocertificazione. Conviene scrivere sul documento che si dà inizio alla valutazione del rischio utilizzando le check list ispesl e che la valutazione si concluderà entro..........2011. Comunque utilizzando le check list ispesl non ci vuole molto tempo per finire la valutazione. Vanno beme anche le check listi blumatica.Per approfondire l'argomento leggere l'articolo seguente
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/valutazione-dello-stress-va-completata-entro-il-31-dicembre-2010-art-10408.php




Domanda n° 267
Gentile Ing. Mannelli,
più che quesiti le chiedo delle conferme:
1) il PSC va redatto solo nel caso di più imprese, mentre quando opera un'unica impresa non va fatto in nessun caso?
2) il PSS è un documento che riguarda solo i lavori pubblici?
3) i lavoratori autonomi redigono il POS?
4) se su l'impresa affidataria si serve per eseguire le lavorazioni di più lavoratori autonomi è necessario un coordinamento e quindi un PSC?
5) nel momento in cui un lavoratore autonomo porta in cantiere un assistente diventa impresa di fatto, se non era previsto un PSC e nemmeno un POS (da quanto ho capito i lavoratori autonomi non dovrebbero redigere il POS) chi è responsabile per l'assistente portato in cantiere?
Risposta
1) il PSC va redatto solo nel caso di più imprese, mentre quando opera un'unica impresa non va fatto in nessun caso: si
2) il PSS è un documento che riguarda solo i lavori pubblici:si
3) i lavoratori autonomi non redigono il POS
4) se su l'impresa affidataria si serve per eseguire le lavorazioni di più lavoratori autonomi è necessario un coordinamento e quindi un DUVRI
5) nel momento in cui un lavoratore autonomo porta in cantiere un assistente diventa impresa di fatto e deve fare il POS



Domanda n° 266
Mi potrebbe chiarire quali sono i requisiti per i Tecnici che intendano svolgere attività di verifica sugli ascensori ai sensi del DPR 162/99 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE”.
Occorre seguire un corso, sostenere un esame ed è necessaria l’iscrizione ad un particolare albo?
Risposta
Occorre o dar vita ad un Organismo notificato o, più semplicemente, proporre un contratto di collaborazione con organismi notificati già esistenti. Allego elenco di tali organismi



Domanda n° 265
Volevo innanzitutto farle i complimenti per il bellissimo sito, e chiederle una delucidazione riguardo i patentini di Caldaisti. Io ho appena conseguito e superato l'esame di Secondo grado, quindi ho il patentino di II grado, e in questo momento mi è stato proposto di fare il tirocinio semestrale per poter conseguire l'esame di I grado.
La mia domanda è: posso fare il tirocinio adesso e ovviamente mandare la domanda dopo un anno dal conseguimento del patentino di II?
Risposta
La domanda per l'esame da conduttore prevede un tirocinio variabile secondo il grado richiesto. Per poter essere ammessi il tirocinio deve essere stato ultimato non più tardi di un anno dalla data indicata nel bando di esame.( di solito è scritto nel bando: Tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.) Quindi nulla osta ad incominciare adesso un semestre di tirocinio e fare la domanda tra dodici mesi in quanto saremo ancora lontani dall'anno di scadenza del tirocinio. Invece la data in cui si è superato l'esame di secondo grado non costituisce alcun vincolo per il tirocinio ma solo per essere idonei a sostenere l'esame di primo grado in caso di mancanza di titolo di studio abilitante.
Quindi non ci sono problemi se effettua il tirocinio, l'importante è non sforare di un anno ed avere i requisiti per partecipare alla sessione di esami.




Domanda n° 264
Gentile Ing. Mannelli, volevo confrontarmi con Lei su alcune mie considerazioni.
Sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e precisamente all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/FAQ/default
cliccando su "associazioni sportive dilettantistiche" si trova il documento che contiene la risposta ad una faq fatta al Ministero (che allego).
Riassumo quello che si legge a pag 2:
"....nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro..."
Tale applicazione è prevista anche nel caso di lavoratori a progetto (art. 3 comma 7 D.Lgs. 81/2008), ma dato che il D. Lgs. 276/2003 art.61 esclude dalla disciplina del lavoro a progetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per attività rese ad associazione sportive dilettantistiche,
"....si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo".
DUBBIO: Art.3 comma 7: "
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente"
Leggendo la faq del Ministero si evince che il comma 7 art 3 disciplini solo i lavoratori a progetto, ma io leggo: "Nei confronti dei lavoratori a progetto ...e dei collaboratori coordinati e continuativi ", quali sicuramente sono i collaboratori in associazioni sportive dilettantistiche (espressamente indicati nel D.Lgsl 276/2003).
Il documento del Ministero sembra non considerare questa unione di disciplina tra lavoro a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, spostando la questione e indicando l'applicazione della disciplina prevista per i lavoratori autonomi (comma 11).
Tutto ciò mi confonde, ho capito male o la risposta del Ministero è errata???
Risposta
sicuramente è errata. Ma non è questo il problema perchè errare humanum est. Il vero problema è che nella riposta il MinLav avanza argomentazioni tipiche da commercialista discutendo su redditi ed altro. Appare quindi chiaro che hanno ragione quegli imprenditori che ritengono la normativa sulla sicurezza solo una ulteriore tassazione. É possibile che per sapere come tutelare la sicurezza di una persona occorre prima vedere la sua dichiararazione dei redditi?! Allora sbaglio io che nei corsi raccomando di non confondere mai tra loro le varie normative, quella sulla sicurezza con quella sulle tasse? MAH!!!!





Domanda n° 263
Preg.mo ing.Mannelli,
volevo porLe il seguente quesito:
Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e comunque che non necessitano di titolo abilitativo, restano sempre in essere gli obblighi contemplati nel presente art.90 c.9 let.c con i relativi effetti in caso di mancata trasmissione di copia della notifica all'Ufficio Tecnico Comunale (annullamento titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, anche se in alcuni testi si parla solo di DIA o di Permesso di Costruire).
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b).
Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
Risposta
no, il comma appare chiaro. Solo in caso di permesso a costruire o di DIA occorre trasmettere la documentazione al Comune






Domanda n° 262
Egregio Ingegnere, per quanto riguarda le apparecchiature di sollevamento (portata maggiore a 200 nKg) sono sempre soggette a verifiche annuali da parte delle ASL o ci sono delle deroghe per talune tipologie di apparecchiature? E i carrelli elevatori sempre di portata maggiore a 200 Kg sono soggetti a verifica annuale?
Risposta
Le apparecchiature di sollevamento non azionate a mano di portata superiore a 200 kg sono soggette a verifica periodica : la prima da parte dell'ex ISPESL e le altre da parte della ASL secondo la periodicità di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08. Per i carrelli elevatori le verifiche periodiche saranno obbligatorie solo dopo lemanazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.




Domanda n° 261
Gentilissimo ingegnere,
nell'erogazione ai dipendenti di un'azienda cliente della formazione ai sensi dell'articolo 37 del decreto 81 e precisamente al momento della compilazione del registro con gli argomenti, rileggendo l'articolo che riporto di seguito mi è sorto un dubbio, ovvero è sufficiente soffermarsi agli argomenti dei punti a) e b) del primo comma e quelli del comma n° 3, oppure ci sono altri riferimenti normativi da prendere in considerazione? Si prevede una data per l'uscita dell'accordo Stato-Regioni-Province Autonome per un quadro definitivo su durata, contenuti minimi e modalità di formazione? Al momento come ci si dovrebbe orientare per questi tre aspetti?
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Risposta
É necessario e sufficiente adempiere a quanto prescritto dall''art. 37. Occorre però badare ad applicare bene il comma 3. Come si fa'? Occorre prima fare la valutazione del rischio ed in base ai vari rischi rilevati progettare la formazione tenedo presente anche quanto impongono in merito alla formazione i titoli speciali. Ad esempio se occorre utilizzare DPI di terza categoria quali la maschera antigas o i'imbracatura occorre fare formazione ed addestramento specifici, se si è esposti al rischio biologico occore fare una formazione specifica per tale rischio implementato nella realtà aziendale, ecc.
Non ho notizie in merito alla regolamentazione accordo Stato- Regioni. Allo stato occorre agire con buon senso e prudenza prevedendo contenuti e durata secondo l'entità del rischio. Più è alto il rischio maggiore è la necessità di approfondimento formativo. Io sono comunque del parere di non esagerare inutilmente con le ore per non annoiare i lavoratori e provocare un effetto boomerang di rigetto.
Ritengo, visti i precednti, che quando uscirà il provvedimento le ore non dovrebbero essere minori di 8-12 ore per ogni tipologia di rischio (da rinnovare naturalmente periodicamente) perchè altrimenti "i formatori non possono fare festa". (senza nessuna offesa per chi fa seriamente il proprio lavoro). Spero di sbagliarmi.





Domanda n° 260
gentilissimo Dott. Mannelli ho un quesito:
ho fatto il corso per la ex 494 e 626 e ora sto facendo gli aggiornamenti che organizza il mio Ordine professionale, per motivi di lavoro mi vorrei abilitare per poter assolvere alla funzione di RSPP nell'ambito ospedaliero, che corso devo fare?
Risposta
Se ha fatto il corso modulo C (28 ore) è già abilitata per fare il RSPP settore ospedaliero. Deve solo totalizzare in cinque anni 60 ore di aggiornamento. La data di inizio dei cinque anni è la data del'esame modulo C. Gli aggiornamenti fatti da me sono validi sia per CSE (ex 494) sia per RSPP.




Domanda n° 259
Gentile ingegnere,
all'art. 4 comma 1 della legge DPR 462/01 sono sanciti quali sono le attività in cui la periodicità delle verifiche è biennale. In tale comma è anche inserita la testuale dicitura "negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio".
Il quesito che le pongo è il seguente: tale dicitura si riferisce a quelle attività dalla cui valutazione dei rischi si evince che il rischio incendio è medio-alto oppure a tutte le attività previste nel DM del 16 febbraio 1982?
Risposta
Occorre fare riferimento alla norma CEI 64-8/7 sezione 751. Riporto le linee guida da seguire.
Linee guida ISPESL-

Per impianti negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, sezione 751, quelli installati in ambienti che presentano, in caso di incendio, un maggior rischio di quello che presentano gli ambienti ordinari. In ogni caso l'individuazione di tali ambienti rientra tra le specifiche responsabilità del datore di lavoro, che vi dovrà provvedere in fase di valutazione dei rischi presenti nelle attività aziendali.

Linee guida regionali

Impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio"
Per impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio" (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.
L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità del danno per animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).
In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.
I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:
- Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone per ogni compartimento antincendio;
- Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto per ogni compartimento antincendio;
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- Ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva dei servizi e dei depositi;
- Stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili;
- Ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;
- Negli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m, il sistema di vie di uscita, i vani e i condotti dei sistemi di ventilazione forzata;
- Edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sotosti alla vigilanza dello Stato.




Domanda n° 258
Gentile ingegnere,
ho appena ultimato la lettura del seguente documento pubblicato dall'ispesl, ovvero la monografia sulla valutazione dello stress da lavoro correlato basata sul modello Managment Standards HSE. Fermo restando l'attesa dei risultati dei questionari somministrati al campione di n° 6000 dipendenti per le dovute comparazioni, ma nel caso di azienda con un solo dipendente come si fa a tutelare la privacy dello stesso, dato che il modello prevede la somministrazione in forma anonima?
Risposta
il rischio stress lavoro correlato dovrebbe riguardare aziende nelle quali la complesità organizzativa può provocare danni psicologici a causa di sovraccarico o sottocarico o mancato coinvolgimento. Non credo che se si ha un solo dipendente occorra la somministrazione di test per capire questo a meno che non sia il datore di lavoro ad avere problemi psicologici da far valutare ad esperto psicologo.




Domanda n° 257
I lavoratori dell'azienda che seguo devono fare un lavoro di manutenzione (durata 2 giorni).
Il lavoro verrà effettuato sul camino in allegato.
Data la presenza dei DPC, è necessario l'uso di DPI? In caso positivo potrebbe essere corretto l'uso di sistema di trattenuta o occorre un sistema anticaduta?
Dovendo dimostrare la formazione per i rischi di caduta dall'alto nonchè la formazione sul corretto utilizzo dei DPI relativi occorre che tali corsi siano erogati da enti specifici (non trattandosi di lavori edili!)?
Il luogo dove deve essere effettuato il lavoro (manutenzione della stazione metereologica) sono terrazzini e l'accesso è la scala.
Per DPC intendo il parapetto per i terrazzini e la ringhiera protettiva per la scala esterna.
I lavori sono svolti a 1.2m, 20m e 40m dal suolo.
Siamo in fase di Duvri, nonché di richiesta di tutti i documenti da parte del committente che ha già mandato quelli di sua competenza.
Di conseguenza all'inizio è stato chiesto DVR e idoneità dei lavoratori per i lavori in quota, successivamente ..... la formazione e l'addestramento specifico , la descrizione della lavorazione che faranno, nonché l'elenco dei DPI che utilizzeranno nel caso specifico.
Risposta
Il DUVRI lo deve fare il committente il quale, se impone o prevede dispositivi particolari, corsi di formazione specifici, procedure particolari deve calcolarne il costo e riconoscerlo a parte senza diritto a ribasso.
Molte società offrono anche on line corsi di sicurezza per tutte le attività e mansioni .Tali corsi diventano però obbligatori solo in forza di una specifica disposizione di legge. Attualmente è obbligatorio solo la formazione per l'uso delle imbracature che sono DPI di terza categoria. Tale formazione, per contenuto, durata e docente è a discrezione e responsabilità del datore di lavoro salvo diversa prescrizione del committente con DUVRI.
Non ha precisato quali sono i lavori da eseguire. Se trattasi di lavoro eseguibili sul pianerottolo ( e non stando su una scala messa sul pianerottolo) , che non richiedono attrezzature il cui peso possa pregiudicare la stabilità del pianerottolo e che possano essere issate con facilità, non occorrono DPI anticaduta o altri sistemi anticaduta. Se invece ciò non fosse, occorre prevedere o un sistema anticaduta composto da imbracatura, fune di trattenuta e punto o sistema ancoraggio, o un ponte sviluppabile o un ponteggio. La scelta va fatta in funzione della valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro. Il committente può imporre sistemi integrativi o aggiuntivi o diversi pagandoli a parte. Se invece il committente ritiene di doverli imporre senza pagare può rescindere il contratto esponendosi ad una causa di rivalsa. Sarà il tribunale a decidere chi aveva ragione. Il guaio è che ci vorranno una ventina d'anni.




Domanda n° 256
Egregio ingegnere, ho da porLE i seguenti quesiti:
-a seguito della misurazione delle polveri in una cava è emerso che la silice è pari al 25% del valore ammesso ma nonostante siamo al di sotto l'ispettore ASL vuole un registro degli esposti, ha ragione? Il valore di silice libera in aria è minore di 0,005mg/m cubo, così riporta il laboratorio mettendo TLV-ACGIH pari a 0,025.
-per quanto riguarda la formazione specifica su attrezzature particolari ai sensi dell'articolo 73 del Decreto non mi risulta che sono state specificate quali sono le attrezzature che necessitano della formazione particolare e quindi per alcuni ispettori va fatta per il motosega e per altri no ? chi ha ragione? esiste un elenco?
-ho iniziato a seguire come consulente diverse imprese boschive e queste spesso si trovano a tagliare legni duri classificati cancerogeni (faggio, acerro, castagno,etc),sempre gli interlocutori di cui sopra vorrebbero per tutte le imprese boschive un registro degli esposti? hanno ragione? A riguardo per la valutazione del rischio mi suggerisce di fare dei campionamenti dell'aria attaverso laboratori o è sufficiente un'analisi teorica seguendo qualche linea guida e/o programma?
Risposta
Silice:il valore di 0,005 corrisponde a 1/5 del TLV. Siamo in zona rischio, occorre registro e sorveglianza sanitaria
Legno: non potendo fare lavorazioni in sistema chiuso occorre registro e sorveglianza sanitaria. Per proteggere i lavoratori FFP3, le analisi in ambiente boschivo aperto e variamente ventilato non avrebbero senso.
Attrezzature: formazione e addestramento specifico al momento la decisione spetta al datore di lavoro. Non c'è dubbio però che per la motosega occorra formazione e addestramento specifico considerata il rischio connesso ad un uso improprio o inappropriato.





Domanda n° 255
Gentile ing. Mannelli,
devo dare inizio a dei lavori di manutenzione straordinaria soggetti a DIA < 200 u.g. in cui opererà una sola impresa ed un lavoratore autonomo per l'impianto idraulico. In tal caso è necessario redigere il P.S.C. e relativa nomina del Coordinatore per l'esecuzione? La notifica preliminare va inviata? Il lavoratore autonomo dovrà dotarsi di POS?

Risposta
No,no,no..





Domanda n° 254
Gent. mo ing. Mannelli,
vorrei sotorle due quesiti:
1) in un cantiere con un’unica impresa esecutrice, il D. Lgs. 81/08 e smi non prevede la nomina del CSP e CSE, mentre l?impresa deve redigere il POS. Mancando il CSE, chi deve verificare e validare il POS?
2) l’aggiornamento periodico per il modulo B3 per RSPP propone gli stessi argomenti di quello per CSP e CSE: bisogna frequentarli entrambi?

Risposta
1) verificare: la ASL o la DPL in sede di ispezione- validare :nessuno
2) se si fa l'RSPP e il CSP conviene seguire aggiornamenti che rilasciano attestati con doppia validità in quanto l'obbligo di aggiornamento vale sia per RSPP B3(60 ore) che per CSP (40 ore) e se gli aggiornamenti fatti rilasciano attestati singoli per CSP essi non valgono per RSPP. Gli aggiornamenti dove sono io il docente sono sempre con valenza sia per RSPP che per CSE.







Domanda n° 253
Preg.mo ing.Mannelli,
vorrei mi aiutasse a interpretare nel modo giusto una certa situazione.
c'è un'attività commerciale (pasticceria/bar) in cui vi sono i soci (3 fratelli ) che hanno costituito una società s.n.c. e due impiegati. Lavorano tutti nel locale dell'attività (soci e dipendenti) . Domanda: oltre alla mansione di RSPP che è tacito possa essere svolata anche dal datore di lavoro ai sensi dell'art.35, è possibile che anche le altre mansioni relative alla sicurezza (Rls/addettti antincendio/ primo soccorso) possono essere svolti sempre dai soci lavoratori?
In sintesi i proprietari vorrebbero fare tutto loro, in modo che se uno dei dipendenti dovesse andar via, non sarebbero costretti a sopportare altri costi per la formazione del nuovo impiegato (a parte la formazione base).

Risposta
Per addetti antincendio, primo soccorso, squadra di emergenza è il datore di lavoro che fa le nomine e quindi non esistono problemi ad individuare i soci lavoratori con tali nomine. Invece per RLS la nomina è fatta dai lavoratori riuniti in assemblea (siamo sotto 15 e senza RSU). Se l'assemblea decide per un socio lavoratore come RLS è tutto regolare.





Domanda n° 252
Egregio ingegnere
a proposito di ponteggi metallici vorrei capire quando, in fase di montaggio, e obbligatorio realizzare la messa a terra per la protezione scariche elettriche; già durante il montaggio o a montaggio completato?

Risposta
La protezione contro le scariche elettriche può essere necessario se il ponteggio è massa o massa estranea. Se massa estranea cioè con resistenza verso terra inferiore a 200 ohm , il ponteggio deve essere messo a terra già durante il montaggio Se il terreno è ricoperto di un adeguato strato di asfalto o di ghiaia oppure è roccioso, senz’altro non si tratta di una massa estranea, essendo la sua resistenza verso terra quasi sicuramente superiore ai 200 ohm (in caso di incertezza occorre eseguire una misura della resistenza verso terra del ponteggio).
Se il ponteggio è massa deve essere messo a terra quando diventa massa, quando cioè ad esempio si usa sul ponteggio un apparecchio isolante con il solo isolamento principale che non può essere collegato al conduttore di protezione non disponendo, appunto perché isolante, del morsetto per il collegamento a terra .

da TUTTONORMEL





Domanda n° 251
Gent.mo Ingegnere
mi stò occupando di impianti soggetti ad ATEX polveri e nello specifico SILI per lo stoccaggio di farinacei, vorrei sapere qual'è la lunghezza massima che può avere un condotto di sfogo esplosione all'interno di un capannone (ho calcolato il condotto ai sensi della VDI 3673/2002 e mi viene lunghezza massima 4,5 m) ma c'è una prescrizione di legge sulla lunghezza che deve avere la tubazione all'interno del luogo di lavoro prima di arrvare in zona sicura (all'esterno)? Alcuni colleghi dicono 3 m ma non mi sanno dire il riferimento legislativo ed inoltre c'è una tolleranza alla misura?
Risposta
Non posso rispondere al quesito perchè non conosco la norma citata che serve per dimensionare le aree di sfogo.. Posso solo segnalare che ipotizzando che l’esplosione avvenga in un certo tratto di tubazione, sovrappressioni superiori a 0.03
bar si possono manifestare, per il caso in esame, in un intorno di circa 3m dal punto di rottura della
tubazione (secondo il D.M. 9/05/2001 la sovrapressione di 0.03bar rappresenta il limite degli effetti
reversibili sulle persone). Ma non credo che ci sia un nesso tra tale distanza ( limite di danno) e l'asserita massima lunghezza della tubazione di sfogo.




Domanda n° 250
Egregio ingegnere, stamane ho incontrato un ispettore dell'ASL territoriale per la consegna dei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori di un'azienda mia cliente, che nella fattispecie si tratta di un'impresa (X) che sta eseguendo dei lavori presso una cava di proprietà di una cementeria (Y). L'ASL territoriale ha richiesto la valutazione sia qualitativa che quantitativa (strumentale) del rischio chimico all'impresa X. Nonostante presso la cava non vi lavori nemmeno un dipendente dell'impresa Y, è giusto che queste rilevazioni ricadano tutte su l'azienda X, o dovrebbe occuparsene (come la pensa qualche collega con il quale mi sono consultato) la cementeria Y.
L'impresa sta eseguendo lavori di estrazione e conferimento in cementeria di argilla, e dall'interno della cava entrano e ci sono lavoratori solo dell' impresa X, e pertanto l' unica interferenza fisica credo si abbia quando l'autista dell' impresa X entra in cementeria per scaricare.
L'ispettore non ha chiesto in visione il duvri, ed a proposito vorrei chiederle un ulteriore quesito:
-tra i miei colleghi ingegneri esistono due correnti di pensiero la prima sostiene che il proprietario della cava è tenuto a redigere anche un duvri per la cava mentre la seconda corrente di pensiero sostiene che essendoci una sola impresa all'interno della cava non sia necessario fare il duvri?
chi ha ragione?
Risposta
La valutazione del rischio chimico è sicuramente a carico dell'impresa X, la quale dovrebbe essere idonea tecnicamente per tale attività . Il rischio chimico è un rischio specifica dell'impresa X e quindi il committente Y non lo deve valutare ma doveva farsi dare la documentazione di idoneità tecnico professionale che comprende la documentazione della sorveglianza sanitaria per il rischio chimico specifico. La responsabilità di tale carenza ricade anche sul committente.
Il duvri, in caso di appalti, è sempre obbligatorio anche solo per dire che non ci sono rischi interferenziali. Nella Cava non dovrebbero esistere rischi interferenziali a meno di lavori pregressi o di particolare disposizione dei luoghi ma nella cementeria sì.



Domanda n° 249
E' obbligatorio esplicitare i costi della sicurezza nel computo metrico di un lavoro privato?
Risposta
No da parte del progettista si da parte del coordinatore.



Domanda n° 248
Egregio e gentilissimo prof. Mannelli le pongo due quesiti che mi creano dubbi:

1) Il cronoprogramma è documento che fa parte anche del P.O.S. o solo del P.S. C. ? (ho redatto un POS per una impresa, ed il coordinatore per l'esecuzione mi ha chiesto di redigere il cronoprogramma, è una giusta richiesta?) l'impresa sul cantiere è unica, ed il lavoro è pubblico.

2) la notifica preliminare, va sempre fatta? (in un cantiere privato, con lavori di manutenzione straordinaria con DIA, con unica impresa, va comunque fatta la notifica preliminare?).

Risposta
1) Il cronoprogramma deve essere radatto dal Coordinatore come strumento di analisi del rischio o dal direttore dei lavori pubblici come strumento di contabilità. Il coordinatore che chiede il cronoprogramma all'impresa è della serie "la realtà supera la fantasia". Ma l'impresa ha ricevuto il PSC? C'èra il cronoprogramma nel PSC? O meglio: c'era il PSC??????? O perchè c'è una sola impresa c'è il coordinatore ma non c'è il piano di sicurezza e coordinamento? E poi il direttore dei lavori ha fatto il cronoprogramma dei lavori e tiene la contabilità? o è l'impresa che decide cosa e quando fare? ma il cantiere è in Italia?............
2) la notifica va fatta per cantieri con due imprese o con una sola impresa e lavori > 200 u/g. (sul mio sito cìè un'utile tabella da stampare e tenere sempre a portata di mano)




Domanda n° 247
Egregio Ingegnere vorrei porLe i seguenti quesiti:
1-In riferimento al decreto ministeriale del 16 febbriao 82 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi ai punti n° 19 e 20 nello specifico, Le chiedo se le vernici ad acqua sono considerate sostanze indicate nei suddetti punti 19 1e 20 ?
2-Un operatore che deve usare una piattaforma elevatrice elettrica in un luogo di lavoro, trattasi di piattaforme con il cestello in quota dove l'operatore muove un "joystic"....di quante ore deve essere il corso e di che periodicità?
3-il corso per i mulettisti di quante ore deve essere e con che periodicità?
Risposta
Le vernici ad acqua non sono infiammabili e, quindi, non concorrono al carico d'incendio. I corsi per le mansioni particolari, anche se già obbligatori, non sono ancora regolamentati quindi ogni datore di lavoro decide come vuole.







Domanda n° 246
Salve ing. Mannelli
volevo chiederLe se i lavoratori che usano i carrelli elevatori debbono dotarsi di opportuni patentini o corsi di abilitazioni.
Se si come si ottengono.
Risposta
Per il momento non si può ancora parlare di patentino perchè ancora non è uscito il Provvedimento Stato Regioni che dovrebbe individuare per quali mansioni occorre il patentino. Sicuramente però il carrellista è una mansione per la quale occorre una particolare formazione. Tale formazione si ottiene mediante corsi preferibilmente organizzati dalle case produttrici dei carrelli . In alternativa ci si può rivolgere a società di formazione accreditate.




Domanda n° 245
Preg.mo ing. Mannelli,
ho ancora una volta un dubbio in merito ad una questione che interessa il condominio. Si tratta dell'impianto di messa a terra; In sintesi anni or sono (sembrerebbe una diecina da quello che mi riferisce un maturo condomino facente parte del consiglio d'amministrazione) è stato fatto ex novo l'impianto in esame. Oggi l'attuale amministratore, non trova più traccia della certificazione a suo tempo rilasciata dalla ditta che ha rifatto l'impianto.
Domanda:
a) è possibile alla data odierna richiedere in qualche ufficio competente (tanto per fare un'ipotesi, sede ISPESL territorialmente competente) copia di detta certificazione..?
b) per le verifiche periodiche (penso 5 anni) se non si è in grado di dimostrare l'avvenuta effettuazione c'è la possibilità che venga sanzionato il condominio..?
Risposta
Se non si trova traccia della documentazione l'amministratore, se ne ha necessità, può ricorrere ad un professionista per fare la DIRI secondo il DM 37/98 . Per il condominio non c'è comunque un obbligo specifico di controllo dell'impianto di terra. Se nel condominio ci sono uffici con lavoratori e datore di lavoro collegati all'impinato di terra condominiale, l'obbligo riguarda il datore di lavoro e non il condominio.



Domanda n° 244
Mi permetto di chiedere il suo parere in merito alle disposizioni di cui all'allegato XI:
Il lavorare in quota o eseguire scavi in strade del centro storico o strade comunale in genere a modesto traffico veicolare, lo si può considerare a priore aggravato dai rischi particolari di cui all'allegato summenzionato?
.

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
Risposta
Io farei riferimento alle linee guida ISPESL ex D. Lgs 494/96 che recitano

Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5
Premesso che esiste sempre l’obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m 1,5, ai sensi dell’allegato II punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[ escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
[ escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all’art. 1, comma 3;
[ escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
[ presenza di traffico pesante;
[ escavazioni dei cunicoli:
[ escavazioni con presenza di acqua o gas.
• Rischio di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m 2 richiede sempre l’allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l’installazione, l’uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell’allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[ le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio d’azione della gru;
[ lavori sui tetti;
[ lavori in altezza su strutture non portanti;
[ lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
[ lavori effettuati di notte;
[ lavori che comportano l’allestimento o l’uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;
[ lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
[ lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.


Pertanto , se non ricorrono tali condizioni, io non riterrei i rischi aggravati.



Domanda n° 243
Buon giorno, vorrei porle una domanda, su un cantiere privato di ristrutturazione di una facciata, con un importo complessivo di 33.000,00 ?, con una sola impresa, con rischio implacatura di mt12,0. Bisogna nominare il coordinatore in fase di esecuzione? e fare la notifica preliminare? e cos'altro?
Risposta
L'obbligo della nomina del coordinatore non corre se lavora e lavorerà fino alla fine una sola e medesima impresa. Se i lavori non superano i 200 uu/g non c'è obbligo di notifica. Il committente potrebbe comunque nominare un responsabile dei lavori con delega totale per evitare proprie responsabilità



Domanda n° 242
Egregio Ingegnere,
vorrei sapere la durata e la periodicità del corso per utilizzo in sicurezza di piattaforme elevatrici elettriche (mi riferisco a piattaforme verticali elettriche che servono per fare lavori in quota,su di queste sale un operatore che attraverso un "joystic" lacomanda.);
ed inoltre un ingegnere che intende fare il Rspp esterno deve seguire i vecchi moduli A, B di settore e C o basta il solo modulo C?

Risposta
1) Trattasi di ponte mobile sviluppabile. Occorre senz'altro formazione e addestramento per tale mansione ma ore, contenuti e docenti sono, allo stato, soggetti alla discrezionalità del datore di lavoro in quanto non vi sono linee guida di riferimento.
2) un ingegnere che intende fare il Rspp esterno deve seguire i vecchi moduli A, B di settore e C o basta il solo modulo C: basta solo il modulo C e successivi aggiornamenti quinquennali



Domanda n° 241
Egregio e gentilissimo Prof. Mannelli,
ritorno da lei per un quesito, forse banale, ma che mi ha innescato un dubbio:
un collega che non ha effettuato l'aggiornamento della sicurezza, seguendo il corso di 8 ore annuali, può comunque assolvere ad incarichi di coordinatore per la sicurezza? Incorre in multe o penali di altro genere? Può assolvere ad incarichi pubblici?
Le rinnovo i miei ringraziamenti per la sua gentilezza, disponibilità e chiarezza.

Risposta
Il conteggio dell''aggiornamento, la cui deficienza potrebbe comportare la decadenza dell'abilitazione ala funzone di coordinatore, deve essere fatto su base quinquennale e non annuale. Cioè in cinque ani occorre avere fatto 40 ore di aggiornamento. Il frazionamento in più periodi risponde ad esigenze di razionalità ed efficacia.



Domanda n° 240
C'è una piccola impresa familiare che lavora legno e derivati, per la produzione di porte, pannelli, etc... che stà rinnovando il parco macchine.
Devono acquistare gli aspiratori da installare nei locali e mi chiedevano se erano a norma anche quegli aspiratori che "non sono certificati secondo la dir. ATEX"....
Sono o non sono a norma per il tipo di azienda che deve utilizzarli?!?
Risposta
La produzione di porte e pannelli comporta la produzione di segatura che forma miscela esplosiva. Per tali attività occorre fare la valutazione ATEX per individuare in quali zone è necessario installare apparrecchi ATEX. Se gli aspiratori devono essere installati in ambiente saturo di segatura non c'è dubbio che debbano essere ATEX.




Domanda n° 239
In una falegnameria con il solo titolare come lavoratore inizia a lavorare ,in un'altra ala, un altro artigiano non dipendente del falegname titolare del laboratorio, ma iscritto pe conto suo, con sua p.iva ecc. In realtà lavorano insieme solo fiscalmente sono due artigiani con propria partita IVA ecc. Cosa è necessario fare ai sensi del dlg 81/08?
Risposta
Se l'attività svolta è svolta in maniera effettivamente "autonoma" l'unico obbligo è quello di utilizzare DPI e attrezzature marcate CE o conformi all'allegato V del titolo III TU.


Domanda n° 238
Egregio ingegnere
Attualmente ricopro il ruolo di RSPP di una scuola pubblica dove si terrà ( nella palestra ) uno spettacolo teatrale aperto anche al pubblico esterno.
La scuola è dotata di DVR, Piano di emergenza ed evacuazione e quant'altro previsto dal D.Lgs 81/08.
Quale misure aggiuntive devo predisporre per questo evento ?
Risposta
Il rischio da valutare certamente è il rischio incendio dovuto al maggior carico di incendio e al numero delle persone presenti secondo quanto previsto dal DM 10/3/98. (numero estintori, vie di fuga ecc.) Potrebbe essere necessario valutare il rischio elettrico e il rischio architettonico (possibilità di cadute o di ricevere oggetti in testa). Infine occorre aggiornare il PEI se non è prevista nello stesso tale attività



Domanda n° 237
Essendo in possesso di Laurea triennale in Ingegneria Civile Ambientale (classe di Laurea L7) posso svolgere, senza aver seguito alcun corso specifico di formazione, il ruolo di ASPP?
Risposta
Si



Domanda n° 236
Gentile Prof. Mannelli,
avrei bisogno di un suo suggerimento in merito alla seguente questione, riguardante l'allegato XI (Rischi particolari):
nel caso di lavori privati, da effettuare mediante DIA, di entità inferiore a 200 UU.GG. e con una sola impresa, nel caso si debbano installare ponteggi per un altezza massima di 13 mt - come si interpreta la "presenza di rischi PARTICOLARMENTE AGGRAVATI dalla natura dell'attività....ecc" come recita l'allegato in oggetto? Il solo fatto che il ponteggio sia di altezza superiore a 2 mt, è da considerare come rischio "particolarmente aggravato"? Quindi: che precauzioni deve prendere il R.L. in tal caso?
Risposta
Per la definizione di rischi particolarmente aggravati farei riferimento alle linee guida ISPESL, anche se riferite al D. lgs. 494/96.
Però nel caso in esame riterrei più prudente non fare differenziazioni come RL ed applicherei direttamente l'allegato XVII.

Estratto da linee guida ISPESL
Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5
Premesso che esiste sempre l’obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m 1,5, ai sensi dell’allegato II punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[ escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
[ escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all’art. 1, comma 3;
[ escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
[ presenza di traffico pesante;
[ escavazioni dei cunicoli:
[ escavazioni con presenza di acqua o gas.
• Rischio di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m 2 richiede sempre l’allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l’installazione, l’uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell’allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[ le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio d’azione della gru;
[ lavori sui tetti;
[ lavori in altezza su strutture non portanti;
[ lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
[ lavori effettuati di notte;
[ lavori che comportano l’allestimento o l’uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;
[ lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
[ lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.




Domanda n° 235
Egregio Ingegnere vorrei porLE il seguente quesito:
"Il caso è quello di un datore di lavoro che ha invalidità al 100% e sua figlia ha la nomina in procura generale notificata al notaio. Ai fini del ruolo RSPP la figlia può fare il corso ridotto per i datori di lavoro o deve fare anche il modulo B e C.
Risposta
La domanda ha in sé una contraddizione involontaria: se diciamo che il padre è datore di lavoro , la figlia naturalmente non può essere RSPP di 16 ore. Occorre quindi verificare cosa è questa "procura generale", quali gli effetti giuridici, quali il contenuto. Se la procura generale ha fatto la figlia datore di lavoro, il padre purtroppo è solo un invalido al 100%. Se la procura generale è limitata, il padre continua ad essere datore di lavoro e poiché è invalido al 100% non può fare il RSPP e lo fa la figlia facendo i tre moduli se non è ingegnere o architetto o tecnico della prevenzione.



Domanda n° 234
Egregio e gentilissimo prof. Mannelli le pongo due quesiti che mi creano dubbi:
1) Il cronoprogramma è documento che fa parte anche del P.O.S. o solo del P.S.C. ? (ho redatto un POS per una impresa, ed il coordinatore per l'esecuzione mi ha chiesto di redigere il cronoprogramma, è una giusta richiesta?) l'impresa sul cantiere è unica, ed il lavoro è pubblico.
2) la notifica preliminare, va sempre fatta? (in un cantiere privato, con lavori di manutenzione straordinaria con DIA, con unica impresa, va comunquefatta la notifica preliminare?).
Risposta

1) Il cronoprogramma deve essere redatto dal Coordinatore come strumento di analisi del rischio o dal direttore dei lavori pubblici come strumento di contabilità. Il coordinatore che chiede il cronoprogramma all'impresa è della serie "la realtà supera la fantasia". Ma l'impresa ha ricevuto il PSC? C'èra il cronoprogramma nel PSC? O meglio: c'era il PSC??????? O perchè c'è una sola impresa c'è il coordinatore ma non c'è il piano di sicurezza e coordinamento e ci “si arrangia a chiedere” all’impresa il PSS chiamandolo PSC? E poi il direttore dei lavori ha fatto il cronoprogramma dei lavori e tiene la contabilità? o è l'impresa che decide cosa e quando fare? ma il cantiere è in Italia?............
2) la notifica va fatta per cantieri con due imprese o con una sola impresa e lavori > 200 u/g. (sul sito c’è un'utile tabella da stampare e tenere sempre a portata di mano)



Domanda n° 233
In un'azienda agricola deve essere realizzato un capannone per ricovero foraggio l'impresa esecutrice è unica, il capannone è realizzato mediante montaggio di pilastri e travi in acciaio prefabbricato l'altezza al colmo del tetto è di circa mt 5,5 vorrei sapere se si deve redigere il PSC o basta solo il POS e se è obbligatorio il DUVRI
Risposta

Se l'impresa esecutrice è una sola non è obbligatorio il PSC . Il POS è obbligatorio. Se l'azienda ha dei lavoratori al contratto di appalto deve essere allegato il DUVRI



Domanda n° 232
Salve, è obbligatorio l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche in cantiere senza ponteggi ma con lavori in quota mediante funi fatti da rocciatori con idonea imbragatura nel caso specifico di lavori di stesa reti di acciaio su versanti rocciosi e realizzazione chiodature?
Risposta

L''obbligo della protezione dalle scariche atmosferiche discende dall' Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
Per verificare la necessità di tale protezione occorre valutare se , nella zona in cui si lavora, si realizzano depositi metallici (reti da mettere in opera) tali da aumentare la probabilità di fulminazione. In caso di caduta di un fulmine potrebbero crearsi scariche a terra laterali esiziali per chi si trovasse nella traiettoria.
Se sono previsti depositi di masse metalliche occorre quindi procedere al calcolo di aurotezione secondo le norme CEI.
In casi estremi è lo stesso lavoratore , anche in assenza di particolari masse metalliche, ad attirare il fulmine. Sono fortunatamente casi eccezionali che possono avvenire anche a ciel sereno ma più spesso in presenza di maltempo.
Ovviamente, se il calcolo facesse ritenere necessaria una protezione specifica , tale protezione andrebbe realizzata in modo da intercettare in quota il fulmine diminuendo la possibilità che colpisca la rete, alla quale potrebbero essere collegati i lavoratori.
.





Domanda n° 231
1) se l'affidataria di un lavoro pubblico predispone PSC per l'affidamento dei lavori di costruzione del campo base ad altra impresa, deve redigere anche la stima analitica dei costi della sicurezza?
2) se l'energia elettrica è prodotta da un piccolo generatore, il wc è di tipo chimico e le dotazioni idriche sono assicurate da una botte, è indispensabile indicare tali apprestamenti nel layout di cantiere?
Risposta

1) non comprendo. L'affidataria di un lavoro pubblico non è committente nè coordinatore, come fa a redigere il PSC?
2) Si, Nel layout di cantiere devono essere indicate le postazioni di tutte le attrezzature per non lasciare l'installazione alla improvvisazione




Domanda n° 230
DUVRI
Per i viaggi di istruzione superiori a 2 giorni, è sufficiente la dichiarazione di responsabilità dell'Agenzia Viaggi?
Se no, cosa bisogna richiedere?
Risposta

Nel caso di gite scolastiche non si può applicare il DUVRI perchè non si tratta di fornitura di beni e sevizi all'interno della scuola ma di un servizio reso al di fuori delle strutture scolastiche.
In aggiunta a quanto previsto da eventuali regolamenti del Ministero Pubblica Istruzione, che non so se esistono, l'organizzazione di attività anche ludiche alle quali devono partecipare studenti affidati, in servizio pubblico, alla struttura scolastica deve essere fatta con la prudenza e la diligenza del "buon padre di famiglia". Cioè in caso di eventi avversi il responsabile (l'organizzatore, l'accompagnatore) devono potere dimostrare di non avere avuto un comportamento imprudente o negligente o orientato al puro risparmio senza tenere conto della qualità ma di avere curato gli studenti come un "buon padre di famiglia" cura i figli.



Domanda n° 229
Gentilissimo ing. Mannelli le pongo un quesito riguardante la mantovana dei ponteggi. E’ vero che se la proiezione a terra della mantovana è inferiore a 1.50 m. deve essere installata una mantovana ogni 12 metri di sviluppo lineare in altezza del ponteggio? Quale è il riferimento normativo che impone tale prescrizione?
Inoltre si vuole far notare che alcune autorizzazioni ministeriali non rispettano tale prescrizione. Son fuori norma?
Risposta

Effettivamente le idee sono poche e ben confuse.
Da un punto di vista giuridico vale quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, che però costituisce un requisito minimo.
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
Il decreto quindi non dice come deve essere la mantovana e quante devono essere. Facendo invece un'analisi del rischio dobbiamo fare riferimento a norme di buona tecnica. Possiamo quindi fare riferimento o a quanto indicato sul sito ISPESL o alla circolare del Min. Lav. 44/90 o alla SUVA.
Se alla base del ponteggio è previsto il transito di persone e/o di mezzi è necessario installare mantovane lungo la facciata esterna che trattengano
materiali e oggetti caduti accidentalmente. La prima mantovana deve essere montata all’altezza di circa 4 metri da terra, raccordata ad un impalcato e deve essere ripetuta ad intervalli di 12 metri. Se invece la mantovana ha proiezione orizzontale di almeno 1,5 metri, ne è sufficiente una sola, a quattro metri di quota, per qualsiasi altezza del ponteggio
http://www.ispesl.it/BuonePratiche/Edilizia_Abitativa/index.pdf

É la stessa cosa che troviamo scritto nella circolare 44/90 del 15 maggio 1990 del Ministero del lavoro e alle raccomandazioni SUVA. https://wwwsapp1.suva.ch/sap/public/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/44077_01_i.pdf
circolare 44/90 del 15 maggio 1990 1.3.4. Protezioni contro la caduta di materiali
Le protezioni contro la caduta di materiali costituite da tavole parasassi devono essere raccordate a un normale impalcato, avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all'orizzontale e proiezione orizzontale minima di:

1,20 m dal filo dell'impalcato dei ponti di servizio, per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 m, ovvero:
1,50 m dal filo dell'impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali.




Domanda n° 228
per un cantiere privato soggetto a DIA, con una sola impresa, importo lavori 25000 euro; occorre:
nomina coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione?
occorre la notifica preliminare?
occorre il PSC?
altro?
Risposta

per un cantiere privato soggetto a DIA, con una sola impresa, importo lavori 25000 euro; occorre:

nomina coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione? NO
occorre la notifica preliminare?NO
occorre il PSC?NO
altro?POS



Domanda n° 227
Uno stabilimento balneare che assume stagionalmente è soggetto al Dlgs 81/08 e s.m.i.?

Risposta

Si. Il personale, se assunto con contratto a termine, si computa come disposto dall'art. 4 comma 3
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, (relativo alle attività agricole ndr)nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato




Domanda n° 226
Gradirei conoscere l'iter per poter eseguire un abbassamento della pressione di bollo ad un recipiente a pressione ante PED.
Risposta

In sede CTI si discute se l'abbassamento della pressione di bollo si configura come una modifica. Io sarei contrario a considerarla una modifica in quanto , dovendo la modifica essere certificata CE, si scoraggia l'utente ad abbassare la pressione di bollo a svantaggio della sicurezza. Si obietta però che l'abbassamento della pressione di bollo è di solito conseguente ad una anomalia dell'apparecchio che sicuramente comporta comunque una nuova analisi di rischio. Purtroppo si fa a volte confusione tra problemi tecnici (l'analisi di rischio è sempre dovuta) a problemi procedurali (la certificazione CE è difficoltosa e costosa ).
Conclusione: in attesa della normativa CTI, se la ASL vuole può autorizzare l'abbassamento del bollo direttamente, se non vuole fa intervenire l'ISPESL. se l'ISPESL lo vuole fa l'abbassamento della pressione di bollo altrimenti occorre chiedere ad un organismo notificato.




Domanda n° 225
Egregio Ingegnere, in una P.A. tre Dirigenti sono stati nominati con Delibera di Giunta datori di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tutto ciò è possibile?
Risposta


Nella pubblica amministrazione tutto è possibile......................... tanto paga il contribuente.




Domanda n° 224
Il CSE di un lavoro privato in caso che il D.L. si dimetta e venga sospeso anche il permesso a costruire è sempre responsabile dei lavori? e se si che comunicazioni deve inoltrare al Committente?
Risposta


Se il direttore dei lavori si è dimesso, i lavori sono stati sospesi, la ditta esecutrice è fuggita il CSE è sempre responsabile dei lavori? No, il CSE non è responsabile dei lavori , il CSE è responsabile della sicurezza del cantiere. Fintanto che il cantiere esiste il CSE è responsabile di esso. Deve cioè sempre assicurare che esistano le misure idonee a che nessun rischio entri nel cantiere, nessun rischio esca dal cantiere, nessun rischio offenda i lavoratori (e gli ospiti) nel cantiere. Quindi o impone al committente una guardiania ad un cantiere in sospeso o dà le lettere di dimissioni, con riseva di riassumere l'incarico quando i lavori riprenderanno.





Domanda n° 223
Cortesemente vorrei sapere se i contatori di GAS destinati alla misurazione del consumo GPL per utilizzi domestici siano soggetti alla Marcatura CE. Sul contatore non vi è apposta nessuna etichetta CE. Il contatore E' accompagnato da un foglietto di istruzione di utilizzo .
Risposta


I contatori gas devono essere marcati CE. La normativa di riferimento è quella citata qui di seguito.
Contatori del gas
D.M. del 17 marzo 1970 n. 346500 sulle modalit à di prova dei misuratori di gas.
Direttiva del Consiglio CEE n. 71/318 del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai contatori di volume di gas.
Direttiva della Commissione CEE n. 74/331 del 12 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai contatori di volume di gas.
Direttiva della Commissione CEE n. 74/331 del 12 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai contatori di volume di gas.
Direttiva della Commissione CEE n. 78/365 del 31 marzo 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai contatori di volume di gas.
D.P.R. del 23 agosto 1982, n. 857, di attuazione delle direttive n. 74/33, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas.
Direttiva della Commissione (CEE) n. 82/623 che reca terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio (CEE) n.71/318, e sue successive modificazioni, relativa ai contatori di volume di gas.
Decreto del Ministro dell'industria del 9 settembre 1983 di attuazione della direttiva 82/623 della commissione (CEE).
D.Lgs. 2 Febbraio 2007, N° 22 “Attivazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 64 del 17-03-2007 Suppl. ordinario n° 73/L è entrato in vigore il 18 Marzo 2007.
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2009Ministero dello Sviluppo Economico Modalita' di individuazione dell'anno di applicazione dei bolli metrici e delle marcature CE sui misuratori di gas con portata massima fino a 10m3/h, in attuazione dell'articolo 30, comma 24, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (09A13574) Decreto del 09.12.2009





Domanda n° 222
Egregio Ing. Mannelli,
un mio cliente si è rivolto alla cassa edile per il corso di 16 ore rivolto all'operaio che per la prima volta si affaccia nel settore edile e come risposta gli hanno detto che al momento non ci sono corsi e forse nella città vicina si organizzerà in futuro.... Mi chiedo se il datore di lavoro può provvedere a formare l'operaio attraverso un' associazione di imprese che in collaborazione di un sindacato organizzi un corso di sedici ore rivolto ad operai edili? Oppure in un momento di crisi le assunzioni devono essere bloccate in attesa che le casse edili raggiungano le adesioni congrue per un profitto congruo?
Risposta


Trattandosi di materia penale occorre avere documenti certi, ostensibili in tribunale, prima di potere assumere decisioni alternative. Occorre cioè attivare per iscritto la procedura prevista anche perchè sul sito 16ore sono regolarmente previsti i corsi nella città interessata . Consiglio quindi di visitare il sito http://www.16ore.it/ ed eventualmente porre quesito al telefono verde ivi previsto se la procedura scritta non avesse buon fine.




Domanda n° 221
Egregio Ingegnere,
vorrei chiederLE se la messa a terra di una tettoia metallica a copertura di cisterna di carburante deve avere una dichiarazione di conformità da parte dell'installatore o può anche rimediare un libero professionista.

Risposta


La materia è regolamentata dal D.M. 22-1-2008 n. 37Ministero dello sviluppo economico “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.
Solo per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto la dichiarazione dell'installatore può essere sostituita - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti, per i quali non è obbligatorio il progetto a fitrma di un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste , da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata , operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione




Domanda n° 220
Egregio Ingegnere,
vorrei sapere con che periodicità è necessario fare il corso di aggiornamento per operatore Pes-Pav ?

Risposta


Direi una volta all'anno ma più che come aggiornamento come verifica per riesaminare se è il caso di mantenere l'autorizzazione al lavoro sotto tensione. La norma CEI 11.48 dispone infatti quanto segue.
Riesame dell’autorizzazione ai lavori sotto tensione
 Quando le regole o la pratica richiedono l’autorizzazione ai lavori sotto tensione, la sua validità dovrebbe essere riesaminata nei seguenti casi:
1. trasferimento di personale ad altra sede di lavoro o ad altra unità;
2. cambiamento di mansioni;
3. interruzione dell’attività lavorativa per un lungo periodo di tempo;
4. restrizioni mediche;
5. dichiarata non osservanza delle regole preposte alle operazioni o inadattabilità alle stesse;
6. rilevanti modifiche agli impianti (cambiamenti alle apparecchiature od alle strutture);
7. cambiamento dei metodi di lavoro o di manutenzione.
 È buona regola riesaminare tali autorizzazioni su base annuale.




Domanda n° 219
Egregio Ing. Mannelli vorrei porLE i seguenti quesiti:
-la durata dei corsi per PES e PAV circa i lavori elettrici deve essere la stessa e di quante ore?
-l'attività formativa per PES e PAV può essere fatta da un'associazione di imprese o è il caso che venga fatta da un ente di formazione accreditato?
-tutti i RLS sono tenuti nel 2010 a seguire il corso di aggiornamento di 4 ore ?
-esistono semplificazioni per i lavoratori giornalieri o in generale stagionali che lavorano in campo agricolo per quanto riguarda le visite mediche? O sono tutti tenuti ad essere sotosti a sorveglianza sanitaria?

Risposta


La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS , la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Pertanto, solo sotto i 15 dipendenti non si sa quanto è l'orario minimo di aggiornamento e, pertanto, si può attendere.
In agricoltura i datori di lavoro dovrebbero organizzarsi per la sorveglianza sanitaria ai fini di minimizzare i costi o dovrebbero fare istanza al ministero del Lavoro per definire procedure semplificate . Allo stato attuale non esistono semplificazioni e pertanto, anche per lavori di breve durata, occorre la sorveglianza sanitaria ex novo.
Per quanto riguarda la formazione PES e PAV è auspicabile che tale formazione sia eseguita da qualche tecnico meno "ignorante" dei lavoratori da formare. L'attestato di PES e PAV lo deve infatti rilasciare il datore di lavoro e non chi fa il corso. Per quanto riguarda le ore e i contenuti e le norme cui fare riferimento allego il corso ISPESL-CEI.





Domanda n° 218
Egregio Ing. Mannelli,
quali adempimenti amministrativi è necessario fare per le cisterne di gasolio nelle cave e nelle aziende agricole.
E quando si ha l'obbligo del CPI ? E qual è il decreto a cui deve rispondere la cisterna perché sia a norma?
La confusione deriva dal fatto se la cisterna con "la pompa" che alimenta il trattore agricolo o la macchina industriale nella cava è da considerarsi impianto di distribuzione o no?

Risposta


Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all'obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attività a maggior rischio di incendio),
indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati.
Ciò premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990) )(Gaz. Uff. 76 del 27/03/1990.
Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all'obbligo del certificato di prevenzione incendi.
Per il deposito di carburante (gasolio destinato esclusivamente al rifornimento dei mezzi agricoli e per quantitativi inferiori a 9 m serbatoi mobili, purché di tipo omologato dal Ministero dell’Interno, con caratteristiche costruttive e di installazione rispondenti ai Decreti del Ministero degli
Interni del 19/03/90 e 12/09/03. Questi serbatoi possono essere installati solo in luoghi a cielo aperto e rispettando una distanza di sicurezza di almeno 5 m. Tale distanza diventa di 10 m nei confronti di fabbricati destinati a civile abitazione o depositi di materiali combustibili e/o comburenti soggetti a CPI (in quanto compresi nell’elenco di cui al DM 16/02/82).
In ogni caso intorno al serbatoio deve esserci un’area di almeno 3 m completamente sgombra.
Le aree di deposito devono essere opportunamente dislocate nell’area aziendale al fine di evitare urti accidentali da parte di mezzi in transito o in manovra oppure dotate di protezioni idonee a tale scopo.




Domanda n° 217
Egregio Ingegnere, per l'uso del carrello elevatore è necessario avere un patentino?

Risposta

Non esiste ancora un patentino per i carrelli elevatori. sicuramente occorre però fare un corso di formazione ed addestramento essendo un'attrezzatura particolarmente pericolosa. Durata, tempi e docenti li decide il datore di lavoro



Domanda n° 216
Gent. mo Ing. Mannelli,
in un cantiere edile non ancora chiuso dove lavorano altre imprese, tra cui quella affidataria, il datore di lavoro di quest'ultima deve fare quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 e smi(in particolare la verifica dell'idoneità tecnico professionale) anche nei confronti di un'impresa che deve operare nel cantiere e che ha un contratto di lavoro stipulato direttamente con il committente?

Risposta

No, le imprese affidatarie non sono possono essere responsabili delle altre imprese affidatarie. Delle imprese affidatarie sono responsabili unicamente il committente, il responsabile dei lavori e il CSE.



Domanda n° 215
Un Comune ha 3 dirigenti,il sindaco può nominarne uno datore di lavoro o ognuno dei tre è datore di lavoro per il proprio settore? la precedente nomina quale datore di lavoro risale al 1997, mai più aggiornata, è ancora valida o va ribadita? uno dei tre dirigenti ha svolto la formazione come rspp, il comune ha più di 30 dipendenti, può svolgere quindi il ruolo di RSPP in uno con quello di datore di lavoro?

Risposta

Il Sindaco, tramite le procedure previste (delibera propria, di giunta, ecc.) può fare ciò che più ritiene opportuno per la buona gestione. La nomina deve essere fatta " tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e (il nominato deve essere) dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa". Quindi può anche andare bene un solo datore di lavoro, soluzione più economica e funzionale, dando però contenuto di potere alla nomina. Se ha i requisiti citati, la nomina del 1997 è valida altrimenti occorre rifarla.Già nominare un dipendente comunale datore di lavoro credo sia difficoltoso, se poi si pretende che faccia anche il RSPP, cioè che faccia tutto da solo mi sembra eccessivo. Comunque nulla osta che il dirigente datore di lavoro faccia da RSPP ( il limte è 200 dipendenti) conseguendo un attestato di formazione di 16 ore o avendo i moduli A-B8-C.



Domanda n° 214
Gent.mo ing. Mannelli,
occupandomi di istruttoria di perizie di lavori pubblici, noto che tra gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso i progettisti inseriscono anche caschi, scarpe, guanti e segnaletica di cantiere.
Le chiedo se ciò è corretto.

Risposta

Non so a che scopo i progettisti ( che intendiamo per progettisti, i CSP o i progettisti esecutivi o altri?) facciano ciò . Posso solo confermare che i costi per la sicurezza, da inserire nel PSC, sono solo quelli rinvenienti dai DPI, dalle procedure, dagli apprestamenti che il CSP prevede per combattere rischi interferenizali e non devono coincidere con quelli dei rischi specifici propri dell'impresa . tali costi sono bene precisati comunque nell'allegato XV
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Naturalemente però anche gli altri costi della sicurezza, quelli propri dell'impresa, non sono soggetti a ribasso ma questo è un compito delle stazioni appaltanti che devono seguire in proposito le deliberazioni della competente autorità per gli appalti pubblici che ne affida l'evidenzazione alle imprese concorrenti




Domanda n° 213
Gentile Ing. Mannelli,
mi interesserebbe sapere se per ricoprire il ruolo di addetto alla sicurezza, con la laurea in Ingegneria Biomedica (Classe 26/S), occorre seguire il relativo corso.

Risposta

D. Lgs. 81/08 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (.un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative per ASPP) Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Diploma di laurea in ingegneria biomedica è equivalente alla laurea in ingegneria biomedica che fa parte della classe L8 o L9 a seconda dell'indirizzo scelto in quanto ambedue fanno accedere alla stessa laurea quinquennale. Comunque il parere dato dal CUN in data 8 ottobre 2008 e fatto proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha detto a tutti gli ingegneri e architetti "sed todos caballeros" e, io aggiungerei, “proteger a los trabajadores y la fortuna”.
Conclusione: lei è già ASPP e può svolgere funzioni di RSPP conseguendo l'attestato del corso Modulo C.



Domanda n° 212
Un lavoratore autonomo che ha un camion e un escavatore e che solo in pochi casi effettua lavorazioni in contemporaneo con altre ditte ,deve effettuare il POS solo in caso di lavorazioni interferenti,o anche se lavora da solo quando effettua lavorazioni pericolose per lui stesso? o deve fare dichiarazioni al CSE che ha preso visione del PSC ecc.?

Risposta

il lavoratore autonomo , se è lavoratore autonomo, non deve fare il POS ma deve utilizzare i DPI , utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità , adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.



Domanda n° 211
In un panificio in cui lavorano il datore di lavoro, la moglie come coaudiuvante e una lavoratrice part-time e necessario nominare il RLS?
se si il ruolo di RLS può essere ricoperto dalla coaudiuvante?

Risposta

La nomina del RLS non è mai necessaria. La mancata nomina può solo in futuro comportare un pagamento all'INAIL del corrispettivo di 2 ore di lavoro all'anno per ogni dipendente e la nomina da parte dell'Organismo Paritetico di un rappresentante dei lavoratori territoriale. Se tale ipotesi remota si avverasse si farà sempre in tempo a far eleggere il RLS.
Naturalmente se la lavoratrice part time decide di eleggersi RLS in tal caso occorre farle fare un corso di 32 ore ed un aggiornamento annuo di 4 ore e mandare il nominativo all'INAIL.. Il corso deve essere fatto in orario di sevizio e quindi retribuito.




Domanda n° 210
Gentile ing, ho avuto incarico pubblico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in RTP. Io sono formalmente il CSE, ma il DL sostituisce le mie comunicazioni all'impresa con suoi ordini di servizio, decidendo cosa confermare e cosa no di quanto richiedo io. Come fare a convincere il DL a non intromettersi?Lui sostiene che in RTP tutto deve essere firmato dal DL. Non voglio dimettermi. Che posso fare?

Risposta

Quanto asserito dal DL è semplicemente assurdo. In galera andrà lei non lui. Emetta direttamente comunicazioni all'impresa come coordinatore e non stia a sentire il duce, pardon il capogruppo.




Domanda n° 209
Devo fare oggi il DVR e DUVRI ditta già esistente dal 2000 chiarimenti:
-che data certa devo mettere in tali documenti, se il datore di lavoro fa l'RSPP il DVR lo firma lui sia come datore di lavoro che come RSPP ?
- e se faccio l'autocertificazione essendo una ditta con meno di dieci dipendenti la data deve essere certa e che data mettere ?
- se i dipendenti si rifiutano di fare l'RLS sul DVR e DUVRI la firma è solo del datore di lavoro ?.

Risposta

Sul DVR (o sull'autocertificazione) occorre mettere una data certa più presto possibile. La sanzione scatta se all'atto della ispezione il DVR (o l'autocertificazione) è privo di data certa. Se manca l'RLS la data certa deve essere apposta mediante timbro postale (altrimenti occorre far ricorso al RLST). Il DVR deve essere firmata assolutamente dal datore di lavoro e dal RLS, se c'è. La firma del RSPP è facoltativa . Nessuna sanzione è prevista se manca il RLS . Il DUVRI deve avere la data del contratto cui si riferisce.





Domanda n° 208
Ho avuto un sopraluogo da parte di ispettorato . del lavoro i quali hanno verbalizzato che una fase lavorativa veniva eseguita da una ditta subappaltatrice (per un importo inferiore a € 20.000), la quale ancora non era stata autorizzata al subappaltare. dal committente , ma comunque mi aveva consegnato il P.O.S. con tutta la documentazione relativa alla sicurezza. A quali rischi sono soggetto io come Coord., quali l'impresa principale e il D.L..
Il lavoro è riferito alla manutenzione straordinaria di case popolari . Gli ispettori sono della Direzione Provinciale del Lavoro e l’annotazione fatta è stata riportata nella richiesta della documentazione per verificare la regolarità del personale lavorativo, infatti chiedono: “Contratto di appalto ed autorizzazione al subappalto”. La questione è ancora in corso in quanto l’Impresa appaltatrice principale asserisce che per importi inferiori ad una percentuale del 2% non è necessario l’autorizzazione al subappalto. L’importo dei lavori a misura contrattuale è di €. 250.000, mentre l’importo del subappalto è €. 21.000 di (si tratta della impermeabilizzazione sulle coperture). Si precisa che al momento dell’ispezione non c’era nessuna autorizzazione, successivamente è stata regolarizzata.

Risposta

Quanto asserisce l'impresa appaltatrice non risulta:
Art 118 comma 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Quindi il 2% è riferito solo ai noli a caldo e contratti di fornitura con posa in opera, che non credo sia nella fattispecie .. E comunque occorreva inviare una comunicazione al committente ..(a meno che il lavoro non fosse svolto da una impresa ma da un lavoratore autonomo)
Le sanzioni per l'appaltatore sono gravi
La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:
- per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;
- per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.
Rif. Normativo: art. 21, L. 646/82, come modificato ed integrato dall'art. 8, L. 55/90 e s.m.i. e dall'art. 2, D.L. 139/95, convertito, con modificazioni, nella L. 246/95.

Per il direttore dei lavori le sanzioni dovrebbero essere assunte dal committente
per il coordinatore non vi sono sanzioni se non si ravvisa una mancanza di coordinamento per omissione di POS.




Domanda n° 207
Egregio Ingegnere il mio quesito è il seguente:
un costruttore di attrezzi agricoli per arare il terreno, per cui portati dal trattore, per venderli è necessaria la marcatura CE o basta una semplice autodichiarazione? Se si per il marchio Ce quali sono le norme da seguire?

Risposta

Il trattore agricolo è soggetto alla direttiva 2003/37/CE come mezzo mobile (Gazzetta Ufficiale N. 88 del 16 Aprile 2005 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 novembre 2004 Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE.)
Diverso è il caso del trattore utilizzato come macchina per il terreno che, in tal caso, è soggetto alla direttiva 2006/42/CE. Il quesito riguarda però "gli attrezzi agricoli" portati dal trattore. . Questi sicuramente non sono macchine ma , al più, "attrezzature intecambiabili", che , però, a norma dell'art. 2 della direttiva 2006/42/CE , sono anch'esse "macchine" e, quindi, da marcare CE. I requisiti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato I della direttiva. Le norme tecniche da seguire sono preferibilmente le norme europee armonizzate, se emesse per il tipo di attrezzatura. Consiglierei, per approfondimento, di consultare il sito enama http://www.enama.it/it/index.php





Domanda n° 206
Egr. ing. Mannelli,vorrei sapere se, il CSE, deve convocare la riunione preliminare all'inizio dei lavori prima o dopo la ricezione del POS. Inoltre vorrei sapere se la "comunicazione del responsabile di cantiere" e le "schede identificative delle imprese e dei lavoratori autonomi" sia sufficiente siano contenute nel POS o se l'impresa aggiudicataria me ne deve dare copia a parte.

Risposta

La riunione preliminare, di carattere tecnico organizzativo, si dovrebbe basare sull'esame , la discussione, l'approfondimento , la critica del PSC e dei POS, quindi deve essere fatta necessariamente dopo la consegna dei POS. Niente impedisce che venga fatta una riunione anche prima.
I POS delle imprese esecutrici devono essere consegnate dall'impresa aggiudicataria e dalla stessa esaminati e vistati per congruità . Pertanto la seconda parte del quesito non appare chiaro in quanto ogni comunicazione al CSE deve essere filtrata, approvata, condivisa dall'impresa aggiudicataria (affidataria).




Domanda n° 205
Qual è la sanzione da applicare per la mancata comunicazione dell'impianto elettrico e di messa a terra entro 30 giorni all'ISPESL E All'ASM ex ASL di competenza. (Decreto 81/08 integrato con il Decreto 106/09) ?

Risposta

Premessa:
Sentenza Cassazione 15/6/2009 n. 24641
....il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare - come recita lo stesso titolo (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dal Titolo: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi"). Tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (né potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale).
Come si vede da questa recente sentenza, il quesito è complesso dal punto di vista giuridico ed esula dalle mie competenze. Infatti manca una sanzione specifica a cui fare univocamente riferimento e presso gli organi di vigilanza il problema viene o ignorato o risolto in maniera variegata.
Un utile riferimento potrebbe essere il numero di TNE dell'ottobre 2009, ma siamo sempre nel campo delle opinioni. Se ci saranno sviluppi presso gli organi di vigilanza lo comunicherò tramite newsletter.



Domanda n° 204
Egregio Ingegnere, volevo cortesemente chiederLe se il decreto 81/2008, come modificato dal 106/2009, consente ancora l'uso di ponteggi misti ed in quali casi.

Risposta

Ponteggi misti, intesi come ponteggi costituiti alternando elementi metallici che fanno parte di autorizzazioni diverse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali , non erano ammessi prima e non sono ammessi adesso.
Ponteggi misti intesi come un ponteggio costituito da sezioni omogenee facenti capo a singole, anche se diverse, autorizzazioni del Ministero erano ammessi prima e sono ammessi adesso nei limiti dell'autorizzazione rilasciata ai singoli costruttori e secondo l'eventuale calcolo di progetto globale.




Domanda n° 203
Nell'ambito di un attività (nel caso di specie un parrucchiere) in cui sono assunti solo due apprendisti relativamente alla nomina del RLS quali adempimenti bisogna assolvere?
Potrebbe un contratto collettivo di categoria prevedere la possibilità di nominare quale RLS un apprendista?

Risposta

L'apprendista è un lavoratore: D. Lgs. 81/08 art 2 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Il RLS è un diritto dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro. Quindi non c'è da fare alcun adempimento. In merito alla opportunità di sollecitare i lavoratori (i due apprendisti) a nominare uno di loro RLS, nel caso specifico non vedo alcuna opportunità in quanto da subito scatterebbe l'obbligo di fare un corso di 32 ore ed un aggiornamento annuale di 4 ore , e solo per evitare un domani di versare all'INAIL il corrispetivo di 4 ore di lavoro all'anno. .
Che un contratto di categoria possa prevedere la possibilità di nominare quale RLS un apprendista non lo escluderei ma non comprendo il motivo della domanda. Infatti basta applicare il D. Lgs. 81/08 art 48 comma 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
Naturalmente gli apprendisti devono essere equiparati ai lavoratori sopratutto in merito alla sorveglianza sanitaria per l'eventuale rischio cancerogeno, se esiste. (http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/_acconciatori/index.pdf)





Domanda n° 202
Desidererei avere chiarimenti in merito ad un condominio esistente con portiere, in particolare:
- Il portiere deve avere un apposito locale chiuso
- In quali casi il portiere deve essere soggetto a sorveglianza sanitaria
- E' necessario fare le valutazioni specifiche: rumore, vibrazioni, movimentazioni carichi
- Si può fare l'autocertificazione dei rischi e con quale data e deve essere certa

Risposta

A tutte le domande la risposta è no secondo il D. Lgs. 81/08 ma è opportuno considerare quanto appresso..
Secondo l'art 3. del D. Lgs. 81/08
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
Pertanto il portiere ha diritto, secondo il D. Lgs. 81/08, solo alla formazione ed informazione, eventuali DPI, e ad attrezzature sicuri. La burocrazia cui accenna (DVR, autocertificazione, valutazione del rischio rumore e vibrazioni (ma dove sono nel condominio il rumore e la vibrazione???) ecc.) è una spesa inutile per il condominio, mentre alcune cose andrebbero considerate quali ad esempio la stanza o un box per ripararsi dalle intemperie , o, nel caso della movimentazione di carichi quali la spazzatura condominiale , la sorveglianza sanitaria, per evitare future richieste di danni (da dimostrare però al Tribunale civile ) da parte del portiere a norma dell'Art. 2087 del codice civile che impone.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Si ricordi però che se c'è il riscaldamento centralizzato il portiere deve fare l'esame per conduttore di impianti termici per esonerare il condominio da eventuali incidenti che possono accadere in centrale termica.

Su sito troverà domande simili 46-59-60-87- 121 -196 -




Domanda n° 201
Per il DUVRI c'è una scadenza?
E per l'aggiornamento del DVR?

Risposta

Il DUVRI deve essere allegato al contratto cui si riferisce.
Il DVR deve essere aggiornato entro 30 giorni dalla variazione che ne determina l'aggiornamento
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