Quesiti 1201-1300 - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti 1201-1300

D. Lgs. 81/08

Domanda n° 1248

Sono un geometra non iscritto all'albo, in possesso del corso di formazione di 120 ore come coordinatore della sicurezza. Volevo chiederle se posso essere incaricato come CSE. Su un cantiere mi fanno obbiezione in quanto non ho l'iscrizione all'albo.
Risposta

Il D. Lgs. 81/08 all'art. Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori  NON  richiede l'iscrizione all'albo per svolgere la funzione di CSP/CSE.

Domanda n° 1247

Sono titolare di un'azienda artigiana, senza dipendenti ma con mio marito coadiuvante, produco dei pz che poi installo dai clienti, quindi fatturo, e uso dei macchinari alcuni dei quali non marcati CE. Sono soggetta a tutti gli obblighi sulla sicurezza?
Risposta

Lei mi dice che è un'azienda artigiana  e che il marito coadiuva. Dovrebbe  chiedere al suo commercialista (e farsi mettere la risposta per iscritto) se nel suo caso si può applicare l'Articolo 230 bis Codice Civile cioè se la sua è una impresa familiare. Attenzione , nei fatti lo è ma bisogna vedere se lo è secondo il codice civile, e ciò dipende da come è iscritta all'albo come azienda , quali sono i rapporti giuridici con suo marito, come sono i rapporti con il fisco ecc. cose che solo il suo commercialista può conoscere bene.
Se la sua fosse una impresa familiare ha solo l'obbligo di usare dispostivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistici ecc) e macchine marcate CE se costruite dopo il 1996.
Se invece la sua non è una impresa familiare deve fare tutto: il documento di valutazione del rischio, la squadra di emrgenza, i corsi di formazione ecc. ecc. ecc.

Domanda n° 1246

Un collega sostiene che una impresa edile senza operai debba redigere un POS, non mi pare però sia così! Per me, e credo per la legge, un'impresa edile senza operai e dipendenti in generale va configurata per l'81 come un lavoratore autonomo equindi non deve redigere il pos (da mostrare poi a chi, se non ha dipendenti!!) . Se è presente in cantiere insieme ad altri lavoratori autonomi (senza furbate!) o ad una impresa sola (impresa con dipendenti) non necessita nemmeno il PSC e quindi la nomina del coordinatore. Mi chiarisce questo punto? Era una certezza per me!

Risposta

Ovviamente il datore di lavoro senza dipendenti è solo un lavoratore autonomo. Quindi Lei ha pienamente ragione.

Domanda n° 1245

In un cantiere Edile, lavori di costruzione nuova condotta per la posa di un tubo gas, sezione di scavo larga cm. 0,60 con altezza cm. 100,viene rinvenuto nel materiale della sezione di scavo pezzi di lastre di fibra simile all'amianto quindi presunto amianto. Il cantiere viene immediatamente sospeso. la domanda è: chi deve prelevare il campione dei pezzi di presunto amianto e terreno circostante per farlo analizzare? Sarà l'impresa che ha prodotto il materiale o dovrà, cosa meno probabile essere prelevato da un'impresa specializzata allo smaltimento dell'amianto.?

Risposta

Penso che per il prelievo si possa applicare l'art. 249 de D. Lgs. 81/08 , di cui alla circolare Min Lav http://www.assoamianto.it/Circolare-ESEDI%2025012011.pdf allegato I lettera d).  Quindi si può utilizzare  l'impresa stessa del cantiere se l'impresa applica o è disponibile ad applicare la procedura ESEDI prevista nella circolare oppure una ditta specializzata allo smaltimento ma senza necessità di notifica alla ASL per quanto riguarda il prelievo da mandare in laboratorio. Poi a seconda della quantità di amianto da rimuovere si valuterà  se si può continuare ad applicare l'art. 249.


Domanda n° 1245

Per i tre generatori nella foto, indipendenti tra di loro, ciascuno di potenza pari a 30 kW, installati all’aperto, si sommano le potenze ai fini del calcolo della portata termica complessiva?

Quindi si applicano le regole tecniche del Decreto 12 Aprile 1996?
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Risposta
Mi spiace ma la normativa antincendio non rientra tra gli argomenti del mio sito.
Comunque tenga presente che attualmente è in vigore il DM 08 novembre 2019 e che in merito  al non considerare la potenza complessiva di più bruciatori installati all’esterno dell’edificio servito, per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi  è utile  il chiarimento prot. n° P377/4134 sott. 58 del 09/03/1999;
Chiarimento)
PROT. n° P377/4134 sott. 58
Roma, 09 marzo 1999
OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - Art. 1, comma 2 - Quesito.
Si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.
Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che il disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996 non è applicabile alla tipologia di installazione prospettata, in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all’esterno dell’edificio servito.
Nota della ditta XXXXX del 20 ottobre 1998
OGGETTO: D.M. del 12 aprile 1996 (ex circolare ‘68).
Nel D.M. del 12 aprile 1996 si precisa che la portata termica di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale.
Quando la portata termica complessiva è uguale o superiore a 100.000 kcal/h è necessario che l’impianto abbia l’approvazione dei Vigili del Fuoco.
L’apparecchio in argomento ha una portata termica di 29.800 kcal/h (34,7 kW) ed è costituito da due unità: una parte esterna all’ambiente (all’aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all’ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua, e lo invia nell’ambiente da riscaldare mediante circolazione di aria.
In funzione delle dimensioni dell’ambiente da riscaldare si installano una quantità adeguata di questi apparecchi e, pertanto, la portata termica complessiva può superare il limite delle 100.000 kcal/h.
Tenendo presente che la parte gas e fuoco è sempre e solo all’esterno si richiede se un impianto, realizzato con diversi di questi apparecchi, con portata termica complessiva superiore a 100.000 kcal/h debba avere l’approvazione dei Vigili del Fuoco.
La parte gas e fuoco è all’esterno e all’aperto quindi non si trova in locale o locali confinati come definito dal punto 2 - Art. 1 del D.M. del 12 aprile 1996


Domanda n° 1244

E' possibile utilizzare un carrello elevatore per movimentare e caricare su articolati big bag direttamente inforcando le orecchie? o c'e' l'obbligo di utilizzare particolari accessori? La ringrazio e saluto cordialmente Mario Solinas?

Risposta

Purtroppo a questa tipologia di quesito non si può rispondere con un si o con un no. Occorre infatti analizzare le caratteristiche del big bag utilizzato, la movimentazione da eseguire, impostare un albero degli eventi, calcolare il rischio e valutarlo. Ad esito della valutazione del rischio si può poi decidere di non utilizzare niente, oppure utilizzare delle pedane , oppure utilizzare un movimentatore o un traportatore o altro dispositivo.


Domanda n° 1243

Il quesito riguarda la necessità della Notifica Preliminare o SINPOL per i cantieri edili. Ovviamente,  l'obbligo sussiste ogni volta che in cantiere operano, seppur non contemporaneamente, almeno 2 imprese ( oltre alle altre condizioni previste dal D.Lgs 81 ). Il mio quesito però riguarda la situazione in cui ci sia inizialmente una sola impresa appaltatrice ( l'impresa edile ) che solo successivamente incarica una ditta di realizzazione di impianti elettrici per eseguire e certificare lo scarico a terra del ponteggio e il collegamento del quadro elettrico, In questo caso scatterebbe l'obbligo della Notifica Preliminare per il committente?

Risposta

I casi possono essere due:
1) era stato nominato il coordinatore in fase di progettazione: In questo caso la notifica andava fatta all'apertura del cantiere indicando anche il nome del CSE
2) non era stato nominato il coordinatore in fase di progettazione nè il coordinatore in fase di esecuzione (CSE): in questo caso prima di fare la notifica perchè entra un'altra impresa esecutrice ovvero prima di continuare  i lavori occorre nominare un coordinatore e fare il PSC.
Comunico però per completezza che non tutti ritengono che l'impresa elettrica sia da conteggiare come impresa esecutrice  perchè essa non partecipa direttamente all'esecuzione dell'opera ma fa nel cantiere un impianto di servizio. Non abbiamo però un parere giuridico certo su questo.

Domanda n° 1242

Dovendo fare dei lavori che beneficiano di sgravi fiscali, è obbligatorio presentare la notifica preliminare agli Enti preposti a prescindere dalle caratteristiche del cantiere? .

Risposta

In caso di richiesta benefici fiscali entra in vigore una normativa speciale fiscale che prevede l'obbligo della notifica in presenza  di CSE o per cantieri superiori a 200 u/g ma che lo rende opportuno anche sotto tali limiti.

Domanda n° 1241

In azienda si sta discutendo sull' aggiornamento RLS- La consulente del lavoro sostiene che l'aggiornamento di 4 ore non si può fare in modalità e-learning perché non previsto dal ccnl mtalmeccanico.
Fermo restando che la forza lavoro dell'azienda è inferiore alle 15 unità, motivo per cui sarebbe teoricamente esonerata dall'obbligo di aggiornamento RLS (ma in azienda per scrupolo e coscienza viene comunque effettuata), resta questa diatriba con la consulente del lavoro.

Risposta

La lettura del provvedimento Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 conferma quanto affermato dalla consulente e cioè che l'aggiornamento a distanza del RLS è fattibile se previsto dal CCNL. D'altra parte è anche vero che la lettura dell'obbligo di aggiornamento sembrerebbe fare intendere che l'obbligo di aggiornamento scatta da 15 lavoratori. In realtà non è l'obbligo di aggiornamento che scatta da 15 lavoratori ma l'obbligo di concedere ai lavoratori la possibilità di nominare il RLS. Se invece lo si fa eleggere, poi bisogna anche formarlo e aggiornarlo. Comunque se fai una ricerca online troverai molte proposte di formazione online perchè pochi sono scrupolosi o preparati  come la consulente del lavoro citata..


Domanda n° 1240

La mia impresa svolge attività di manutenzione degli impianti tecnologici per conto di un Ente Pubblico. Abbiamo chiesto il riconoscimento degli oneri per la sicurezza relativi alla dotazione giornaliera di mascherine (tipo chirurgico) per i due manutentori impegnati nelle attività manutentive per attuare il protocollo Covid 19. Il RSPP dell'Ente ci ha comunicato che non riconosce l'onere a carico dell'Ente Committente in quanto è a carico dell'impresa la dotazione dei DPI ai propri addetti. E' da segnalare che il Duvri predisposto dall'Ente riconosce DPI per rischi interferenziali e che lo scrivente non aveva previsto in sede di gara l'utilizzo di tali dispositivi di protezione aggiuntivi dovuti per rispettare un protocollo derivante da pandemia.

Risposta

Il documento cui si può fare riferimento è il documento conferenza  regioni 20/121/CR8ter-a/C4 LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – Prime indicazioni operative. Anche se riferito specificamente ai cantieri, il documento si occupa marginalmente anche dell'art. 26 DUVRI.
Per quanto riguarda le mascherine tale documento ritiene che debbano essere rimborsate solo  se necessarie  PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI  (non della stessa azienda) A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT .
Ingegnere mi scusi un collega sostiene che una impresa edile senza operai debba redigere un POS, non mi pare però sia così! Per me, e credo per la legge, un'impresa edile senza operai e dipendenti in generale va configurata per l'81 come un lavoratore autonomo equindi non deve redigere il pos (da mostrare poi a chi, se non ha dipendenti!!) . Se è presente in cantiere insieme ad altri lavoratori autonomi (senza furbate!) o ad una impresa sola (impresa con dipendenti) non necessita nemmeno il PSC e quindi la nomina del coordinatore. Mi chiarisce questo punto? Era una certezza per me!
Risposta
  • industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq
  • attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 5.000 mq
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 100 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
  • uffici con oltre 500 dipendenti
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
  • edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, aperti al pubblico superiori a 1000 mq
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi


 
 
 
 
 
 
Quindi quello che può pretendere sarebbe la revisione del DUVRI alla luce dell'emergenza COVID. Se nella nuova stesura del DUVRI venissero imposte particolari procedure o uso DPI, in tal caso questi dovrebbero essere rimborsati. In altre parole se i lavoratori vostri intervengono a lavorare e mantengono la distanza di un metro tra loro, la vostra azienda non avrebbe l'obbligo di mascherine. Se nel mentre che lavorano i vostri lavoratori vengono avvicinati da lavoratori del committente e devono usare le mascherine, queste mascherine devono essere rimborsate.

Domanda n° 1239

Le pareti divisorie vetrate interne ad un ufficio pubblico devono essere segnalate?
Mi spiego meglio per renderle visibile le pareti devono essere opacizzate almeno in parte compreso le porte o basta segnalare ad altezza visibile solo le porte?

Risposta

La risposta al quesito la troviamo nell'allegato IV del D. Lgs. 81/08
Allegato IV
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, devono essere segnalate chiaramente , quindi non è sufficiente un segnale all'altezza degli occhi che è un elemento aggiuntivo e non sostitutivo per le porte. . Se non protette da arredi fissi quali mobili e armadietti le pareti vetrate devono essere quindi almeno in parte opacizzate.


Domanda n° 1238

Un committente deve aprire un bar- pasticceria dotato di un locale laboratorio e di un locale vendita e somministrazione, tra loco comunicanti e comunque dotati di accessi separati dall'esterno. Nel locale ci saranno dipendenti. Il mio quesito è il seguente: nel laboratorio e nel locale vendita ci sta l'obbligo di un'uscita di sicurezza, visto che la porta di accesso apre all'interno? Qualora la porta aprisse all'esterno a spinta dall'interno, si può evitare l'uscita di sicurezza?

Risposta

Se l'attività non rientra nel  DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei VVF) il problema della obbligatorietà delle uscite di sicurezza non si pone. Deve essere la valutazione del rischio ex D, Lgs. 81/08 a suggerire cosa fare. Sicuramente è sempre opportuno che l'accesso dall'esterno avvenga con porte apribili verso l'esterno dei locali in modo da favorire la rapida uscita in caso di emergenza.

Domanda n° 1237

Se un'impresa affida in subappalto un'opera senza comunicare nulla al committente e il direttore dei lavori viene a conoscenza che ciò è avvenuto, è obbligato a comunicare al committente il subappalto e deve prendere provvedimenti? In caso qualcuno non autorizzato in cantiere si fa male, chi è perseguibile?

Risposta

Senz'altro i direttore dei lavori deve avvisare il committente. Quali provvedimenti prendere? Sicuramente anche se non è stato precisato , nel cantiere non è stato nominato il coordinatore perchè operava una sola impresa e perchè se ci fosse stato sarebbe intervenuto il CSE a bloccare l'ingresso della impresa non autorizzata dal committente. Quindi il direttore dei lavori deve scegliere: se avverte il committente e il committente non gli dice di sospendere i lavori , il direttore dei lavori può non sospenderli ma qualsiasi infortunio grave e mortale potrà essere addebitato anche a lui che ha permesso il proseguimento dei lavori in un cantiere privo di notifica e privo di CSE.

Domanda n° 1236

Mi trovo a redigere un PSC per un appalto pubblico i cui lavori interessano due edifici diversi ubicati in aree distanti. In un caso come questo è necessario redigere due PSC differenti oppure è possibile redarre un solo PSC? Come si configura una situazione di questo tipo?
Risposta

Il PSC è legato al progetto e non all'appalto. Se il progetto è unico per ambedue gli edifici il PSC dovrà essere unico. Ci sarà una prima parte comune ai due spezzoni di cantiere (illustrativa e analitica per quanto necessario) e due capitoli analitici e distinti per ciascun cantiere parziale.  Un indice all'inizio renderà il PSC più leggibile.

Domanda n° 1235

Una impresa edile con meno di 15 operai deve nominare il Responsabile del lavoratori per la sicurezza ? Se di deve fare un corso specifico ? Aggiornamenti? Da come ho appreso io deve essere nominato, deve fare un corso di formazione specifico ma non è più obbligato all'aggiornamento annuale che scatta con aziende con 15 dipendenti in poi
Risposta

Il RLS è il Rappresentante (non il responsabile) dei lavoratori per la sicurezza. La nomina del RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo del datore di lavoro. Non c'è alcuna sanzione per la mancata designazione del RLS da parte dei lavoratori. Non esiste l'ipotesi che sia il datore di lavoro a scegliersi e a nominare il RLS. Questa è la teoria.. In pratica, spinti da alcuni consulenti (specie i commercialisti) o ignoranti o in mala fede , molti datori di lavoro nominano il RLS. Non succede niente fino a quando non capita un infortunio grave, poi questa iniziativa potrebbe essere pagata a caro prezzo perchè è indice di ignoranza e malafede (il datore di lavoro che opprime i lavoratori addirittura costringendoli a nominare un suo protetto come RLS)
Detto questo, se i lavoratori designano un RLS tramite le sigle sindacali aziendali o tramite assemblea, il datore di lavoro deve far eseguire un corso di almeno 40 ore all'eletto RLS (altrimenti scatta la sanzione in caso di controlli). L'aggiornamento il testo unico sulla sicurezza lo dispone se il RLS fa parte di azienda con oltre 15 lavoratori. Questa anomalia (meno di 15 nessun aggiornamento)probabilmente è dovuto al fatto che nel testo unico si voleva  la nomina del RLS solo nelle aziende sindacalizzate. ma questo concetto non è stato espresso forse per mancanza di tempo (il testo unico fu emanato di corsa). Però adesso sembrerebbe strano che un'azienda con meno di 15 lavoratori non facesse aggiornare il RLS. Sempre in caso di infortunio questo deporrebbe a sfavore del datore di lavoro. Quindi sotto i 15 dipendenti nessuna sanzione in caso di mancato aggiornamento ma un rischio supplementare in caso di infortuni gravi.

Domanda n° 1234

Il confinante del mio terreno ha costruito a pochi centimetri dal confine ( circa 5 cm), senza aver recintato il cantiere, io mi reco sporadicamente nel terreno in oggetto. La violazione dell'art. 109 rimanda alle sanzioni dell'art. 159 comma 2 c, dove sono indicate le sanzioni per il datore di lavoro ed i dirigenti; trattandosi di un cantiere privato, sono sanzionati , l'Impresa ed il Direttore dei Lavori , ma il committente (proprietario) non subisce nulla?

Risposta

Nel caso illustrato  il committente è corresponsabile penalmente e civilmente nel caso che la mancanza di recinzione provochi un infortunio ma non può essere sanzionato dall'organo di vigilanza per mancanza di un articolo specifico se non c'è presenza di CSE.


Domanda n° 1233


Svolgere delle lavorazioni sotto ponte con attrezzature by bridge. Nella computazione dei costi della sicurezza è possibile inserire il nolo di tali attrezzature oppure tale nolo può ritenersi ribassabile quindi da inserire nel CME.

Risposta

Sono costi della sicurezza nel PSC
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.


Le attrezzature bybridge sono appunto attrezzature e non apprestamenti e quindi non rientrano nei costi della sicurezza.Si potrebbe pensare di farle rientrare come mezzi sotitutivi dei ponteggi non installabili per carenza di sicurezza ma è una strada impervia che potrebbe portare a ricorsi con fermo lavori. Le procedure organizzative e manutentive per l'uso comune di tali attrezzature sono invece un costo della sicurezza


Domanda n° 1232


Buongiorno ingegnere. In un cantiere Edile, lavori di costruzione nuova condotta per la posa di un tubo gas, sezione di scavo larga cm. 0,60 con altezza cm. 100,viene rinvenuto nel materiale della sezione di scavo pezzi di lastre di fibra simile all'amianto quindi presunto amianto. Il cantiere viene immediatamente sospeso. la domanda è: chi deve prelevare il campione dei pezzi di presunto amianto e terreno circostante per farlo analizzare? Sarà l'impresa che ha prodotto il materiale o dovrà, cosa meno probabile essere prelevato da un'impresa specializzata allo smaltimento dell'amianto?.

Risposta

Penso che per il prelievo si possa applicare l'art. 249 de D. Lgs. 81/08 , di cui alla circolare Min Lav http://www.assoamianto.it/Circolare-ESEDI%2025012011.pdf allegato I lettera d).  Quindi si può utilizzare  l'impresa stessa del cantiere se l'impresa applica o è disponibile ad applicare la procedura ESEDI prevista nella circolare oppure una ditta specializzata allo smaltimento ma senza necessità di notifica alla ASL per quanto riguarda il prelievo da mandare in laboratorio. Poi a seconda della quantità di amianto da rimuovere si valuterà  se si può continuare ad applicare l'art. 249.


Domanda n° 1231



Risposta

Salve,
ovviamente il datore di lavoro senza dipendenti è solo un lavoratore autonomo. Quindi Lei ha pienamente ragione.


Domanda n° 1230

Salve, ho un dubbio . Spero possiate dissolverlo. Ho l'abilitazione di coordinatore sicurezza cantieri dal 2006 (prima dell'entrata in vigore del DLGS 81/2008) e negli anni ho sempre fatto l'aggiornamento obbligatorio di 40 ore. Sto per costituire una società per l'acquisizione di un'attività rischio basso (Ristorazione). Devo svolgere tutti i corsi sicurezza (primo soccorso, antincendio etc) oppure sono comunque già abilitata ?

Risposta

Salve , con la formazione posseduta  può fare il RSPP come datore di lavoro della sua attività di ristorazione ma purtroppo deve seguire il corso antincendio rischio basso e il corso di primo soccorso. Il corso antincendio lo può fare con qualsiasi docente   ( non scherzo, per il rischio basso chiunque può essere docente) mentre per il primo soccorso occorre un medico.(consiglierei i corsi del 118 o CRI che sono i migliori). Ovviamente non dimentichi buoni corsi HACCP per il personale.(sarebbe opportuno che lo facesse anche lei ovviamente)Domanda n° 1229

Un consulente esterno  che aiuto a redigere il dvr, è obbligato a firmarlo?

Risposta

Dipende dalle condizioni contrattuali. Se fossi io il committente non pagherei se non firmasse


Domanda n° 1228

Lavoro  nella scuola come insegnante. Noto spesso che i laboratori, ad esempio il laboratorio di saldatura, il laboratorio di macchine utensili, sono dotati di macchine obsolete, privi dei libretti d'uso e manutenzione, ed i requisiti di sicurezza elettrica che un'azienda privata avrebbe provveduto ad adeguare è completamente assente. Esiste un RSPP esterno (che non si fa mai vedere) ed esistono dei preposti. La mia domanda è la seguente:
Considerato che i laboratori e le macchine non sono a norma, qual'è la responsabilità dell'insegnante che ( a sua insaputa perché inesperto di sicurezza luoghi di lavoro) fa usare macchine e impianti agli alunni in caso di infortunio all'alunno? Il Preside in qualità di datore di lavoro non dichiara nulla relativamente ad agibilità o meno, anche perché non se ne intende, tanto meno  l'RSPP.

Risposta
Il quesito è semplice ma la risposta è complessa. In un laboratorio gli studenti diventano lavoratori equiparati e l'insegnante teorico, quello pratico e il tecnico (in alcune scuole sembra che siate in tre nei laboratori) diventano preposti di fatto se la dirigente scolastica non ha fatto le nomine dei preposti nei laboratori. Ovviamente se siete in tre o in due presenti, la maggiore responsabilità civile e penale in caso di infortunio dello studente la assume chi è più qualificato, quindi in teoria l'insegnante teorico cioè lei. Ovviamente la dirigente scolastica condividerebbe tale responsabilità
Poi c'è un'altra considerazione. Se nel laboratorio non è stata fatta una attenta analisi del rischio, l'infortunio può accadere anche al personale scolastico. Quindi le consiglio di affrontare la questione con il RLS e con la dirigente scolastica chiedendo che l'RSPP faccia una valutazione dettagliata e scritta del rischio nei laboratori anche con riferimento ai lavoratori equiparati.

Domanda n° 1227
L’anno scorso il Dirigente scolastico ha vietato tali manifestazioni perché l’RSPP non ha dato parere favorevole. Questo in sintesi. La mia domanda: QUALI SONO I PARAMETRI DA RISPETTARE?; CHI DEVE PRENDERE DECISIONI?;100/200 persone?

Risposta
La domanda è molto semplice ma la risposta è molto complessa. Questo probabilmente è il motivo del diniego del RSPP. Essendo una attività non abituale si può forse derogare alla normativa sui pubblici spettacoli (clocali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg ) ma comunque la sicurezza deve essere rispettata. Da cosa dipende la sicurezza? Dal numero dei partecipanti che in queste occasioni non sempre è facile tenere sotto controllo. In base alle uscite di sicurezza disponibili  e alla larghezza e lunghezza delle vie di esodo si determina il numero massimo di persone. A questo punto si pone il problema di come controllare l'afflusso e di convincere il personale scolastico ad essere presente magari senza remunerazione per garantire il servizio di emergenza.La responsabilità di tutto quello che accade (anche di una semplice caduta a livello) è del dirigente scolastico il quale spesso non ha neanche un'assicurazione e del RSPP se ha espresso parere favorevole


Domanda n° 1226
Buongiorno, come assessore ad urbanistica e lavori pubblici in un comune posso accettare un incarico di CSP e CSE in un cantiere di edilizia privata all'interno dello stesso comune?


Assolutamente si. Non vedo alcuna incompatibilità in quanto l'organo di vigilanza o è statale (INL) o è regionale (ASL) . la vigilanza della polizia locale  (vigili urbani) è rivolta al direttore dei lavori non al CSP/CSE per eventuali violazioni alle norme urbanistiche o ambientali.

Domanda n° 1225
Buonasera, in caso di un'azienda con più sedi operative l'elezione del RLS va fatta solo tra i dipendenti della singola sede operativa o tra tutto l'organico? L'RLS eletto può essere una figura assunta press un'altra sede?

Risposta

Purtroppo il D. Lgs. 81/08 non dice nulla in proposito nè la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro è stata mai interpellata su questo diffuso problema. Per quanto mi risulta il RLS viene designato, anche laddove ci sono le sigle sindacali confederali , presso la sede centrale aziendale. Il D. Lgs. 81/08 fissa il numero minimo di RLS mentre Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni dovrebbero essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Domanda n° 1224
Buongiorno abbiamo una s.n.c. con due soci al 50 per cento e due negozi : un socio svolge attività nel negozio 1 , l'altro socio allo stesso orario svolge attività nel negozio 2. per cui come due ditte individuali . Volevo sapere se siamo soggetti alla normativa sicurezza sul lavoro. eventualmente cosa devo fare

Risposta
Purtroppo si perchè non siete due lavoratori autonomi ma siete una società con un datore di lavoro(da individuare) e un lavoratore. Andate incontro a spese sensibili per fare molte carte senza uno specifico ritorno in sicurezza . Questo perchè uno di voi è lavoratore a norma dell'art 2 D. Lgs. 81/08 comma 1
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; omissis


Domanda n° 1223
L’art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n° 132, c.d. “Piano di emergenza interno per gli impianti” di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, prevede l’obbligo, per i Gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna da aggiornare almeno ogni tre anni. Lo stesso articolo prevede l'elaborazione di: 1. Piano di Emergenza Interno (competenza del Gestore dell’impianto) 2. Piano di Emergenza Esterno (competenza del Prefetto) Il Piano deve essere redatto, e trasmesso al Prefetto competente per territorio, entro il 4 marzo 2019. La legge non specifica però la modalità di invio del Piano di Emergenza (cartaceo, con pec, con email, ecc.) nè sono specificati gli Enti e gli indirizzi a cui trasmettere i suddetti piani: si parla genericamente di "Prefetto". Ha informazioni a riguardo, soprattutto in riferimento agli enti cui notificare i suddetti piani per la Basilicata?

Risposta

Salve, Le posso senz'altro confermare l'obbligo, di imminente scadenza, di redigere un piano di emergenza interno. Non trovo però l'obbligo di inviare tale piano al prefetto o ad altri enti. Al Prefetto occorreva invece inviare subito   gli elementi utili  perchè il Prefetto potesse redigere il piano di emergenza esterno. Tali elementi non sono tutti contenuti nel piano di emergenza interno per cui l'inoltro del piano di emergenza interno non sarebbe neanche  sufficiente. Infatti per redigere il piano di emergenza esterna il Prefetto ha bisogno di conoscere la tipologia di rifiuti stoccati, le relative quantità , le  ipotesi incidentali, gli effetti di tali incidenti in termini di emissione di  energia radiante ed emissione di di gas tossici, la  individuazione delle conseguenti aree di danno riferite alla situazione urbanistica viciniora. Sarà poi il Prefetto a coinvolgere gli enti interessati (che potrebbero essere anche più Regioni)a seconda dei vari scenari incidentali e delle distanze di danno. Il prefetto ha un hanno di tempo da quando riceve tale informazioni dall'azienda, quindi eventuali tragedie dovute a mancanza di piano di emergenza sesterno potrebbero essere imputate anche al ritardo con cui l'azienda ha trasmesso i dati utili al Prefetto.

Domanda n° 1222
Un'impresa appaltatrice noleggia a caldo un mezzo di cantiere (by bridge), incarica però un'impresa subappaltatrice ad eseguire determinati lavori con l'uso del suddetto by bridge (l'operatore del mezzo noleggiato è stesso il proprietario), a parte tutta la documentazione necessaria in merito al mezzo e all'operatore, chiedo se sia possibile tutto questo.


Risposta
Non vedo particolari problemi. Ovviamente l'impresa subappaltatrice deve fare il POS che deve essere congruito dall'appaltatrice prima di passare all'esame del CSE. I lavori non potranno iniziare prima della riunione di coordinamento e del visto di conformità CSE del POS.


Domanda n° 1221
Nel caso di una variante in corso d'opera per la modifica qualitativa dei materiali da applicare e relativa revisione dei prezzi, occorre procedere all'aggiornamento del PSC ?? inoltre dovrebbe subentrare una ditta subappaltatrice per alcune lavorazione (revisione impianto elettrico) ... sicuramente occorre aggiornare il cronoprogramma da parte del DD.LL. o del CSE ??

Risposta
La modifica qualitativa di materiali con relativa variante dei costi in generale non ha alcun impatto sulla sicurezza.dico in generale perché in teoria il nuovo materiale potrebbe essere ad esempio cancerogeno e allora impatterebbe  sul psc, ma ovviamente è difficile che accada.
Cosa diversa è l' ingresso di nuova ditta . Occorre aggiornare la notifica, il psc (indicando le generalità della nuova impresa) fare riunione di coordinamento con appaltatore e subappaltatore, congruire POS. Il cronoprogramma e il diagramma di Gantt potrebbero non avere necessità di aggiornamento ma se così non fosse il direttore lavori e il CSE aggiornano  ognuno i rispettivi diagrammi di competenza.

Domanda n° 1220
il Dirigente scolastico può svolgere anche l'incarico di preposto?

Risposta
Si, anche se non capisco preposto a cosa. Occorre però tenere conto dell'interpello 16/2015 e fare la opportuna formazione.
 Interpello 16/2015 Il Ministero chiarisce che l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda. In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc  

Domanda n° 1219
il dvr per essere legale basta essere firmato dal datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP, dall'RLS e dal Medico competente dove nominati? o anche dal professionista che ha aiutato nella collaborazione della redazione?

Risposta
il dvr per essere legale basta che sia firmato dal datore di lavoro  . Altre firme (  RSPP, dall'RLS e dal Medico competente ) servono eventualmente per la data attestata.La firma del   professionista che ha aiutato nella collaborazione della redazione  non serve .se non per responsabilizzare il professionista.


Domanda n° 1218
Il piano di emregnza lo deve firmare anche il medico competente?

Risposta
No, il medico firma il DVR all'interno del quale è compreso il piano di emergenza. Non è richiesta la firma direttamente sul piano di emergenza che potrebbe essere redatto addirittura da un tecnico che non è RSPP.

Domanda n° 1217
Se un consulente aiuta a redarre il DVR per un'attività commerciale dove l'RSPP è il datore di lavoro, il consulente è tenuto a firmare il DVR?

Risposta
L'obbligo può derivare dal tipo di incarico avuto . Cioè il professionista può assumere un incarico di consulenza di vario tipo che può prevedere o meno la firma dell'elaborato. Se il cliente lo richiede espressamente ovviamente scatta l'obbligo.

Domanda n° 1216
Per un negozio che vende materiale termo idraulico, ferramenta vernici di circa 1000mq, di cui 100 di vendita aperto al pubblico e il rimanente deposito, è obbligatorio avere il CPI ed un sistema idrico antincendio? E i lavoratori che corso di addetto antincendio dovrebbero seguire: rischio medio o alto?
Seguendo un corso di addetto antincendio rischio alto non sono obbligati a richiedere poi l'idoneità tecnica dei vigili del fuoco giusto?

Risposta
-per un negozio che vende materiale termo idraulico, ferramenta vernici di circa 1000mq, di cui 100 di vendita aperto al pubblico e il rimanente deposito, è obbligatorio avere il CPI? SI

- ed un sistema idrico antincendio?  :probabilmente si ma occorre fare verifica secondo DM 27/7/2010

-i lavoratori che corso di addetto antincendio dovrebbero seguire: rischio medio o alto?  medio a meno che non ci siano quantità enormi di vernici infiammabili.  Se fossi io l'RSPP comunque opterei per il corso di formazione rischio alto che però può essere fatto senza andare dai VVF (diciamo privatamente)
- Seguendo un corso di addetto antincendio rischio alto non sono obbligati a richiedere poi l'idoneità tecnica dei vigili del fuoco giusto?
Assolutamente no. L'idoneità deve essere richiesta solo nei casi previsti.


Domanda n° 1215
Un negozio di circa 400 mq, che vende hardware informatici all'ingrosso, è obbligato a dotarsi di un sistema idrico antincendio?


Risposta
se la superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi,  è superiore a 400 mq bisogna valutare s el'impainto idrico è necessario ai sensi del DM 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Domanda n° 1214
Per un negozio con vendita al dettaglio, il datore di lavoro che svolge l'incarico di RSPP, può seguire il corso di formazione di 16 ore dopo che hanno seguito il corso di formazione di 8 ore i lavoratori, o deve sempre svolgere il datore di lavoro il  corso prima dei lavoratori?

Risposta
Se il docente dei lavoratori non è il datore di lavoro i corsi possono essere contemporanei , antecedenti l'uno all'altro o come si vuole.

Domanda n° 1213
In un lavoro pubblico, nel caso di sub appalto di lavori ad altre imprese per il rifacimento degli impianti elettrici e della tinteggiatura, occorre procedere alla modifica del piano di sicurezza ed inviare una notifica integrativa sia all'ispettorato che all'ASP ??
Il committente o il D.LL. è tenuto ad avvisarmi ??
Di chi è la responsabilità se vado in cantiere e trovo gli operai di altra impresa ?? Nel caso come mi devo comportare ??

Risposta
in un lavoro pubblico, nel caso di sub appalto di lavori ad altre imprese per il rifacimento degli impianti elettrici e della tinteggiatura, occorre procedere alla modifica del piano di sicurezza ed inviare una notifica integrativa sia all'ispettorato che all'asp ??
assolutamente si ed o corrono anche i POS impianti elettrici e tinteggiatura
 
 
il committente o il d.ll. è tenuto ad avvisarmi??
 
ddll no;committente si;rl si:impresa appaltante si
 
di chi è la responsabilità se vado in cantiere e trovo gli operai di altra impresa ??
 
del CSE
 
 
nel caso come mi devo comportare ??
 
fermo immediato delle lavorazioni affidate con comunicazione contestuale a ddll rl committente impresa appaltatrice per violazione D LGS 81/08 (omissione POS omissione variazione PSC)-lettera di ammonimento alla impresa appaltatrice- riunione di coordinamento con utilizzo frustra

Domanda n° 1212
Volevo una conferma su due questioni:
- la committenza ha autorizzato il subappalto di alcune imprese su un cantiere, devo aggiornare la notifica preliminare ?
- i verbali redatti in cantiere, devo inviarli per conoscenza alla committenza ?
- essendo che l'andamento lavori non rispetta il cronoprogramma dovrei comunicarlo al committente o devo solo aggiornarlo ?

Risposta
Occorre aggiornare la notifica che comunque sarebbe compito del committente o responsabile lavori. I verbali vanno inviati al committente  solo se questi lo richiede oppure se contengono significative segnalazioni di negatività a carico di qualche impresa per consentire al committente di intervenire se vuole.Il ritardo dei lavori riguarda il direttore dei lavori. E' lui che lo deve comunicare al committente.

Domanda n° 1211
Per la firma congiunta che sostituisce la data certa nel DVR possono bastare due firme soltanto (DATORE DI LAVORO ED RSPP - ,chiaramente diversi) tenuto conto che il medico non serve e sono in attesa di assegnazione del RLST ?

Risposta
Purtroppo no perchè il legislatore ha previsto che tutto funzioni alla perfezione e che quindi il RLST sia nato  il 15 maggio 2018

Domanda n° 1210
In mattinata, vedendo alcuni operai che smontavano un ponteggio, alcuni ispettori di PZ si sono fermati in un mio cantiere,essendo un lavoro con unica impresa i cui lavori "privati", erano inferiore ai 200 ug, non ho inviato la notifica preliminare,oggi però mi sono reso conto che, l'impresa ha fatto montare il ponteggio ad altra impresa, quindi trattandosi di nolo a caldo e non nolo a freddo, ci voleva sia il PSC che l'invio della notifica.
Mi può consigliare come devo procedere, essendo che gli stessi hanno chiesto entro pochi gg. sia il PSC che l'invio della notifica preliminare

Risposta
A quanto capisco l'ispettore è dell'INL e lo scopo dell'ispezione è innanzitutto la normativa sul lavoro e non la normativa sulla sicurezza del lavoro. Se facciamo adesso la notifica e il PSC ci dichiariamo colpevoli e il committente prende sicuramente la sanzione (ridotta). Non farla c'è il rischio che il committente sia segnalato alla Procura della Repubblica. Suggerirei di prendere contatto con l'ispettore e facendo lo sprovveduto domandare perchè ha chiesto il PSC (senza accennare al ponteggio)  e se basta fare una dichiarazione che si prevede che i lavori saranno eseguiti da una unica impresa e che dureranno meno di 200 u/g. Può darsi che vada bene perchè non tutti gli ispettori ritengono che il montaggio del ponteggio costituisca lavoro di impresa. Comunque è bene mostrare stupore se l'ispettore invece è dell'opinione che si trattai di lavoro dell'impresa, dire che si pensava che il ponteggio fosse solo una fornitura e chiedere  se c'è una via di uscita.

Domanda n° 1209
Collaboro con una ditta che intende fabbricare una pinza di sollevamento per materiale edile, portata max. 5000 kg. La ditta ha necessità di certificare questo prodotto per immetterlo sul mercato. Per fare ciò é necessaria avviare una procedura di validazione presso l'Inail o è sufficiente realizzare il fascicolo tecnico secondo la direttiva macchine in autocertificazione? Queste attrezzature sono soggette a verifica periodica come da art 71 comma 11 ?

Risposta
La pinza di sollevamento, non essendo inclusa nell'allegato IV della direttiva macchine,  deve essere marcata CE. senza  obbligo di rivolgersi ad un Organismo Notificato (INAIL non lo è)( anche se potrebbe essere utilee se trattasi di produzione in serie).Per quanto riguarda la assoggettabilità  a verifiche periodiche non posso rispondere se non capiamo di cosa parliamo. Se la pinza è quella qui sotto la verifica riguarderà eventualmente  la macchina su cui è montata, se non è quella qui sotto non ho capito di che parliamo.
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Domanda n° 1208
Sono in fase di contabilità dei costi della sicurezza: ho un trabattello da 9 m che utilizzo più volte alla stessa altezza per fare una lavorazione di sostituzione infissi vicini gli uni agli altri: 1) Posso spostare il trabattello semplicemente trascinandolo (normalmente ha ruote che in uso vengono bloccate in sicurezza) o la norma non me lo consente? 2) Se lo devo smontare e rimontare ogni volta in fase di contabilità della sicurezza devo considerare ogni volta un montaggio? 3)Se invece posso semplicemente spostarlo in sicurezza, posso tenere in conto di un costo orario operaio per l'operazione di spostamento e bloccaggio in sicurezza? Grazie mille per i chiarimenti che mi vorrà dare.

Risposta
Lo spostamento del trabattello può e deve essere fatto secondo le istruzioni del libretto di uso e manutenzione a condizione che a bordo non ci siano lavoratori e limitando l'altezza a quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione per gli spostamenti. I costi di parziale smontaggio e rimontaggio sono costi della sicurezza e possono essere calcolati come costo orario.. é comunque responsabilità del coordinatore l'uso del trabattello al posto del ponteggio per lavori in quota (cioè se il lavoro riguarda infissi vicini gli uni agli altri perchè non è stato montato un ponteggio?)

Domanda n° 1207
In un cantiere con un’unica impresa per lavori relativi all’istallazione di un impianto fotovoltaico, la stessa impresa utilizzerà lavoratori in distacco da altra impresa.
Cambia qualcosa a livello di obblighi (Nomina coordinatore, PSC etc)?

Risposta
I lavoratori in distacco diventano lavoratori dell'unica impresa in cantiere. Quindi occorre solo aggiornare il POS.

Domanda n° 1206
Cantiere avviato con PSC, notifica e tutti gli adempimenti del caso.
Viene chiamata una gru esterna per la movimentazione di un’apparecchiatura da un’azienda specializzata.
E’ per forza necessario aggiornare la notifica preliminare e ottemperare a tutti gli adempimenti del caso o c’è qualche escamotage? P.S. Nolo con conducente…
Risposta
Se il contratto fatto è un nolo a caldo non c'è da fare aggiornamento notifica. Se invece trattasi di contratto di subappalto occorre aggiornare notifica.


Domanda n° 1205
Un'impresa appaltatrice noleggia a caldo un mezzo di cantiere (by bridge), incarica però un'impresa subappaltatrice ad eseguire determinati lavori con l'uso del suddetto by bridge (l'operatore del mezzo noleggiato è stesso il proprietario), a parte tutta la documentazione necessaria in merito al mezzo e all'operatore, chiedo se sia possibile tutto questo.

Risposta
Non vedo particolari problemi. Ovviamente l'impresa subappaltatrice deve fare il POS che deve essere congruito dall'appaltatrice prima di passare all'esame del CSE. I lavori non potranno iniziare prima della riunione di coordinamento e del visto di conformità CSE del POS.

Domanda n° 1204
Quali sono i requisiti che deve avere in possesso un docente formatore secondo il D.lgs. 81/08 dopo aver seguito un corso di 24 ore?  cioè basta aver effettuato un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nel triennio successivo o bisogna seguire corsi d'aggiornamento?
Al fine dell'aggiornamento,  bisogna effettuare o la frequenza a  corsi d'aggiornamento o docenza per almeno 24 ore no tutte e due

Risposta
Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale o alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive (comunque 8 ore corso di aggiornamento) o, alternativamente , ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.E' esatto quindi che bisogna effettuare o la frequenza a  corsi d'aggiornamento o docenza per almeno 24 ore no tutte e due.


Domanda n° 1203
Un dirigente puo' essere rls?
Un aspp puo' essere preposto?

Risposta
Un aspp può essere preposto. Un dirigente per essere rls deve essere eletto dai lavoratori, mi sembrerebbe strano che i lavoratori facessero di un dirigente un rls che deve controllare i dirigenti

Domanda n° 1202
Si possono far seguire a persone diverse contemporaneamente un corso di aggiornamento lavoratore e un corso di aggiornamento RLS?

Risposta
No, un corso o è per RLS o è per lavoratori. Un lavoratore che si aggiorna come RLS guadagna credito formativo come aggiornamento lavoratori, ma non è vero il viceversa.

Domanda n° 1201
Mi intereserebbe sapere per i C.F.P. quinquennali se l'aggiornamento per Coordinatore della sicurezza vale anche come aggiornamento per RSPP.

Risposta
Assolutamente si. Con il provvedimento Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 i crediti formativi per RSPP e CSP si equivalgono a tutti gli effetti. Resta inteso che per svolgere la funzione di RSPP occorre avere attestato modulo C.
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