Circolari INAIL - SAFETY&DIRETTIVE

Vai ai contenuti

Circolari INAIL

Circolareargomento
 disponibilità
(se disponibile  cliccare sopra Si per scaricare la circolare)
Circolare INAIL ex ISPESL DCC A00-09/001539/11 del 11/03/2011 n° 2
Raccolta R edizione 2009 - chiarimenti e precisazioni n. DCC-1/2011.
Circolare INAIL ex ISPESL DCC A00-09/002974/11 del 19/04/2011 n° 2
Raccolta R edizione 2009 - chiarimenti e precisazionl n. DCC- 2/2011.
Circolare INAIL ex ISPESL DCC A00-09/0000450/11 del 30/11/2011
1) CAP. R.3.H “ Impianti a pannelli solari” . Punto 2.6 “Potenza nominale del generatore solare”.

2) APPLICABILITÀ DEL CAP. R.3.H E R.3.D

a) Chiarimento su Capitolo R.3.H “Impianti a pannelli solari”

b) Chiarimento su capitolo R.3.D “ Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C”.

3) Attestato di Certificazione e conformità dei generatori modulari alle prescrizioni della Raccolta R

4) AP. R.3.E “Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco diretto”

5) CAP. R.3.F “Impianti con generatori di calore modulari”, punto 3.2 “ Circolazione del fluido termovettore”





1) CAP. R.3.H “ Impianti a pannelli solari” . Punto 2.6 “Potenza nominale del generatore solare”.

La potenza nominale del generatore solare è calcolata dal progettista, cioè da colui che progetta l’impianto, sulla base di norme tecniche e metodi di calcolo vigenti. L’unico soggetto che può definire la potenza del generatore solare è il progettista che conosce le caratteristiche tecniche del generatore, la sua esposizione, la latitudine e, quindi, l’insolazione.



2) APPLICABILITÀ DEL CAP. R.3.H E R.3.D
Supponiamo di avere un impianto termico soggetto a regolamentazione INAIL (ex ISPESL) per la parte “riscaldamento”. Il fabbisogno per il riscaldamento è soddisfatto totalmente attraverso un generatore a gas di potenza termica nominale massima pari a 60 kW. Sulla sezione “riscaldamento” sono state attuate tutte le misure previste dalla “raccolta R” per gli impianti a vaso chiuso. La parte “produzione di acqua calda sanitaria” è realizzata con un certo numero di collettori solari, sufficiente a coprire almeno il 50% del fabbisogno di ACS, agente su un bollitore (serbatoio d’accumulo) al quale è collegato, attraverso un altro serpentino, anche il generatore a gas (v. figura 1).

a)      Chiarimento su Capitolo R.3.H “Impianti a pannelli solari”
Per stabilire se l’impianto deve essere soggetto alle prescrizioni del capitolo R.3.H., le due condizioni (S> 50 m2 e Q > 35 kW) non devono essere soddisfatte contemporaneamente ma si può ritenere che prevalga il superamento dei 35 kW (anche con superficie inferiore a 50 m2), in linea con scopo e campo di applicazione dell’intera Raccolta R.  Di seguito si illustrano alcune casistiche .






fig. 2

non si applica il capitolo R.3.H in quanto il generatore solare non supera i 35 kW






Si  applica il capitolo R.3.H in quanto il generatore solare supera i 35 kW


b)      Chiarimento su capitolo R.3.D “ Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C”.

Soffermiamoci sul bollitore (serbatoio d’accumulo) alimentato dal circuito solare (quindi, da fluidi aventi temperatura potenzialmente superiore a 110 °C). Il capitolo R.3.H. non si applica, nel caso in

cui la potenza del generatore solare sia inferiore a 35 kW e la superficie dei pannelli inferiore a 50 m2.

Non si applica neanche il capitolo R.3.D perché il bollitore (scambiatore) anche se alimentato da un fluido a temperatura potenzialmente superiore a 110 °C, è alimentato da generatore solare che è oggetto del capitolo R.3.H. Se la potenza generatore solare è <35 kW, infatti, per l’impianto solare non è applicabile il cap. R.3.H. non si comprende perché si dovrebbe far ricadere il caso sotto il cap R.3.D. Quest’ultimo diventa applicabile, a nostro parere, nei soli casi in cui lo scambiatore è alimentato da generatore diverso dal solare, di potenza superiore a 35 kW (impianti con generatori di potenza inferiore non sono oggetto della Raccolta R), e che può riscaldare il fluido termovettore oltre i 110 °C.   In pratica per l’applicazione del capitolo R.3.D. devono sussistere le seguenti 3 condizioni contemporaneamente:

i.                     Il generatore che alimenta lo scambiatore non deve essere un generatore solare (oggetto del cap. R.3.H);

ii.                    Il generatore che alimenta lo scambiatore deve avere potenza superiore a 35 kW (altrimenti è fuori dallo scopo della Raccolta R);

iii.                   La temperatura del fluido di alimentazione dello scambiatore deve essere maggiore di 110 °C.





3) Attestato di Certificazione e conformità dei generatori modulari alle prescrizioni della Raccolta R

Le certificazioni di generatori modulari ottenute prima dell’entrata in vigore della Raccolta R 2009 (cioè prima del 1° marzo 2011) rimangono valide fino a quando i generatori non subiscono modifiche che comportino ri-certificazioni. Gli ispettori INAIL (ex ISPESL) locali non possono, dunque, pretendere certificati già adeguati alla nuova normativa per prodotti i cui certificati erano stati emessi antecedentemente alla data del 1° marzo 2011 (in conformità con quanto accade anche nelle direttive di prodotto/libera circolazione secondo cui, fatti salvi casi di evidente pericolo, specificati nei provvedimenti stessi, le nuove disposizioni non sono retroattive).

Ai fini della verifica di impianto da parte del tecnico del Dipartimento territorialmente competente, i generatori di calore modulari di cui al cap, R,3.F devono in ogni caso essere corredati di disegno esecutivo con l'indicazione di tutti i componenti del generatore.

4) AP. R.3.E “Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco diretto”

Gli scalda acqua istantanei, se di potenza superiore a 35kW, ricadono nella prescrizione.



5) CAP. R.3.F “Impianti con generatori di calore modulari”, punto 3.2 “ Circolazione del fluido termovettore”

Allo scopo di poter intercettare uno o più moduli termici costituenti il generatore modulare, per esigenze di manutenzione, l’adozione di una valvola a tre vie e di una valvola a due vie risulta essere la soluzione tecnicamente più valida nel rispetto del punto 3.2 del capitolo R.3.F. La presenza della valvola a 3 vie, infatti, garantisce il contatto atmosferico in ogni caso (in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3.2).

La valvola a tre vie, installata sul circuito di mandata dell'impianto, deve rispondere a quanto previsto da punto 3.4 del cap, R.3.A e che in ogni caso sia garantito il rispetto del punto 3.4 del cap. R.3.B.


Circolare INAIL ex ISPESL DCC A00-09/0000162/12 del 16 gennaio 2012

Quesito n.1
E" obbligatorio che i dispositivi di sicurezza costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo e marcati CE siano sottoposti a procedura di accettazione in fabbrica da parte de/l'lSPESL ?
R 1: Come chiaramente specificato nella nota DCC-1/2001 del 11/03/2011 , i dispositivi di sicurezza dotati di certificazione di prodotto (secondo direttiva 97/23/CE), costruiti per l'utilizzo su impianti ad acqua calda, saranno automaticamente accettati e quindi non necessitano di alcuna procedura di accettazione in fabbrica da parte deIl'INAIL-ex ISPESL In pratica la certificazione di prodotto sostituisce la procedura di omologazione del prodotto effettuata in passato dall'ISPESL
Allo stesso tempo, per tali dispositivi, é richiesta la procedura di controllo della taratura attestata da apposito verbale rilasciato daII'INAIL- Ex ISPESL
Evidentemente tali dispositivi, ancorché dotati di certificazione di prodotto, dovranno risultare idonei per l'utilizzo su impianti di riscaldamento ed a tal fine dovranno essere corredati della documentazione indicata nella nota DCC-1/2011.

Quesito n.2
L'ispettore tecnico che interviene per l'omologazione di un impianto e rileva la presenza di un dispositivo di sicurezza marcato CE e riportante tutti i dati necessari descritti nella DCC-1/2011 ma sprovvisto del certificato di taratura ISPESL è tenuto ad accettarlo (emettendo eventualmente certificato di tarature) ?
R2: In presenza di dispositivi marcati CE, corredati di tutta la documentazione prevista dalla nota DCC- 1/2011 ma sprovvisti di verbale di taratura, questi possono essere sottoposti a procedura di taratura direttamente dal funzionario tecnico INAIL qualora quest'ultimo sia messo in condizioni di effettuare tale tipo di verifica.


Quesito n.3
A riguardo delle valvole di Intercetfaxione del fluido primario non autoazionata, si rammenta che molte di esse, ed in special modo quelle progettate per l'esercizio con acqua calda, ricadono in al1.3.3 dalla Dir. 97/23/CE e pertanto non possono riportare il marchio CE pur essendo perfettamente idonee all’ impiego ovvero garantendo la medesima funzionalità  per lo scopo a cui essi sono destinati poichè fabbricate a regola d'arte. In riferlmento e ciò si chiede:
·         Se tali valvole possono essere accettate dall'ISPESL
·         Quali siano le prescrizioni specifiche sulla documentazione tecnica e sui dati specifici necessari  al dimensionamento e alla  verifica dell’impianto.
·         I modelli di certificato di taratura
R.3.: Si fa presente che la valvola di intercettazione del fluido primario non autoazlonata può essere utilizzata nei sistemi di Intercettazione del fluido primario di cui al punto 6 del cap. R.2.A. Detta valvola, considerata singolarmente può ricadere in art. 3 comma 3) della direttiva 97123/CE, ma Il "sistema " di cui andrà a far parte dovrà essere considerato come sistema di sicurezza e come tale valutato.
Per tale sistema vale evidentemente quanto detto alla risposta at quesito n.1.


Quesito n.4
I dispositivi di proiezione costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo che garantiscono la medesima funzionalità per lo scopo  a cui essi sono destinati oppure marcati CE devono essere  sottoposti ad una particolare procedura di accettazione da  parte dell'ISPESL o saranno automaticamente  accettati?
R.4.: Vale quanto detto nella risposta al quesito n.1 ad eccezione della procedura di oontrollo della taratura.
Per tali dispositivi,  qualora dotali di marcatura CE secondo direttiva 97123/CE, non è richiesto un certificato di taratura da parto dell'INAIL ex ISPESL.




Quesito n.5
I dispositivi di protezione devono essere  accompagnati  da un particolare certificato  dell'ISPESL?
R5.: No, vale quanto detto nella risposta al quesito n.4

Circolare INAIL ex ISPESL DCC A00-09/0001178/13 del 22 febbraio 2013
Raccolta R - Edizione 2009 - chiarimenti e precisazioni - DCC/1-2013;
INAIL 3047 del 2017
PROCEDURE INAIL PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Si
circolareenteargomento disponibilità
(se disponibile  cliccare sopra Si per scaricare la circolare)
60202 del 27_11_2015
INAILDichiarazione di messa in servizio di Generatori di vapore marcati CE ai sensi dell'art 6 del DM 329/04 ed esclusi dal controllo obbligatorio di messa in servizio -C
SI
DIT 60202. 01/09/2015.000 5156
INAILGeneratori di vapore ed acqua surriscaldata -Conduzione continua da personale abilitato -patentino di abilitazione -possibilità esenzione EX DM 21/5/74 -Procedura di attuazione
SI
N.  4/05 DEL 7/2/05
ISPESL Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come “insiemi” e inseriti in un impianto.  
SI
N. 6/05 DEL 7 febbraio 2005­ Prot. n. 369/05
ISPESL
Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza, di attrezzature a pressionemarcate CE inserite in impianti termici per la produzione di acqua surriscaldata ed assemblate dall'utilizzatore sulluogo di impianto in regime di normativa nazionale.
SI
1/2009 del 29 gennaio 2009MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
 Generatori di vapore e di acqua surriscaldata -Ammissibilità del regIme di assistenza non continua -                     SI
Torna ai contenuti