Quesiti sulle attrezzature a pressione - SAFETY&DIRETTIVE

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Quesiti sulle attrezzature a pressione


Attrezzature Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

Adempimenti verifiche DM n. 329/04, D.Lgs. n.81/2008 e DM 01/12/1975
41 Domanda

Per una pratica di messa in servizio l'Ing. di INAIL ci ha richiesto il calcolo di verifica del dimensionamento della Valvola di sicurezza (valvola scelta e installata dal cliente), ma non sono riuscito a trovare nessun riferimento e nessuna formula da applicare.

Risposta

L'INAIL ovviamente vuole l'evidenza che la valvola di sicurezza sia idonea a scaricare tutto il gas che in caso di avaria dei pressostati potrebbe arrivare nel serbatoio. La norma di riferimento per il calcolo della portata di scarico è la UNI EN ISO 4126-7:2016 ma dovrebbe trovare la portata di scarico direttamente sul certificato del fabbricante della valvola. Più difficile è il calcolo della portata da scaricare . Allego un facsimile di calcolo.

40 Domanda

Ho un dubbio sulla % di giunti da controllare con “RX e o UT” come previsto dalla UNI EN 17635,Per la percentuale è corretto che se uso le Raccolte Ex ISPESL, come metodi di progettazione, per i controlli vado alla raccolta S.Alla tabella S2.1A definisco il materiale e trovo in base alla sottocategoria la %.Se così è corretto non riesco a capire come definire ad esempio la sottocategoria 2b

Risposta

Le raccolte ex ISPESL sono state ritenute a suo tempo  dal CTI conformi alla PED con qualche modifica. Io comunque consiglierei di utilizzare le norme armonizzate. Detto questo , non credo di avere capito la domanda. Riporto qui la tabella che mi sembra esaustiva e chiara.
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39 Domanda

Dobbiamo sostituire uno scambiatore vapore-acqua surriscaldata tale e quale al vecchio vapore 120 litri 14 bar-lato acqua 200 litri 6 bar cosa va fatto come pratiche INAIL-ARPAM

Risposta

Occorre comunicare all'INAIL la messa fuori esercizio del vecchio scambiatore. Per il nuovo occorre fare all'inail  richiesta di verifica di messa in servizio e la denuncia di messa in servizio indicando nella relazione tecnica la precedente autorizzazione ISPESL per il circuito acqua surriscaldata. Per quanto riguarda l'ARPAM , se fate fare le verifiche periodiche all'ARPAM è opportuno chiedere al tecnico ARPAM se hanno una procedura particolare per la demolizione (ma non esiste uno specifico obbligo giuridico)

38 Domanda

La lista delle attrezzature (domanda 37) esiste (probabilmente era mancante nell’allegato) e lo scambiatore, avendo PS 12 bar, è protetto dalle valvole di sicurezza del generatore di vapore tarate a 12 bar.
Non avendo Spirax inserito le sicurezze lato vapore non si può affermare che nella fabbricazione abbia eseguito “le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo” come richiede l’art. 5 e quindi vado a denunciare secondo art. 4, corretto ?

Risposta

E' corretto. Confermo però anche quanto già detto e cioè che la documentazione che ho visionato non consente di non applicare la Raccolta R.

37 Domanda

Devo denunciare un insieme Spirax produttore di acqua calda da vapore. Essendo certificato come insieme si applica il DM 1/12/04 n.329 e non il DM 1.12.75, giusto ? Con la dichiarazione Ue allegata posso denunciarlo con art. 5 o devo comunque procedere secondo art. 4 ?

Risposta

Il fabbricante ha rilasciato una certificazione di insieme senza indicare quali sono le attrezzature che la compongono. Inoltre non è indicato il volume della camera vapore. ciò comporta che tale certificazione non è affatto sufficiente ai fini della raccolta R ma neanche per essere certi che  lo scambiatore sia escluso dalla denuncia INAIL come apparecchio a pressione.  Il fabbricante ha imposto nello schema che lo scambiatore sia alimentato con vapore a 3 bar e non ha quiindi messo alcuna valvola di sicurezza allo scambiatore, realizzando quindi una "servitù" dell'utente che deve garantire tale pressione.

36 Domanda

Un cliente deve denunciare una nuova tubazione metano DN100 con PS 5 bar formata da tubo, flange, curve e valvole. Rientrando in categoria I è richiesta la marcatura CE con modulo A senza intervento di ON. In pratica l'installatore di turno cosa deve fornire all'utente per permettere la denuncia ?

Risposta

L'installatore in questo caso è il fabbricante della tubazione e deve rilasciare la dichiarazione di conformità UE dalla quale,direttamente o tramite allegati, si capisca a cosa fa riferimento la dichiarazione.

35 Domanda

Buongiorno, presso la nostra struttura  sono installati due Chiller Aermec modello NRA H 600 400V. Ad oggi sembra non essere mai stata effettuata la denuncia all'Inail. Chiedendo a più consulenti, abbiamo ricevuto da tutti la stessa risposta ovvero che tali impianti risultano esenti dalla denuncia per attrezzature a pressione. Tuttavia, consultando le norme di riferimento, non riusciamo a collocare le nostre attrezzature all'interno dei casi esenti. Saprebbe aiutarmi nella ricerca dell'articolo che ci esenta dalla denuncia oppure confermarmi che va svolta?

Risposta

Ritengo che siate in possesso di una dichiarazione d conformità UE per i chiller. L'esclusione, se si applica  è prevista dall'art.2 DM 329/04 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 22 del 28/01/2005. Per determinare se sono effettivamente esenti occorrerebbe esaminare la dichiarazione di conformità UE. Evidentemente i consulenti da voi  interpellati hanno esaminato la documentazione di certificazione UE  ed hanno individuato uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 2 del DM 329/04.

34 Domanda

Può essere fatta una valutazione di conformità secondo PED di un insieme, di cui un componente, costruito prima della PED, quindi non marcato CE? In questo caso come deve essere trattato questo componente?

Risposta

Si può fare facendo una valutazione di conformità del componente non marcato CE perchè preesistente. Il problema è stato risolto con la linea guida 3-11, attualmente C-11. Può fare riferimento tranquillamente alla 3-11 che è in italiano. Se il componente è marcato ISPESL la valutazione di conformità è spesso fattibile.

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33 Domanda

Buongiorno, presso la nostra struttura (Casa di Riposo) sono installati due Chiller Aermec modello NRA H 600 400V. Ad oggi sembra non essere mai stata effettuata la denuncia all'Inail. Chiedendo a più consulenti, abbiamo ricevuto da tutti la stessa risposta ovvero che tali impianti risultano esenti dalla denuncia per attrezzature a pressione. Tuttavia, consultando le norme di riferimento, non riusciamo a collocare le nostre attrezzature all'interno dei casi esenti. Saprebbe aiutarmi nella ricerca dell'articolo che ci esenta dalla denuncia oppure confermarmi che va svolta

Risposta
Ritengo che siate in possesso di una dichiarazione d conformità UE per i chiller. L'esclusione, se si applica  è prevista dall'art.2 DM 329/04 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 22 del 28/01/2005. Per determinare se sono effettivamente esenti occorrerebbe esaminare la dichiarazione di conformità UE. Evidentemente i consulenti da voi  interpellati hanno esaminato la documentazione di certificazione UE  ed hanno individuato uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 2 del DM 329/04.

32 Domanda

Buongiorno Ing. Mannelli, stò facendo il corso PED di OPIFICIUM. Le dico bel corso ne ho fatti molti ma il suo è ottimo. Ho solo un grande dubbio sulla modulistica INAIL da utilizzare, ed esempio:
Ho un impianto aria compressa con un serbatoio soggetto a DM 329
Sinceramente non ho capito quale modulistica utilizzare se quella:
Ai sensi dell’art. 4 o Ai sensi dell’art. 6
Se non ho capito male la sequenza della modulistica dovrebbe essere:
1.      Compilo il modello di denuncia di messa in Servizio/immatricolazione, compilando solo la parte
2.      Una volta che ho ricevuto la matricola da INAIL;
3.      Compilo il modello di richiesta  di verifica messa in servizio se ricade nelle more dell’art. 4
a.      Se compressore + serbatoi = insieme PED = escluso dalla messa in servizio
b.      Se compressore + installazione serbatoi da parte dell’installatore = richiedo la messa in servizio
Se mi può chiarire questo passaggio le sarei molto grato

Risposta

Salve, il problema è vedere se è possibile l'applicazione dell'art. 5 cioè se il serbatoio assieme alla valvola di sicurezza è stato certificato come insieme ed è stato fornito un verbale di controllo della valvola di sicurezza da parte dell'organismo notificato. Se così è stato fatto sarebbe la prima volta che succede e si potrebbe fare a meno dell'articolo 4.. Però è meglio non farsi illusione anche se il fornitore avrebbe l'obbligo di farlo (ma andare in tribunale in Italia a far valere le proprie ragioni non è possibile). Quindi occorre compilare sia il modello per la verifica di messa in servizio (art 4) sia il modello e relativi allegati per la denuncia di messa in servizio (art 6). I due modelli  vanno presentati assieme all'inail  dopodichè l'inail manda un bollettino per l'esame della documentazione, poi se va tutto bene un bollettino per la verifica di messa in servizio poi verrà l'ispettore inail .

Grazie dei complimenti.

31 Domanda
Devo denunciare la messa in servizio di una tubazione DN100 funzionante a 5 bar e il cliente mi ha fornito solo un attestato di controllo secondo UNI EN 10204 2.2. Nell’appendice ZA di tale norma (vedi allegato) è specificato che i termini “certificato di controllo specifico sul prodotto” della Direttiva 97/23/CE e “documento di controllo basato su controlli specifici” della EN 10204 sono equivalenti. Tale documento può essere considerato equivalente alla dichiarazione di conformità CE richiesta nella denuncia ?

Risposta
L'attestato di controllo secondo UNI EN 10204 2.2.  è riferito al tubo cioè al materiale costituente la tubazione "Non ci azzecca niente" con la dichiarazione di conformità UE necessaria per la denuncia INAIL

30 Domanda
1) Le tubazioni vapore con DN <= 80, gruppo 2 e categoria I, esentate dalle riqualificazioni secondo l’art. 11 comma 1 lettera h, devono comunque essere denunciate per la messa in servizio?
2) Se un’attrezzatura è esclusa dall’art. 2 non occorre denuncia, mentre se è esentata dalle riqualificazioni dall’art. 11 la denuncio soltanto all’INAIL tralasciando la comunicazione all’ASL?
Risposta
1) No, se DN < 80 DM 329/04 art 2 comma 1 lettera bb; Si se DN =80
2) Non è esatto, la denuncia di messa in servizio, quando obbligatoria, va sempre inviata sia all'INAIL che alla ASP. E' la richiesta di verifica di messa in servizio che va inviata solo all'INAIL.

29 Domanda
TUBAZIONE GAS METANO IN ACCIAO CON GAS A PRESSSIONE DI 4,5 BAR, DIAMETRO 250 mm LUNGHEZZA almeno 50 m cosa bisogna fare e quale documentazione occorre per essere conformi alla normativa PED vigente ?cabina con contatore Italgas ___ a____ gruppo di riduzione della pressione 4,5-0.5 bar per alimentazione generatori di calore
Risposta
La tubazione è in categoria II PED. Questo significa che per marcarla CE occorre applicare il modulo A2 con l'intervento di un organismo notificato al quale occorre presentare il cosiddetto fascicolo tecnico : certificato tubo, qualifica procedimenti saldatura, qualifica saldatori, calcolo tubazione ecc.

28 Domanda
Ci sono delle autoclavi già certificate da ON. Sono state progettate, costruite e certificate per Ps 7 bar. Il fabbricante era la Pippo (ho dato un’occhiata in Internet ed ora c’è una Pippo International che ha acquisito i diritti della Pippo , ma con altre persone e altro staff e altra sede; per cui  l’utilizzatore non  trova più niente.
L’utilizzatore vuole utilizzare gli apparecchi a 8 bar.
Quindi ha dato incarico ad una società (la Franco Srl che rilascerà la dichiarazione come fabbricante) di fare quel che serve per riqualificare gli apparecchi.
La Franco ha rifatto la verifica. Ha cambiato norma di calcolo EN 13445 invece che VSR.
Però non ha il fascicolo tecnico, ha solo il disegno e i certificati PED.
Per la costruzione, vorrebbe dire che gli apparecchi sono quelli certificati da ON, nessuno ha cambiato niente perché sono sempre stati da questo utilizzatore. Si verifica la conformità al disegno, si esegue la prova idraulica con la pressione aumentata.
Nella dichiarazione di conformità dice che ha rifatto il calcolo, che per la costruzione si fa riferimento alla precedente certificazione, è stata eseguita la prova idraulica.
Si può fare, senza avere a disposizione le informazioni sui materiali, i controlli eseguiti a suo tempo in fase di costruzione?
Se si può fare, dobbiamo eventualmente fare qualche controllo sullo stato d’integrità degli apparecchi, visto che sono del 2007?
Forse dovrebbero esserci dei libretti e dei verbali di verifiche periodiche, visto che erano già installati?


Risposta

Io quando faccio i corsi PED segnalo sempre la necessità, stante la PED, di acquistare i vessel, almeno quelli non standard, con il fascicolo tecnico. Solo avendo il fascicolo tecnico si può fare di tutto al vessel. Infatti in questo caso si vuole procedere ad un aumento della pressione di targa basandosi esclusivamente su un calcolo meccanico senza avere traccia della valutazione dei rischi fatta dal costruttore. Neanche prima della PED in Italia era ammesso dall'ANCC/ISPESL.
Conclusione
  1. dal punto di vista Accredia: la Franco non deve parlare di "pratica" ma deve approntare una specie di fascicolo tecnico  con la nuova PED per l'insieme (infatti mette anche la valvola di sicurezza) ripetendo almeno l'analisi del rischio con le nuove condizioni progettuali, ivi compresi eventualmente i carichi sui bocchelli, e facendo almeno dei rilievi spessimetrici oltre all'accertamento dello stato d'uso e compilando un nuovo foglio illustrativo e nuovi  targhe
  1. dal punto di vista della magistratura italiana: qualsiasi raffreddore dovesse succedere agli apparecchi comporterà un brutto quarto d'ora per il tecnico che ha eseguito le verifiche in quanto qualsiasi perito della Procura che conoscesse la filosofia prevenzionistica ex ANCC/ISPESL  potrebbe segnalare che è stata autorizzata un aumento della pressione di bollo senza contezza dei difetti di costruzione che a suo tempo furono ritenuti accettabili considerato la grandezza del rischio (che adesso è variata).
  1. dal punto di vista del nuovo ON: se ci fossero rapporti con il precdente ON potrebbe chiedere il fascicolo tecnico al precdente ON, se non ci fossero tali rapporti dovrebbe invitare il cliente a rivolgersi al precednte ON. spiegando che per ricertificare occorre il fascicolo tecnico del fabbricante originale.


26 Domanda

Ovviamente queste sono mie opinioni personali in quanto non mi sembra che esista una linea guida per questa ipotesi di lavoro. Ho messo anche la considerazione n 2 per completezza ma ovviamente considerata la trascurabilità dell'aumento di pressione il raffreddore , se venisse, sarebbe proprio una sfiga.(vedi legge di Murphy)

27 Domanda

Buongiorno Ingegner Mannelli, ho seguito nel 2016 il Suo corso sulla PED, tramite l'Ordine dei Periti Industriali, in e-learning e La ringrazio per il Suo prezioso lavoro, che mi è stato estremamente utile. Le vorrei sottoporre un quesito, se cortesemente può darmi il Suo parere. Sto seguendo un cliente che assembla e vende nebulizzatori portatili, del tipo che si vedono in giro ad es. negli autolavaggi, per disperdere detergenti o altro, per cui contenenti acqua, detergente e aria (questa in proporzioni variabili, a seconda del residuo di detergente presente) a PS 8 bar. Ho approcciato applicando in toto la nuova PED e costituendo il mio bel fascicolo tecnico (completo di Analisi dei rischi). Nel classificare i serbatoi, rispettivamente 25, 50 e 100 lt., mi sono riferito all'Art. 4, punto 1, lettera a) lettera i) secondo trattino, per cui poi all'Allegato I e alla relativa classificazione, secondo la Tabella 2, risultante rispettivamente: 25 lt. --> Categoria I 50, 100 lt. --> Categoria II Nel far presente al cliente che due delle tre tipologie di serbatoio richiedono l'intervento di un Organismo Notificato, in fase costruttiva, questi ha giustamente ribaltato la questione al proprio fornitore di serbatoi. Questi gli ha dato questa risposta: << Questi prodotti, sarebbero classificabili secondo categoria 2, solo se rientrassero in Art. 4: a) i) Ma essendo destinate a contenere acqua a temperatura ambiente, la tensione di vapore non supererà mai i 0,5 bar. Quindi il prodotto è escluso dall’applicazione di questo punto. Pertanto il principio che le ho espresso è: Fluido contenuto Acqua + detersivi; Tensione di vapore 0,25 Bar. ( Sono stato molto abbondante) Pressione inferiore a 10 Bar. Art. 4: a) ii) In questo caso, se fosse solo acqua, saremmo in tabella 4, con esenzione dal CE, ma come ben sa commercialmente, se il cliente non vede il CE, risulta complesso giustificarlo anche se si ha ragione. Inoltre essendoci soluzioni potenzialmente corrosive, reputo che dal punto di vista progettuale, sia più opportuno utilizzare una classe di sicurezza superiore, adottando la tabella 3. >> Io ho fatto presente che, anche ammesso che i serbatoi contengano solo liquido (acqua + detergente) in fase di utilizzo iniziale (senza tener conto che il riempimento non è totale, per consentire la pressurizzazione) ma che, nel corso dell'impiego, il livello si abbassa e la proporzione tra aria e acqua cambia (c'è anche una sonda di livello esterna, a tubo trasparente), dunque mai applicherei un'eccezione di questo tipo. Lei cosa ne pensa? Il mio approccio è corretto o è conveniente inseguire l'eccezione Art. 4 par. 3, come indicato dal costruttore dei serbatoi?
I contenitori vengono riempiti con acqua e detergente fino a ¾ della capacità ca. e poi pressurizzati con aria compressa a 8 bar.
L’aria compressa serve per l’erogazione.
Man mano che procede lo svuotamento della miscela liquida, l’operatore deve reintegrare la pressione d’aria per rendere ancora performante l’erogazione.
Risposta

La tensione di vapore dell acqua non c'entra nulla. Occorre categorizzare come recipiente gas fluido 2. L unica cosa da accertare è se rientrano nella Ped o nella Tped. A prima vista , se vengono ricaricati di aria sul posto rientrano nella Ped.




Buon giorno ingegnere, ho due quesiti per lei:
- devo denunciare una caldaia per olio diatermico alimentata a gas del 2001 e mai denunciata. Come deve essere considerata a livello PED? Come recipiente o come attrezzatura in pressione a focolare? L'olio scorre in un fascio tubiero.
- un utente può costruire un banco di taratura per valvole di sicurezza per effettuare la ritaratura sul posto in presenza dell’incaricato INAIL? Al limite è anche possibile un’autocertificazione senza la presenza di un funzionario?


Risposta

devo denunciare una caldaia per olio diatermico alimentata a gas del 2001 e mai denunciata. Come deve essere considerata a livello PED?
Come recipiente o come attrezzatura in pressione a focolare?

Recipiente


L'olio scorre in un fascio tubiero. - un utente può costruire un banco di taratura per valvole di sicurezza per effettuare la ritaratura sul posto in presenza dell’incaricato INAIL?

Si, Il banco di taratura deve essere costrutio secondo PED ed eventualmente direttiva macchine


Al limite è anche possibile un’autocertificazione senza la presenza di un funzionario?

No


26 Domanda


Egr. Ing. Mannelli, ho recentemente frequentato i Suoi corsi tramite piattaforma di elearning (PED, Raccolta "R" e, da ultimo, ATEX). Sono l'ispettore (e amministratore) di un Soggetto Privato Abilitato D.M. 11.04.2011; il motivo per cui Le scrivo riguarda una situazione che mi si è presentata durante l'attività ispettiva, a cui, per il momento, non riesco a fornire una soluzione. Mi farebbe molto piacere, qualora possibile, un confronto con Lei al fine di trovare una possibile soluzione. Durante una prima verifica periodica di un generatore di acqua surriscaldata, precedentemente soggetto a denuncia di messa in servizio (ex art. 5, comma 1, lett. d) D.M. 329/04), mi sono ritrovato una dichiarazione di conformità CE (97/23/CE) ed un manuale d'uso che prevedeva espressamente la possibilità di esercizio in assenza di conduttore sino ad un massimo di 72 ore; tuttavia, il generatore (marca Bosch, valutazione conformità secondo moduli B + D da parte del TUV Sud di Monaco) non presentava i dispositivi previsti dalla specifica UNI-TS 11325-3 (il generatore è del 2013). Un carteggio con il costruttore ha portato questi a dichiarare che la specifica, in quanto puramente volontaria, non sarebbe stata ottemperata in quanto non ritenuta rilevante ai fini dell'analisi dei rischi. Ora, a prescindere dal fatto che, normativamente parlando, mentre la norma EN 12953-6 è norma armonizzata, la sopracitata specifica sia "soltanto" una norma (volontaria) di buona tecnica, costituisca un'affermazione formalmente corretta, rimane il fatto che mentre la pressoché totalità dei generatori da me ispezionati in regime di esenzione 72 h. possieda i suddetti dispositivi, mentre tale generatore, poiché tedesco di costruzione, di fatto non possiede né il sistema di blocco automatico in assenza dell'esecuzione dei controlli entro le 72 ore previsto dalla specifica UNI-TS 11325-3., né il sistema di simulazione delle prove su pressostato e termostato, né il controllo in automatico di durezza ed alcalinità dell'acqua di alimento. A Suo avviso, è possibile ritenere accettabile la risposta del costruttore, a fronte di una specifica tecnica nazionale soltanto "informativa" e non vincolante (per il costruttore tedesco)? L'utilizzatore e, di riflesso, l'ispettore che si trova a dover dare un giudizio sulla esercibilità del generatore, possono ritenersi "tranquilli" ed avallare questa interpretazione? Spero di essere stato chiaro ed esaustivo nell'illustrazione.


Risposta

La prima verifica periodica deve essere eseguita dall'INAIL e, in sostituzione, dal soggetto abilitato. La verifica deve essere eseguita come nelle schede del DM 11/04/2011. Per quanto riguarda il conduttore in tali schede si chiede solo se è presente al momento della verifica. Per quanto riguarda gli accessori occorre indicare quelli previsti dal costruttore nel caso di insieme art. 5 o quelli di cui alla denuncia di messa in servizio se trattasi di attrezzature. Per la conduzione il ministero del lavoro ha emanato la  Circ_01_ del 29_01_09  nella quale nulla dice sugli accessori h 72 GV lasciandone la responsabilità al fabbricante..  La specifica tecnica TS 11325-3, che il Ministero non cita mai,  definisce le modalità di sorveglianza dei generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a focolare  e per quanto riguarda i Requisiti per l'esercizio dei generatori senza assistenza continua  dispone che "Tutti i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere idoneamente sottoposti a manutenzione e prove funzionali per assicurarne l'affidabilità secondo le  periodicità indicate nel manuale uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante del generatore o con le periodicità indicate al punto 6.3.".  Solo indirettamente tale norma sembra dare per scontato che ci siano determinati accessori e strumentazioni, ma, essendo norma nazionale, non può imporre nulla ai costruttori stranieri.
Quindi il quesito fatto non ha le basi giuridiche ma solo tecniche  e qualsiasi provvedimento preso in corso di verifica potrebbe esporre  l'ispettore a eventuali censure da parte dei ministeri vigilanti da un lato per ostacoli al libero mercato e dall'altro lato a incriminazione da parte della magistratura in caso di infortuni.
é infine appena il caso di rilevare che la specifica TS 11325-3 afferisce al MSE e al DM 329/04 mentre la conduzione del patentato afferisce al Ministero del lavoro  al RD 824/27 e al titolo III del D. lgs. 81/08 . Cosa dire: il CAOS regna sovrano e le  verifiche degli insiemi art. 5  occorrerebbe ........................lasciarle all'INAIL!



25 Domanda


Buonasera, ho frequentato il corso on-line sulla direttiva PED e le pongo questo quesito. L'art.4 comma 4 del DM 329/2004 specifica che " Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.". Una azienda ha acquistato un generatore di vapore certificato CE non come insieme . Lo ha installato con i suoi sistemi di sicurezza e regolazione, come indicato dal progetto a firma di tecnico abilitato e alcune settimane dopo averlo messo in funzione vuole provvedere a regolarizzare la posizione presentando la denuncia di messa in servizio e la richiesta di verifica di messa in servizio. Cosa succede quando arriva il funzionario INAIL e si accorge che il generatore è in funzione? Cosa rischio l'azienda? Una multa o il fermo dell'impianto? (stiamo parlando di un piccolo generatore di vapore da qualche centinaia di kg/h di produzione). Il DM 329.2004 è chiaro nello specificare che fino alla verifica del funzionario INAIL non si può mettere in funzione l'attrezzatura in pressione, però è anche vero che i funzionari INAIL sono lenti nel verificare e quindi succede che una azienda compra un generatore di vapore, lo installa e poi teine ferma la produzione fino a che non esce il funzionario INAIL. Questa situazione non è ritenuta accettabile da molte aziende. Spesso poi i costruttori di generatori di vapore, consegnano il generatore e solo dopo alcune settimane mandano la documentazione PED, senza la quale non si può procedere alla denuncia di messa in servizio

Risposta

L'art.4 comma 4 del DM 329/2004 specifica che " Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.". Una azienda ha acquistato un generatore di vapore certificato CE non come insieme . Lo ha installato con i suoi sistemi di sicurezza e regolazione, come indicato dal progetto a firma di tecnico abilitato e alcune settimane dopo averlo messo in funzione vuole provvedere a regolarizzare la posizione presentando la denuncia di messa in servizio e la richiesta di verifica di messa in servizio. Cosa succede quando arriva il funzionario INAIL e si accorge che il generatore è in funzione?
Niente

Cosa rischio l'azienda? Una multa o il fermo dell'impianto?

Rischia solo se mette per iscritto o dichiara davanti a testimoni che l'impianto era in esercizio per produzione. In questo caso si applicherebbero  le sanzioni di cui al titolo III del D. lgs. 81/08


(stiamo parlando di un piccolo generatore di vapore da qualche centinaia di kg/h di produzione). Il DM 329.2004 è chiaro nello specificare che fino alla verifica del funzionario INAIL non si può mettere in funzione l'attrezzatura in pressione, però è anche vero che i funzionari INAIL sono lenti nel verificare e quindi succede che una azienda compra un generatore di vapore, lo installa e poi teine ferma la produzione fino a che non esce il funzionario INAIL. Questa situazione non è ritenuta accettabile da molte aziende. Spesso poi i costruttori di generatori di vapore, consegnano il generatore e solo dopo alcune settimane mandano la documentazione PED, senza la quale non si può procedere alla denuncia di messa in servizio.

Se il generatore è piccolo conviene acquistarlo con il certificato di cui all'art. 5 del DM 329/04 così si evita qualsiasi problema




24 Domanda


La redazione del fascicolo tecnico, da parte del fabbricante delle attrezzature a pressione e insiemi rientranti nella PED, è obbligatorio anche per le attrezzature/insiemi realizzati secondo la SEP?


Risposta

No



23 Domanda


Egregio ingegnere, ho appena terminato il corso on-line sulla PED, dalla piattaforma offerta dalla fondazione Opificium. E' stato davvero molto interessante, e mi complimento sinceramente con lei per le spiegazioni, in particolare per l'approccio con cui ha improntato le lezioni e per il dettaglio delle informazioni e delle correlazioni, viste le innumerevoli circolari in merito. Con la presente desidererei che lei mi risponda cortesemente ai seguenti quesiti, a scanso di interpretazioni equivoche da parte mia:
1) La redazione del fascicolo tecnico, da parte del fabbricante delle attrezzature a pressione e insiemi rientranti nella PED, è obbligatorio anche per le attrezzature/insiemi realizzati secondo la SEP?
2) Da pag.202 della prima dispensa: "Le tubazioni che collegano un deposito GPL centralizzato all'impianto utilizzatore sono escluse dalla categorizzazione, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, perchè trattasi di condotte per il trasporto di GPL da o verso un impianto. Devono essere denunciate all'ISPESL solo le tubazioni interne all'impianto con DN maggiore di 80 mm e pressione superiore a 0,5 bar". Dal dlgs 93/2000, all'art.1 comma 3: "Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;" ...omissis... L'affermazione di pag.202 è quindi corretta poichè in accordo con il suddetto comma? Le condotte di trasporto vengono quindi distinte dalle tubazioni interne di impianto, e pertanto non vengono categorizzate in alcun modo? E se il deposito GPL fosse asservito ad un solo impianto, il collegamento tra i due (tubazione o condotta?) potrebbe rientrare nella PED?
3) Per quanto riguarda le verifiche dei degasatori, questi rientrano nella categoria dei generatori di vapore (tabella B del DM 329/2004)? E' quindi obbligatoria (se fattibile) la visita interna? Oppure si segue un'altra cadenza temporale e un'altra procedura?
4) Dalla circolare ISPESL n.4/05 Prot.n.367/05 del 7 febbraio 2005, che combina i decreti di recepimento e attuazione della PED con altri decreti precedenti pertinenti, deduco che la procedura per poter esercire un generatore di vapore sia la seguente: 1- dichiarazione di messa in servizio, ovvero dichiarazione di primo impianto, da inviare all'INAIL e all'ASL, comprendente la relazione tecnica di cui all'art.6 del DM 329/2004; 2- approvazione della dichiarazione di messa in servizio; 3- verifica/controllo di messa in servizio, ovvero verifica/controllo di primo impianto;4- approvazione della messa in servizio e quindi autorizzazione all'esercizio; 4- approvazione della messa in servizio e quindi autorizzazione all'esercizio; 5- seguono le verifiche periodiche (prima verifica periodica e verifiche periodiche successive alle prima), comprese le verifiche di riqualificazione periodica. - La procedura è corretta? Oppure ho indicato qualche passaggio di troppo (tipo l'approvazione della dichiarazione di messa in servizio)? - E se ci sono più generatori di vapore? - Chi può fare la verifica/controllo di primo impianto? E la prima verifica periodica? E le verifiche periodiche successive alla prima? Mi è noto che gli attori che possono essere coinvolti in queste verifiche possono essere l'INAIL, l'ASL, un soggetto abilitato privato, oppure l'ARPA, laddove gli ordinamenti regionali lo permettano.
5) In base a che criteri il fabbricante stabilisce il regime di sorveglianza del/i generatore/i di vapore e/o di acqua surriscaldata? Si può dire che la sorveglianza con assistenza continua è consentita o obbligatoria per generatori antecedenti alla direttiva PED, quindi privi di marcatura CE?
6) In riferimento alla circolare ISPESL 7 febbraio 2005, n.6 – Prot.n.369/05, riguardante la denuncia di messa in servizio di impianti ad acqua surriscaldata: - la denuncia di messa in servizio è sempre obbligatoria? - la verifica di messa in servizio è sempre obbligatoria? Oppure è possibile rientrare nella circostanza di cui al DM 329/2004, art.5 lettera d), che esclude dal controllo di messa in servizio “gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultino effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo”? Questo discorso si potrebbe estendere anche agli insiemi contenenti dei generatori di vapore?
7) E' vero che c'è una circolare che equipara la verifica di messa in servizio (ai sensi del DM 329/2004) con la prima delle verifiche periodiche (ai sensi del DM 11/04/2011)? Se sì, quale? Questa ha tuttora validità giuridica, oppure le due pratiche rimangono distinte? Chi può effettuare questi due tipi di verifiche?
8) Da quello che ho interpretato, un insieme, per essere considerato tale, è sufficiente che contenga almeno un'attrezzatura a pressione rientrante nella PED, mentre le altre apparecchiature a corredo non è detto che abbiano a che fare con la direttiva (l'ho dedotto dagli esempi a pag.249 e 260 della seconda dispensa, dove nel primo caso l'intero impianto di produzione e stoccaggio dell'aria compressa rientra nella PED ad eccezione del compressore, mentre nel secondo esempio si consiglia esplicitamente di certificare l'intero impianto come insieme, pur contenendo il solo vaso d'espansione rientrante nella PED). - La mia interpretazione è corretta? Eventualmente, tale attrezzatura sarebbe sufficiente che rientri nell'ambito del dlgs 93/2000, oppure dovrebbe venire presa in considerazione anche dal DM 329/2004? - Esiste una definizione di insieme? .


Risposta

1) La redazione del fascicolo tecnico, da parte del fabbricante delle attrezzature a pressione e insiemi rientranti nella PED, è obbligatorio anche per le attrezzature/insiemi realizzati secondo la SEP?
No
 
2) Da pag.202 della prima dispensa: "Le tubazioni che collegano un deposito GPL centralizzato all'impianto utilizzatore sono escluse dalla categorizzazione, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, perchè trattasi di condotte per il trasporto di GPL da o verso un impianto. Devono essere denunciate all'ISPESL solo le tubazioni interne all'impianto con DN maggiore di 80 mm e pressione superiore a 0,5 bar". Dal dlgs 93/2000, all'art.1 comma 3: "Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;" ...omissis... L'affermazione di pag.202 è quindi corretta poichè in accordo con il suddetto comma?
SI
Le condotte di trasporto vengono quindi distinte dalle tubazioni interne di impianto, e pertanto non vengono categorizzate in alcun modo?
SI
E se il deposito GPL fosse asservito ad un solo impianto, il collegamento tra i due (tubazione o condotta?) potrebbe rientrare nella PED?
Il fatto è controverso. Secondo me no ma non tutti sono d’accordo.
3) Per quanto riguarda le verifiche dei degasatori, questi rientrano nella categoria dei generatori di vapore (tabella B del DM 329/2004)?
No recipienti vapore
E' quindi obbligatoria (se fattibile) la visita interna? Oppure si segue un'altra cadenza temporale e un'altra procedura?
Niente visita interna purtroppo anche se è consigliabile farla
4) Dalla circolare ISPESL n.4/05 Prot.n.367/05 del 7 febbraio 2005, che combina i decreti di recepimento e attuazione della PED con altri decreti precedenti pertinenti, deduco che la procedura per poter esercire un generatore di vapore sia la seguente: 1- dichiarazione di messa in servizio, ovvero dichiarazione di primo impianto, da inviare all'INAIL e all'ASL, comprendente la relazione tecnica di cui all'art.6 del DM 329/2004; 2- approvazione della dichiarazione di messa in servizio; 3- verifica/controllo di messa in servizio, ovvero verifica/controllo di primo impianto; 4- approvazione della messa in servizio e quindi autorizzazione all'esercizio; 5- seguono le verifiche periodiche (prima verifica periodica e verifiche periodiche successive alle prima), comprese le verifiche di riqualificazione periodica. - La procedura è corretta? Oppure ho indicato qualche passaggio di troppo (tipo l'approvazione della dichiarazione di messa in servizio)? –
Tutto corretto, occorre aggiungere l’approvazione della centrale termica recentemente disposta dall’INAIL con propria circolare
E se ci sono più generatori di vapore?
Una pratica per ogni generatore
- Chi può fare la verifica/controllo di primo impianto? E la prima verifica periodica? E le verifiche periodiche successive alla prima? Mi è noto che gli attori che possono essere coinvolti in queste verifiche possono essere l'INAIL, l'ASL, un soggetto abilitato privato, oppure l'ARPA, laddove gli ordinamenti regionali lo permettano.
Esatto
5) In base a che criteri il fabbricante stabilisce il regime di sorveglianza del/i generatore/i di vapore e/o di acqua surriscaldata?
Un criterio monetario, più chiedi, più accessori mette, più costa
Si può dire che la sorveglianza con assistenza continua è consentita o obbligatoria per generatori antecedenti alla direttiva PED, quindi privi di marcatura CE?
Obbligatoria
6) In riferimento alla circolare ISPESL 7 febbraio 2005, n.6 – Prot.n.369/05, riguardante la denuncia di messa in servizio di impianti ad acqua surriscaldata: - la denuncia di messa in servizio è sempre obbligatoria? - la verifica di messa in servizio è sempre obbligatoria? Oppure è possibile rientrare nella circostanza di cui al DM 329/2004, art.5 lettera d), che esclude dal controllo di messa in servizio “gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultino effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo”?
Si può rispsramiare solo la verifica di messa in servizio applicando l’art 5 del DM 329/04
Questo discorso si potrebbe estendere anche agli insiemi contenenti dei generatori di vapore?
SI
7) E' vero che c'è una circolare che equipara la verifica di messa in servizio (ai sensi del DM 329/2004) con la prima delle verifiche periodiche (ai sensi del DM 11/04/2011)? Se sì, quale? Questa ha tuttora validità giuridica, oppure le due pratiche rimangono distinte? Chi può effettuare questi due tipi di verifiche?
È una circolare ISPESL che l’INAIL non ritiene valida
Le verifiche di messa in servizio  sono di competenza esclusiva dell’inail  .
8) Da quello che ho interpretato, un insieme, per essere considerato tale, è sufficiente che contenga almeno un'attrezzatura a pressione rientrante nella PED, mentre le altre apparecchiature a corredo non è detto che abbiano a che fare con la direttiva (l'ho dedotto dagli esempi a pag.249 e 260 della seconda dispensa, dove nel primo caso l'intero impianto di produzione e stoccaggio dell'aria compressa rientra nella PED ad eccezione del compressore, mentre nel secondo esempio si consiglia esplicitamente di certificare l'intero impianto come insieme, pur contenendo il solo vaso d'espansione rientrante nella PED). - La mia interpretazione è corretta?
CORRETTISSIMA.
Eventualmente, tale attrezzatura sarebbe sufficiente che rientri nell'ambito del dlgs 93/2000, oppure dovrebbe venire presa in considerazione anche dal DM 329/2004?
SUFFICIENTE CHE RIENTRI NELL'AMBITO DEL DLGS 93/2000
- Esiste una definizione di insieme?
Mi dispiace quest’ultima domanda perché pensavo  di averlo detto nelle dispense: . "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato
e funzionale;


22 Domanda

CHILLER - ADEMPIMENTI DM 329/2004 Buongiorno Dott. Mannelli, ho una questione inerente gli adempimenti del DM 329 relativamente a dei gruppi fefrigeratori d'acqua (chiller) con equipaggiati con fluidi di tipo 2 di cui mi sto occupando (Chillers in funzione da svariati anni). Verifica obbligatoria di primo impianto (art. 4) Il DM 329 prevede all’art. 4 l’obbligo della verifica obbligatoria di primo impianto solo nel caso in cui le attrezzature o gli insiemi (il gruppo frigorifero può essere considerato un “insieme” ai sensi del D.lgs. 93/2000) vengano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. Nella fattispecie di questi chillers (di tipo monoblocco), l’utilizzatore non ha proceduto ad assemblare alcuna parte di essi, limitandosi tramite ditte specializzate, a installare ogni gruppo così come costruito dal produttore secondo le indicazioni fornite nel manuale d’installazione. SUSSISTE pertanto in questo caso l’obbligo da parte dell’Utilizzatore della RICHIESTA DI VERIFICA DI PRIMO impianto all’atto della messa in servizio dei chillers ? Esclusioni dal controllo di messa in servizio (art. 5) l'Organismo Notificato (TUV Italia) nel caso in questione non ha emesso un certificato per ogni macchina attestante l'efficacia degli accessori di sicurezza (ma solo a livello generale con controlli a campione sulla linea di produzione). QUINDI OCCORRE FARE IL CONTROLLO DI MESSA IN SERVIZIO? Dichiarazione di messa in servizio (art. 6) Stante quanto espresso ai due punti precedente, SUSSISTE L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO? Esenzione delle verifiche periodiche (art. 11) Stante i dati reperiti dal costruttore dei chiller per quanto riguarda le verifiche periodiche è possibile ritenere i chillers in questione esclusi dall’obbligo previsto in quanto eventuali recipienti a pressione presenti ricadrebbero nelle fattispecie previste dai commi a e b dell’art. 11 del DM 329/2004.


Risposta

CHILLER - ADEMPIMENTI DM 329/2004 Buongiorno Dott. Mannelli, ho una questione inerente gli adempimenti del DM 329 relativamente a dei gruppi fefrigeratori d'acqua (chiller) con equipaggiati con fluidi di tipo 2 di cui mi sto occupando (Chillers in funzione da svariati anni). Verifica obbligatoria di primo impianto (art. 4) Il DM 329 prevede all’art. 4 l’obbligo della verifica obbligatoria di primo impianto solo nel caso in cui le attrezzature o gli insiemi (il gruppo frigorifero può essere considerato un “insieme” ai sensi del D.lgs. 93/2000) vengano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. Nella fattispecie di questi chillers (di tipo monoblocco), l’utilizzatore non ha proceduto ad assemblare alcuna parte di essi, limitandosi tramite ditte specializzate, a installare ogni gruppo così come costruito dal produttore secondo le indicazioni fornite nel manuale d’installazione. SUSSISTE pertanto in questo caso l’obbligo da parte dell’Utilizzatore della RICHIESTA DI VERIFICA DI PRIMO impianto all’atto della messa in servizio dei chillers ?
Si
Esclusioni dal controllo di messa in servizio (art. 5) l'Organismo Notificato (TUV Italia) nel caso in questione non ha emesso un certificato per ogni macchina attestante l'efficacia degli accessori di sicurezza (ma solo a livello generale con controlli a campione sulla linea di produzione). QUINDI OCCORRE FARE IL CONTROLLO DI MESSA IN SERVIZIO?
Si
Dichiarazione di messa in servizio (art. 6) Stante quanto espresso ai due punti precedente, SUSSISTE L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO?
Si
Esenzione delle verifiche periodiche (art. 11) Stante i dati reperiti dal costruttore dei chiller per quanto riguarda le verifiche periodiche è possibile ritenere i chillers in questione esclusi dall’obbligo previsto in quanto eventuali recipienti a pressione presenti ricadrebbero nelle fattispecie previste dai commi a e b dell’art. 11 del DM 329/2004.
Si ma solo per le verifiche periodiche


21 Domanda

Buonasera Ing. Mannelli,Le chiedo cortesemente se  il corso PAD abilita alla professione di tecnico verificatore impianti a Pressione per Organismo Abilitato (per controllo periodico oltre la prima omologazione).


Risposta

Il corso sugli apparecchi a pressione in modalità frontale o FAD di per sè non è sufficiente, secondo il Ministero del Lavoro, per il controllo periodico degli apparecchi a pressione. Allo stesso occorre abbinare una esperienza nel settore e degli affiancamenti con ispettori abilitati che devono risultare dal curriculum


20 Domanda

Sono un giovane tecnico incaricato a seguire la sicurezza per un'azienda nella provincia di Benevento. Essendo un incarico molto importante ed io alle prime armi avrei bisogno di alcune informazioni.
Nell'azienda sono stati installati due generatori di vapore a tubi da fumo:
produzione di vapore 3000 kg/h
produzione di vapore1000 kg/h (generatore di vapore a produzione istantanea di tipo a serpentino)
Alcuni operai dell'azienda devono conseguire il patentino per il primo generatore perchè se non erro per il secondo non serve.
Come si fa ad ottenere questi patentini? Ci sono degli enti accreditati che fanno il corso e poi l'esame oppure anche un tecnico abilitato può fare il corso e poi successivamente l'esame presso un ente accreditato?
C'è una normativa alla quale fare riferimento?
L'INAIL si occupa anche di tali corsi/esami?


Risposta

Salve, effettivamente occorre fare l'esame per conduttori di terzo grado. Il regolamento lo trova qui

Il lavoratore deve andare alla ASL di residenza, chiedere il libretto di tirocinio, fare un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²; e presentare  domanda di esame all'ex ispettorato del lavoro.
Il corso non è obbligatorio  anche se indubbiamente utile. Lo può fare chi sa cosa insegnare ai fini del superamento degli esami in quanto gli esaminatori sono tre funzionari pubblici, uno dell'ispettorato del lavoro, uno dell'inail, uno della ASL


19 Domanda

Il possessore di un generatore a vapore rientrante nelle "Esclusioni" previste dall'art.2 c.1. lett.f) del Decr. n.329/04 deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di G.V. (IV°grado)?


Risposta

Si. Prima del DM 329/04 i generatori esclusi dalle verifiche periodiche erano esclusi anche dalla conduzione. Ora non è più così anche se un decreto di prossima emanazione potrebbe  ripristinare la precedente situazione

18 Domanda

Buon giorno ingegnere, vorrei avere una sua delucidazione su come affrontare la denuncia di un generatore elettrico di vapore, venduto come insieme da installare a fianco del macchinario utente. Il volume è 58 litri e la pressione di bollo è 8 bar. Il generatore è uno skid venduto come insieme secondo PED che l'utilizzatore collega con tubi da mezzo pollice all'acqua di alimento e all'utenza.


Risposta

Per quanto riguarda il quesito la cosa migliore saprebbe che l'insieme sia stato verificato da un Organismo Notificato nei suoi accessori. In tal caso potrebbe presentare direttamente la denuncia di messa in servizio http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084708.pdf
Se così non è deve fare la richiesta di verifica di messa in servizio http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084709.pdf
In ogni caso, se l'attrezzatura costituente l'insieme ,è stata certificata come generatore di vapore dovrà tenere conto della ciroclare INAIL 8134 del 27/11/2015, che ratifica quanto fatto da molte sedi INAIL.



18 Domanda

Mi servirebbe capire quali parametri valutare per definire se una CTA (centrale di trattamento aria) su un grosso complesso industriale, debba essere marchiata CE e certificata PED.

Risposta

La classificazione PED va fatta con riferimento non subito  alla totalità della centrale ma prima ai suoi componenti. I componenti sono essenzialmente tubazioni freon (gli scambiatori sono considerati tubazioni) e  qualche volta recipienti freon. Nella PED ci sono delle tabelle (diagrammi) di categorizzazione del rischio, sono nove in tutto. Quelli che riguardano i recipienti sono la 1 o la 2 secondo che si tratti di fluido pericoloso o non. Per le tubazioni occorre utilizzare la 6-7-8-9 secondo che si tratti di gas pericoloso o non o liquido pericoloso o non.In generale tutte le tubazioni ricadono di solito nella categoria di rischio 1 o zero (zero: esclusione  dalla marcatura). Una volta classificate le tubazioni occorre marcare l'impianto come insieme nella categoria più alta trovata (se non è la zero).
In conclusione occorre fare una analisi impianto per impianto , i più piccoli di potenzialità avendo tubazioni di diametro piccolo  e nessun serbatoio di accumulo freon, , non subiranno la marcatura CE.  Un discrimine rilevante è l'utilizzo di freon pericolosi che fanno utilizzare le tabelle (diagrammi) più restrittivi (I fluidi utilizzati per la climatizzazione posso no essere sia del gruppo l che del gruppo 2. Il gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi (refrigeranti appartenenti ai gruppi   L2 ed L3 elencati nell'Appendice E della norma EN378 -l con l'esclusione di R30, R123 e R141b), mentre il gruppo 2 comprende tutti gli altri fluidi)


17 Domanda

i recipienti installati negli impianti di climatizzazione con funzione di volano termico devono essere denunciati all'INAIL???

Risposta

I serbatoi per acqua refrigerata progettati per essere installati in impianti di condizionamento e refrigerazione per aumentarne l’inerzia termica sono apparecchi a pressione che rientrano nella direttiva PED D. Lgs. 93/2000. Però a causa del tipo di fluido e del  volume rientrano nell'art. 3 comma 3 di tale decreto (circostanza che deve essere esplicitata dal fabbricante nella documentazione tecnica) e pertanto non vanno denunciati all'INAIL:


16 Domanda

Buon giorno, non mi è chiaro se i collettori vapore devono essere considerati secondo PED come recipienti o come tubazioni. Nella pratica ho incontrato entrambi i casi. Mi può chiarire il dubbio?

Risposta

Se può essere di consolazione non credo che sia chiaro a molti   se i collettori vapore devono essere considerati secondo PED come recipienti o come tubazioni.In mancanza di una linea guida ufficiale o di un parere Orgalime posso solo esprimere un parere.
Le tubazioni sono definite nella PED come  i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorché' essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Non ci dovrebbe essere quindi alcun  dubbio che il collettore sia un componente della conduttura che adduce il vapore dalla centrale all'impianto  anche se intercettabile. Però è anche vero che da sempre (1927) in Italia i collettori sono stati  considerati vessel in funzione della loro funzione di "distributori" ed erano esclusi dalle verifiche solo  se di dimensioni ridotte ( si guardi, quando non ha niente da fare, la mia presentazione dal Re ai RES).  Tali limitazioni dimensionali sono state riprese nell'art 11 del DM 329/04 (che in Italia fa parte della PED)  facendo propendere quindi per la tesi che un collettore è un recipiente.Tale tesi sembrerebbe confermato anche indirettamente dalle esclusioni previste dalla PED. Sono infatti escluse, tra altre, le:
3.9. Le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo.  Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte.
Come si vede sembra farsi una differenziazione tra tubazioni e i collettori.
Quindi se ha trovato collettori trattati come tubazioni  e collettori trattati come recipienti ciò non è dovuto alla PED ma probabilmente  a un diverso orientamento della locale sezione INAIL comparto Ricerca che potrebbe avere orientato  le scelte di certificazione invece di porre, se del caso, apposito quesito al Ministero in sede di verifica di installazione.
Se può essere di aiuto le posso confermare che l'ISPESL ha continuato a trattare i collettori come recipienti fino a quando è esistito (io stesso come ispettore PED ON 100 ho utilizzato il modulo G per certificare dei collettori di vapore) sbagliando magari, ma a vantaggio della sicurezza. Anche io adesso però che opero per altro organismo ho incontrato collettori certificati come tubazione.


15 Domanda

Nel caso di tubazioni di nuova realizzazione per vapore saturo DN 100 150 e 200, PS 15 bar, occorre produrre tre differenti richieste di "verifica di messa in servizio" con tre marche da bollo? oppure è sufficiente una sola richiesta che comprende tutti e tre i diametri?

Risposta

La richiesta di messa in servizio all'INAIL e conseguente denuncia di messa in servizio all'INAIL e alla ASL è collegata alla dichiarazione di conformità PED.rilasciata dal Fabbricante. Pertanto se per le tre tubazioni è stata fatta una sola dichiaarzione di conformità CE sarà necessaria una sola richiesta di messa in servizio all'INAIL e conseguente denuncia di messa in servizio all'INAIL e alla ASL, se invece per ogni tubazione è stata rilasciata una dichiarazione di confomità occorreranno tre richieste di messa in servizio all'INAIL e conseguente denunce di messa in servizio all'INAIL e alla ASL  con sei marche da bollo (tre +tre).



14 Domanda

Le tubazioni DN 100 PS 15 bar  in pressione a servizio di un generatore di vapore saturo, sono soggette a richiesta di verifica messa in esercizio? Devo compilare il modulo anche per le tubazioni, compresa marca da bollo? E per le tubazioni di scarico vapore della valvola di sicurezza ?

Risposta

Se le tubazioni DN 100 PS 15 bar sono di nuova fabbricazione sono marcate CE essendo di categoria I. In tal caso occorre fare richiesta di verifica messa in servizio all'INAIL e denuncia di messa inservizio all'INAIl e alla ASL. Se invece sono esistenti al 12/2/2005, commercializzati fino al 29/5/02 e non certificati secondo PED non occorre fare nulla. Analogo discorso per la tubazione di scarico vapore anche se per questo ultimo tipo di tubazione è preferibile attenersi alle istruzioni della sede locale INAIL che potrebbe ritenere tali tubaziuoni escluse da ogni adempimento.



13 Domanda

Abbiamo un compressore Atlas Copco con portata di 9300 lt/1' a cui è accoppiato un recipiente SICC da 1000 lt dotato di idonea valvola di sicurezza (taratura 7,6 bar);
a valle del recipiente, prima della rete, è inserito un essiccatore ad adsorbimento Hiross mod. AHB059 del 1996. Questo essiccatore ha al suo interno due "serbatoi" da 82 lt cadauno..
L'apparecchio, costruito nel 1997, è stato progettato come recipiente semplice in accordo con la Direttiva 87/404/CE (informazione fornita dal costruttore)
Ora dal punto di vista PED questo essiccatore dovrebbe essere trattato come un recipiente a mio giudizio, ma mancano tutte le certificazioni del caso..
Secondo Lei si deve procedere con la sostituzione dello stesso o può essere adottato qualche suggerimento in merito?

Risposta

Se l'essiccatore è a valle del polmone SICC è un essiccatore secondario che penso non sia visibile dal polmone. Perchè dico questo? Perchè se i serbatoi adsorbitori contenuti sono di 82 litri ciascuno sarebbero soggetti  a verifica di messa in servizio se sulla dichiarazione di conformità che non avete non ci fosse l'accertamento degli accessori. Dopo la verifica di messa in servizio  sarebbero esclusi da ulteriori verifiche. Quindi da un punto di vista del rischio farli rimanere senza verifica di messa in servizio non aumenta il rischio, ma giuridicamente dovrebbero essere denunciati all'INAIl Per denunciarli all'INAIL occorre copia della dichiarazione di conformità. per gli apparecchi semplici a pressione tali dichiarazioni sono "ciclostilate"ed inserite nel manuale d'uso dell'essiccatore. Se la trovate potete denunciarli all'INAIL. Se non li trovate e non sono visibili dal polmone, che dovete denunciare all'INAIL, denunciate per il momento il polmone e quando "uscirà" la dichiarazione dell'essiccatore procederete alla regolarizzazione (tanto ha quasi vent'anni e prima o poi va sostituito).


12 Domanda

Lavoro in una ditta dove ci sono due generatori di vapore nello stesso locale da 3000kg/h a 12 bar cad., una di queste caldaie è stata sostituita con una di uguale portata e pressione,vorrei capirne di più e vorrei chiedere,  quali sono le documentazioni da presentare all'inail e alla asl per questa sostituzione? e a quale normativa devo fare riferimento?

Risposta

La normativa cui far riferimento è il DM 329/04 Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. emanato/a da: Ministro delle Attività Produttive e pubblicato/a su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 22 del 28/01/2005.  e il  D.M. 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n. 98, S.O. n. 111).


11 Domanda

In merito alle verifiche semestrali sugli estintori, volevo sapere se un libero professionista abilitato come professionista antincendio al ministero può rilasciare regolare talloncino di verifica sugli estintori oppure deve farlo per obbligo una ditta? dalle norme tutto questo non si riesce a capire.

Risposta

Il controllo e la manutenzione degli estintori è regolamentata da lla  UNI 9994-1:2013. In generale affermare che un professionista abilitato antincendio può verificare un estintore è come affermare che un ingegnere elettrotecnico può riparare un impianto elettrico ma c'è sempre l'eccezione.
Su quello che saremo  senz'altro da'accordo è che in Italia le cose semplici le facciamo diventare complicate , figuriamoci le complicate.
Se io professionista abilitato voglio verificare gli estintori (ammesso che o sappia fare) devo:
verificare che l'attività non richieda l'iscrizione alla camera di commercio (la normativa parla di azienda specializzata)
verificare che la partita IVA che ho aperto me lo consenta
verificare che il comando dei  vigili del fuoco locale non mi faccia problemi chiedendomi con quale attrezzature io  abbia fatto la verifica.

Sui primi due punti deve chiedere ad un commercialista. Sul terzo punio sarebbe opportuno avere la strumentazione e l'officina necessaria ma non è un mistero che le cosiddette aziende specializzate spesso ne fanno a meno senza alcun intervento di controllo dei VVF.


10 Domanda

Mi chiedono di analizzare un impianto di aria compressa e il serbatoio del compressore è certificato secondo la 2009/105/CE. Il compressore (nel caso l'attrezzatura in pressione) e l'impianto devono essere denunciate?

Risposta

Il compressore è una macchina e non rientra in Ped. Il vessel e le tubazioni invece si. Comunque anche utilizzando le tabelle sul mio sito  occorre conoscere pressioni e capacità per valutare se sia possibile l'esclusione dalla verifica di impianto equindi dalla denuncia. In particolare  dalla tabella risulta che non sono da denunciare i vessel  se PS non supera 12 bar e PSxV  non supera 8000. Se i valori sono superiori occorre verificare se trattasi di insieme nsiemi per i quali da parte del competente ON risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori . Se si basta fare solo la denuncia di messa in servizio, se no occorre anche la richiesta di verifica di messa in servizio.


9 Domanda

Direttiva PED in ambito impianti di refrigerazione, nel caso specifico  “gruppi frigoriferi”.
Dalle dichiarazioni di conformità dei gruppi frigo risultano appartenenti alla IV categoria PED.
Nei decreti 93/2000, 329/2004 sono riportate  le periodicità di intervento per le attrezzature a pressione, per cui avrei necessità di sapere se i GGFF rientrano in tale ambito e sono riconducibili alle periodicità di verifica riportate:
-                       è necessario al primo avviamento trasmettere anche una comunicazione all’ISPESL (ora INAIL) come previsto nell’art.6 ?

-                       le valvole di sicurezza inserite nel circuito sono soggette alla “verifica di funzionalità” ogni 3 anni ?

Risposta

La domanda posta è semplice ma la risposta è complessa e non sapendo a che tipologia di impianti frigo facciamo riferimento, potrebbe essere non completa.
  • prima ipotesi : le attrezzature a pressione costituenti l'impianto frigo siano singolarmente con capacità inferiore a 25 litri.In tal caso non corre alcun obbligo per tali attrezzature .
  • seconda ipotesi: alcune attrezzature hanno pressione non superiore a 12 bar : in tal casi fino ad una capacità singola di 50 litri non corre alcun obbligo per tali attrezzature.
  • terza ipotesi: l'impianto frigo è stato certificato come insieme CE e un organismo notificato ha eseguito la verifica degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo rilasciando apposito vrebale: in tal caso non occorre fare richiesta a INAIL di messa in servizio secondo art 4 DM 329/04 ma solo denuncia di messa in servizio ad INAIL e ASL secondo art 6 DM 329/04
  • quarta ipotesi: non ricorrono le prime tre ipotesi:  in tal caso  occorre fare richiesta a INAIL di messa in servizio secondo art 4 DM 329/04 e  denuncia di messa in servizio ad INAIL e ASL secondo art 6 DM 329/04
  • quinta ipotesi: impianto frigo con attrezzature di volume non superiore a 1000 litri e con pressione massima di progetto non superiore a 30 bar, con eventuali ulteriori attrezzature con pressione non superiore a 12 bar e prodotto della pressione per volume non superiore a 12000. in tal caso non occorre fare verifiche periodiche dopo aver ottemperato a quanto previsto nelle precedenti ipotesi
  • sesta ipotesi: non siamo in seconda, terza e quinta ipotesi: occorre fare verifiche periodiche di esercizio  ogni tre anni se ci sono refrigeranti appartenenti al gruppo L1 elencati nell’Appendice E includendo R30, R123 e R141b, altrimenti ogni due anni, ed in ogni caso verifica di integrità ogni dieci anni.
La taratura delle valvole di sicurezza segue la periodicità delle verifiche di esercizio.


8 Domanda

Ho ricevuto questo quesito dai colleghi europei che stanno elencando le norme applicabili per la costruzione ed esercizio dei serbatoi da utilizzare a pressione inferiore a 0,5 bar.
In Italia, questi recipienti rientrano a tutti gli effetti nella definizione di attrezzature di lavoro  e quindi per essi rimangono validi gli articoli del Titolo III – Capo I del D.Lvo 81/08 (artt. da 69 a 73). Questi articoli contengono riferimenti per l’esercizio di queste attrezzature.
Esistono in Italia norme che danno indicazioni per la progettazione e costruzione di questo tipo di serbatoi?
Esistono   norme americane API 650 per i serbatoi e API 2000 per il calcolo delle valvole di respiro. Esiste qualcosa di analogo per l’Europa o per l’Italia?


Risposta

Anche se poco conosciuto in Italia abbiamo una normativa speciale per la costruzione di serbatoi in pressione inferiore a 0,49 bar.é un decrteo di attuazione del RD 824/1927 D.P.R. 13 febbraio 1981, n. 341 (Gazz. Uff. 3 luglio 1981, n. 181) . Poichè tale Regio decreto non è stato abolito è  in vigore il decreto applicativo di cui parlo anche se ai più (INAIL compresa) è sconosciuto. Però tale decreto non indica un codice di calcolo ma fa riferimento a norme costruttive di buona tecnica quali possono essere anche le norme olandesi o americane. Il decreto imponeva solo la verifica ISPESL di impianto oltre i 2000 litri.


7 Domanda

Il sottoscritto ha ricevuto l’incarico di supportare la trasformazione dell’alimentazione dei bruciatori delle caldaie di un impianto ad acqua surriscaldata da olio combustibile a gasolio (e ciò per motivi legati al rispetto delle norme sull’inquinamento ambientale) ; si prevede, qualora i VV.F. lo consentissero, di passare in seguito ad alimentazione a gas naturale.
Poiché esiste una pratica presentata nel 2006 per quanto riguarda la normativa legata ad INAIL (ex ISPESL), la ditta committente  ci ha chiesto, oltre al supporto tecnico di progettazione per la conversione a gasolio, innanzitutto di verificare se il cambio di combustibile implichi la ripresentazione della pratica all’INAIL e susseguentemente, poiché ci sembra che di fatto ci sia stato un vuoto in questi anni nella ditta dal punto di vista del supporto tecnico, di verificare quali siano le verifiche di legge obbligatorie in ambito INAIL, chi deve eseguirle e la periodicità delle verifiche stesse.


Risposta

cambio di combustibile implichi la ripresentazione della pratica all’INAIL ?
no, a meno che non vengano utilizzati bruciatori con potenzialità termica maggiore

ci sembra che di fatto ci sia stato un vuoto in questi anni nella ditta dal punto di vista del supporto tecnico,
lo penso anche io in quanto la lettera ISPESL è datata 2006 ed è una approvazione del progetto al quale sarebbe dovuto seguire la verifica delle attrezzature. Se tale verifica è stata fatta da parte dell'ISPESL non ci sono problemi , si tratta solo di far eseguire le verifiche periodiche , se invece le verifiche ISPESL non sono state eseguite c'è problema.



6 Domanda

1) Il generatore di vapore di costr. 2009 è in regolare regime di riqualificazione periodica. E’ stato dichiarato dal costruttore ovviamente come insieme.
Mi sono accorto che esite una tubazione DN100 fornita dal costruttore cheha fornito nel 2009 sia il soffietto  sia le tubazioni a valle di esso che arrivano sino al bruciatore.
Nella dichiarazione di insieme del gen di vapore la tubazione e il soffietto non sono menzionati.
Se non sbaglio questa tubazione non è da dichiarare all’INAIL come tubazione PED?

2) Verificando il nostro P&I  il tratto di tubazione DN200 e DN100 posto a monte del soffietto e arriva sino al secondo salto della cabina (pressione di lavoro 0,2 bar protetto da due PSV che intergono a tale pressione) non è stata dichiarata nella sanatoria del 2009 (tub pre-ped).
E’ corretto che non sia stata dichiarata?
Magari all’epoca è stata presa in considerazione come pressione PS quella del dispositivo di sicurezza a cui è collegata e protetta?


Risposta

la PED  si applica da 0,5 bar in poi quindi le tubazioni gas sotto 0,5 bar non rientrano in PED quale che sia il diametro.


5 Domanda

se la pressione di bollo di un serbatoio (autoclave per acqua antincendio) e di 8,5 aten a quanto deve essere tarata la valvola di sicurezza?

Inoltre cosa vuol dire ate, io conosco ata, atm.

Risposta

In generale la taratura di una valvola di sicurezza è data dalla pressione di bollo diminuita della percentuale di sovrapressione della valvola di sicurezza che di solito è il 10%.(nel nostro caso la taratura sarebbe 7,6 ate) Per i serbatoi marcati CE si può tarare la valvola direttamente alla pressione di bollo. Ate è la pressione che si legge al manometro (atmosfere effettive) , ata invece è la pressione che si legge al manometro +1 (atmosfere assolute)

4 Domanda

Ho saputo da colleghi che lavorano in impianti in Germania che le autorità stanno chiedendo alle aziende con attrezzature a pressione soggette a frequenti cicli di lavorazione (caldo/freddo, pressione/depressurizzazione, alla fine dovrebbero essere apparecchiature che lavorano a batch) di inviare tutta una serie di informazioni fra cui anche le ispezioni interne ogni 1000 cicli a meno che non ci siano calcoli strutturali (con elementi finiti?) che ne provino l’affidabilità per un numero di cicli superiore.
Esiste qualcosa del genere prevista dalla legislazione italiana?
L’unico riferimento che riesco a trovare è l’art. 71 comma 8 lettere b) e c) del D.Lgs 81/2008.
Può darmi il suo parere in proposito?

Risposta

No, in Italia abbiamo solo due casi di calcolo di vita residua: uno riguarda gli apparecchi a pressione  eserciti ad alta temperatura per i quali la sollecitazione assunta è la sigma di scorrimento viscoso, l'altro è relativo a apparecchi di sollevamento persone o cose che superino i venti  anni di vita.  E' vero che  il DM 329/04 . Art. 6. - Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio impone di indicare l' elenco dei componenti o sottoposti a fatica oligociclica ma non è stata emanata una circolare o una norma tecnica applicativa.


3 Domanda

1) Nello  stabilimento stanno installando  uno scambiatore per riscaldare l’olio diatermico tramite circolazione di vapore.
Sulla targa dati dello scambiatore è riportato:
Categoria PED: IV G
Lato corpo
PS= 9 bar Ts= 180 °C V: 500 lt Gruppo fluido: 2 Stato: liquido
Lato serpentino
PS= 8 bar Ts= 180 °C V: 320 lt Gruppo fluido: 2 Stato: liquido
1.       Domanda: in base ai dati sopra riportati  secondo lei è da avviare la pratica art. 4 con l’INAIL?
2.       Essendo gruppo 2 Liquido sarà escluso dalla riqualificazione perdiodica? (art. 11 comma g del 329/04)


2) Abbiamo degli scambiatori che vorremmo installare.
1.       Chi definisce la categorizzazione dell’attrezzatura secondo PED? Noi come azienda rilasciando una dichiarazione?
Il recipiente è tipo RG ma come stato fisico L (liquido) lato esterno tubi. (solo per uno scambiatore l’altro è L/V)
2.       Se nel processo avessi invece un passaggio di fluido Gas anzichè liquido dovrò ricertificare l’apparecchio?
Quale strada bisogna intraprendere in questi casi?
Inoltre se anzichè metanolo usassi un altro solvente o fluido dovrò ricertificare l’apparecchio?
E’ solo il fabbricante che può autorizzare l’esercizio con fluido diverso o basta un’analisi fatta dalla nostra azienda
Che dimostra la compatibilità del nuovo fluido con il materiale dello scambiatore ?
Cosa prevede la normativa in questi casi? Potrebbe indicarmi i relativi articoli?


Risposta

1.  secondo lei è da avviare la pratica art. 4 con l’INAIL? Sicuramente SI
2.       Essendo gruppo 2 Liquido sarà escluso dalla riqualificazione periodica? (art. 11 comma g del 329/04) Non credo, credo piuttosto che ci sia un errore perchè da un lato non è liquido ma vapore quindi non si tratta di un recipiente liquido. Meglio attendere la certificazione PED e il foglio illustrativo

1.       Chi definisce la categorizzazione dell’attrezzatura secondo PED? Noi come azienda rilasciando una dichiarazione? Si ma basta compilare i modelli INAIL e preparare la relazione tecnica nella quale sarà indicata ovviamente  la categoria

2.       Se nel processo avessi invece un passaggio di fluido Gas anzichè liquido dovrò ricertificare l’apparecchio? Si

Quale strada bisogna intraprendere in questi casi? marcare CE l'apparecchio

Inoltre se anzichè metanolo usassi un altro solvente o fluido dovrò ricertificare l’apparecchio?  dipende dalla natura del nuovo fluido
E’ solo il fabbricante che può autorizzare l’esercizio con fluido diverso o basta un’analisi fatta dalla nostra azienda occorre ricertificare CE l'apparecchio
Che dimostra la compatibilità del nuovo fluido con il materiale dello scambiatore ?Cosa prevede la normativa in questi casi? Potrebbe indicarmi i relativi articoli? fare riferimento alla circolare ISPESL in merito a dfferenza tra riparazione e modifica




2 Domanda

Abbiamo due serbatoi che sono stati dichiarati nel 1983 Non eserciti a pressione tramite verbale ISPESL perchè avevano uno sfiato in atmosfera..
Sembra che siano stati declassati già all’epoca. Premetto che dal 2003 non sono più utilizzati dalla produzione sono rimasti vuoti e bonificati. (verbale ASL di inattività)
Oggi però abbiamo l’esigenza di riutilizzarli con:
·         l’utilizzo di un nuovo fluido tossico
·         Non saranno comunque eserciti a pressione. (monteranno un disco a 0,5 bar)

1.       In questo caso dove riattiviamo i serbatoi bisogna comunicare qualcosa all’INAIL/ASL?Dichiarazione di messa in servizio indicando che non saranno eserciti a pressione presentando
Relazione tecnica, certificato disco etc...?


2.       Per il cambio fluido bisogna richiedere al fabbricante  l’idoneità del serbatoio per il nuovo fluido? Nel libretto immatricolare si parla di composti organici.Cosa bisogna comunicare all’ASL o all’INAIL?

3. In generale per un’apparecchiatura con Pressione di progetto PS>0,5 bar, ma protetta con un dispositivo Di sicurezza a 0,5 bar è necessaria declassarla?
Mi sembra di ricordare che nella PED si parli di PS e non di pressione di esercizio.Come ci si comporta in questi casi? Bisogna dichiarare qualcosa agli enti?

Risposta

Il funzionamento di un apparecchio alla pressione massima di 0,5 bar non rientra nel DM 329/04 e quindi non dovreste fare niente. però se, come al solito, andate  a chiedere alla ASL e all'INAIL, questi per non assumersi responsabilità diranno il contrario. Ovviamente la responsabilità ve la dovete prendere voi come gestori. Se non vi volete prendere la responsabilità chiedete alla ASL la riattivazione a pressione di 0,5 bar. Probabilmente la ASL vi dirà che lo dovete chiedere all'INAIL. Voi allora fate la richiesta all'INAIL di riattivazione a pressione secondo quanto disposto dalla ASL. può darsi che l'ispettore INAIL venga a farvi la riattivazione a pressione e tutto va abuon fine.

1 Domanda

1)      Un serbatoio è stato omologato da INAIL anni fa  e quindi attualmente è in periodica con ASL.

Per esigenze di produzione abbiamo la necessità di utilizzare un secondo fluido molto meno infiammabile e meno critico rispetto al precedente  quindi l’omologazione con INAIL in passato è stata fatta per il fluido più pericoloso.
Come posso verbalizzare l’utilizzo di entrambi i fluidi? Devo fare richiesta all’ASL titolare della periodica?
L’ispettore del soggetto abilitato mi diceva in fase di periodica.
Come posso procedere per fare le cose nel modo corretto? Devo avvisare ASL?
Premetto che mi sono fatto rilasciare dal costruttore  una dichiarazione in cui il serbatoio è progettato per contenere entrambi i fluidi e abbiamo già pronta una relazione tecnica preparata dalla nostra società  per il nuovo fluido DMA.

2)      Serbatoi e pre-mescolatori contenenti schiumogeno e acqua per sistema antincendio.
Al momento non ho raccolto ancora tutti i dati, ma guardando in campo la targa dati di due apparecchi
·         Ho una PS=12 bar V=5000 litri identificata dal costruttore PED 1.
·         Ho una PS=12 bar V=1000 litri identificata dal costruttore PED 1.
Gruppo fluido: 2.
Secondo lei sono da dichiarare all’INAIL? Rientrano nelle esclusioni del 329/04 art2 comma d?
Per i serbatoi e pre-mescolatori contenenti schiumogeno esiste una circolare che li esenta dalla denuncia?


3)      Ad Agosto vorremmo installare una nuova centrifuga. Quella attulmente montata è in regolare periodica con ASL.In questo caso bisogna fare? Denuncia all’INAIL?


Risposta

1)      Un serbatoio è stato omologato da INAIL anni fa  .....................
Ritengo che siamo di fronte ad una riparazione dell'apparecchio. La riparazione chi la fa? se lo chiedi alla ASL risponde l'INAIl, se lo chiedi all'INAIL risponde o l' ASL o io a seconda del funzionario INAIL cui si chiede. Consiglio di farla fare al soggetto che fa le verifiche periodiche sopratutto se può operare anche come ON . L'ON esamina  la documentazione che prova che non c'è aggravio di rischio e verbalizza. Il verbale sarà acquisito dal soggetto abilitato in sede di verifica periodica .

2)      Serbatoi e pre-mescolatori contenenti schiumogeno e acqua per sistema antincendio.Rientrano nelle esclusioni del 329/04 art2 comma d?
no, non rientrano.

3)      Ad Agosto vorremmo installare una nuova centrifuga.In questo caso cosa bisogna fare?

Occorre fare la denuncia di messa in servizio all'INAIL con il modello allegato.L'anno dopo o l'anno successivo ancora, a seconda del tipo di idroestrattore, chiedere all'inail la verifica periodica con il modello allegato.











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